
LA
CARTA EUROPEA DEI RICERCATORI
La
Carta europea dei ricercatori è un insieme di principi generali e requisiti che
specificano il ruolo, le responsabilità e i diritti dei ricercatori e delle
persone che assumono e/o finanziano i ricercatori ().
Scopo di tale Carta è garantire che la
natura
dei rapporti tra ricercatori e datori di lavoro o finanziatori favorisca esiti
positivi per quanto riguarda la produzione, il trasferimento, la condivisione e
la diffusione delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico, e sia propizia allo
sviluppo professionale dei ricercatori. La Carta riconosce inoltre il valore di
tutte le forme di mobilità come strumento per migliorare lo sviluppo
professionale dei ricercatori.
In
tal senso la Carta costituisce un quadro di riferimento per ricercatori, datori
di lavoro e finanziatori che sono invitati ad agire in modo responsabile e in
quanto professionisti nel loro ambiente di lavoro, nonché a considerarsi
reciprocamente tali.
La
Carta è destinata a tutti i ricercatori dell’ Unione europea in tutte le fasi
della loro carriera e disciplina tutti i campi di ricerca nel settore pubblico e
privato, indipendentemente dal tipo di nomina o di occupazione (),
dalla natura giuridica del datore di lavoro o dal tipo di organizzazione o
istituto nei quali viene svolto il lavoro. Essa tiene conto della molteplicità
dei ruoli svolti dai ricercatori che sono assunti non solo per svolgere attività
di ricerca e/o effettuare attività di sviluppo, ma intervengono anche nella
supervisione, nel mentoring, nella gestione o nei compiti amministrativi.
La
Carta si basa sul presupposto che i ricercatori e le persone che li impiegano
e/o li finanziano hanno l’ obbligo assoluto di garantire il rispetto dei
requisiti della legislazione nazionale o regionale rispettiva. Qualora i
ricercatori beneficino di
uno
status e di diritti più favorevoli, per alcuni aspetti, di quelli previsti
dalla presente Carta, le disposizioni di quest’ ultima non debbono essere
invocate per modificare in senso sfavorevole lo status e i diritti già
acquisiti.
I
ricercatori, i datori di lavoro e i finanziatori che aderiscono alla Carta
devono inoltre rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi
riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea ().
PRINCIPI GENERALI E REQUISITI APPLICABILI AI
RICERCATORI
Libertà
di ricerca
I
ricercatori dovrebbero orientare le loro attività di ricerca al bene dell’
umanità e all’ampliamento delle frontiere della conoscenza scientifica, pur
godendo della libertà di pensiero ed espressione, nonché della libertà di
stabilire i metodi per risolvere problemi, secondo le pratiche e i principi
etici riconosciuti.
I
ricercatori dovrebbero, tuttavia, riconoscere i limiti di tale libertà che
potrebbero derivare da circostanze particolari di ricerca (compresi la
supervisione, l’ orientamento e la gestione) o da vincoli operativi, ad
esempio per motivi di bilancio o di infrastruttura o, soprattutto nel settore
industriale, per motivi di tutela della proprietà intellettuale. Tali limiti
non devono tuttavia contravvenire alle pratiche e ai principi etici riconosciuti
cui i ricercatori devono conformarsi.
Principi
etici
I
ricercatori dovrebbero aderire alle pratiche etiche riconosciute e ai principi
etici fondamentali applicabili nella o nelle loro discipline, nonché alle norme
etiche stabilite dai vari codici etici nazionali, settoriali o istituzionali.
Responsabilità
professionale
I
ricercatori dovrebbero impegnarsi a garantire che i loro lavori siano utili per
la società e non riproducano ricerche già effettuate altrove.
Dovrebbero
evitare il plagio e rispettare il principio della proprietà intellettuale e
della proprietà congiunta dei dati, nel caso di ricerche svolte in
collaborazione con uno o più supervisori e/o altri ricercatori. L'esigenza di
convalidare le nuove osservazioni dimostrando che gli esperimenti sono
riproducibili non dovrebbe essere considerato plagio, a condizione che i dati da
convalidare siano espressamente menzionati. I ricercatori dovrebbero garantire
che, nel caso di delega di un elemento qualsiasi del loro lavoro, la persona
delegata abbia la competenza necessaria.
Comportamento
professionale
I
ricercatori dovrebbero conoscere gli obiettivi strategici che regolano il loro
ambiente di ricerca, nonché i meccanismi di finanziamento e dovrebbero chiedere
tutte le autorizzazioni necessarie prima di avviare le loro attività di ricerca
o di accedere alle risorse fornite. Dovrebbero informare i loro datori di
lavoro, finanziatori o supervisori del ritardo, modifica o completamento del
progetto di ricerca o avvertire se il loro progetto deve terminare prima del
previsto o essere sospeso per una ragione qualsiasi.
