
IDENTITA’. DIVERSITA’ E PLURALISMO
"La
Conferenza Generale,
Impegnata
nella
piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati
nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell|’uomo e negli altri accordi
internazionali del 1966 relativi, rispettivamente, ai diritti civili e politici
e a quelli economici, sociali e culturali;
Ricordando che
il preambolo della costituzione dell'UNESCO afferma che ‘l'ampia diffusione
della cultura e l'educazione degli uomini alla giustizia, alla libertà e alla
pace sono indispensabili alla dignità dell'uomo e costituiscono un dovere
primario che tutte le nazioni sono tenute a rispettare in uno spirito di mutua
assistenza e interesse ’;
Richiamandosi
inoltre
all'art. I della Costituzione che assegna all'UNESCO, fra i vari compiti, quello
di raccomandare "gli accordi internazionali che possono essere necessari
per promuovere la libera circolazione di idee utilizzando parole ed
immagini";
In riferimento
a
quanto previsto in merito alla diversità culturale e all'esercizio dei diritti
culturali negli accordi internazionali stipulati dall'UNESCO;
Riaffermando
che
la cultura dovrebbe essere considerata come un insieme dei distinti aspetti
presenti nella società o in un gruppo sociale quali quelli spirituali,
materiali, intellettuali ed emotivi, e che include sistemi di valori, tradizioni
e credenze, insieme all'arte, alla letteratura e ai vari modi di vita;
Notando
che la cultura è il cuore dei dibattiti contemporanei che vertono sull'identità,
la coesione sociale e sullo sviluppo di un'economia fondata sulla conoscenza;
Affermando
che il rispetto per la diversità fra le culture, la tolleranza, il dialogo e la
cooperazione, in un clima di fiducia e comprensione reciproca, costituiscono le
migliori garanzie per la pace e la sicurezza internazionale;
Aspirando
ad una maggiore solidarietà sulla base del riconoscimento della diversità
culturale, della consapevolezza dell'unicità del genere umano e dello sviluppo
degli scambi interculturali;
Considerando
che il processo di globalizzazione, facilitato dal rapido sviluppo delle nuove
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, benché rappresenti una
sfida per le diversità culturali, crea le condizioni per un rinnovato dialogo
fra le varie culture e civiltà ;
Consapevole
dello
specifico mandato che è stato assegnato all'UNESCO, nel quadro
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite al fine di assicurare la tutela e
promozione della feconda diversità delle culture;
Proclama
i
principi che seguono e adotta la presente Dichiarazione:
Articolo 1 – La diversità culturale: il patrimonio comune
dell’umanità
La
cultura assume forme diverse attraverso il tempo e lo spazio. Questa diversità
si incarna nell’unicità e nella pluralità delle identità dei gruppi e delle
società che costituiscono l’umanità. Come fonte di scambio, innovazione e
creatività, la diversità culturale è necessaria per l’umanità quanto la
biodiversità per la natura. In questo senso, è il patrimonio comune
dell’umanità e dovrebbe essere riconosciuta e affermata per il bene delle
generazioni presenti e future.
Articolo 2 – Dalla diversità culturale al pluralismo
culturale
Nelle
nostre società sempre più differenziate, è essenziale assicurare
un’interazione armoniosa e un voler vivere insieme di persone e
gruppi con identità culturali molteplici, variate e dinamiche. Le
politiche per l’inclusione e la partecipazione di tutti i cittadini sono
garanzie di coesione sociale, della vitalità della società civile e della
pace. Definito in questo modo, il pluralismo culturale dà espressione politica
alla realtà della diversità culturale. Indissociabile da un quadro
democratico, il pluralismo culturale favorisce lo scambio culturale e lo
sviluppo delle capacità creative che sostengono la vita pubblica.
