Il
Consiglio delle Comunità europee,
visto
il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 43,
vista
la proposta della Commissione,
visto
il parere del Parlamento europeo,
visto
il parere del Comitato economico e sociale,
considerando
che i consumatori richiedono in misura sempre maggiore prodotti agricoli e
derrate alimentari ottenuti con metodi biologici; che questo fenomeno sta
quindi creando un nuovo mercato per i prodotti agricoli;
considerando
che questi prodotti sono venduti sul mercato ad un prezzo più elevato, mentre
il metodo di produzione richiede un impiego meno intensivo della terra; che
tale metodo di produzione può quindi svolgere una funzione nel quadro del
riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla
realizzazione di un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di prodotti
agricoli, la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio rurale;
considerando
che, in seguito alla crescente domanda, vengono immessi sul mercato prodotti
agricoli e derrate alimentari recanti indicazioni che informano l'acquirente o
lo inducono a ritenere che essi siano stati ottenuti con metodi biologici o
senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi;
considerando
che alcuni Stati membri hanno già introdotto disposizioni regolamentari e
controlli concernenti l'utilizzazione di tali indicazioni;
considerando
che un quadro normativo comunitario in materia di produzione, di etichettatura
e di controllo è necessario per la tutela della coltura biologica in quanto
garantisce condizioni di concorrenza leale fra i produttori dei prodotti che
recano tali indicazioni, oltre a contrastare una tendenza all'anonimato sul
mercato dei prodotti biologici, assicurando la trasparenza a tutti i livelli
della produzione e della preparazione e rendendo questi prodotti più
credibili agli occhi dei consumatori;
considerando
che il sistema di produzione biologico costituisce un metodo particolare di
produzione al livello delle aziende agricole; che occorre pertanto disporre
che sull'etichettatura dei prodotti trasformati le indicazioni concernenti il
metodo di produzione biologico siano legate alle indicazioni relative agli
ingredienti ottenuti mediante tale metodo di produzione;
considerando
che per l'attuazione delle disposizioni prospettate è necessario istituire
procedimenti flessibili che consentano di adeguare, di integrare o di definire
talune modalità tecniche o determinate misure alla luce dell'esperienza
acquisita; che il presente regolamento sarà completato entro un termine
appropriato con disposizioni concernenti la produzione animale;
considerando
che è necessario stabilire, nell'interesse dei produttori e degli acquirenti
dei prodotti che recano indicazioni concernenti il metodo di produzione
biologico, i princìpi minimi che devono essere soddisfatti affinché i
prodotti possano essere presentati con tali indicazioni;
considerando
che il metodo di produzione biologico implica restrizioni importanti per
quanto concerne l'utilizzazione di fertilizzanti o antiparassitari che possono
avere conseguenze nocive per l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti
agricoli; che quindi occorre rispettare le tecniche accettate nella Comunità
al momento dell'adozione del presente regolamento secondo le prassi in essa
vigenti in detto momento; che inoltre è opportuno, per il futuro, stabilire i
princìpi che disciplinano l'autorizzazione di prodotti che possono essere
utilizzati in questo tipo di agricoltura;
considerando
inoltre che l'agricoltura biologica fa ricorso a tecniche colturali di vario
tipo ed all'apporto limitato di concimi e di ammendamenti di origine non
chimica e poco solubili; che occorre definire in modo preciso tali tecniche e
stabilire le condizioni di impiego di taluni prodotti non chimici di sintesi;
considerando
che le procedure previste permettono di completare, ove necessario, l'allegato
I con disposizioni più specifiche intese ad evitare la presenza di taluni
residui di prodotti chimici di sintesi provenienti da fonti diverse
dall'agricoltura (inquinamento ambientale) nei prodotti ottenuti con metodi
biologici;
considerando
che il controllo sull'osservanza delle norme di produzione richiede, in linea
di massima, controlli in tutte le fasi della produzione e della
commercializzazione;
considerando
che tutti gli operatori che producono, preparano, importano o commercializzano
prodotti recanti indicazioni sul metodo di produzione biologico devono essere
assoggettati ad un regime di controllo regolare, conforme ai requisiti minimi
comunitari e effettuato da istanze all'uopo designate e/o da organismi
riconosciuti e controllati; che è opportuno che un'indicazione comunitaria di
controllo possa figurare sull'etichetta dei prodotti sottoposti a questo
regime di controllo,
ha
adottato il presente regolamento:
Campo
di applicazione
Articolo
1 (4)
1.
Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto indicati, nella misura in
cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di
produzione biologico:
a)
i prodotti agricoli vegetali non trasformati; anche gli animali e i prodotti
animali non trasformati, nella misura in cui i principi che regolano la
produzione e le norme specifiche di controllo applicabili figurino negli allegati
I e III;
b)
i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione
umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale
e/o animale;
c)
i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi, non
contemplati dalla lettera a) con effetto dall'entrata in vigore del
regolamento della Commissione di cui al paragrafo 3.
2.
In deroga al paragrafo 1, qualora l'allegato I non fissi norme dettagliate di
produzione per talune specie animali, si applicano le norme in materia di
etichettatura e di controllo previste rispettivamente all'articolo 5 e agli
articoli 8 e 9 per tali specie e i relativi prodotti, ad eccezione dell'acquacoltura
e dei prodotti dell'acquacoltura. In attesa dell'inserimento di norme
dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in mancanza di
queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri.
3.
