
La bioetica
italiana tra l’incudine della politica ed il martello della magistratura
Mauro Fusco
(Avvocato e
dottore di ricerca in bioetica)
Come è sicuramente noto a
chiunque abbia avuto modo di interessarsi negli ultimi anni, anche in
maniera solo superficiale, del dibattito sui principali temi di bioetica, il
nostro paese vive da tempo in una quasi cronica incapacità di adeguare il
proprio ordinamento giuridico alle nuove istanze che l’evoluzione della
scienza, della medicina e della ricerca quotidianamente impongono. Ne sono
una chiara testimonianza le polemiche che hanno accompagnato il lungo e
travagliato iter della legge che regolamenta in Italia la procreazione
medicalmente assistita, nonché il recente dibattito sulle problematiche di
fine vita sollevato dalle vicende umane e giudiziarie di Piergiorgio Welby
ed Eluana Englaro.
Analizzando tali
questioni, emerge con chiarezza che sia il dibattito sulla procreazione
assistita sia quello avente ad oggetto le questioni di fine vita, pur
attenendo ad aspetti diametralmente opposti della vita umana, ovvero nascita
e morte, evidenziano un sempre più frequente ed acrimonioso contrasto tra il
mondo politico e la magistratura. Nel pressoché totale immobilismo del
legislatore, che manifesta sempre più spesso una cronica incapacità
nell’adeguare il sistema normativo alle mutate esigenze della scienza e
della società, accade infatti sempre più spesso che i giudici vengano
chiamati a pronunciarsi su questioni di natura bioetica che sono ancora
prive di regolamentazione giuridica e a sopperire, in tal modo, alle lacune
dell’ordinamento in materia. In questo contesto l’immobilismo della politica
e, di converso, l’intervento, a volte irruento, della magistratura, ben
possono essere rappresentati dalla metafora dell’incudine e del martello,
con i temi della bioetica schiacciati tra l’una e l’altro, nell’evidente
difficoltà di trovare risposte che la società civile sembra reclamare ogni
giorno di più.
L’incudine
della politica
Prima di entrare nel
cuore del problema, occorre tuttavia effettuare alcune considerazioni
preliminari sull’ordinamento giuridico italiano, soprattutto per quanto
concerne la parte relativa alla tutela della persona che, è ovviamente,
quella maggiormente coinvolta dai temi di bioetica. A tal proposito non va
sicuramente trascurato, per quanto concerne almeno la parte civilistica, che
l’ordinamento italiano si presenta per molti versi come profondamente
ancorato a principi e logiche di tipo patrimoniale, di chiara derivazione
ottocentesca, che difficilmente sono suscettibili di adeguamento alla
mutata sensibilità sociale e all’evoluzione della scienza e della tecnica.
Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle norme che riguardano la tutela
solo patrimoniale e successoria del concepito, a quelle che regolano la
filiazione e l’attribuzione di paternità e maternità (Art. 231 e ss. e 269
e ss. c.c.) o a quelle che vietano gli atti di disposizione del proprio
corpo (Art.5 c.c.). In questo quadro, sicuramente poco flessibile e
senz’altro antiquato rispetto alla recente evoluzione medico-scientifica, si
è inserita successivamente la carta costituzionale, i cui principi
fondamentali, soprattutto in materia di salute e diritti assoluti (Art.2 e
32 innanzitutto) hanno costituito la “chiave” per consentire alla
giurisprudenza degli ultimi cinquant’anni di adeguare tale quadro normativo
alla mutata sensibilità sociale ed alle mutate esigenze della scienza.
