STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE
“ISTITUTO
ITALIANO DI BIOETICA”
sez.
Liguria
Articolo 1.
Denominazione
E’
costituita, con sede in Genova, l’Associazione denominata <Istituto
Italiano di Bioetica>:
L’Associazione,
che ha carattere nazionale, può articolarsi in sezioni regionali o
interregionali, il cui funzionamento è disciplinato con norme approvate dal
Consiglio direttivo di cui all’art. 7.
Articolo
2.
Scopi
dell’Associazione
L’Associazione
non ha fini di lucro. Essa si propone la realizzazione di iniziative culturali,
scientifiche e formative nei seguenti settori :
a. bioetica medica, che studia il rapporto tra vita e valori etici nel campo
dell’attività medica, in riferimento alla nascita alla salute e alla morte
dell’uomo ;
b. bioetica ambientale, che s’interessa delle questioni di valore, dei
modelli culturali e normativi che presiedono al comportamento umano nei
confronti dell’ambiente naturale ;
c.
bioetica animale, che si occupa delle questioni morali e giuridiche attinenti
alle relazioni tra l’uomo e le altre specie .
L’Associazione
intende operare nell’ambito della formazione professionale—provinciale,
regionale, nazionale e comunitaria.
Le
iniziative dell’Associazione sono costituite da :
1.
seminari, destinati sia a fornire orientamenti a quanti, studenti o neolaureati,
intendano dedicarsi allo studio della bioetica, sia a favorire l’interazione
di studiosi di varie discipline al fine di formare gruppi stabili di ricerca e
di iniziativa ;
2.
corsi di formazione e aggiornamento per il personale direttivo, ispettivo e
docente delle scuole di ogni ordine e grado e per medici, veterinari,
ricercatori, operatori sanitari e ambientali, intesi a fornire sia una
preparazione generale, relativa ai fondamenti teorici e alle nozioni base della
disciplina, sia una preparazione più specifica, conforme alle varie
specializzazioni e ai diversi campi di attività;
3.
convegni di studi, riguardati come momenti di confronto critico e di verifica
delle ricerche intraprese e destinati, altresì, a promuovere la discussione
pubblica e a favorire la partecipazione;
4.
pubblicazioni varie e collane sui temi che sono oggetto della sua attività;
5.
ricerche e indagini conoscitive, da perseguire anche attraverso la concessione
di borse di studio;
6.
ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi dell’Associazione e,
in particolare, la raccolta, la conservazione e la valorizzazione di qualsiasi
materiale documentario nel campo della bioetica, anche attraverso la
costituzione di una apposita banca dati.
Articolo
3.
Condizioni
di iscrizione all’Associazione e collaborazione con soggetti pubblici e
privati
Possono
far parte dell’Associazione tutti coloro che siano interessati alle sue
attività, che accettino senza riserve il presente Statuto e che siano stati
presentati da almeno due soci dell’Istituto. La domanda di ammissione va
presentata al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza semplice.
Si
perde la qualifica di socio dell’Istituto:
--per
il mancato versamento della quota prevista, per un periodo superiore ai dodici
mesi;
--per
indegnità, riconosciuta dal Consiglio Direttivo che funge, in questo caso, da
Comitato dei probiviri. L’espulsione viene deliberata a maggioranza semplice.
Le
prestazioni fornite dagli aderenti all’Associazione sono gratuite.
I
soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per
delega, di assistere—senza voto deliberativo e senza voto consultivo—alle
riunioni del Consiglio Direttivo.
L’Associazione
opera in collegamento con tutti i soggetti pubblici e privati che ne condividano
le finalità, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
Essa
si impegna al sostegno attivo di tutte le iniziative pubbliche, in Italia e
all’estero, volte a promuovere la tutela dei diritti e degli interessi che
costituiscono l’oggetto della propria attività.
Articolo
4.
Entrate
e patrimonio dell’Associazione
Le
entrate dell’Associazione per lo svolgimento delle proprie attività sono
costituite :
a. dalle quote di iscrizione versate dagli associati ;
b. dai frutti dei beni costituiti in patrimonio ;
c.
dai contributi, ordinari e straordinari, corrisposti dai soggetti pubblici e
privati che intendano concorrere alla organizzazione e al funzionamento
dell’Associazione e al perseguimento dei suoi scopi ;
d.
dal ricavato delle eventuali vendite di pubblicazioni e di ogni altro materiale
curato dall’Associazione ;
e. dall’eventuale ricavato dell’apporto dell’Associazione alle attività
organizzate da soggetti pubblici o privati.
Il
patrimonio sociale è costituito dai fondi di cui al precedente comma, dal
materiale documentario e da qualsiasi bene mobile o immobile comunque acquisito.
Articolo
5.
Organi
dell’Associazione
Sono
organi dell’Associazione :
a.
l’Assemblea degli iscritti ;
b. il Consiglio direttivo,
c.
il Direttore scientifico ;
d.
il Segretario generale ;
e. il Comitato d’onore ;
f.
il Collegio dei revisori.
Articolo
6.
L’Assemblea
L’Assemblea
è composta dagli iscritti in regola con il versamento della quota di iscrizione
annuale.
Essa
si riunisce almeno una volta l’anno. Può altresì essere convocata su
richiesta di almeno cinque membri del Consiglio direttivo.
L’Assemblea,
in prima convocazione, è valida se è presente la metà più uno degli
iscritti. In seconda convocazione, ad almeno ventiquattro ore di distanza, è
valida qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea
approva, a maggioranza semplice dei presenti, i bilanci di previsione e
consuntivi e gli indirizzi generali dell’Associazione.
Le
modifiche al presente Statuto e lo scioglimento dell’Associazione, con le
relative modalità di devoluzione del patrimonio e delle somme eventualmente
residuate, vengono deliberati dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza
dei due terzi dei presenti.
Articolo
7.
Il
Consiglio direttivo
Il
Consiglio direttivo, eletto dall’Assemblea, è composto da undici
membri, che restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
Tutte
le cariche sociali sono gratuite.
Il
Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Direttore scientifico e il Segretario
generale.
Il
Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi. Può essere altresì
convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Delibera
con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri e con la maggioranza semplice
dei presenti.
Alle
riunioni del Consiglio direttivo possono presenziare, con voto consultivo,
-
i
rappresentanti delle sezioni regionali o interregionali dell’Associazione
e
-
i
rappresentanti dei soggetti pubblici o privati che concorrano, in maniera
continuativa e secondo modalità stabilite dal Consiglio direttivo
all’inizio di ogni quadriennio, alla organizzazione, al funzionamento e al
perseguimento degli scopi dell’Associazione.
Il
Consiglio direttivo delibera tutti gli atti necessari per il
raggiungimento degli scopi dell’Associazione. In particolare esso :
a. provvede ogni anno all’esame dei bilanci preventivi e consuntivi, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ;
b. approva i programmi di attività e i relativi piani di spesa ;
c.
delibera la costituzione di eventuali Sottocommissioni, delle quali possono
essere chiamati a far parte anche soci che non siano membri del Consiglio
direttivo ;
d.
approva la composizione del Comitato d’onore ;
e. nomina al di fuori dei propri componenti il Segretario amministrativo ;
f.
funge da Comitato dei probiviri per eventuali sanzioni disciplinari nei
confronti dei soci.
Articolo
8.
Il
Direttore scientifico
Il
Direttore scientifico convoca l’Assemblea e il Consiglio direttivo e li
presiede.
Egli
elabora, sentito il Segretario generale e i responsabili delle eventuali
sottocommisioni del Consiglio direttivo, i programmi di attività e i relativi
piani di spesa, da sottoporre alla approvazione del Consiglio direttivo
medesimo.
Sovrintende,
in collaborazione con il Segretario generale, alle iniziative
dell’Associazione, curando i rapporti con i mezzi di comunicazione di massa e
con i soggetti pubblici e privati che perseguono fini analoghi.
Articolo
9.
Il
Segretario generale
Il
Segretario generale rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei
terzi e in giudizio.
Compie
gli atti giuridici necessari per l’attuazione dei programmi deliberati dal
Consiglio direttivo e, nel caso di urgenza, può adottare i provvedimenti
opportuni e necessari anche di competenza del Consiglio, riferendone allo stesso
per la ratifica nel più breve tempo possibile.
Sottopone
all’approvazione dell’Assemblea i bilanci di previsione e consuntivi di cui
all’art. 7.
In
caso di impossibilità temporanea, impedimento o assenza, egli delega le sue
funzioni ad altro membro del Consiglio direttivo.
Articolo
10.
Il
Comitato d’onore
Il
Comitato d’onore è composto da personalità della cultura e della scienza
nonché dai rappresentanti dei soggetti pubblici o privati che concorrano, in
via ordinaria o straordinaria, alla organizzazione, al funzionamento e al
perseguimento degli scopi dell’Associazione.
I
membri del Comitato d’onore partecipano di diritto alle riunioni
dell’Assemblea.
Articolo
11.
Collegio
dei revisori
L’esercizio
finanziario dell’Associazione termina il 31 dicembre di ogni anno.
La
gestione dell’Associazione viene controllata da un Collegio di revisori,
costituito da tre membri effettivi e due supplenti tra i soci dell’Assemblea,
su proposta del Consiglio direttivo.
I
revisori provvedono, anche singolarmente, all’esame e alla verifica della
contabilità dell’Associazione e dei relativi documenti.
Articolo
12.
Bilancio
Ogni
anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo
e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci che
deciderà a maggioranza semplice.
--Dal
bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
--il
bilancio deve coincidere con l’anno solare.
Articolo
13.
Funzioni
del Segretario amministrativo
Il
Consiglio direttivo determina le funzioni del Segretario amministrativo, che in
particolare deve:
a. collaborare con il Segretario generale per l’attuazione dei programmi di
attività dell’Associazione;
b. svolgere le funzioni di segretario del Consiglio direttivo e
dell’Assemblea e redigerne i verbali, che sottoscrive con il Segretario
generale e con il Direttore scientifico;
c.
predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
d.
svolgere le funzioni di tesoriere.
Articolo
14.
Scioglimento
dell’Associazione
L’Istituto
può essere sciolto dall’Assemblea dei Soci qualora essa ritenga che siano
venute meno le condizioni e le risorse necessarie al suo funzionamento. Per tale
decisione si richiede la maggioranza dei due terzi dei soci.
I
beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad
altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.