Entro il 24 agosto 2001, la Commissione presenta, conformemente alla procedura
di cui all'articolo 14, una proposta di regolamento sui requisiti in materia
di etichettatura e di controllo e le misure cautelative per i prodotti
menzionati al paragrafo 1, lettera c) , purché tali requisiti si riferiscano
al metodo di produzione biologico.
In
attesa dell'adozione del regolamento di cui al primo comma, ai prodotti di cui
al paragrafo 1, lettera c) si applicano norme nazionali in conformità della
legislazione comunitaria o, in mancanza di queste, norme private accettate o
riconosciute dagli Stati membri.
Articolo
2 (5)
Ai
fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni
concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura,
nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi
ingredienti o le materie prime per mangimi sono caratterizzati dalle
indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro, che suggeriscono
all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per
mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui
all'articolo 6 e in particolare sono caratterizzati dai termini in appresso o
dai corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso,
soli o combinati, salvo che detti termini non si applichino ai prodotti
agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non abbiano in
modo evidente alcun rapporto con il metodo di produzione:
Articolo
3 (7)
Il
presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie
o nazionali, in conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti
specificati all'articolo 1, quali le disposizioni che disciplinano la
produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il
controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di
alimentazione degli animali.
Definizioni
Articolo
4
Ai
fini del presente regolamento, si intende per:
1)
"etichettatura": le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica o
di commercio, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti,
cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o concernono i
prodotti di cui all'articolo 1;
2)
"produzione": le operazioni effettuate in un'azienda agricola volte
alla produzione, all'imballaggio e alla prima etichettatura, quali prodotti
ottenuti con metodo biologico, di prodotti agricoli ottenuti in tale azienda
(8);
3)
"preparazione": le operazioni di conservazione e/o di trasformazione
di prodotti agricoli (compresa la macellazione e il sezionamento per i
prodotti animali) nonché il condizionamento e/o modifiche apportate
all'etichettatura relativamente alla presentazione del metodo di produzione
biologico apportate all'etichettatura dei prodotti freschi, conservati e/o
trasformati (9);
4)
"commercializzazione": la detenzione o l'esposizione a scopo di
vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo
di immissione in commercio;
5)
"operatore": la persona fisica o giuridica che produce, prepara o
importa da Paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro
commercializzazione, o che commercializza tali prodotti;
6)
"ingredienti": le sostanze (compresi gli additivi) usate per la
preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
definiti all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al
consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (10);
7)
"prodotti fitosanitari": i prodotti definiti nell'articolo 2, punto
1, della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978,
relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti
fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, modificata da ultimo
dalla direttiva 89/365/CEE;
8)
"detergenti": le sostanze e i preparati ai sensi della direttiva
73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti,
modificata da ultimo dalla direttiva 86/94/CEE, destinati alla pulitura di
taluni prodotti contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a);
9)
"prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato": ogni singolo
prodotto quale definito all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva
79/112/CEE (11);
10)
"elenco degli ingredienti": l'elenco degli ingredienti di cui
all'articolo 6 della direttiva 79/112/CEE (12).
11)
"produzioni animali": le produzioni di animali terrestri, domestici
o addomesticati (inclusi gli insetti) e di specie acquatiche allevate in acqua
dolce, salata o salmastra. I prodotti della caccia e della pesca di animali
selvatici non sono considerati come provenienti da produzioni biologiche
(13);
12)
"organismo geneticamente modificato (OGM)": qualsiasi organismo cui
si applica la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 90/220/CEE
del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati (14);
13)
"derivato di OGM": una sostanza prodotta con/o a partire da OGM, ma
che non ne contiene (15);
14)
"uso di OGM e di derivati di OGM": il loro uso quali prodotti
alimentari, ingredienti alimentari (compresi gli additivi e gli
aromatizzanti), coadiuvanti tecnologici (compresi i solventi di estrazione),
alimenti, mangimi composti, materie prime per mangimi, additivi per mangimi,
coadiuvanti tecnologici per mangimi, taluni prodotti utilizzati
nell'alimentazione per gli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE,
prodotti fitosanitari, prodotti medicinali veterinari, concimi, ammendanti del
terreno, sementi, materiale di moltiplicazione vegetale e animale (16);
15)
"medicinali veterinari": i prodotti cui si applica la definizione di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 65/65/CEE del
Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità
medicinali (17);
16)
"medicinali omeopatici veterinari": i prodotti definiti all'articolo
1, paragrafo 1, della direttiva 92/74/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1992, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni
complementari per i medicinali omeopatici veterinari (18);
17)
"mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva
79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 relativa alla
commercializzazione dei mangimi composti per animali (19);
18)
"materie prime per mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2,
lettera a), della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996,
relativa alla circolazione delle materie prime per alimenti degli animali, che
modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e abroga
la direttiva 77/101/CEE) (20);
19)
"mangimi composti per animali": i prodotti definiti all'articolo 2,
lettera b), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile
1979, relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali
(21);
20)
"additivi per mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera
a), della direttiva 70/524/CEE, del Consiglio, del 23 novembre 1970,
relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (22);
21)
"taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali":
prodotti nutrizionali ai sensi della direttiva 82/4717CEE del Consiglio, del
30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli
animali (23);
22)
"unità/azienda/azienda di allevamento con metodo di produzione
biologico": l'unità o l'azienda o l'azienda di allevamento conforme alle
norme del presente regolamento (24);
23)
"mangimi/materie prime per mangimi ottenuti con metodo di produzione
biologico": i mangimi/le materie prime per mangimi prodotti conformemente
alle norme di produzione di cui all'articolo 6 (25);
24)
"mangimi/materie prime per mangimi di conversione": i mangimi/le
materie prime per mangimi che rispondono alle norme di produzione di cui
all'articolo 6, eccetto per il periodo di conversione in cui dette norme si
applicano per almeno un anno prima della raccolta (26);
25)
"mangimi/materie prime per mangimi convenzionali": i mangimi/le
materie prime per mangimi che non rientrano nelle categorie di cui ai punti 23
e 24 (27).