Ciò premesso, nel nostro
paese quella che è stata acutamente definita da più parti
come “la crisi bioetica del diritto”, ha dovuto confrontarsi con una realtà
politica complessa e sicuramente poco consona a trovare nelle competenti
sedi legislative quel consenso o, rectius, quel compromesso sul quale
costruire norme capaci di dare una risposta alle domande che l’evoluzione
scientifica e medica ogni giorno impone. Con lo scioglimento, avvenuto nel
corso degli anni ’90 dei partiti che avevano governato per decenni il nostro
paese, travolti da scandali giudiziari che hanno profondamente mutato gli
equilibri all’interno del Parlamento, negli ultimi quindici anni la politica
italiana si è confrontata con un bipolarismo più di facciata che reale, che
inevitabilmente ha dimostrato la propria inadeguatezza a confrontarsi
soprattutto con i temi legati alla morale. In questo sicuramente ha pesato
nel nostro paese l’influsso, a volte sensibilmente “ingombrante”, della
Chiesa Cattolica, le cui prese di posizione, non sempre improntate al
rispetto della reciproca sovranità, hanno finito con l’aggravare un’impasse
che era, di per sé, già critica. Il confluire dei politici di ispirazione
cattolica in entrambi gli schieramenti di centrodestra e centrosinistra ha,
invero, creato in Italia una situazione del tutto peculiare, in cui nessuno
dei vari governi che si sono succeduti negli ultimi anni è mai riuscito ad
assumere una posizione decisa sui temi di bioetica. Il tentativo, operato
dalla parte moderata di ciascuno dei due schieramenti, di attirare il
cosiddetto “elettorato cattolico”, tradizionalmente centrista e sicuramente
“sensibile” agli inviti più o meno velati delle gerarchie ecclesiali, ha di
fatto snaturato nel nostro paese la tradizionale dicotomia tra “democratici
o liberali” da un lato e “conservatori” dall’altro, che invece è presente in
paesi in cui la salita al potere dell’uno o dell’altro schieramento
solitamente coincide con prese di posizione abbastanza decise anche sui temi
etici (si pensi alla “cattolicissima” Spagna dopo la salita al potere del
governo Zapatero). Al contrario, il dibattito italiano su temi di bioetica
anche particolarmente scottanti come la fecondazione assistita, la ricerca
sulle cellule staminali, il testamento biologico, l’accanimento terapeutico
si è quasi sempre arenato in Parlamento sulla cronica incapacità di
raggiungere una maggioranza compatta capace di tradurre in norma, qualunque
essa sia, permissiva o repressiva, la pletora di veti incrociati e le mere
posizioni ideologiche e di principio che hanno invece affollato le pagine di
quotidiani e dei talk-show di ispirazione più o meno politica.
Anche nelle rare
occasioni in cui il dibattito parlamentare è riuscito faticosamente a
raggiungere un epilogo costruttivo, si pensi alla controversa approvazione
della legge 40 in materia di fecondazione assistita, tale epilogo è stato
raggiunto unicamente passando per maggioranze trasversali, acrimoniose
polemiche mediatiche ma soprattutto attraverso un confronto confuso e
disorganico, condizionato più da posizioni di principio che da
un’equilibrata analisi delle varie problematiche e degli interessi
coinvolti. Nonostante gli oltre 40 anni di tentativi più o meno concreti di
approvazione della normativa in questione, il risultato è stato un testo
disorganico e per molti versi contraddittorio, frutto di un compromesso che
poco o nulla ha tenuto conto delle esigenze degli operatori del settore o
delle indicazioni degli esperti e che presenta molteplici dubbi di
costituzionalità.
Non a caso la normativa italiana è stato giudicata in maniera critica
finanche dai suoi stessi sostenitori ed estensori, molti dei quali hanno
ammesso le numerose imprecisioni e lacune del testo, rimasto, ad oggi,
ancora immutato.
Di converso, pure intorno
a problematiche che sembrerebbero, il condizionale è ovviamente d’obbligo,
incontrare un consenso unanime di politici e cittadini,
come quelle relative al riconoscimento giuridico del testamento biologico o
delle cd. direttive anticipate di trattamento, sia nella passata
legislatura, con una maggioranza di centrosinistra, sia in quella attuale,
con una maggioranza di centrodestra, l’iter burocratico di un’eventuale
legge è rimasto impastoiato in quelle commissioni nelle quali i temi più
scomodi finiscono di frequente con l’essere “insabbiati” a tempo
indeterminato. E’ sicuramente una conferma di quanto fin qui riportato il
fatto che nell’ultima campagna elettorale, in occasione delle elezioni
politiche del giugno 2008, nessuna delle due coalizioni avesse inserito nel
proprio programma elettorale esplicite prese di posizione in riferimento a
temi etici, evidentemente a causa del mancato accordo tra le forze politiche
che componevano ciascuna compagine candidatasi a governare.
Il martello della
magistratura
Di fronte alla situazione
di impasse che si è avuto modo fin qui di delineare, la magistratura
italiana si è dimostrata negli ultimi anni sempre ben disposta a supplire
con la propria giurisprudenza alle numerose ed evidenti lacune
dell’ordinamento su temi bioetici, oggetto di contenziosi legali divenuti,
purtroppo, estremamente frequenti. Tali interventi presentano, allo stesso
tempo, molteplici luci ed ombre.
