STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIENTIFICA
“ISTITUTO ITALIANO
DI BIOETICA – PUGLIA”
Art 1.
Denominazione
È
costituita l’Associazione culturale scientifica “Istituto Italiano di
Bioetica – Puglia”.
Art.2.
Sede
L’Associazione ha sede in Foggia, presso la Cattedra di Pedagogia generale
della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi, via
Arpi 155.
Art.
3. Regolamenti interni
Il
funzionamento dell’Associazione è disciplinato dal presente statuto.
L’Associazione agisce nel rispetto delle leggi comunitarie, statali e
regionali e dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Eventuali
regolamenti interni, predisposti dal Consiglio direttivo e approvati
dall’Assemblea degli associati, disciplinano, in armonia con il presente
statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione e all’attività
dell’Associazione.
Art. 4.
Scopo
L’Associazione si collega, nei principî e negli scopi, all’Istituto Italiano
di Bioetica, che ha sede in Genova e opera a livello nazionale, e agli
Istituti Italiani di Bioetica che operano a livello regionale.
L’Associazione è aconfessionale, apolitica e non ha fini di lucro. Essa si
propone la realizzazione di attività di studio e ricerca, nonché di
iniziative scientifiche e formative, in un’ottica interdisciplinare e
interculturale, nei seguenti settori:
1)
bioetica medica, che studia il rapporto tra vita e valori
etici nel campo dell’attività medica, in riferimento alla nascita, alla
salute e alla morte dell’uomo;
2)
bioetica ambientale, che si interessa delle questioni di
valore, dei modelli culturali e normativi che presiedono al comportamento
umano nei confronti dell’ambiente naturale;
3)
biopolitica e biodiritti, che concernono le modalità adottate
dal potere politico e dal sistema normativo nel trattamento dei processi
biologici e del benessere psico-fisico a livello individuale e collettivo;
4)
bioetica animale, che si occupa delle questioni morali e
giuridiche attinenti alle relazioni tra l’uomo e le altre specie;
5)
rapporti tra etica ed economia, specificamente in relazione
alle ricadute dell’attività economica sulla qualità della vita e sul destino
delle persone (dimensione globale del mercato, sostenibilità dello sviluppo,
limiti del profitto, responsabilità sociale dell’impresa e connesse
possibili forme di equità e di solidarietà).
L’associazione intende svolgere la propria attività in favore di associati o
di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e
dignità degli associati. Per il conseguimento del suo scopo l’Associazione
potrà:
-
instaurare relazioni di collaborazione culturale e scientifica, anche a
carattere sistematico, con istituzioni scientifiche, amministrazioni
pubbliche e organismi operanti in settori di comune interesse;
-
organizzare seminari, destinati sia a fornire orientamenti a quanti,
studenti o neolaureati, intendano dedicarsi allo studio della bioetica, sia
a favorire l’interazione di studiosi di varie discipline al fine di formare
gruppi stabili di ricerca e di iniziativa;
-
promuovere la realizzazione di corsi di aggiornamento e formazione per
studenti, per il personale direttivo, ispettivo e docente delle scuole di
ogni ordine e grado e per medici, veterinari, operatori sanitari e
ambientali, intesi a fornire sia una preparazione generale, relativa ai
fondamenti teorici e alle nozioni base della disciplina bioetica, sia una
preparazione più specifica, conforme alle varie specializzazioni e ai
diversi campi di attività, nonché corsi di orientamento o di formazione in
ogni materia attinente alle finalità proprie dell’Associazione;
-
promuovere la realizzazione di convegni di studi, quali momenti di confronto
critico e di verifica delle ricerche intraprese, destinati altresì a
promuovere la discussione pubblica e a favorire la partecipazione, nonché
organizzare e gestire, anche in forma residenziale, convegni in materia di
bioetica e nelle materie ad essa connesse;
-
promuovere la realizzazione di pacchetti formativi, anche in forma
multimediale, da fornire ad enti ed istituzioni pubbliche e private che ne
facciano richiesta;
-
realizzare pubblicazioni e collane, nonché prodotti audiovisivi e
informatici sui temi che sono oggetto della sua attività;
-
realizzare ricerche e indagini conoscitive, da perseguire anche attraverso
la concessione di borse di studio;
- curare la
raccolta, la conservazione e la valorizzazione di qualsiasi materiale
documentario nel campo della bioetica, anche attraverso la costituzione di
un’apposita banca dati;
-
collaborare e operare in collegamento, anche attraverso la stipula di
convenzioni, con istituzioni pubbliche e private che condividano le sue
finalità, nonché partecipare a concorsi e appalti presso enti pubblici;
-
partecipare a consorzi e raggruppamenti aventi finalità analoghe a quelle
dell’Associazione.