Etichettatura
Articolo
5 (28)
1.
Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera a), si può fare riferimento al metodo di produzione
biologico unicamente se:
a)
le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un metodo di
produzione agricolo;
b)
il prodotto è stato ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 o è
stato importato da Paesi terzi nell'ambito del regime di cui all'articolo 11 (29);
c)
il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore assoggettato alle
misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;
d)
per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura reca
menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di
controllo cui il produttore è assoggettato. La scelta della menzione del nome
e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua
decisione alla Commissione (30).
2.
(31).
3.
Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera b), possono essere riportate, nella descrizione del
prodotto, indicazioni relative ai metodi di produzione biologica unicamente
se:
a)
almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola del prodotto è o proviene
da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da
Paesi terzi secondo le modalità specificate all'articolo 11;
b)
tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto sono indicati
nell'allegato VI, parte C, o sono stati provvisoriamente autorizzati da uno
Stato membro conformemente a misure d'applicazione adottate se del caso ai
sensi del paragrafo 7;
c)
il prodotto contiene solo sostanze elencate nell'allegato
VI, parte A, come ingredienti di origine non agricola;
d)
il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a)
non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di
sostanze non elencate nell'allegato
VI, parte B;
e)
il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti
comportanti radiazioni ionizzanti;
f)
il prodotto è stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle
misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;
g)
per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporta la
menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di
controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima
operazione di preparazione. La scelta della menzione del nome e/o del numero
di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla
Commissione;
h)
il prodotto è stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente
modificati e/o prodotti derivati da tali organismi (32).
Le
indicazioni concernenti i metodi di produzione biologica devono specificare
chiaramente che esse riguardano un metodo di produzione agricola e devono
essere corredate di un riferimento agli ingredienti di origine agricola in
questione, a meno che tale riferimento venga indicato chiaramente nell'elenco
degli ingredienti (33).
3
bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, i marchi che portano un'indicazione di
cui all'articolo 2 possono continuare ad essere utilizzati fino al 1° luglio
2006 per l'etichettatura e la pubblicità di prodotti che non soddisfano il
presente regolamento a condizione che:
-
la domanda di registrazione del marchio era stata presentata prima del 22
luglio 1991 - in Finlandia, Austria e Svezia anteriormente al 1° gennaio 1995
- ed è conforme alla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d'impresa, e
-
il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione, chiara, evidente e
facilmente leggibile, che i prodotti non sono conformi al metodo di produzione
biologico prescritto dal presente regolamento (34).
4.
Nell'allegato VI, parte C, possono essere inclusi ingredienti di origine
agricola solo se sia stato dimostrato che si tratta di ingredienti di origine
agricola e che non sono prodotti in quantità sufficiente nelle Comunità
secondo le norme di cui all'articolo 6, o che non possono essere importati da
Paesi terzi conformemente alle norme di cui all'articolo 11 (35).
5.
I prodotti agricoli etichettati o pubblicizzati in conformità del paragrafo 1
o 3 possono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura
biologica purché (36):
a)
siano pienamente soddisfatti i requisiti previsti rispettivamente al paragrafo
1 o al paragrafo 3, eccettuato il requisito relativo alla durata del periodo
di conversione di cui all'allegato
I, punto 1;
b)
prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici
mesi;c) le indicazioni in questione non traggano in errore l'acquirente sulla
diversa natura del prodotto rispetto ai prodotti conformi a tutti i requisiti
di cui ai paragrafi 1 o 3; dopo il 1° gennaio 1996, tali indicazioni devono
consistere nelle parole "prodotto in conversione all'agricoltura
biologica" e devono essere presentate con colore, dimensione e tipo di
caratteri che non abbiano più risalto di quelli della denominazione di
vendita del prodotto; in tale indicazione le parole "agricoltura
biologica" non abbiano più risalto delle parole "prodotto in
conversione";
d)
il prodotto contenga solo un ingrediente vegetale di origine agricola (37);
e)
per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporti la
menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di
controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima
operazione di produzione o di preparazione. La scelta della menzione del nome
e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua
decisione alla Commissione (38);
f)
il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente
modificati e/o prodotti derivati da tali organismi (39).