Sotto un primo profilo è
innegabile ed encomiabile il contributo dato dalla giurisprudenza, oltre che
dalla dottrina costituzionalistica, all’affermazione dei principi, entrati
ormai a pieno titolo del nostro ordinamento, dell’autodeterminazione del
paziente in ordine all’atto medico ed al diritto di quest’ultimo di
rifiutare, salvo i casi previsti dalla legge, trattamenti sanitari anche
“salvavita”.
Fondando le proprie decisioni sul combinato disposto degli artt. 2 e 32
secondo comma della Costituzione (oltre che su quanto disposto dalla
Convenzione di Oviedo del 1997,
la giurisprudenza ha ormai sancito in maniera inoppugnabile il principio
secondo cui “in presenza di una determinazione autentica e genuina
dell’interessato nel senso del rifiuto della cura, il medico non può che
fermarsi, ancorché l’omissione dell’intervento terapeutico possa cagionare
il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell’infermo e,
persino, la sua morte”,
dovendosi limitare i trattamenti sanitari obbligatori ai soli casi
espressamente previsti dalla legge e sempre che il provvedimento che li
imponga sia volto ad impedire che la salute del singolo possa arrecare danno
alla salute degli altri e non danneggi, ma sia anzi utile, alla salute di
chi vi è sottoposto.
Tale principio è stato poi recepito dal codice di deontologia medica che
nella sua ultima versione, del 16 dicembre 2006, all’art. 35 prevede
esplicitamente che “In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di
persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici
e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la
volontà della persona”.
Ciò nonostante, seppure
l’affermazione di tali principi assuma una rilevanza fondamentale
all’interno del nostro ordinamento, è parimenti innegabile che la mancanza
di una regolamentazione giuridica espressa del consenso (e del dissenso)
informato, soprattutto per quanto concerne gli ambiti più critici (consenso
prestato per il minore e il disabile, validità delle direttive anticipate di
trattamento, dissenso prestato per motivi religiosi
ecc.) rappresenti una lacuna che solo in parte può ritenersi colmata
attraverso l’intervento delle corti di merito e di legittimità.
Sotto un diverso aspetto,
se da un lato l’intervento giurisprudenziale si è rivelato in molte
occasioni un provvido rimedio all’inerzia del legislatore, non occorre
certamente la preparazione del giurista per rendersi conto che tale
funzione, latu – ma non troppo - sensu “creatrice di diritto”,
sia chiaramente estranea alle funzioni che nell’ordinamento italiano sono
attribuite al giudice, che dovrebbe limitarsi ad interpretare l’ordinamento
normativo vigente ed applicarlo al caso di specie. Ma quando la norma non
esiste? Ben lungi dal limitarsi ad un “non expedit” di ottocentesca
memoria, la magistratura italiana ha spesso e, se vogliamo, con “entusiasmo”
forse eccessivo, provveduto a risolvere le questioni di volta in volta
portate alla sua attenzione con soluzioni che di frequente si sono però
rivelate eterogenee, se non contraddittorie. Affrancata dal postulato della
vincolatività del precedente, che, a differenza del nostro, caratterizza gli
ordinamenti di common law di matrice anglosassone, le corti di
merito e di legittimità hanno fornito negli ultimi anni, sulle questioni più
spinose che la bioetica ha sottoposto alla loro attenzione, un mosaico di
soluzioni che ben poco ha contribuito a quella certezza del diritto
auspicata dai più, e che nel nostro ordinamento solo la legge può dare. Sul
punto non si può che condividere l’opinione autorevole di G. Cassano secondo
cui “una società moderna guida sé attraverso il diritto. E il diritto
che, regolando inediti casi privati, modifica assetti fondamentali
dell’organismo sociale, non può che provenire dalla volontà della legge. Non
può cioè essere affidato a quella fonte di produzione, legata a vicende
particolari, che è la giurisprudenza, cioè l’interpretazione dei giudici”.
