
Legge
9 gennaio 2004, n. 6
Amministrazione di sostegno
"Introduzione
nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo
all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,
414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione
e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e
finali"
(Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2004, n. 14)
Capo
I
FINALITÀ DELLA
LEGGE
Art.
1.
1. La
presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile
della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia
nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di
sostegno temporaneo o permanente.
Capo
II MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Art.
2.
1. La
rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla
seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte
di autonomia».
Art.
3.
1. Nel
titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:
«Capo
I. - Dell'amministrazione di sostegno. Art. 404. - (Amministrazione di
sostegno). - La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o
temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un
amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui
questa ha la residenza o il domicilio
Art.
405. - (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata
dell'incarico e relativa pubblicità). - Il giudice tutelare provvede entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina
dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo,
su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.
Il
decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo
nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal
momento in cui la maggiore età è raggiunta.
Se
l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla
pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Qualora
ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i
provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la
conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina
di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è
autorizzato a compiere.
Il
decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
1)
delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
2)
della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3)
dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il
potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4)
degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza
dell'amministratore di sostegno;
5) dei
limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può
sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la
disponibilità;
6)
della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice
circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del
beneficiario.
Se la
durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo
con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del
termine.
Il
decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed
ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso
dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura
del cancelliere nell'apposito registro.
Il
decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura
devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile
per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata
dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate
alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale
di proroga.
Art.
406. - (Soggetti). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di
sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se
minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati
nell'articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è
presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.
I
responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e
assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna
l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a
proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne
comunque notizia al pubblico ministero.
Art.
407. - (Procedimento). - Il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario,
la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina
dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti
dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e
dei conviventi del beneficiario.
Il
giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si
riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener
conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della
persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il
giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i
soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede
comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di
natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il
giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio,
le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
In
ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene
il pubblico ministero.
Art.
408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - La scelta
dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli
interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può
essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale
futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In
mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare
con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il
giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato
legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o
il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto
designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura
privata autenticata.
Le
designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le
stesse forme.
Non
possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei
servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il
giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione
dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di
amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti
di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi
ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice
tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente
capo.
Art.
409. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno). - Il beneficiario
conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la
rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di
sostegno.
Il
beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli
atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Art.
410. - (Doveri dell'amministratore di sostegno). - Nello svolgimento dei
suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle
aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore
di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da
compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario
stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza
nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del
beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui
all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto
motivato gli opportuni provvedimenti.
L'amministratore
di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre
dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge,
dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Art.
411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno). - Si
applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli
articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
All'amministratore
di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 596, 599 e 779.
Sono
in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore
dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del
beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla
funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
Il
giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di
sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni
o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato,
si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo
all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il
provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può
essere presentato anche dal beneficiario direttamente.
Art.
412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in
violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). - Gli atti
compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge,
od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal
giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno,
del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono
essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del
beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente
dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute
nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.
Le
azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre
dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di
sostegno.
Art.
413. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno). - Quando il
beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei
soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i
presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la
sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice
tutelare.
L'istanza
è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.
Il
giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie
informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il
giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di
cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata
inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se
ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne
informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso
l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore
provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di
interdizione o di inabilitazione».
2. All'articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell'approvazione»
sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno
dall'approvazione».
3.
Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile,
introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Art.
4.
1. Nel
titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono
inserite le seguenti parole:
«Capo
II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».
2.
L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art.
414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di età e
il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di
mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti
quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».
Art.
5.
1. Nel
primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere
promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse
dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona
stabilmente convivente».
Art.
6.
1.
All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se
nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno
applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di
parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso
il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i
provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405».
Art.
7.
1. Il
terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Nella
scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice
tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i
soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408».
Art.
8.
1.
All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del
coniuge,» sono inserite le altre: «della persona stabilmente convivente».
Art.
9.
1.
All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:
«Nella
sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di
ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza
l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza
l'assistenza del curatore».
Art.
10.
1.
All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se
nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione
appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito
dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte,
dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».
Art.
11.
1.
L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n.û318, è
abrogato.
Capo
III NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI
Art.
12.
1.
L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è
sostituito dal seguente:
«Art.
44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il
protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere
informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela
o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi
morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».
Art.
13.
1.
Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è
inserito il seguente:
«Art.
46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal
titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di
registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115».
2.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro
4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della giustizia.
3. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
14.
1.
L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è
sostituito dal seguente:
«Art.
47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele
dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati
e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».
Art.
15.
1.
Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è
inserito il seguente:
«Art.
49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo
speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
1) la
data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di
sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della
stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del
codice;
2) le
complete generalità della persona beneficiaria;
3) le
complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante
del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona
fisica;
4) la
data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la
chiusura dell'amministrazione di sostegno».
Art.
16.
1.
All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5,
dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «amministratore di
sostegno».
Art.
17.
1. Al
capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella
rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».
2.
Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art.
720-bis. - (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione
di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716,
719 e 720.
Contro
il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma
dell'articolo 739.
Contro
il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può
essere proposto ricorso per cassazione».
Art.
18.
1.
All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.û313,
sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i decreti che istituiscono,
modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».
2.
All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.û313, la lettera m) è
sostituita dalla seguente:
«m)
ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi
all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».
3.
All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.û313, sono
aggiunte, in fine, le parole: «nonché ai decreti che istituiscono, modificano
o revocano l'amministrazione di sostegno».
4.
All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313, sono aggiunte,
in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione
di sostegno, salvo che siano stati revocati;».
Art.
19.
1.
Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono
inserite le seguenti: «ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in
materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai
procedimenti».
Art.
20.
1. La
presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.