STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“ISTITUTO
ITALIANO DI BIOETICA – SICILIA”
Art
1. Denominazione
È
costituita l’Associazione di promozione sociale Istituto Italiano di Bioetica
– Sicilia.
Art.
2. Sede
L’Associazione
ha sede in Messina, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (cattedra di
Bioetica), e sede decentrata per lo svolgimento di attività presso il Consorzio
Federico II di Montalbano Elicona. L’associazione può costituire altre
sezioni in Sicilia.
Art.
3. Regolamento interno
Il
funzionamento dell’Associazione è disciplinato dal presente statuto.
L’Associazione agisce nel rispetto delle leggi statali e regionali e dei
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. L’eventuale regolamento
interno, da emanarsi a cura dell’organo amministrativo, disciplina, in armonia
con il presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione e
all’attività dell’Associazione, nonché i rapporti con le eventuali altre
sezioni dell’Istituto in Sicilia.
Art.
4. Scopo
L’Associazione
è aconfessionale, apolitica e non ha fini di lucro. Essa si propone la
realizzazione di attività di ricerca, nonché di iniziative, scientifiche e
formative, in un’ottica interculturale, nei seguenti settori:
bioetica
generale, intesa come “lo studio sistematico della condotta umana nel campo
delle scienze della vita e della cura della salute, in quanto esaminata alla
luce dei principi e dei valori morali”, con particolare riferimento
all’etica pubblica e al biodiritto;
bioetica
medica, che studia il rapporto tra vita e valori etici nel campo
dell’attività medica, in riferimento alla procreazione, alla salute e alla
morte dell’uomo;
bioetica
ambientale, che si interessa delle questioni di valore, dei modelli culturali e
normativi che presiedono al comportamento umano nei confronti dell’ambiente
naturale;
bioetica
animale, che si occupa delle questioni morali e giuridiche attinenti alle
relazioni tra l’uomo e le altre specie.
L’associazione
intende operare nel campo della formazione professionale in ambito provinciale,
regionale, nazionale, comunitario e internazionale. Essa svolge le predette
attività in favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e
nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Per il
conseguimento del suo scopo l’Associazione potrà:
-realizzare
seminari, destinati sia a fornire orientamenti a quanti, studenti o neolaureati,
intendano dedicarsi allo studio della bioetica, sia a favorire l’interazione
di studiosi di varie discipline al fine di formare gruppi di ricerca e di
iniziativa;
-promuovere
e realizzare corsi di formazione e aggiornamento per studenti, per il personale
direttivo, ispettivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e per medici,
veterinari, operatori sanitari e ambientali, intesi a fornire sia una
preparazione generale, relativa ai fondamenti teorici e alle nozioni base della
disciplina bioetica, sia una preparazione più specifica, conforme alle varie
specializzazioni e ai diversi campi di attività, nonché corsi di orientamento
o di formazione professionale in ogni materia attinente alle finalità proprie
dell’Associazione;
-promuovere
e realizzare convegni di studi, quali momenti di confronto critico e di verifica
delle ricerche intraprese, destinati altresì a promuovere la discussione
pubblica e a favorire la partecipazione, nonché organizzare e gestire, anche in
forma residenziale, convegni in materia di bioetica e nelle materie ad essa
connesse;
-produrre
pacchetti formativi, anche in forma multimediale, da fornire ad enti ed
istituzioni pubbliche e private che ne facciano richiesta;
-realizzare
pubblicazioni e collane, nonché prodotti audiovisivi e informatici sui
temi che sono oggetto della sua attività;
-realizzare
ricerche e indagini conoscitive, da perseguire anche attraverso la concessione
di borse di studio;
-promuovere
e curare la raccolta, la conservazione e la valorizzazione di qualsiasi
materiale documentario nel campo della bioetica, anche attraverso la
costituzione di un’apposita banca dati;
-instaurare
relazioni di collaborazione culturale e scientifica, anche a carattere
sistematico, con istituzioni scientifiche e amministrazioni pubbliche operanti
in settori di comune interesse;
-collaborare
e operare in collegamento, anche attraverso la stipula di convenzioni, con
istituzioni pubbliche e private che condividano le finalità
dell’associazione, nonché partecipare a concorsi e appalti presso enti
pubblici;
-partecipare
a consorzi e società tendenti alle stesse finalità dell’associazione.
-creare
centri di ricerca e di alta formazione nell’ambito della bioetica.
L’associazione
si impegna inoltre al sostegno attivo di tutte le iniziative pubbliche, in
Italia e all’estero, volte a promuovere la tutela dei diritti e degli
interessi che costituiscono l’oggetto della propria attività.