In proposito appare quasi pleonastico osservare che non può parlarsi di
interpretazione senza una norma da interpretare, ma al massimo di
un’applicazione analogica di norme affini e/o di principi generali, magari
desunti da norme di rango costituzionale. E’ ictu oculi ugualmente
chiaro come, in assenza di riferimenti certi, il quadro, estremamente
eterogeneo, delineato dagli interventi giurisprudenziali non può che
costituire un palliativo temporaneo, sicuramente inidoneo a sopperire
all’ormai cronica negligenza del legislatore. Ne è un ulteriore e chiaro
esempio la giurisprudenza in materia di procreazione medicalmente assistita,
sia quella precedente
che quella successiva
all’entrata in vigore della legge, i cui interventi non brillano certo per
l’unicità delle soluzioni prospettate.
In quest’ottica, lo
sforzo del giudice di sopperire alle lacune ordinamentali con l’applicazione
di principi costituzionali o giurisprudenziali in assenza di un riferimento
legislativo, anche solo “di principio”,
ha preso le vie più disparate a seconda delle convinzioni etiche del singolo
magistrato. Come se non bastasse, anche quando la giurisprudenza, dopo un
faticoso procedere per avvicinamenti successivi, ha più o meno consolidato
il proprio orientamento in una certa direzione, il risultato non è stato
sicuramente idilliaco. Ci si riferisce in particolare agli ultimi e
travagliati sviluppi della vicenda giudiziaria che ha visto come
protagonista inconsapevole Eluana Englaro e su cui vale sicuramente la pena
soffermarsi, seppure in breve.
Il destino di Eluana,
teatro di scontro fra i poteri dello Stato
La triste vicenda umana e
giudiziaria di Eluana Englaro, la giovane di Lecco recentemente scomparsa
dopo essere stata per ben diciassette anni in stato vegetativo permanente, a
causa di un incidente stradale che aveva privato il suo cervello di ogni
coscienza di sé o dell’ambiente circostante, costituisce senza dubbio
l’emblema di come le questioni di bioetica più scottanti possano essere
terreno di scontri anche gravi fra politica e magistratura. Pur non potendo,
per motivi di spazio, ricostruire in modo analitico in questa sede il lungo
e travagliato iter processuale dipanatosi negli ultimi dieci anni, è sen’altro
interessante, tuttavia, esaminarne brevemente le tappe fondamentali, con
particolare riferimento agli ultimi eventi che ne hanno, seppur tra mille
polemiche, costituito l’epilogo.
Sin dal lontano gennaio
1999, accertato ormai in maniera inequivocabile l’irreversibilità dello
stato di Eluana, costretta sine die ad una vita senza coscienza e
dipendente dalle cure di personale infermieristico per nutrirla ed
assisterla, Beppe Englaro, padre della ragazza e suo tutore legale, avviava
una serie di azioni finalizzate ad ottenere dai tribunali l’autorizzazione
ad interrompere l’alimentazione artificiale che legava la giovane ad una
vita che, secondo le testimonianze dei familiari e degli amici della
ragazza, lei stessa avrebbe ritenuto priva di dignità. Dopo una serie di
pronunzie negative ed appelli (l’intero iter processuale in dieci anni di
contenzioso annovera tre autonomi procedimenti, due pronunzie di Cassazione
e finanche una sentenza del T.A.R. Lombardia ed un’ordinanza di Corte
Costituzionale), il padre di Eluana otteneva il 9 luglio 2008 per la prima
volta dalla Corte di Appello di Milano un decreto
con cui i giudici concedevano l’autorizzazione a “disporre l’interruzione
del trattamento di sostegno vitale artificiale di quest’ultima, realizzato
mediante alimentazione e idratazione con sondino naso-gastrico”
unitamente alla “sospensione dell’erogazione di presidi medici
collaterali (antibiotici o antinfiammatori, ecc.) o di altre procedure di
assistenza strumentale”. Tale interruzione avrebbe potuto essere
disposta “in hospice o altro luogo di ricovero confacente, ed
eventualmente – se ciò sia opportuno ed indicato in fatto dalla miglior
pratica della scienza medica – con perdurante somministrazione di quei soli
presidi già attualmente utilizzati atti a prevenire o eliminare reazioni
neuromuscolari paradosse (come sedativi o antiepilettici) e nel solo
dosaggio funzionale a tale scopo, comunque con modalità tali da garantire un
adeguato e dignitoso accudimento accompagnatorio della persona (ad es. anche
con umidificazione frequente delle mucose, somministrazione di sostanze
idonee ad eliminare l’eventuale disagio da carenza di liquidi, cura
dell’igiene del corpo e dell’abbigliamento, ecc.) durante il periodo in cui
la sua vita si prolungherà dopo la sospensione del trattamento, e in modo da
rendere sempre possibili le visite, la presenza e l’assistenza, almeno, dei
suoi più stretti familiari”.