5
bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, nell'etichettatura e
nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera
b), possono essere riportate indicazioni riguardanti i metodi di produzione
biologici solo a condizione che:
a)
almeno il 70% degli ingredienti di origine agricola sia o provenga da prodotti
ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da Paesi terzi
conformemente alle modalità di cui all'articolo 11;
b)
tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto siano inclusi
nell'allegato
VI, parte C, o siano stati provvisoriamente autorizzati da uno
Stato membro conformemente a misure di esecuzione adottate se del caso ai
sensi del paragrafo 7;
c)
le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico compaiano
nell'elenco degli ingredienti e in chiaro rapporto soltanto con gli
ingredienti ottenuti secondo le norme dell'articolo 6 o importati da Paesi
terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11; esse figurino con
lo stesso colore e con le stesse dimensioni e stesso tipo di caratteri delle
altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti. Queste indicazioni devono
inoltre figurare in una frase distinta nello stesso campo visivo della
descrizione del prodotto in cui sia indicata la percentuale di ingredienti di
origine agricola o derivati di ingredienti di origine agricola ottenuti
secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da Paesi terzi
conformemente alle modalità di cui all'articolo 11. Tale frase non può
essere presentata con colore, formato o caratteri che le diano maggior risalto
rispetto alla descrizione del prodotto; la frase sarà così redatta: "x%
degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conformemente alle
norme della produzione biologica";
d)
il prodotto contenga soltanto sostanze elencate nell'allegato
VI, parte A, quali ingredienti di origine non agricola;
e)
il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a)
non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di
sostanze non elencate nell'allegato
VI, parte B;
f)
il prodotto o i suoi ingredienti non siano stati sottoposti a trattamenti
comportanti l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti;
g)
il prodotto sia stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle
misure di controllo di cui agli
articoli 8 e 9;
h)
per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporti la
menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di
controllo al quale l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di
preparazione è assoggettato. La scelta della menzione del nome e/o del numero
di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla
Commissione (40);
i)
il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente
modificati e/o prodotti derivati da tali organismi (41).
6.
Nel corso di un periodo transitorio con scadenza 31 dicembre 1997,
nell'etichettatura e nelle pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera b), preparato in parte con ingredienti non conformi ai
requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a), si può fare riferimento al
metodo di produzione biologico solo a condizione che:
a)
almeno il 50% degli ingredienti di origine agricola sia conforme ai requisiti
di cui al paragrafo 3, lettera a);
b)
i prodotti siano conformi ai requisiti indicati nel paragrafo 3, lettere c),
d), e) ed f);
c)
le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologici:
-
figurino solo nell'elenco degli ingredienti quale previsto dalla direttiva
79/112/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE;
-
si riferiscano chiaramente solo agli ingredienti ottenuti conformemente alle
norme definite all'articolo 6, o importati conformemente alle modalità di cui
all'articolo 11;
d)
gli ingredienti e i rispettivi contenuti figurino nell'elenco degli
ingredienti in ordine decrescente di peso;
e)
le indicazioni nell'elenco degli ingredienti abbiano colore, formato e
caratteri identici (42).
7.
Si possono definire le modalità dettagliate di applicazione delle
disposizioni del presente articolo secondo la procedura dell'articolo 14.
8.
Sono stabiliti nell'allegato
VI, parti A, B e C, secondo la procedura di cui all'articolo 14
elenchi limitativi delle sostanze e dei prodotti di cui ai paragrafi 3,
lettere b), c) e d), e 5-bis, lettere b), d) ed e) (43).
Possono
essere precisati le modalità d'uso e i requisiti della composizione di questi
ingredienti e di queste sostanze.
Se
uno Stato membro ritiene che un prodotto dovrebbe essere aggiunto ai suddetti
elenchi o che occorrerebbe modificare detti elenchi, esso fa in modo che un
fascicolo contenente la motivazione dell'aggiunta o delle modifiche sia
trasmesso ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che lo
presenta al Comitato di cui all'articolo 14.
9.
Per il calcolo delle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 6 si applicano le
modalità previste agli articoli 6 e 7 della direttiva 79/112/CEE (44).
10.
In un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), un
ingrediente ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 non deve essere
presente unitamente allo stesso ingrediente non ottenuto secondo tali norme (45).
11.
Anteriormente al 1° luglio 1999, la Commissione riesamina le disposizioni del
presente articolo 10 e presenta le eventuali opportune proposte di
modificazione (46).
Norme
di produzione
Articolo
6 (47)
1.
Il metodo di produzione biologico implica che per la produzione dei prodotti
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) diversi dalle sementi e dai
materiali di moltiplicazione vegetativa:
a)
devono essere osservate almeno le disposizioni dell'allegato I e, se del caso,
le relative modalità di applicazione;
b)
soltanto i prodotti costituiti dalle sostanze menzionate nell'allegato I o
elencate nell'allegato II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari,
concimi, ammendanti del terreno, mangimi, materie prime per mangimi, mangimi
composti, additivi per mangimi, le sostanze impiegate nell'alimentazione degli
animali di cui alla direttiva 82/471/CEE, prodotti per la pulizia e la
disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti, prodotti per la
lotta contro organismi nocivi o malattie nei locali di stabulazione e negli
impianti o per qualsiasi altro scopo specificato nell'allegato II per taluni
prodotti. Possono essere utilizzati solo alle condizioni specifiche stabilite
negli allegati I e II nella misura in cui la corrispondente utilizzazione è
autorizzata nell'agricoltura generale dello Stato membro in questione in virtù
delle pertinenti disposizioni comunitarie o delle disposizioni nazionali in
conformità della normativa comunitaria;
c)
sono utilizzati soltanto sementi o materiali di moltiplicazione vegetativa
prodotti con il metodo biologico di cui al paragrafo 2;
d)
non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e/o prodotti
derivati da tali organismi, ad eccezione dei medicinali veterinari (48).
2.
Per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa, il metodo di
produzione biologico implica che la pianta porta-seme per le sementi e la/le
piante/e porta-marze per i materiali di riproduzione vegetativa sono stati
ottenuti:
a)
senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da
tali organismi e
b)
conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), per almeno una generazione o,
in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali (49).