Per
poter perseguire i fini istituzionali, l’Associazione si avvale
prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria e gratuita dai
propri associati, nonché delle strutture e del personale forniti dagli
associati. A norma dell’art. 18, c. II, l. 7 dicembre 2000, n. 383
l’Associazione, in caso di particolare necessità, per poter attuare le
finalità statutarie potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Al
fine della realizzazione degli scopi associativi, l’Associazione potrà
accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare
convenzioni con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici
territoriali, pubbliche amministrazioni nazionali e comunitarie, altre
istituzioni pubbliche, enti pubblici, nonché con società, istituzioni private
e fondazioni.
L’Associazione
potrà altresì svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, che siano
connesse o accessorie a quelle statutarie.
L’Associazione,
ferma restando la sua natura di organizzazione senza fini di lucro e nel
rispetto delle norme di legge, potrà svolgere e/o partecipare ad attività di
natura economica che possano essere necessarie ed utili al raggiungimento dei
propri fini istituzionali, senza che siffatte attività siano prevalenti
rispetto all’intera attività associativa.
Art.
5. Patrimonio sociale
Il
patrimonio dell’Associazione è costituito:
dai
beni mobili e immobili di cui l’Associazione andrà a dotarsi per il
perseguimento delle finalità istituzionali, nonché dai frutti dei predetti
beni;
da
eredità, donazioni e legati;
da
eventuali sovvenzioni, erogazioni, nonché da contributi, ordinari e
straordinari, effettuati sia dagli associati che da soggetti terzi, pubblici e
privati, che intendano concorrere al funzionamento dell’Associazione e al
perseguimento dei suoi scopi;
da
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, nonché di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi
realizzati nell’ambito dei fini istituzionali;
da
contributi erogati dall’Unione europea e da organismi internazionali.
Le
entrate dell’Associazione sono costituite:
dalle
quote associative versate dagli associati nella misura fissata dall’organo
amministrativo;
dagli
introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività, nonché dalle entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
dai
proventi delle cessioni di beni e servizi resi a terzi, e anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
dalle
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento;
da
ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo
di promozione sociale.
Il
Consiglio direttivo, annualmente, stabilisce la quota di versamento minimo da
effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte delle persone
che intendano aderirvi. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di
finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. È
comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti
ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
Art.
6. Bilancio
L’esercizio
sociale si apre il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre.
Entro il 30 giugno di ciascun anno, a cura del Consiglio Direttivo,
dovrà essere redatto un bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed un
bilancio preventivo dell’anno in corso. I bilanci devono restare depositati
presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono la loro
approvazione, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla loro
lettura. Essi sono resi pubblici nelle forme stabilite dall’Assemblea
ordinaria in sede di approvazione degli stessi.
Art.
7. Soci
Possono
essere ammesse a far parte dell’Associazione le persone fisiche e/o le persone
giuridiche che siano interessate alle attività della stessa, nonché i cultori
e gli esperti delle materie costituenti lo scopo dell’Associazione, che
presentino domanda di ammissione. La domanda di ammissione va presentata
dall’aspirante associato al Consiglio direttivo, che delibera a maggioranza
semplice. Gli associati hanno uguali diritti e doveri e sono distinti in:
fondatori, ossia le persone che sono intervenute alla costituzione
dell’Associazione; ordinari, ossia le persone ammesse all’Associazione in
virtù di delibera del Consiglio Direttivo e che hanno aderito
all’Associazione versando la quota associativa deliberata annualmente dal
Consiglio Direttivo; onorari, ossia personalità della cultura e del mondo
scientifico e istituzionale, nonché rappresentanti di istituzioni pubbliche o
private che concorrano, in via ordinaria o straordinaria, all’organizzazione,
al funzionamento e al perseguimento degli scopi dell’Associazione. Gli
associati onorari partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea degli
associati e possono riunirsi in Comitato d’onore.
La
qualità di associato si perde per:
-morte;
-dimissioni;
-mancato
versamento della quota associativa per un periodo superiore ai dodici mesi;
-violazione
dei principi ispiratori dell’associazione e del presente statuto;
-indegnità,
ovvero per comportamenti non corrispondenti ai dettami statutari;
-per
incompatibilità, ovvero nell’ipotesi in cui l’associato faccia parte di
enti, società, organismi pubblici o privati le cui finalità contrastino con
quelle dell’Associazione o, comunque, tenga pubblicamente un comportamento
contrario alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.