Obblighi
contrattuali e legali
I
ricercatori di tutti i livelli devono conoscere i regolamenti nazionali,
settoriali o istituzionali che regolano le condizioni di formazione e/o di
lavoro, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale, nonché i requisiti
e le condizioni di eventuali sponsor o finanziatori, indipendentemente dalla
tipologia del loro contratto. I ricercatori dovrebbero rispettare tali
regolamenti fornendo i risultati richiesti (ad esempio, tesi, pubblicazioni,
brevetti, relazioni, sviluppo di nuovi prodotti, ecc.) come stabilito dai
termini del contratto o del documento equivalente.
Responsabilità
finanziaria
I
ricercatori devono essere consapevoli del fatto che sono responsabili nei
confronti dei loro datori di lavoro, finanziatori o altri organismi pubblici o
privati collegati e, su un piano più strettamente etico, nei confronti della
società nel suo insieme. In particolare, i ricercatori finanziati con fondi
pubblici sono responsabili anche dell’ utilizzo efficace del denaro dei
contribuenti e pertanto dovrebbero aderire ai principi di una gestione
finanziaria solida, trasparente ed efficace e cooperare in caso di audit
autorizzati sulla loro ricerca, effettuati dai loro datori di
lavoro/finanziatori o da comitati etici. I metodi di rilevazione e di analisi
dei dati, i risultati e, se del caso, le informazioni dettagliate concernenti
tali dati dovrebbero essere accessibili a esami tanto interni che esterni,
qualora necessario e su richiesta delle autorità competenti.
Buona
condotta nel settore della ricerca
I
ricercatori dovrebbero adottare sempre procedure di lavoro sicure, conformi alla
legislazione nazionale, e in particolare prendere le precauzioni necessarie
sotto il profilo sanitario e di sicurezza, anche per evitare le conseguenze
d’incidenti gravi legati alle tecnologie dell’ informazione, ad esempio
istituendo strategie di backup adeguate. Dovrebbero inoltre essere al corrente
dei vigenti requisiti legali nazionali per quanto riguarda la protezione dei
dati e della riservatezza, e adottare le misure necessarie per soddisfarli in
qualsiasi momento.
Diffusione
e valorizzazione dei risultati
Tutti
i ricercatori dovrebbero accertarsi, conformemente alle prescrizioni
contrattuali, che i risultati delle loro ricerche siano diffusi e valorizzati,
ossia comunicati, trasferiti in altri contesti di ricerca o, se del caso,
commercializzati. I ricercatori di comprovata esperienza sono particolarmente
tenuti ad accertarsi che le ricerche siano proficue e che i risultati siano
valorizzati o resi accessibili al pubblico (o entrambe le cose) laddove
possibile.
Impegno
verso l ’ opinione pubblica
I
ricercatori dovrebbero assicurare che le loro attività di ricerca siano rese
note alla società in senso lato, in modo tale che possano essere comprese dai
non specialisti, migliorando in questo modo la comprensione delle questioni
scientifiche da parte dei cittadini. Il coinvolgimento diretto dell’ opinione
pubblica consentirà ai ricercatori di comprendere meglio l’interesse del
pubblico nei confronti della scienza e della tecnologia e anche le sue
preoccupazioni.
Rapporti
con i supervisori
I
ricercatori, durante la loro fase di formazione, dovrebbero stabilire rapporti
regolari e strutturati con i loro supervisori e rappresentanti di facoltà/dipartimento
in modo da trarre il massimo beneficio da tale relazione. Ciò significa anche
conservare traccia dei progressi del lavoro svolto e degli esiti delle ricerche,
e ricevere un feedback sotto forma di relazioni e seminari, tenendo conto di
tale feedback e lavorando secondo le scadenze, le tappe, le consegne e i
risultati della ricerca convenuti.
Doveri
di supervisione e gestione
I
ricercatori di comprovata esperienza dovrebbero prestare particolare attenzione
al loro ruolo poliedrico di supervisori, mentori, consulenti in materia di
orientamento professionale, responsabili e coordinatori di progetto, manager e
comu-nicatori scientifici. Dovrebbero svolgere questi compiti secondo i dettami
della massima professionalità. Per quanto riguarda il loro ruolo di supervisori
o mentori dei ricercatori, i ricercatori di comprovata esperienza dovrebbero
stabilire un rapporto costruttivo e positivo con i ricercatori agli inizi di
carriera, al fine di creare le condizioni per un efficace trasferimento delle
conoscenze e per uno sviluppo continuo e positivo della carriera dei
ricercatori.