3.
a) In deroga al paragrafo 1, lettera c), le sementi e i materiali di
riproduzione vegetativa non ottenuti conformemente al metodo di produzione
biologico possono essere utilizzati, durante un periodo transitorio che
termina il 31 dicembre 2003 (50) e su
autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro, se l'utilizzatore
di tale materiale di riproduzione può dimostrare in modo soddisfacente
all'organismo o all'autorità di controllo dello Stato membro che non gli era
possibile procurarsi sul mercato comunitario materiale di riproduzione di una
varietà appropriata della specie in questione che soddisfacesse i requisiti
di cui al paragrafo 2. In tal caso deve essere utilizzato, se reperibile sul
mercato, materiale di riproduzione non trattato con prodotti non inclusi nell'allegato
II, parte B. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e
la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del
presente paragrafo.
b)
In conformità della procedura di cui all'articolo 14 possono essere decisi:
-
l'introduzione, entro il 31 dicembre 2003 (51), di
restrizioni della misura transitoria di cui alla lettera a) per quanto
concerne talune specie e/o tipi di materiali di riproduzione e/o l'assenza di
trattamento chimico;
-
il mantenimento, dopo il 31 dicembre 2000, della deroga di cui alla lettera a)
per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali di riproduzione e
relativamente all'intera Comunità o ad alcune sue parti;
-
l'introduzione di criteri e norme procedurali circa la deroga di cui alla
lettera a) e le relative informazioni comunicate ai settori economici
interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione.
4.
Entro il 31 dicembre 2002 (52) la Commissione
riesamina le disposizioni del presente articolo, in particolare del paragrafo
1, lettera c), e del paragrafo 2, presentando, ove necessario, le opportune
proposte di revisione.
Articolo
6-bis (53)
1.
Ai fini del presente articolo, per "piante" si intendono le piante
intere destinate ad essere piantate per la produzione di vegetali.
2.
Il metodo di produzione biologico implica che, allorché i produttori
utilizzano delle piante, queste ultime devono essere state prodotte
conformemente all'articolo 6.
3.
In deroga al paragrafo 2, le piante non ottenute secondo il metodo di
produzione biologico possono essere utilizzate durante un periodo transitorio
che scade il 31 dicembre 1997 purché siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
a)
l'autorità competente dello Stato membro ne ha autorizzato l'impiego dopo che
l'utilizzatore di tale materiale ha dimostrato in modo soddisfacente
all'organismo o all'autorità di controllo dello Stato membro che non gli era
possibile procurarsi sul mercato comunitario una varietà appropriata della
specie in questione;
b)
le piante sono state trattate, dopo la semina, unicamente con prodotti
elencati nell'allegato
II, parti A e B;
c)
le piante provengono da un produttore che ha accettato un sistema di controllo
equivalente al regime di cui all'articolo 9 e che ha accettato di applicare la
restrizione di cui alla lettera b); tale disposizione entra in vigore il 1°
gennaio 1996;
d)
dopo essere state piantate, le piante sono state coltivate conformemente alle
disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), durante un periodo
minimo di sei settimane prima del raccolto;
e)
l'etichettatura di qualsiasi prodotto contenente ingredienti provenienti da
siffatte piante non menziona l'indicazione di cui all'articolo 10;
f)
fatte salve le restrizioni risultanti dalla procedura di cui al paragrafo 4,
le autorizzazioni concesse in virtù del presente paragrafo sono ritirate non
appena cessi la carenza e scadono al più tardi il 31 dicembre 1997.
4.
a) Lo Stato membro che concede un'autorizzazione in forza del paragrafo 3,
notifica immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione:
-
la data dell'autorizzazione
-
il nome della varietà e della specie in questione
-
le quantità necessarie con relative pezze giustificative
-
il periodo di carenza
-
qualsiasi altra informazione chiesta dalla Commissione o dagli Stati membri.
b)
Qualora da informazioni comunicate da uno Stato membro alla Commissione e allo
Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che durante il periodo
di carenza è possibile rifornirsi di una varietà appropriata, lo Stato
membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurne il periodo di
validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure
prese entro dieci giorni dalla data di ricezione di dette informazioni.
c)
Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la
questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Può
essere deciso, conformemente alla procedura specificata nel suddetto articolo,
che l'autorizzazione sia revocata o che il suo periodo di validità sia
modificato.
Articolo
7
1.
Prodotti che non erano autorizzati alla data di adozione del presente
regolamento per un'utilizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera
b), possono essere inclusi nell'allegato II se sono soddisfatte le condizioni
seguenti (54):
a)
quando sono utilizzati per la lotta contro organismi nocivi o malattie dei
vegetali oppure per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e
degli impianti:
-
quando sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una
particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative
biologiche, colturali, fisiche o relative alla selezione dei vegetali; e
-
le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto
con le sementi, i vegetali o i prodotti vegetali e con gli animali e i
prodotti animali; tuttavia, nel caso di vegetali vivaci, il contatto diretto
può aver luogo, ma soltanto al di fuori della stagione di crescita delle
parti commestibili (frutti) fintantoché l'applicazione del prodotto non
induce indirettamente la presenza di residui del prodotto nelle parti
commestibili; e
-
la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente o non
contribuisce a contaminarlo (55);
b)
quando sono utilizzati per la concimazione o il trattamento del terreno:
-
sono essenziali per esigenze nutritive specifiche dei vegetali, ovvero per
obiettivi specifici in materia di trattamento del terreno, che non possono
essere soddisfatti con le tecniche di cui all'allegato I, e
-
la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non
contribuisce a contaminarlo.