Articolo 3 – La diversità culturale come fattore di
sviluppo
La
diversità culturale amplia la gamma di opzioni aperte a tutti; è una delle
radici dello sviluppo, inteso non semplicemente in termini di crescita
economica, ma anche come mezzo per raggiungere un’esistenza più soddisfacente
dal punto di vista intellettuale, emotivo, morale e spirituale.
DIVERSITA’ CULTURALE E
DIRITTI UMANI
Articolo 4 – I diritti umani come garanzie della diversità
culturale
La
difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inseparabile dal
rispetto per la dignità umana. Questo comporta un impegno a livello di diritti
umani e di libertà fondamentali, in particolare dei diritti delle persone che
appartengono a minoranze e quelli delle popolazioni indigene. Nessuno può
appellarsi alla diversità culturale per violare i diritti umani garantiti dal
diritto internazionale, né per limitarne la portata.
Articolo 5 – I diritti culturali come ambiente favorevole
alla diversità culturale
I
diritti culturali sono parte integrante dei diritti umani, che sono universali,
indivisibili e interdipendenti. Lo sviluppo di una diversità creativa esige la
piena realizzazione dei diritti culturali come definiti dall’Articolo 27 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e dagli Articoli 13 e 15 della
Convenzione Internazionale relativa ai diritti economici sociali e culturali.
Ogni persona deve così potersi esprimere, creare e diffondere le sue opere
nella lingua di sua scelta e in particolare nella propria lingua madre; ogni
persona ha il diritto ad una educazione e ad una formazione di qualità che
rispettino pienamente la sua identità culturale; ogni persona deve poter
partecipare alla vita culturale di sua scelta ed esercitare le sue attività
culturali nei limiti imposti dal rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali.
Articolo 6 – Verso un accesso alla diversità culturale per
tutti
Oltre
ad assicurare la libera circolazione di idee attraverso parole e immagini,
bisogna vegliare affinché tutte le culture possano esprimersi e di farsi
conoscere. La libertà di espressione, il pluralismo dei media, il
multilinguismo, l’accesso paritario all’arte e alla conoscenza scientifica e
tecnologica, compreso il formato digitale, e la possibilità data a tutte le
culture di accedere ai mezzi di espressione e di diffusione sono le garanzie
della diversità culturale.
DIVERSITA’
CULTURALE E CREATIVITA’
Articolo 7 – Il patrimonio culturale come fonte principale
della creatività
La
creazione si basa sulle radici della tradizione culturale, ma si sviluppa in
contatto con altre culture. Per questo motivo, il patrimonio in tutte le sue
forme deve essere conservato, valorizzato e trasmesso alle generazioni future
come testimonianza dell’esperienza e delle aspirazioni umane, in modo da
incoraggiare la creatività in tutta la sua diversità e da ispirare un dialogo
autentico tra culture.
Articolo 8 – Beni e servizi culturali : dei prodotti unici
A
fronte del cambiamento economico e tecnologico di questo momento storico, che
apre ampie prospettive di creazione e innovazione, bisogna prestare
particolarmente attenzione alla diversità dell’offerta di lavoro creativo, al
dovuto riconoscimento dei diritti degli autori e degli artisti come alla
specificità di beni e servizi culturali che, quali vettori di identità, valori
e significati, non devono essere trattati come semplici prodotti o merci di
consumo.
Articolo 9 – Le
politiche culturali come catalizzatori della creatività
Oltre
ad assicurare la libera circolazione delle idee e delle opere, le politiche
culturali devono creare condizioni favorevoli alla produzione e alla diffusione
di beni e servizi culturali diversificati attraverso industrie culturali che
abbiano modo di affermarsi a livello sia locale che globale. Ogni Stato, con il
dovuto riguardo ai suoi obblighi internazionali, ha il compito di definire la
sua politica culturale e di realizzarla con i mezzi che ritiene opportuni, sia
tramite sostegni operativi, sia tramite cornici normative appropriate.