La pronunzia, motivata
in ben sessantadue pagine, riprendeva in più punti un recente intervento,
proprio sul caso Englaro, della Suprema Corte di Cassazione che, con
sentenza n. 21748 del 16.10.2007,
per la prima volta ammetteva la possibilità di interrompere, per i pazienti
in stato vegetativo permanente, i trattamenti di sostegno vitale, seppur in
presenza di precise condizioni, ovvero: “(a) quando la condizione di
stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico,
irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard
scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la
benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della
coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che
tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari,
univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue
precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita
e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di
cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona”.
Nelle motivazioni della
sentenza della Suprema Corte non mancano spunti senza dubbio interessanti
come l’osservazione secondo cui la nutrizione artificiale “in sé, non
costituisce oggettivamente una forma di accanimento terapeutico, e […]
rappresenta, piuttosto, un presidio proporzionato rivolto al mantenimento
del soffio vitale, salvo che, nell’imminenza della morte, l’organismo non
sia più in grado di assimilare le sostanze fornite o che sopraggiunga uno
stato di intolleranza, clinicamente rilevabile, collegato alla particolare
forma di alimentazione”. Altrettanto rilevante ed innovativo, oltre che
doveroso, è, altresì, l’assunto secondo cui: “il rifiuto delle terapie
medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere
scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che
intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo
piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che
la malattia segua il suo corso naturale”.
Anche a prima vista, la
portata dei principi sintetizzati dai giudici di legittimità e fatti propri
dai magistrati della Corte d’Appello milanese appare senz’altro dirompente.
Per effetto di tali principi e nella totale assenza di una qualsivoglia
disposizione normativa in materia, non solo idratazione e nutrizione
artificiale venivano parificati in toto a qualsiasi atto medico
legittimamente rifiutabile dall’interessato, ma si ammetteva esplicitamente
la possibilità che gli stessi potessero essere interrotti non solo in
presenza di una manifestata volontà del paziente ma finanche sulla base di “elementi
di prova chiari, univoci e convincenti” in base ai quali ricostruire la
volontà di quest’ultimo. A pochi mesi soltanto dalla controversa
interruzione della respirazione artificiale richiesta esplicitamente da
Piergiorgio Welby, ed in un momento storico in cui il Parlamento dimostrava
la propria incapacità di trovare un consenso accettabile sul riconoscimento
giuridico del testamento biologico, la Suprema Corte si spingeva a delineare
le delicate modalità con cui ricostruire la volontà, non esplicitata da
parte del paziente, sulle delicate decisioni di fine vita.
Assolutamente prevedibile
era come una simile, coraggiosa, scelta divenisse oggetto di veementi
contestazioni, non solo da parte del mondo cattolico ma anche di quello
politico. In maniera sorprendentemente celere e nonostante la pausa estiva,
il 17 settembre 2008, a soli tre mesi dal decreto che autorizzava
l’interruzione della nutrizione artificiale per Eluana, Camera e Senato
ricorrevano alla Corte Costituzionale sollevando conflitto di attribuzione
nei confronti della Corte di Cassazione e della Corte d’Appello di Milano,
ritenendo che tali Autorità Giudiziarie avessero “esercitato attribuzioni
proprie del potere legislativo”. Pronunziandosi su tale presunto
conflitto di attribuzioni, i giudici della Consulta emanavano l’ordinanza di
inammissibilità n. 334 dell’08.10.2008,
non rilevando “la sussistenza nella specie di indici atti a dimostrare
che i giudici abbiano utilizzato i provvedimenti censurati – aventi tutte le
caratteristiche di atti giurisdizionali loro proprie e, pertanto, spieganti
efficacia solo per il caso di specie – come meri schermi formali per
esercitare, invece, funzioni di produzione normativa o per menomare
l’esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento, che ne è sempre
e comunque il titolare” ed osservando, in un modo che agli “addetti ai
lavori” potrebbe risultare quasi beffardo, che “il Parlamento può in
qualsiasi momento adottare una specifica normativa della materia, fondata su
adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali
coinvolti”.