1
bis. Le condizioni previste al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti che
prima dell'adozione del presente regolamento erano di uso corrente secondo le
prassi di agricoltura biologica seguite nella Comunità (56).
1
ter. Per le sostanze minerali e gli oligoelementi impiegati nell'alimentazione
degli animali, nell'allegato II possono essere inserite altre fonti di tali
prodotti, purché essi siano di origine naturale o, altrimenti, di sintesi,
nella stessa forma dei prodotti naturali (57).
2.
Se del caso, per un prodotto che figura nell'allegato II possono essere
precisati gli elementi seguenti:
-
la descrizione particolareggiata del prodotto;
-
le condizioni di utilizzazione e i requisiti in materia di composizione e/o di
solubilità, per garantire in particolare che lascino la minor quantità
possibile di residui nelle parti commestibili delle colture e nei prodotti
delle colture commestibili e che la loro incidenza sull'ambiente sia ridotta
al minimo;
-
le prescrizioni particolari di etichettatura per i prodotti di cui
all'articolo 1 quando questi siano ottenuti con l'ausilio di taluni prodotti
di cui all'allegato II.
3.
Le modifiche all'allegato II, sia che si tratti dell'incorporazione o della
soppressione di prodotti di cui al paragrafo 1, o dell'incorporazione o di
modifiche delle specifiche di cui al paragrafo 2, sono adottate dalla
Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.
4.
Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto debba essere inserito
nell'allegato II o che occorra apportarvi modifiche, esso provvede affinché
un fascicolo che giustifichi l'inserimento o la modifica siano trasmessi
ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che la sottopone al
Comitato di cui all'articolo 14.
Sistema
di controllo
Articolo
8
1.
Gli operatori che producono, preparano o importano da un Paese terzo i
prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione devono:
a)
notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui
l'attività stessa è esercitata; la notifica comprende i dati ripresi nell'allegato
IV;
b)
assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9 (58).
2.
Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo per la ricezione delle
notifiche.
Gli
Stati membri possono disporre che vengano comunicate eventuali informazioni
complementari da essi ritenute indispensabili ai fini di un controllo efficace
degli operatori.
3.
L'autorità competente ha cura che un elenco aggiornato contenente i nomi e
gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo sia reso
disponibile agli interessati.
Articolo
9
1.
Gli Stati membri instaurano un sistema di controllo gestito da una o più
autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai
quali gli operatori che producono, preparano o importano da Paesi terzi i
prodotti di cui all'articolo 1 debbono essere soggetti (59).
2.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché un operatore che
rispetti le disposizioni del presente regolamento e paghi il contributo alle
spese di controllo goda della garanzia di accesso al sistema di controllo.
3.
Il sistema di controllo comprende quanto meno le misure di controllo e le
misure precauzionali figuranti all'allegato III.
4.
Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli
Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento e della
sorveglianza di tali organismi.
5.
Per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in
considerazione gli elementi seguenti:
a)
il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente una
descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle misure
precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli operatori che
controlla;
b)
le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei casi in cui si accertino
irregolarità e/o infrazioni (60);
c)
le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere
amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in materia di controllo e
l'affidabilità;
d)
l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da
esso controllati.
6.
Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità competente
provvede a:
a)
garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo di controllo;
b)
accertare l'efficienza dei controlli;
c)
prendere conoscenza delle irregolarità e/o infrazioni accertate e delle
sanzioni comminate (61);
d)
revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non
soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e b), non sia più conforme ai
criteri di cui al paragrafo 5 o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi
7, 8, 9 e 11 (62).
6
bis. Anteriormente al 1° gennaio 1996 gli Stati membri attribuiscono un
numero di codice ad ogni organismo o autorità di controllo riconosciuti o
designati conformemente alle disposizioni del presente articolo. Essi ne
informano gli altri Stati membri e la Commissione, che pubblicherà tali
numeri di codice nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 15
(63).
7.
L'autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti di cui al
paragrafo 1:
a)
procurano che siano applicate, nelle aziende da essi controllate, almeno le
misure di controllo e le misure precauzionali di cui all'allegato
III;
b)
comunicano le informazioni e i dati che essi acquisiscono a seguito degli
interventi di controllo esclusivamente al responsabile dell'azienda e alle
autorità pubbliche competenti.
8.
Gli organismi di controllo riconosciuti:
a)
consentono all'autorità competente, ai fini d'ispezione, il libero accesso ai
loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta
la collaborazione ritenuta necessaria dall'autorità competente per
l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del presente
regolamento;
b)
trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità competente dello
Stato membro l'elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre
dell'anno precedente e le presentano una breve relazione annuale.
9.
L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui al paragrafo 1
devono:
a)
ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 6 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far
sopprimere le indicazioni previste dall'articolo 2 per l'intera partita o per
l'intera produzione interessata dall'irregolarità (64);
b)
qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati,
ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti
con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per un periodo
da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.
10.
Possono essere adottate ai sensi della procedura di cui all'articolo 14:
a)
le modalità di applicazione relative ai requisiti di cui al paragrafo 5 e le
misure di cui al paragrafo 6;
b)
le modalità di applicazione relative alle misure di cui al paragrafo 9.
11.
A decorrere dal 1° gennaio 1998 e fatti salvi i paragrafi 5 e 6, gli
organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare i requisiti di cui alle
condizioni della norma EN 45011 [del 26 giugno 1989] (65)
(66).
