
Schema di
decreto-legge recante disposizioni urgenti per la
coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77, 87 e 117, secondo comma, lettere e) e s) della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro normativo minimo
che consenta l’attuazione delle misure necessarie per l’effettiva
coesistenza tra le diverse forme di colture che attualmente si possono
praticare, in considerazione dell’imminente approvvigionamento delle sementi
per la prossima campagna di semina;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
dell’11
novembre2004;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche
agricole e forestali, del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri
per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, della giustizia,
dell’economia e delle finanze e della salute;
emana il
seguente decreto-legge
Art.1
(Finalità)
1. Il
presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione
2003/556/CE del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la
coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e
sperimentazione, quelle convenzionali e biologiche, al fine di garantire la
libertà di iniziativa economica
ed il
diritto alla scelta dei consumatori.
2. Ai fini
dell’attuazione del presente decreto si intendono per:
a) colture
transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente
modificati, secondo la definizione di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n.224.
b) colture
biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al
Regolamento (CEE) n.2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) colture
convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite nelle
lettere a) e b).
Art.2
(Salvaguardia del principio di coesistenza)
1. Le
colture di cui all’articolo 1 sono praticate senza che l’esercizio di una di
esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna
determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a danno
di altre.
2. La
coesistenza tra le colture di cui all’articolo 1 è realizzata in modo da
tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le
caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni
forma di presenza occasionale.
3.
L’attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori la
reale possibilità di scelta tra prodotti transegnici e non trasngenici e,
pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all’interno di filiere
di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.
Art.3
(Applicazione delle misure di coesistenza)
1. Al fine
di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l’impatto della commistione
tra colture transgeniche e non transgeniche, con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle
aree di confine tra le regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal
Comitato di cui all’ articolo 7. Il suddetto decreto è notificato alla
Commissione europea nell’ambito della procedura prevista dalla direttiva
98/34/CE.
2.
Nell’ambito dei piani di coesistenza le regioni e le province autonome – in
coerenza con la Raccomandazione della CommissioneEuropea del 23 luglio 2003
(C(2003)2624) possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.
Art.4
(Piani di coesistenza)
1. Le
regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento da emanarsi
entro a 31 dicembre 2005, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di
cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche, con particolare
riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per
assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la
collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. Le
regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di cui al
comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni, associazioni, organismi
ed altri soggetti portatori da interessi in materia.
3. Le
regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria,
di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le misure di gestione
dirette per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non
transgeniche.
Art. 5
(Responsabilità)
1.
L'imprenditore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di
coesistenza di cui all'articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure contenute
nel piano medesimo. La responsabilità relativa ai danni diretti ed indiretti
causati dall’ inosservanza delle misure del piano grava su coloro che
espongono alta imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui soggetti che non
osservano le misure del piano incombe l'onere probatorio derivante
dall'inosservanza delle misure stesse.
2.
L'imprenditore agricolo è esente dalle responsabilità di cui al comma 1,
nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica
e munite di dichiarazione della ditta sementiera concernente l'assenza di
organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa.
3.
Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è tenuto
a dare la comunicazione di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n.224, ad elaborare un piano di gestione aziendale
per la coesistenza sulla base del piano di cui all'articolo 4, nonché a
conservare appositi registri aziendali
contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate.
4. Le
regioni e le province autonome provvedono a definire modalità e procedure per
l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173. dei dati e degli elementi, di cui al comma 3.
Art.6
(Sanzioni)
1. Fatte
salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste .dai
provvedimenti di curi all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.
2. A
chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si applicano le
misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo
24 aprile 2001, n. 212.
Art. 7.
(Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza)
1. E'
istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il
"Comitato m materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali
e biologiche".
2.
L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per gli
affari regionali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato è
composto da esperti qualificati nella materia, di cui due nominati dal Ministro
delle politiche agricole e forestali, due dal Ministro dell'ambiente (1) e della
tutela del territorio e quattro designati dalla medesima Conferenza.
3. Il
Comitato di cui al comma 1, predispone - in coerenza con la Raccomandazione
della Commissione Europea del 23 luglio 2003 (C(2003) 2624) - entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1.
II
Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle
disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorità nazionale
competente i risultati di detta attività di monitoraggio. 4. Il Comitato ha,
altresì, il compito di proporre le misure relative all'omogeneizzazione delle
modalità di controllo ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei
danni. Le relative misure sono adottate con le modalità di cui all'articolo 3,
comma 1.
5. Al
funzionamento del Comitato ed alle connesse attività, il Ministero delle
politiche agricole e forestali provvede senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
Art.8
(Norme transitorie)
1. Per il
conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, fino all'adozione dei
singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche destinate
all'immissione sul mercato non sono consentite.
Art.9.
{Norma finanziaria)
1.
L'attuandone del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art.
10. (Entrata in vigore)
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge
(1) Vi è
la richiesta di inserire al posto di un esperto dei Ministero dell'Ambiente un
esperto designato dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie.
Occorre
verificare la disponibilità, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio.