Associazione di
promozione sociale
CENTRO STUDI INTERDISCIPLINARI di
ZOOANTROPOLOGIA
federato all’Istituto Italiano di Bioetica e
al Centro Studi di Bioetica e Pedagogia della Complessità
STATUTO
Articolo 1
(Denominazione e sede)
Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383,
e delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni, è costituita
l’Associazione di promozione sociale denominata “CENTRO STUDI
INTERSISCIPLINARI DI ZOOANTROPOLOGIA”, federata all’Istituto Italiano di
Bioetica e al Centro Studi di Bioetica e Pedagogia della Complessità.
L’Associazione ha sede in Lavis , 2° vicolo
Bristol, n. 7 .
Articolo 2
(Scopi dell’Associazione)
L’Associazione é aconfessionale, apolitica e
non ha fini di lucro. Essa si propone di svolgere attività di utilità
sociale, nei confronti degli associati e dei terzi, nel settore della
zooantropologia, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
A tale fine, l’Associazione potrà compiere ogni operazione diretta alla
conoscenza e alla diffusione delle tematiche attinenti alle relazioni tra
l’uomo e le altre specie viventi.
E' esclusa qualsiasi finalità politica,
sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi
economici degli associati.
In particolare, l’Associazione potrà svolgere
le seguenti attività:
- Organizzare convegni, stage, seminari,
giornate di studio, conferenze, per l’analisi e l’approfondimento delle
tematiche culturali, scientifiche, etiche e giuridiche correlate alla
zooantropologia;
- Organizzare eventi formativi
interdisciplinari atti a divulgare e rendere fruibili le conoscenze
acquisite;
- Svolgere attività di ricerca sulle diverse
tematiche insite alla materia della zooantropologia;
- Pubblicare articoli, testi, saggi sugli
studi effettuati in materia di zooantropologia;
- Collaborare con altre Associazioni ed Enti,
pubblici e privati, che perseguano progetti di studio o di ricerca attinenti
alle finalità dell’Associazione.
Articolo 3
(Regolamento interno)
Il funzionamento dell’Associazione é
disciplinato dal presente statuto.
L’eventuale Regolamento interno, da emanarsi a
cura dell’organo assembleare, disciplina, in armonia con il presente
statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione e all’attività
dell’Associazione.
Articolo 4
(Soci)
Possono essere ammesse a far parte
dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli
scopi, previa presentazione da parte di almeno uno dei membri
dell’Associazione La domanda di ammissione va presentata per iscritto al
Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza semplice. In caso di
diniego, motivato, l’interessato può proporre appello in Assemblea. Gli
associati sono tenuti al versamento della quota associativa fissata
annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché alla partecipazione alla vita
associativa.
L'ordinamento interno dell'Associazione è
ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati
possono esservi nominati.
Gli associati si distinguono in:
o
fondatori, ossia coloro che sono
presenti alla costituzione dell’Associazione;
o
ordinari, ossia le persone
ammesse all’Associazione in virtù di delibera del Consiglio Direttivo;
o
onorari, ossia personalità della
cultura e del mondo scientifico e istituzionale, nonché rappresentanti di
istituzioni pubbliche o private che per particolari meriti e competenze
ricevono il conferimento della carica dal Consiglio Direttivo. I soci
onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa, hanno la
rappresentanza formale dell’Associazione e partecipano alla vita associativa
in forma consultiva.
Le quote e i contributi associativi sono
intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono
rivalutabili.
La qualità di associato si perde per:
-morte;
-dimissioni, da presentare per iscritto al
Presidente dell’Associazione;
- mancato versamento della quota associative
annuale;violazione dei principi ispiratori dell’Associazione e del presente
statuto;
- espulsione.
L’espulsione dell’associato viene deliberata
dal Consiglio Direttivo nei casi di:
a) assunzione di comportamenti contrari ai
dettami statutari;
b) compimento di atti lesivi del buon nome
dell’Associazione;
c) adesione ad altri Enti, pubblici o privati,
con finalità in evidente contrasto con gli scopi dell’Associazione.
L’associato espulso può presentare appello in
Assemblea entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del
provvedimento di espulsione.
L'Associazione, per il perseguimento dei
propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate
in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare
necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri
associati.
Articolo 5
(Organi sociali)
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
Le cariche sociali sono elettive e gratuite,
salvo il diritto al rimborso delle spese entro i limiti preventivamente
stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6
(L’Assemblea dei soci)
L’Assemblea si compone di tutti gli associati
in regola con il versamento della quota associativa. Essa è convocata del
Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, nonché
in tutti i casi in cui ne sia fatta domanda motivata dalla maggioranza dei
consiglieri o da almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta
mediante avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima, con indicazione
del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
a.
eleggere
gli organi sociali;
b.
approvare
il bilancio, redatto e presentato dal Consiglio Direttivo;
c.
approvare e
dare attuazione al programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo,
approfondendo con studi e dibattiti i temi proposti;
d.
attribuire
particolari ambiti di ricerca e di studio alle Commissioni speciali
deliberate dal Consiglio direttivo; ai lavori di tali Commissioni possono
contribuire esperti che non siano membri dell’Associazione;
e.
deliberare
sui ricorsi avverso il diniego di ammissione all’Associazione i
provvedimenti di espulsione;
f.
approvare,
in sede straordinaria, le modifiche statutarie;
g.
deliberare,
in sede straordinaria, sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione
del patrimonio.