12.
a) Per le produzioni di carni animali, fatte salve le disposizioni
dell'allegato III, gli Stati membri assicurano che i controlli interessino
tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento, e eventuali altre
preparazioni fino alla vendita al consumatore, onde garantire per quanto
tecnicamente possibile la rintracciabilità dei prodotti animali durante tutto
il ciclo di produzione, trasformazione e ogni altra eventuale preparazione,
dall'unità di produzione degli animali fino all'unità di condizionamento e/o
etichettatura finali. Essi informano la Commissione, anche con la relazione di
supervisione di cui all'articolo 15, delle misure adottate e della loro
applicazione.
b)
Per gli altri prodotti animali diversi dalle carni, nell'allegato III verranno
stabilite altre disposizioni per assicurarne la rintracciabilità, per quanto
tecnicamente possibile.
c)
Ad ogni modo, le misure adottate in virtù dell'articolo 9 assicurano che i
consumatori ricevano garanzie che il prodotto è ottenuto in conformità alle
disposizioni del presente regolamento (67).
Indicazione
di conformità al regime di controllo
Articolo
10
1.
L'indicazione e/o il logo figuranti nell'allegato V secondo cui i prodotti
sono conformi al regime di controllo possono essere menzionati
sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 unicamente se:
a)
sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 o 3;
b)
nel corso dell'intero processo produttivo e di preparazione sono stati
soggetti al sistema di controllo di cui all'articolo 9;
c)
sono venduti direttamente in imballaggi sigillati dal produttore o preparatore
al consumo finale o sono immessi sul mercato come prodotti alimentari in
imballaggi preconfezionati; in caso di vendita diretta dal produttore o
preparatore al consumatore finale non è prescritto un imballaggio sigillato
se l'etichetta consente di identificare chiaramente e senza ambiguità il
prodotto interessato da questa indicazione;
d)
recano sull'etichetta il nome e/o la ragione sociale del produttore,
preparatore o venditore nonché il nome o il numero di codice dell'autorità
di controllo o dell'organismo di controllo e le debite indicazioni ai sensi
della normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari,
conformemente alla legislazione comunitaria (68).
2.
Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere contenute
affermazioni che suggeriscano all'acquirente che l'indicazione di cui all'allegato
V costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o
sanitaria superiore.
3.
L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, devono:
a)
ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli
articoli 5, e 6 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far
sopprimere l'indicazione per l'intera partita o per l'intera produzione
interessata dall'irregolarità (69);
b)
qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente un effetto
prolungato, ritirare all'operatore in questione il diritto di usare
l'indicazione di cui all'allegato
V per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello
Stato membro.
4.
Possono essere definite, secondo la procedura di cui all'articolo 14, le
modalità del ritiro dell'indicazione di cui all'allegato V in caso di
accertamento di talune infrazioni alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o
alle disposizioni dell'allegato
III.
Misure
generali d'applicazione (70)
Articolo
10-bis (71)
1.
Qualora uno Stato membro constati, su un prodotto proveniente da un altro
Stato membro e recante le indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato
V, irregolarità o infrazioni circa l'applicazione del presente
regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha nominato l'autorità di
controllo o riconosciuto l'organismo di controllo e la Commissione.
2.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare l'uso fraudolento
delle indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V.
Importazione
da Paesi terzi
Articolo
11
1.
Fatto salvo l'articolo 5, i prodotti di cui all'articolo 1 importati da un
Paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando:
a)
sono originari di un Paese terzo figurante in un elenco da stabilire con
decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14 e
provengono da una regione o da un'unità di produzione, o sono stati
controllati da un organismo di controllo, se del caso, menzionati
esplicitamente nella decisione concernente tale Paese terzo;
b)
l'autorità o l'organismo competente del Paese terzo ha rilasciato un
certificato di controllo attestante che la partita indicata nel certificato:
-
è stata ottenuta in un sistema di produzione in cui sono applicate norme
equivalenti a quelle di cui all'articolo 6 (72); e
-
è stata sottoposta ad un sistema di controllo la cui equivalenza è stata
riconosciuta all'atto dell'esame previsto dal paragrafo 2, lettera b) (73).
2.
Per decidere se, per taluni prodotti di cui all'articolo 1, un Paese terzo
possa, su sua richiesta, essere iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 1,
lettera a), si tiene conto in particolare:
a)
delle garanzie che il Paese terzo può offrire, almeno per la produzione
destinata alla Comunità, quanto all'applicazione di norme equivalenti a
quelle di cui all'articolo 6 (74);
b)
dell'efficacia delle misure di controllo adottate, le quali, almeno per la
produzione destinata alla Comunità, devono essere equivalenti a quelle del
sistema di controllo di cui agli articoli 8 e 9, al fine di garantire
l'osservanza delle disposizioni della lettera a).
Sulla
base dei suddetti elementi, nella decisione, la Commissione può precisare le
ragioni o le unità di produzione di origine o gli organismi il cui controllo
è considerato equivalente.
3.
Il certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), deve:
a)
accompagnare la merce nell'esemplare originale fino all'azienda del primo
destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione
dell'organismo di controllo e/o dell'autorità di controllo per almeno due
anni (75);
b)
essere compilato secondo le modalità e secondo un modello stabiliti con la
procedura di cui all'articolo 14.
4.
Norme d'attuazione dettagliate per il presente articolo possono essere
stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 14.
5.
Nell'esame della domanda di un Paese terzo, la Commissione esige che
quest'ultimo fornisca tutti i ragguagli necessari; essa può inoltre
incaricare esperti di eseguire, sotto la sua autorità, un esame in loco delle
norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate nel
Paese terzo in questione.