La
radiazione o la sospensione dell’associato è deliberata, a maggioranza
semplice dal Consiglio Direttivo ed è comunicata all’associato sanzionato il
quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea
mediante raccomandata inviata al presidente dell’Associazione.
Le
prestazioni fornite dagli associati nell’ambito delle attività
dell’Associazione sono gratuite. Gli associati hanno diritto di
partecipare all’Assemblea, di votare direttamente o per delega se in regola
con il versamento della quota associativa.
Art.
8. Organi
Sono
organi dell’Associazione:
-
l’Assemblea degli associati;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Segretario Generale.
Le
cariche sociali sono elettive; esse sono altresì gratuite, salvo il rimborso
delle spese vive documentate, affrontate dai componenti degli organi associativi
nell’espletamento dei loro incarichi.
Art.
9. Assemblea
L’Assemblea,
composta dagli associati in regola con il versamento della quota annuale,
delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione. Essa è
convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una
volta nell’anno solare ed entro il 30 aprile di ogni anno per approvare il
rendiconto dell’anno precedente. L’assemblea straordinaria potrà essere
convocata ogni qualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo o almeno
cinque membri del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero su
richiesta di almeno un terzo dei soci. In quest’ultimo caso il Presidente del
Consiglio Direttivo provvede alla convocazione entro quindici giorni dal
ricevimento della richiesta e l’Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni
dalla convocazione. La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante lettera
di comunicazione, anche via fax o e-mail, con indicazione
dell’ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia
di prima che di seconda convocazione; la comunicazione dovrà essere inviata a
tutti gli associati all’indirizzo risultante dal libro degli associati, nonché
ai componenti del Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima della data
fissata per l’adunanza.
Spetta
all’Assemblea ordinaria:
a)
discutere ed approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
b)
approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
c)
discutere e deliberare in ordine a tutti gli argomenti attinenti la gestione
dell’Associazione, sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d)
eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
e)
nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, i componenti del Comitato
scientifico, se istituito;
f)
discutere e deliberare in ordine ai ricorsi presentati avverso i provvedimenti
di sospensione o radiazione dall’associazione deliberati dal Consiglio
Direttivo.
L’Assemblea
ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando siano presenti
o rappresentati, a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri associati,
la metà più uno degli aderenti; in seconda convocazione, qualunque sia il
numero dei presenti o rappresentati. Ciascun associato ha diritto ad un voto e
può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta.
Ogni
socio non può avere più di una delega. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei presenti e dei rappresentati a mezzo delega.
All’Assemblea
straordinaria spetta deliberare:
a)
sulle modifiche statutarie;
b)
sullo scioglimento dell’Associazione;
c)
sulla nomina e facoltà dei liquidatori.
L’Assemblea
straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando sono
presenti o rappresentati, a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri
associati, i due terzi degli aderenti; in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide se ottengono
il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.
L’Assemblea,
sia straordinaria che ordinaria, è presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Segretario
Generale; nell’ipotesi di assenza o impedimento del Segretario Generale,
l’Assemblea è presieduta da persona designata dall’Assemblea stessa. Il
Presidente dell’Assemblea nomina un segretario. Delle riunioni è redatto
processo verbale, da firmarsi dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art.
10. Consiglio Direttivo
L’Associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque ad un
massimo di quindici membri eletti dall’Assemblea, che preliminarmente ne
indicherà il numero. I consiglieri devono essere aderenti all’Associazione,
durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge
nel suo seno il Presidente ed il Segretario Generale ed, eventualmente, un Vice
Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue attribuzioni ogni qualvolta
questi sia temporaneamente impedito ad esercitare le sue funzioni e sussista
contestuale impedimento del Segretario Generale. Il Consiglio si riunisce almeno
ogni tre mesi. Può essere altresì convocato su richiesta di almeno un terzo
dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio è fatta mediante lettera,
anche via fax o e-mail, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, del
luogo, del giorno e dell’ora della riunione, spedita a tutti i componenti del
Consiglio almeno 15 giorni prima dell’adunanza. Il Consiglio comunque è
validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette
formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio è
validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri. Le
deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, con voto
deliberativo, il rappresentante dell’Istituto Nazionale di Bioetica con sede
in Genova, nonché i rappresentanti dei soggetti pubblici o privati che
concorrano, in maniera continuativa e secondo le modalità stabilite dal
Consiglio Direttivo all’inizio di ogni quadriennio, al funzionamento e al
perseguimento degli scopi dell’Associazione.