L’associazione si impegna inoltre al sostegno attivo di tutte le iniziative
pubbliche, in Italia e all’estero, volte a promuovere la tutela dei diritti
e degli interessi che costituiscono l’oggetto della propria attività.
Per poter
perseguire i propri fini istituzionali, l’Associazione si avvale
prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria e gratuita dai
propri associati, nonché delle strutture e del personale da essi forniti. In
casi di particolare necessità l’Associazione può inoltre assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche di propri
associati. L’attività svolta dagli associati, in relazione alle cariche
sociali ricoperte, deve essere considerata a titolo gratuito e volontario e
non può essere retribuita in nessun modo.
Al fine
della realizzazione degli scopi associativi, l’Associazione potrà richiedere
ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni
con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici
territoriali, pubbliche amministrazioni nazionali e comunitarie, altre
istituzioni pubbliche, enti pubblici, nonché con società, istituzioni
private e fondazioni.
L’Associazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle sopra
indicate, che siano connesse o accessorie a quelle statutarie.
L’Associazione, ferma restando la sua natura di organizzazione senza fini di
lucro e nel rispetto delle norme di legge, potrà svolgere e/o partecipare ad
attività di natura economica che possano essere necessarie ed utili al
raggiungimento dei propri fini istituzionali, senza che siffatte attività
diventino prevalenti rispetto all’intera attività associativa. Gli eventuali
utili o avanzi di gestione non possono essere distribuiti a nessun titolo, e
devono essere utilizzati nell’attività istituzionale.
Art. 5.
Patrimonio sociale
Il
patrimonio dell’Associazione è costituito:
1) dai
beni mobili e immobili di cui l’Associazione andrà a dotarsi per il
perseguimento delle finalità istituzionali, nonché dai frutti dei predetti
beni;
2) da
eredità, donazioni e legati;
3) da
eventuali sovvenzioni, erogazioni, nonché da contributi, ordinari e
straordinari, effettuati sia dagli associati che da soggetti terzi, pubblici
e privati, che intendano concorrere al funzionamento dell’Associazione e al
perseguimento dei suoi scopi;
4) da
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, nonché di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi
realizzati nell’ambito dei fini istituzionali;
5) da
contributi erogati dall’Unione europea e da organismi internazionali.
Le entrate
dell’Associazione sono costituite:
-
dalle quote associative versate dagli associati nella misura
fissata dall’Organo amministrativo;
-
dalle entrate derivanti dallo svolgimento delle sue attività,
o da prestazioni di servizi convenzionati;
-
dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività
economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
-
dalle entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento;
-
dalle sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi, di associati
o di altre associazioni.
Il
Consiglio direttivo, annualmente, stabilisce la quota di versamento minimo
da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di coloro
che intendano aderirvi. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di
finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. È
comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti
ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
Art. 6.
Bilancio
L’esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si
chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il
Consiglio direttivo predispone il rendiconto dell’esercizio precedente ed
eventualmente un bilancio preventivo dell’anno in corso. I bilanci devono
restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che
precedono la data dell’Assemblea convocata per la loro approvazione, a
disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Essi sono resi pubblici nelle forme stabilite dall’Assemblea ordinaria in
sede di approvazione degli stessi.
Art. 7.
Associati
Possono
essere ammesse a far parte dell’Associazione le persone fisiche e/o le
persone giuridiche che siano interessate alle attività della stessa, nonché
i cultori e gli esperti delle materie costituenti lo scopo
dell’Associazione, che presentino domanda di ammissione. La domanda di
ammissione va presentata dall’aspirante associato al Consiglio direttivo.
Gli associati hanno uguali diritti e doveri e sono distinti in: fondatori,
ossia le persone che sono intervenute alla costituzione dell’Associazione;
ordinari, ossia le persone ammesse all’Associazione in virtù di delibera del
Consiglio direttivo e che hanno aderito all’Associazione versando la quota
associativa deliberata annualmente dal Consiglio direttivo; onorari, ossia
personalità della cultura e del mondo scientifico e istituzionale, nonché
rappresentanti di istituzioni pubbliche o private che concorrano, in via
ordinaria o straordinaria, all’organizzazione, al funzionamento e al
perseguimento degli scopi dell’Associazione. Gli associati onorari
partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea degli associati e
possono riunirsi in Comitato d’onore.