DIVERSITA’ CULTURALE E SOLIDARIETA’
INTERNAZIONALE
Articolo 10 – Rafforzare le capacità di creazione e di
diffusione a livello mondiale
A
fronte degli attuali squilibri nella circolazione e negli scambi di beni e
servizi culturali a livello globale, è necessario rafforzare la cooperazione e
la solidarietà internazionale con lo scopo di dare a tutti i Paesi, soprattutto
a quelli in via di sviluppo e quelli in fase di transizione, la possibilità di
stabilire industrie culturali che siano vitali e competitive a livello nazionale
e internazionale.
Articolo 11 – Istituire collaborazioni fra il settore
pubblico, il settore privato e la società civile
Le
sole forze del mercato non possono garantire la conservazione e la promozione
della diversità culturale, che è la chiave dello sviluppo umano sostenibile.
Da questa prospettiva, il primato della politica pubblica, in collaborazione con
il settore privato e con la società civile, deve essere riaffermato.
Articolo 12 – Il ruolo dell’UNESCO
L’UNESCO,
in virtù del suo mandato e delle sue funzioni, ha la responsabilità di:
a)
Promuovere l’integrazione dei principi stabiliti nella presente
Dichiarazione nelle strategie di sviluppo elaborate all’interno dei vari
organismi intergovernativi;
b) Servire come punto di riferimento e come forum dove gli stati, le
organizzazioni governative e non governative, la società civile e il settore
privato possano trovarsi insieme per elaborare concetti, obiettivi e politiche
in favore della diversità culturale;
c)
Perseguire le sue attività per stabilire standard, stimolare la
consapevolezza e sviluppare capacità nelle aree collegate alla presente
Dichiarazione all’interno dei suoi
campi
di competenza;
d)
Facilitare la realizzazione del Piano di Azione, le cui principali linee
sono allegate alla
Presente
Dichiarazione.
LINEE
PRINCIPALI DI UN PIANO DI AZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DELL’UNESCO SULLA DIVERSITA’ CULTURALE
Gli Stati Membri si impegnano a
prendere misure appropriate per diffondere ampiamente la “Dichiarazione
Universale dell’UNESCO sulla Diversità Culturale”, cooperando in
particolare con l’intenzione di raggiungere i seguenti obiettivi:
1.
Approfondire il dibattito internazionale su questioni connesse alla
diversità culturale, in particolare per quanto riguarda i suoi legami con lo
sviluppo e il suo impatto sulla formulazione di politiche, a livello sia
nazionale che internazionale; portando
avanti soprattutto la considerazione dell’opportunità di uno strumento legale
internazionale sulla diversità culturale.
2.
Avanzare sul fronte della definizione di principi, standard e pratiche, a
livello sia nazionale che internazionale, oltre che di
modalità di sviluppo della consapevolezza e modelli di cooperazione, che
siano più idonei alla salvaguardia e alla promozione della diversità culturale.
3.
Incoraggiare lo scambio di conoscenze e sistemi validi riguardanti il
pluralismo culturale con lo scopo di facilitare, in società diversificate,
l’inclusione e la partecipazione di persone e gruppi provenienti da vari
percorsi culturali .
4.
Avanzare ulteriormente nel cammino verso la comprensione e la
chiarificazione del contenuto dei diritti culturali come parte integrante dei
diritti umani.
5.
Salvaguardare il patrimonio linguistico dell’umanità e offrire
sostegno all’espressione, alla creazione e alla diffusione nel numero maggiore
possibile di lingue.
6.
Incoraggiare la diversità linguistica – pur rispettando la madrelingua
– a tutti i livelli di istruzione, ovunque possibile, e incoraggiare
l’apprendimento di diverse lingue a partire dall’infanzia.
7.
Promuovere attraverso l’istruzione una consapevolezza della valenza
positiva della diversità culturale e migliorare a questo scopo sia la
programmazione che la formazione degli insegnanti.
8.
Inserire, dove appropriato, le pedagogie tradizionali nel processo
educativo con lo scopo di conservare e ottimizzare i metodi culturalmente
appropriati per la comunicazione e la trasmissione del sapere.