Sviluppo
professionale continuo
In
tutte le fasi della loro carriera, i ricercatori dovrebbero cercare di
perfezionarsi, aggiornando ed ampliando le loro conoscenze e competenze. A tal
fine possono ricorrere a vari mezzi, tra cui la formazione tradizionale, i
seminari, i convegni e l’ e-learning.
PRINCIPI GENERALI E
REQUISITI VALIDI PER I DATORI DI LAVORO E I FINANZIATORI
Riconoscimento
della professione
Tutti
i ricercatori che hanno abbracciato la carriera di ricercatore devono essere
riconosciuti come professionisti ed essere trattati di conseguenza. Si dovrebbe
cominciare nella fase iniziale delle carriere, ossia subito dopo la laurea,
indipendentemente dalla classificazione a livello nazionale (ad esempio,
impiegato, studente post-laurea, dottorando, titolare di dottorato-borsista,
funzionario pubblico).
Non
discriminazione
I
datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori non devono discriminare i
ricercatori sulla base del genere, dell’ età, dell'origine etnica, nazionale
o sociale, della religione o delle convinzioni, dell’ orientamento sessuale,
della lingua, delle disabilità, delle opinioni politiche, e delle condizioni
sociali o economiche.
Ambiente
di ricerca
I
datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero garantire un
ambiente di ricerca o di formazione alla ricerca il più stimolante possibile e
in grado di offrire attrezzature, apparecchi e opportunità adeguati, ivi
compresa la collabo-razione a distanza nell'ambito di reti di ricerca.
Dovrebbero inoltre garantire l’ osservanza dei regolamenti nazionali o
settoriali in materia di sanità e sicurezza. I finanziatori dovrebbero
garantire la fornitura di risorse adeguate a sostegno del programma di lavoro
concordato.
Condizioni
di lavoro
I
datori di lavori e/o i finanziatori dovrebbero garantire che le condizioni di
lavoro dei ricercatori, ivi compresi i ricercatori disabili, prevedano, se del
caso, la flessibilità ritenuta necessaria per l’ adeguato svolgimento delle
attività di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale vigente e ai
contratti collettivi nazionali o settoriali. Dovrebbero offrire condizioni di
lavoro che consentano sia alle donne sia agli uomini di conciliare famiglia e
lavoro, figli e carriera (). Si
dovrebbe
inoltre prestare particolare attenzione agli orari di lavoro flessibili, al
lavoro part time, al telelavoro e ai periodi sabbatici, nonché alle
disposizioni finanziarie e amministrative necessarie per regolamentare questo
ventaglio di possibilità.
Stabilità
e continuità dell’ impiego
I
datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che le prestazioni dei
ricercatori non risentano dell’ instabilità dei contratti di lavoro e
dovrebbero pertanto impegnarsi nella misura del possibile a migliorare la
stabilità delle condizioni di lavoro dei ricercatori, attuando e rispettando le
condizioni stabilite nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio ().
Finanziamento
e salari
I
datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai ricercatori
condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario, comprese
misure di previdenza sociale adeguate e giuste (ivi compresi le indennità di
malattia e
maternità, i diritti pensionistici e i sussidi di disoccupazione),
conformemente alla legislazione nazionale vigente e agli accordi collettivi
nazionali o settoriali. Ciò vale per i ricercatori in tutte le fasi della loro
carriera, ivi compresi i ricercatori nella fase iniziale di carriera,
conformemente al loro status giuridico, alla loro prestazione e al livello di
qualifiche e/o responsabilità.
Equilibrio
di genere ()
I
datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero mirare ad un rappresentativo
equilibrio di genere a tutti i livelli del personale, ivi compreso quello che
esercita funzioni di supervisione e manageriali. Tale obiettivo dovrebbe essere
conseguito sulla base di una politica di pari opportunità al momento dell’
assunzione e nelle seguenti fasi della carriera, senza tuttavia che questo
criterio abbia la precedenza sui criteri di qualità e competenza. Per garantire
un trattamento equo, i comitati di selezione e valutazione dovrebbero vantare un
adeguato equilibrio di genere.
Sviluppo
professionale
I
datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero elaborare, preferibilmente
nell'ambito della loro gestione delle risorse umane, un’apposita strategia di
sviluppo professionale per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera,
indipendentemente dalla situazione contrattuale. Tale strategia dovrebbe
prevedere anche la presenza di mentori destinati a fornire sostegno e
orientamento per lo sviluppo umano e professionale dei ricercatori, motivandoli
e contribuendo a ridurre eventuali insicurezze circa il loro futuro
professionale. Tutti i ricercatori dovrebbero essere informati di questi
dispositivi e accordi.