La qualità
di associato si perde per:
- morte;
-
dimissioni;
- mancato
versamento della quota associativa per un periodo superiore ai dodici mesi;
-
provvedimento di radiazione o sospensione, adottato dal Consiglio direttivo
a motivo di: indegnità, in caso di gravi violazioni del presente statuto o
dei principi ispiratori dell’Associazione, ovvero di tenuta di comportamenti
non corrispondenti ai dettami statutari;
incompatibilità, nell’ipotesi in cui l’associato faccia parte
di enti, società, organismi pubblici o privati le cui finalità contrastino
con quelle dell’Associazione o, comunque, tenga pubblicamente un
comportamento contrario alla realizzazione delle sue finalità.
La
radiazione e la sospensione sono deliberate dal Consiglio direttivo e sono
comunicate all’associato il quale, entro trenta giorni da tale
comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al
presidente dell’Associazione.
Le
prestazioni fornite dagli associati nell’ambito delle attività
dell’Associazione sono gratuite. Gli associati hanno diritto di partecipare
all’Assemblea e di votare direttamente o per delega se in regola con il
versamento della quota associativa.
La sottoscrizione
della quota o il versamento di contributi associativi non creano altri
diritti di partecipazione e segnatamente, quote indivise di partecipazione
trasmissibili a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Art. 8.
Organi
Sono organi
dell’Associazione:
-
l’Assemblea degli associati;
-
il Consiglio direttivo;
-
il Presidente;
-
il Comitato scientifico, ove nominato;
-
il Collegio dei revisori, o il Revisore, ove nominati.
Le cariche
sociali sono elettive; esse sono altresì gratuite, salvo il rimborso delle
spese vive documentate, sostenute dai componenti degli organi associativi
nell’espletamento dei loro incarichi.
Art. 9.
Assemblea
L’Assemblea, composta dagli associati in regola con il versamento della
quota annuale, delinea gli indirizzi generali dell’attività
dell’Associazione. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo
in via ordinaria almeno una volta nell’anno solare ed entro il 30 aprile di
ogni anno per approvare il rendiconto dell’anno precedente e l’eventuale
bilancio preventivo per l’anno in corso. L’assemblea straordinaria potrà
essere convocata ogni qualvolta il Presidente del Consiglio direttivo o
almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno,
ovvero su richiesta di almeno un terzo dei soci. In quest’ultimo caso il
Presidente del Consiglio direttivo provvede alla convocazione entro quindici
giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea dovrà tenersi entro
trenta giorni dalla convocazione. La convocazione dell’Assemblea è fatta
mediante lettera di comunicazione, con indicazione dell’ordine del giorno,
del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda
convocazione; la comunicazione dovrà essere inviata a tutti gli associati
all’indirizzo risultante dal Libro degli associati, nonché ai componenti del
Consiglio direttivo, almeno otto giorni prima della data fissata per
l’adunanza,
con lettera raccomandata a/r ovvero con qualsiasi altro mezzo
idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento. In casi di urgenza il
termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni purché la
convocazione venga effettuata a mezzo telegramma. A richiesta
dell’associato, la convocazione può essere effettuata mediante comunicazione
trasmessa via telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, ai recapiti
espressamente comunicati dall’associato e risultanti dal Libro degli
associati.
L’Assemblea
ordinaria:
a) discute
ed approva il rendiconto annuale e l’eventuale bilancio preventivo;
b) approva
i regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
c) discute
e delibera in ordine a tutti gli argomenti attinenti la gestione
dell’Associazione, sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
d) elegge i
membri del Consiglio direttivo e gli eventuali Revisori;
e) nomina,
su proposta del Consiglio direttivo, i componenti del Comitato scientifico,
se istituito;
f) discute
e delibera in ordine ai ricorsi presentati dagli associati avverso i
provvedimenti di sospensione o radiazione.
Ciascun
associato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei presenti e dei rappresentati a mezzo delega e vincolano tutti i soci
anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
È ammesso l’intervento per delega da
conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Non può essere
delegato un membro del Consiglio direttivo. E’ vietato il cumulo di deleghe,
per cui ogni associato può rappresentare solo un altro associato.
L’Assemblea
ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando siano
presenti o rappresentati la metà più uno degli aderenti; in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
L’Assemblea
straordinaria delibera:
a) sulle
modifiche statutarie;
b) sullo
scioglimento dell’Associazione;
c) sulla
nomina e facoltà dei liquidatori.
L’Assemblea
straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando sono
presenti o rappresentati a mezzo delega i due terzi degli aderenti; in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi
dei presenti e dei rappresentati a mezzo delega.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente
del Consiglio direttivo ovvero, in sua assenza o impedimento, dalla persona
designata dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea nomina un
segretario. Delle riunioni è redatto processo verbale, sottoscritto dal
Presidente e dal segretario dell’Assemblea, che deve essere trascritto nel
Libro dei verbali dell’Assemblea.
Art. 10.
Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da un
minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall’Assemblea. I
consiglieri devono essere aderenti all’Associazione, durano in carica
quattro anni e sono rieleggibili. Le prime nomine sono effettuate in sede di
costituzione.
Il
Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e il
Tesoriere. Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi. Può essere altresì
convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La
convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso contenente l’indicazione
dell’ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell’ora della riunione,
comunicato a tutti i componenti almeno cinque giorni prima dell’adunanza. Il
Consiglio comunque è validamente costituito ed è atto a deliberare anche in
assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri
e nessuno si oppone alla trattazione delle materie. Il Consiglio è
validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il
Consiglio Direttivo gestisce l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli
indirizzi delineati dall’Assemblea degli Associati e compie gli atti di
amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi
ricevuti. In particolare:
-
predispone ogni anno il rendiconto e l’eventuale bilancio preventivo da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
-
predispone i programmi di ricerca, formazione ed attività dell’Associazione
ed i relativi piani di spesa;
- delibera
la costituzione di eventuali commissioni di studio;
- determina
la quota associativa annuale;
- delibera
l’ammissione all’Associazione di nuovi aderenti;
- propone
all’Assemblea la nomina di un eventuale Comitato scientifico;
-
predispone i regolamenti interni e li sottopone all’approvazione
dell’Assemblea degli associati.
Il
Consiglio direttivo può nominare tra gli associati procuratori ad negotia
per determinati atti o categorie di atti.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o
altro impedimento di uno dei suoi membri, il Consiglio direttivo ha facoltà
di procedere alla sua integrazione, dando la precedenza al primo non eletto,
o in mancanza, per cooptazione tra i soci. Il consigliere subentrato decade
alla scadenza del Consiglio direttivo di cui fa parte.
Se, per
qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero
Consiglio direttivo s’intende decaduto e si dovrà procedere alla rielezione.
Art.
11. Presidente del Consiglio direttivo, Segretario e Tesoriere
Il
Presidente del Consiglio direttivo convoca e presiede l’Assemblea ed il
Consiglio direttivo. Ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai
terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.
Il
Segretario tiene aggiornati i libri sociali, cura la corrispondenza, redige
i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e delle assemblee dei soci,
sottoscrivendoli unitamente al Presidente. Il Segretario cura il disbrigo
degli affari generali, si occupa dei rapporti dell’Associazione con i media
e con gli altri soggetti pubblici e privati con cui essa opera, e svolge
ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio.
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle
entrate e al pagamento delle spese, che saranno registrati sul Libro di
cassa in ordine cronologico. Il Tesoriere provvede alla stesura dei
rendiconti e dei bilanci e tiene l’inventario dei beni detenuti
dall’Associazione, indicandone il titolo di possesso, la destinazione e lo
stato d’uso.
Art.
12. Comitato Scientifico
Per tutte le
valutazioni di ordine scientifico, l’Associazione può avvalersi dell’opera
di un Comitato scientifico, composto da un numero variabile di membri,
nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, e scelti tra
personalità di alta qualificazione scientifica. Il Comitato scientifico, se
nominato, è convocato dal Presidente del Consiglio direttivo e, comunque,
quando lo richiedano almeno due componenti del Comitato medesimo. Il
Comitato scientifico promuove e coordina le attività scientifiche
dell’Associazione, e in particolare:
-
propone al Consiglio direttivo le attività di ricerca e le
iniziative culturali e ne cura la direzione scientifica;
-
sovrintende le iniziative di formazione;
-
definisce gli indirizzi per la creazione e lo sviluppo di un
sito internet, di un archivio e di una biblioteca dell’Associazione;
-
cura le pubblicazioni;
-
formula proposte al Consiglio direttivo su ogni altro aspetto
dell’attività dell’Associazione.
Art.
13. Revisori
L’Assemblea può
nominare da uno a tre Revisori, che formano il Collegio dei Revisori. Essi
durano in carica tre anni e possono essere scelti anche fra persone estranee
all’Associazione, avuto riguardo alla loro competenza e probità. Ai
Revisori, ove nominati, spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo
sulla gestione amministrativa dell’Associazione. Essi possono essere
invitati alle riunioni del Consiglio direttivo. Devono inoltre redigere una
relazione sui rendiconti o bilanci predisposti dal Consiglio direttivo.
Art.
14. Utili e avanzi di gestione
L’Associazione non ha scopo di lucro e i proventi delle attività poste in
essere per la realizzazione dello scopo sociale non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Art.
15. Estinzione e scioglimento
In caso di
scioglimento l’Assemblea designerà uno o più liquidatori, anche esterni
all’Associazione, al fine di devolvere tutti i beni ad altra associazione
con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Per tutto
quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del
codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.