9.
Incoraggiare l’ “alfabetizzazione digitale” e assicurare una
maggiore padronanza delle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, che dovrebbero essere viste sia come disciplina educativa che
come strumenti pedagogici in grado di valorizzare l’efficacia dei servizi
educativi.
10.
Promuovere la diversità linguistica nel cyberspazio e incoraggiare
l’accesso universale attraverso la rete globale a tutte le informazioni di
pubblico dominio.
11.
Contrastare il divario digitale, in stretta cooperazione con le
istituzioni competenti del sistema rilevanti delle Nazioni Unite, incoraggiando
l’accesso alle nuove tecnologie da parte dei paesi in via di sviluppo,
aiutandoli a padroneggiare le tecnologie dell’informazione e facilitando la
diffusione digitale dei prodotti culturali endogeni e l’accesso da parte di
questi paesi alle risorse digitali educative, culturali e scientifiche
disponibili a livello mondiale.
12.
Incoraggiare la produzione, la salvaguardia e la diffusione di contenuti
diversificati nei media e nelle reti globali di informazione e, a questo scopo,
promuovere il ruolo dei servizi radiotelevisivi pubblici nello sviluppo di
produzioni audiovisive di qualità, in particolare incoraggiando la creazione di
meccanismi cooperativi per facilitare la loro distribuzione.
13.
Formulare politiche e strategie per la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio culturale e naturale, in particolare il patrimonio culturale
orale e immateriale, e combattere il traffico illegale di beni e servizi
culturali.
14.
Rispettare e proteggere la conoscenza tradizionale, in particolare quello
delle popolazioni indigene; riconoscere il contributo della conoscenza
tradizionale, soprattutto per quanto riguarda la protezione dell’ambiente e la
gestione delle risorse naturali, e incoraggiare le sinergie tra la scienza
moderna e la conoscenza locale.
15.
Incoraggiare la mobilità di creatori, artisti, ricercatori, scienziati e
intellettuali e lo sviluppo di programmi e collaborazioni di ricerca
internazionale, e allo stesso tempo impegnarsi per conservare e valorizzare la
capacità creativa dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione.
16.
Assicurare la protezione del copyright e del diritto d’autore ad esso
collegati nell’interesse dello sviluppo della creatività contemporanea e
della giusta remunerazione del lavoro creativo, e allo stesso tempo sostenere il
diritto pubblico di accesso alla cultura, in accordo con l’Articolo 27 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo.
17.
Assistere la manifestazione e il consolidamento delle industrie culturali
nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione e, a questo scopo,
cooperare allo sviluppo delle infrastrutture e abilità necessarie,
incoraggiando la comparsa di mercati locali vitali, e semplificare l’accesso
ai prodotti culturali di questi paesi al mercato globale e alle reti di
distribuzione internazionale.
18.
Sviluppare politiche culturali, elaborati per promuovere i principi
contenuti nella Dichiarazione, compresi accordi di supporto operativo e/o quadri
normativi appropriati , in accordo con gli obblighi internazionali di ogni
Stato.
19.
Coinvolgere da vicino la società civile nell’elaborazione di politiche
pubbliche dirette a salvaguardare e promuovere la diversità culturale.
20.
Riconoscere e incoraggiare il contributo che il settore privato può
offrire per valorizzare la diversità culturale e facilitare a questo scopo la
creazione di forum di dialogo tra il settore pubblico e quello privato.
Gli Stati Membri raccomandano che il
Direttore Generale prenda in considerazione gli obiettivi stabiliti in questo
Piano di Azione nella realizzazione dei programmi dell’UNESCO e comunichi
questi ultimi alle istituzioni facenti parte del sistema delle Nazioni Unite e
ad altre organizzazioni intergovernative e non governative interessate, al fine
di rafforzare la sinergia delle azioni in favore della diversità culturale.