6.
a) In deroga al paragrafo 1, l'importatore o gli importatori di uno Stato
membro sono autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro a
commercializzare fino al 31 dicembre 2005 (76) prodotti
importati da un Paese terzo che non figura nell'elenco di cui al paragrafo 1,
lettera a), purché forniscano all'autorità competente dello Stato membro
importatore prove sufficienti che i prodotti in questione sono stati ottenuti
secondo norme di produzione equivalenti a quelle definite all'articolo 6, sono
stati sottoposti a misure di controllo equivalenti a quelle di cui agli
articoli 8 e 9, e l'applicazione delle misure di ispezione precitate è
permanente ed effettiva (77).
L'autorizzazione
è valida soltanto se resta provato che le condizioni summenzionate sono
soddisfatte.
Essa
scade al momento della decisione di inserire il Paese terzo nell'elenco di cui
al paragrafo 1, lettera a), a meno che essa riguardi un prodotto che è stato
ottenuto in una regione non specificata nella decisione di cui al paragrafo 1,
lettera a), e che non è stato esaminato nell'ambito della domanda presentata
dal Paese terzo, laddove detto Paese terzo sia d'accordo sulla prosecuzione
del regime di autorizzazione di cui al presente paragrafo (78).
b)
Se uno Stato membro ha ricevuto prove sufficienti da parte di un importatore,
esso comunica immediatamente alla Commissione ed agli altri Stati membri il
nome del Paese terzo da cui importa i prodotti e fornisce loro indicazioni
particolareggiate sulle modalità di produzione e di ispezione, nonché sulle
garanzie relative all'applicazione permanente ed effettiva di dette modalità.
c)
Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la
questione è sottoposta all'esame del Comitato di cui all'articolo 14. Qualora
risulti da tale esame che i prodotti importati non sono ottenuti secondo norme
di produzione equivalenti e/o modalità di ispezione di efficacia equivalente,
la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a
ritirarla. Può essere deciso, conformemente alla procedura di cui
all'articolo 14, il divieto delle importazioni in questione o la loro
continuazione a condizione che vengano modificate determinate condizioni entro
un certo termine.
d)
La notifica di cui alla lettera b) non è necessaria qualora riguardi modalità
di produzione e di ispezione già notificate da un altro Stato membro
conformemente alla lettera b) tranne nei casi in cui la presentazione di nuovi
elementi di prova importanti giustifichi una revisione dell'esame e della
decisione di cui alla lettera c).
Anteriormente
al 31 luglio 1994, la Commissione riesamina le disposizioni del paragrafo 1 e
presenta qualsiasi proposta adeguata ai fini della loro eventuale revisione (79).
7.
La Commissione può, in conformità della procedura di cui all'articolo 14, su
richiesta di uno Stato membro, concedere il riconoscimento ad un organismo di
controllo di un Paese terzo, preventivamente sottoposto a valutazione da parte
dello Stato membro interessato, ed aggiungerlo all'elenco di cui al paragrafo
1, lettera a). La Commissione comunica la richiesta al Paese terzo interessato
(80).
Libera
circolazione nella Comunità
Articolo
12
Gli
Stati membri non possono, per motivi concernenti l'etichettatura, il metodo di
produzione o la indicazione dello stesso, vietare o limitare la
commercializzazione dei prodotti che sono previsti all'articolo 1 e che sono
conformi alle disposizioni del presente regolamento.
Tuttavia,
tenuto conto delle norme di cui all'allegato I, parte B sulla produzione
animale, gli Stati membri possono applicare norme più rigorose agli animali e
ai prodotti animali provenienti dal loro territorio, purché tali norme siano
conformi al diritto comunitario e non vietino né limitino la
commercializzazione di altri animali o prodotti animali che soddisfano i
requisiti del presente regolamento (81).
Disposizioni
amministrative e applicazione
Articolo
13 (82)
Possono
essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 14:
-
le modalità di applicazione del presente regolamento;
-
le modifiche da apportare agli allegati
I, II,
III,
IV,
VI,
VII
e VIII;
-
le modifiche da apportare all'allegato V per definire un logo comunitario da
utilizzare in associazione con l'indicazione di conformità al regime di
controllo o in sostituzione di tale indicazione;
-
le restrizioni e misure applicative ai fini dell'applicazione della deroga di
cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) per i medicinali veterinari;
-
le misure applicative sulla base dell'evidenza scientifica o del progresso
tecnico ai fini dell'applicazione del divieto di impiego di OGM o di derivati
di OGM, con particolare riguardo ad una soglia minima per contaminazioni
inevitabili, che non deve essere superata.
Articolo
14
La
Commissione è assistita da un Comitato composto da rappresentanti degli Stati
membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Ove si faccia
ricorso alla procedura di cui al presente articolo, il rappresentante della
Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da prendere.
Il
Comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il
presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è
formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del
trattato. Nella votazione in seno al Comitato, ai voti dei rappresentanti
degli Stati membri viene applicata la ponderazione definita dal suddetto
articolo. Il presidente non partecipa al voto.
La
Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del
Comitato.
Qualora
le misure previste non siano conformi al parere del Comitato, o in mancanza di
parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta
relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata.
Qualora,
allo scadere di tre mesi a decorrere dalla presentazione della proposta al
Consiglio, quest'ultimo non abbia deliberato, le misure proposte sono adottate
dalla Commissione.
Articolo
15
Gli
Stati membri informano la Commissione ogni anno, anteriormente al 1° luglio,
delle misure prese durante l'anno precedente ai fini dell'attuazione del