In prima convocazione l'Assemblea è
validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati;
in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di
associati presenti. Ciascun associato ha diritto a un voto e può
intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di
delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. L'Assemblea
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la modifica dello statuto è richiesta la
presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione, e la
devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati.
Ciascun associato ha diritto a un voto e può
intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di
delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio.
Articolo 7
(Il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio direttivo, eletto dall’Assemblea
dei soci, è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, che
restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il
Presidente, Vice Presidente, il Segretario, il Direttore Scientifico. Il
Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi. Può essere altresì
convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Delibera con la presenza di almeno la metà più
uno dei suoi membri e con la maggioranza semplice dei presenti.
In caso di morte o dimissioni di un
consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla
sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga
a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si
intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.
Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli
atti necessari per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione. In
particolare esso :
a)
elabora e propone i
programmi pluriennali e annuali di attività di studio e di ricerca e ne
valuta l’andamento;
b)
predispone il bilancio da
sottoporre all’Assemblea per la relativa approvazione;
c)
determina la quota
associativa annuale;
d)
delibera sull’ammissione
all’Associazione e sulla espulsione degli associati;
e)
delibera la costituzione di
eventuali Commissioni speciali, composte da un numero ridotto di membri,
scelti tra coloro che abbiano cultura, professionalità e competenze
coerenti con gli obiettivi dello specifico progetto, anche tra esperti
che non siano membri dell’Associazione;
Articolo 8
(competenze del Presidente)
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio
Direttivo e rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il
Presidente, di concerto con il Direttore Scientifico, delinea gli ambiti
relativi ai programmi di attività da sottoporre all’esame del Consiglio
Direttivo. Egli, inoltre, formula le proposte relative alle convenzioni con
altre istituzioni e sovrintende, in collaborazione con il Direttore
scientifico, alle iniziative dell’Associazione, curando i rapporti con i
media e con i soggetti pubblici e privati che perseguono fini analoghi a
quelli dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento, è sostituito
dal Vice Presidente.
Articolo 9
(competenze del Direttore Scientifico)
Il Direttore Scientifico coordina i lavori
dell’Assemblea dei soci, formula al Presidente del Consiglio Direttivo le
proposte relative all’elaborazione dei piani annuali e pluriennali di studio
e di ricerca. Esprime altresì parere consultivo su tutte gli argomenti
relativi alle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei
soci, che comportino valutazioni di natura scientifica.
Articolo 10
(competenze del Segretario)
Il Consiglio Direttivo determina le funzioni
del Segretario, che in particolare deve :
a.
collaborare
con il Direttore Scientifico per l’attuazione dei programmi di attività
dell’Associazione;
b.
svolgere le
funzioni di segretario del Consiglio direttivo e dell’Associazione e
redigerne i verbali, che sottoscrive con il Presidente;
c.
svolgere le
funzioni di tesoriere.
Articolo 11
(Patrimonio sociale)
Il patrimonio dell’Associazione é costituito:
- dai beni mobili e immobili di cui
l’Associazione andrà a dotarsi per il perseguimento delle finalità
istituzionali, nonché dai frutti dei predetti beni;
- da eredità, donazioni e legati;
- da eventuali sovvenzioni, erogazioni, nonché
da contributi, ordinari e straordinari, effettuati sia dagli associati che
da soggetti terzi, pubblici e privati, che intendano concorrere al
funzionamento dell’Associazione e al perseguimento dei suoi scopi;
- da contributi dello Stato, delle regioni, di
enti locali, nonché di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al
sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini
istituzionali;
- da contributi erogati dall’Unione europea e
da organismi internazionali.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative versate dagli
associati nella misura fissata dall’organo amministrativo;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento
delle sue attività, nonché dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati;
- dai proventi delle cessioni di beni e
servizi resi a terzi, e anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- dalle entrate derivanti da iniziative
promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- da ogni altra entrata compatibile con le
finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il Consiglio direttivo, annualmente,
stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto
dell’adesione all’Associazione da parte delle persone che intendano
aderirvi. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento
o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque
facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori
rispetto alla quota associativa annuale.
Articolo 12
(Bilancio)
L’esercizio sociale si apre il 1° gennaio di
ogni anno e si chiude il 31 dicembre. Entro il 30 aprile di ciascun anno, a
cura del Consiglio Direttivo, dovrà essere redatto un bilancio consuntivo
dell’esercizio precedente ed un bilancio preventivo dell’anno in corso. I
bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei
quindici giorni che precedono la loro approvazione, a disposizione di coloro
che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Essi sono resi pubblici
nelle forme stabilite dall’Assemblea ordinaria in sede di approvazione degli
stessi.
E' vietata, tra gli associati, la
distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione. Gli
eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed
impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente
statuto.
Articolo 13
(Scioglimento)
Nel caso di sciogli mento dell'Associazione,
il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e
comunque a fini di utilità sociale.
Articolo 14
(Disposizione finale)
Per quanto non espressamente previsto nel
presente statuto si fa riferimento alla
legge 7 dicembre 2000, n. 383
, alle norme
codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
Viene altresì fatto riferimento,
compatibilmente alle fonti sopra citate, allo statuto dell’Associazione
denominata <Istituto Italiano di Bioetica>, che ha carattere nazionale con
sede in Genova.