Analoga pronunzia di
inammissibilità veniva resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
il 13 novembre 2008 sul ricorso presentato dal Procuratore Generale presso
la Corte di Appello di Milano avverso il decreto del 9 luglio. Nella
fattispecie, senza entrare nuovamente nel merito della vicenda, le Sezioni
Unite ritenevano che il P.M., ancorché qualificato come “interventore
necessario”, non avesse, per il caso di specie, il potere di impugnazione,
ammesso nei soli casi previsti dalla legge. La piena esecutività della
sentenza di Corte d’Appello che autorizzava medici e familiari ad
interrompere l’idratazione e l’alimentazione artificiale per Eluana veniva,
pertanto, definitivamente confermata.
Nonostante tali pronunzie
favorevoli, il lungo calvario della famiglia Englaro non si esauriva
tuttavia con l’avvenuto esaurimento di tutti i possibili gradi di giudizio.
Il 16 dicembre 2008, alla vigilia del trasferimento della giovane in una
struttura sanitaria di Udine attrezzata per l’interruzione delle terapie con
il supporto medico previsto nel decreto di Corte d’Appello, il ministro del
welfare e della salute Maurizio Sacconi, con un proprio atto di indirizzo
rivolto alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, qualificava come
illegale l’interruzione della nutrizione e dell’idratazione delle persone in
stato vegetativo permanente, sulla base dell’art.25 della convenzione sui
diritti delle persone con disabilità dell'Onu e di un parere del Comitato
Nazionale per la Bioetica del 30 settembre 2005 sul punto. A riguardo sembra
quasi superfluo evidenziare ben più di un ragionevole dubbio sulla
legittimità della circolare in questione, che veniva emanata praticamente
“ad hoc” e motivata sulla base di atti di dubbia vincolatività (un parere,
neanche emanato all’unanimità, da un organo meramente consultivo come il CNB
e una convenzione non ancora ratificata dal nostro paese i cui assunti sono
sicuramente generici
e difficilmente applicabili al caso di specie). Parimenti superfluo sembra
paragonare i contenuti della stessa circolare con le risultanze di
un’evoluzione giurisprudenziale frutto di ben dieci anni di contenzioso in
cui decine di giudici hanno ponderato, vagliato ed esaminato il caso
argomentando centinaia e centinaia di pagine di motivazione.
Ma la circolare in
questione non è il solo atto amministrativo, emanato ad hoc da organi
politici sul caso Englaro. Mentre Camera e Senato provvedevano, infatti, a
depositare presso la Corte Costituzionale i propri ricorsi sul presunto
conflitto di attribuzioni, il 3 settembre 2008 il Direttore Generale della
Sanità della Giunta Regionale Lombardia, Carlo Lucchina, emanava un atto con
cui rigettava l’istanza formale con cui i legali della famiglia Englaro
chiedevano la sospensione dei trattamenti presso un hospice della Regione.
In tale atto la Direzione Generale adduceva che in tali strutture “deve
essere garantita l’assistenza di base che si sostanzia nella nutrizione,
idratazione e accudimento delle persone” e che il personale sanitario
che sospendesse tali trattamenti “in una delle strutture del Servizio
Sanitario verrebbe dunque meno ai propri obblighi professionali e di
servizio anche in considerazione del fatto che il provvedimento
giurisdizionale, di cui si chiede l’esecuzione, non contiene un obbligo
formale di adempiere a carico di soggetti o enti individuati”.
L’atto in questione
veniva prontamente impugnato dai legali di Beppino Englaro, con ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che, con la sentenza n.
214 resa il 26.1.2009
affermava, in maniera assolutamente esplicita il principio secondo cui
“Il diritto costituzionale di rifiutare le cure, come descritto dalla
Suprema Corte, è un diritto di libertà assoluto, il cui dovere di rispetto
si impone nei confronti di chiunque intrattenga con l'ammalato il rapporto
di cura, non importa se operante all’interno di una struttura sanitaria
pubblica o privata. La manifestazione di tale consapevole rifiuto rende
dunque doverosa la sospensione dei mezzi terapeutici il cui impiego non dia
alcuna speranza di uscita dallo stato vegetativo in cui versa la paziente e
non corrisponda con il mondo di valori e la visione di vita dignitosa che è
propria del soggetto”. Qualora l’interessato intendesse esercitare il
suo diritto a non curarsi: “farebbe immediatamente venir meno il titolo
giuridico di legittimazione del trattamento sanitario (ovvero il consenso
informato) […] anche ove si tratti di trattamento di sostegno vitale il cui
rifiuto conduca alla morte”.
Come si può facilmente
notare, si tratta di principi già noti ma che per la prima volta vengono
esplicitati in maniera inequivocabile e perentoria, ad evidenziare come la
giurisprudenza abbia maturato un orientamento ormai consolidato. Sulla base
di tali principi, il T.A.R. non poteva che concludere affermando che:
“rifiutare il ricovero ospedaliero, dovuto in linea di principio da parte
del SSN a chiunque sia affetto da patologie mediche, solo per il fatto che
il malato abbia preanunciato la propria intenzione di avvalersi del suo
diritto alla interruzione del trattamento, significa di fatto limitare
indebitamente tale diritto. L’accettazione presso la struttura sanitaria
pubblica non può infatti essere condizionata alla rinuncia del malato ad
esercitare un suo diritto fondamentale”. Di qui l’inevitabile
annullamento dell’impugnato provvedimento di diniego della Direzione
Generale Sanità della Regione Lombardia, e l’obbligo, posto a carico
dell’Amministrazione convenuta, di “indicare la struttura sanitaria
dotata di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi tali da
renderla “confacente” agli interventi e alle prestazioni strumentali
all’esercizio della libertà costituzionale di rifiutare le cure, onde
evitare all’ammalata (ovvero al tutore e curatore di lei) di indagare in
prima persona quale struttura sanitaria sia meglio equipaggiata al
riguardo”.
La sentenza del T.A.R.,
ancorchè poco pubblicizzata dai mezzi di informazione, costituiva la chiave
di volta per la risoluzione del caso Englaro. Nei giorni immediatamente
successivi, Beppe Englaro, riscontrata la disponibilità di una casa di cura
di Udine ad applicare quanto disposto dal decreto della Corte d’Appello di
Milano, provvedeva, il successivo 2 febbraio a trasferirvi la figlia,
avviando nei giorni successivi le procedure per l’interrruzione
dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale. Nelle more, il successivo
5 febbraio, il Consiglio dei Ministri varava un decreto legge con cui in
pratica si impediva la sospensione dell'idratazione e della nutrizione
artificiale di Eluana Englaro fino all’approvazione di una legge sul
testamento biologico. Riscontrato il diniego del Capo dello Stato
all’emanazione del decreto d’urgenza, lo stesso Consiglio dei Ministri
presentava immediatamente alle Camere un disegno di legge sul testamento
biologico, a firma del senatore Calabrò, nel quale spiccavano senza dubbio
le previsioni, chiaramente in contrasto con gli orientamenti
giurisprudenziali già riportati, secondo cui “alimentazione ed
idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono
fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente
finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di
Dichiarazione Anticipata di Trattamento” ed, ancora, “nel caso in cui
le D.A.T. non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze
tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può
disattenderle”.
In ogni caso, mentre le
Camere si affannavano in un’improbabile quanto ipocrita corsa contro il
tempo, la sera del 9 febbraio Eluana si spegneva nella clinica di Udine,
lasciando dietro di sé l’ormai abituale fuoco fatuo delle polemiche da talk
show televisivo e del carosello mediatico sui temi di bioetica portati alla
ribalta delle cronache.
Al di là di ogni
giudizio e commento sulla conclusione della triste vicenda umana e
giudiziaria della famiglia Englaro, e senza addentrarsi nel ginepraio di
valutazioni politiche di per sé opinabili, non si può fare a meno di
concludere queste brevi considerazioni con l’amara constatazione del fatto
che il caso di Eluana ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio,
come il nostro paese sia ben lontano dal raggiungere quella maturità
politica capace di avviare un sereno e costruttivo dialogo sulle riforme
necessarie per la regolamentazione giuridica dei più scottanti temi di
bioetica. Tale situazione ci porta inevitabilmente indietro rispetto a molti
altri partners europei e che avrà come triste conseguenza l’inevitabile
ripetersi di vicende giudiziarie lunghe e travagliate come quella di Eluana
o Piergiorgio Welby o di tanti altri cittadini destinati, loro malgrado, a
mettere le loro vite e quelle dei loro cari tra l’incudine dell’immobilismo
politico ed il martello del contenzioso giudiziario.