Il
Consiglio Direttivo gestisce l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli
indirizzi delineati dall’Assemblea e compie gli atti di amministrazione
ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti. In particolare:
-predispone
ogni anno il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
-predispone
i programmi di ricerca, formazione ed attività dell’Associazione ed i
relativi piani di spesa;
-delibera
la costituzione di eventuali sottocommissioni;
-nomina
il Segretario Amministrativo;
-delibera
la quota associativa annuale;
-delibera
l’ammissione all’Associazione di nuovi aderenti;
-propone
all’Assemblea la nomina di un eventuale Comitato scientifico;
-redige
l’eventuale regolamento interno.
Il
Consiglio Direttivo può nominare tra gli associati procuratori “ad negotia”
per determinati atti o categorie di atti.
In
caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo,
il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione. Il consigliere cooptato dura in
carica fino alla successiva assemblea, al cui ordine del giorno deve essere
posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato e dell’elezione
del nuovo; l’associato eletto dall’Assemblea in luogo del consigliere
cessato dura in carica per lo stesso periodo durante il quale sarebbe
rimasto in carica il consigliere cessato dall’incarico. Se, per qualsiasi
motivo, viene meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio
Direttivo s’intende decaduto e dovrà procedersi alla sua rielezione.
Art.
11. Presidente del Consiglio Direttivo
Il
Presidente del Consiglio Direttivo, nominato in seno al Consiglio e scelto tra
personalità di alta qualificazione scientifica, convoca e presiede
l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Il Presidente, sentito il Segretario
Generale e su eventuali proposte formulate dal Comitato Scientifico – se
nominato-, elabora i programmi pluriennali e annuali di ricerca, formazione ed
attività e i relativi piani di spesa, da sottoporre all’esame del Consiglio
Direttivo. Egli, inoltre, formula le proposte relative alle convenzioni con
altre istituzioni e sovrintende, in collaborazione con il Segretario Generale,
alle iniziative dell’Associazione, curando i rapporti con i media e con i
soggetti pubblici e privati che perseguono fini analoghi a quelli
dell’Associazione.
Art.
12. Segretario Generale
Al
Segretario Generale spetta la rappresentanza dell’Associazione nei confronti
dei terzi ed in giudizio. Il Segretario Generale compie gli atti di ordinaria
amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed
urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione
riferendone prontamente, in tal caso, al Consiglio Direttivo per la ratifica del
suo operato. Inoltre, verifica l’osservanza dello Statuto e dell’eventuale
regolamento, proponendo le opportune modifiche ove se ne presenti la necessità,
e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio di previsione ed il
consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo. In caso di impossibilità
temporanea, impedimento o assenza, il Segretario Generale delega le sue funzioni
ad altro membro del Consiglio Direttivo.
Art.
13. Segretario Amministrativo
Il
Segretario Amministrativo redige processo verbale delle adunanze
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Segretario Generale ed
il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si
rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione
dell’Associazione. Il Segretario Amministrativo cura la tenuta del libro
verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli
aderenti all’Associazione. Cura altresì la gestione della cassa
dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative
verifiche.
Art.
14. Comitato Scientifico
Per
tutte le valutazioni di ordine scientifico, l’Associazione può avvalersi
dell’opera di un Comitato Scientifico, composto da un numero variabile di
membri, nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, e scelti
tra personalità di alta qualificazione professionale in campo scientifico. Il
Comitato Scientifico, se nominato, è convocato dal Presidente del Consiglio
Direttivo e, comunque, quando lo richiedano almeno due componenti del
Comitato Scientifico medesimo. Esso può formulare proposte relative ai piani
annuali e pluriennali di ricerca, formazione ed attività, elaborati dal
Presidente del Consiglio Direttivo. Esprime altresì parere consultivo su tutte
gli argomenti, rimessi alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea, che comportino valutazioni di natura scientifica.
Art.
15. Utili e avanzi di gestione
L’associazione
non ha scopo di lucro e i proventi delle attività poste in essere
dall’associazione per la realizzazione dello scopo sociale non possono, in
nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. A norma
dell’art. 3, lett. e), l. 7 dicembre 2000, n. 383, l’associazione ha
l’obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali statutariamente previste.
Art.
16. Estinzione e scioglimento
L’associazione
si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 cod. civ.:
a)
quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b)
per le altre cause di cui all’art. 27 cod. civ.
In
caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione, per qualunque
causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze,
il patrimonio residuo sarà devoluto, a norma dell’art. 3, lett. l), l. 7
dicembre 2000, n. 383, a fini di utilità sociale.
Per
tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del
codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.