Valore
della mobilità
I
datori di lavoro e/o i finanziatori devono riconoscere il valore della mobilità
geografica, intersettoriale, inter- e trans-disciplinare e virtuale ()
nonché della mobilità tra il settore pubblico e privato, come strumento
fondamentale di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo
professionale in tutte le fasi della carriera di un ricercatore. Dovrebbero
pertanto integrare queste opzioni nell’ apposita strategia di sviluppo
professionale e valutare e riconoscere pienamente tutte le esperienze di mobilità
nell’ ambito del sistema di valutazione/avanzamento della carriera. E’
pertanto necessario creare gli strumenti amministrativi che consentano la «trasferibilità»
dei diritti in materia di previdenza sociale e retribuzioni, conformemente alla
legislazione nazionale.
Accesso
alla formazione alla ricerca e alla formazione continua
I
datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero garantire che i
ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, indipendentemente dalla
situazione contrattuale, abbiano la possibilità di progredire professionalmente
e migliorare la loro occupabilità, mediante l’ accesso a misure per lo
sviluppo continuo delle competenze e delle conoscenze.
Tali
misure dovrebbe essere periodicamente riesaminate per valutarne l’accessibilità,
l’ accettabilità e l’ efficacia nel perfezionamento delle competenze, delle
capacità e dell’occupabilità.
Accesso
all’orientamento professionale
I
datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che in tutte le fasi
della loro carriera, indipendentemente dalla loro situazione contrattuale,
vengano offerti ai ricercatori servizi di orientamento professionale e di
assistenza nella ricerca di un lavoro, sia negli istituti interessati sia
mediante la collaborazione con altre strutture.
Diritti
di proprietà intellettuale
I
datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero garantire che i
ricercatori, in tutte le fasi della carriera, godano dei benefici (se previsti)
della valorizzazione dei loro risultati di R&S, tramite tutela giuridica e,
in particolare,
tramite
un’ adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i
copyright.
Le
politiche e le consuetudini dovrebbero specificare quali sono i diritti dei
ricercatori e/o, se del caso, dei loro datori di lavoro o di terzi, ivi compresi
gli organismi commerciali o industriali esterni, come stabilito, se possibile,
da accordi specifici di collaborazione o ad altri tipi di accordo.
Coautore
Nella
valutazione del loro personale, gli enti dovrebbero valutare positivamente l’
essere «coautore» quale prova di un approccio costruttivo nello svolgimento
dell’ attività di ricerca. I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero
pertanto elaborare strategie, pratiche e procedure per fornire ai ricercatori,
ivi compresi quelli all’ inizio di carriera, le condizioni di base necessarie
perché possano godere del diritto di essere riconosciuti ed elencati e/o
citati, nell'ambito delle loro collaborazioni, come coautori di pubblicazioni,
brevetti, ecc. e di pubblicare i loro risultati in modo autonomo dai loro
supervisori.
Supervisione
I
datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero assicurare che
venga chiaramente identificata una persona cui i ricercatori nella fase iniziale
di carriera possano fare riferimento per lo svolgimento dei loro doveri
professionali e dovrebbero, di conseguenza, informarne i ricercatori. In tale
ambito, si dovrebbe specificare chiaramente che i supervisori proposti vantano
un’ adeguata esperienza nella supervisione della ricerca e hanno il tempo, le
conoscenze, l’ esperienza, le competenze e la disponibilità per offrire al
ricercatore in questione il sostegno adeguato. A chi viene formato alla ricerca
dovrebbero inoltre essere fornite le adeguate procedure di avanzamento e di
esame, nonché i meccanismi di feedback necessari.
Insegnamento
L’
insegnamento è un mezzo essenziale per strutturare e diffondere le conoscenze e
dovrebbe pertanto essere considerato un’ opzione valida nel percorso
professionale dei ricercatori. Tuttavia, gli impegni legati all’ insegnamento
non dovrebbero essere eccessivi e non dovrebbero impedire ai ricercatori,
soprattutto nella fase iniziale della loro carriera, di svolgere attività di
ricerca. I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero
accertarsi che i compiti d’insegnamento siano adeguatamente remunerati, siano
presi in considerazione nei sistemi di valutazione e che il tempo consacrato dai
membri più esperti del personale addetto alla formazione dei ricercatori nella
fase iniziale di carriera sia considerato come tempo dedicato ad attività di
insegnamento. Si dovrebbe offrire una formazione adeguata per le attività di
insegnamento e di mentoring nell’ ambito dello sviluppo professionale dei
ricercatori.
Sistemi
di valutazione
I
datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero adottare per
tutti i ricercatori, ivi compresi i ricercatori di comprovata esperienza, dei
sistemi di valutazione che consentano ad un comitato indipendente (e, nel caso
dei ricercatori di comprovata esperienza, un comitato preferibilmente
internazionale) di valutare periodicamente e in modo trasparente le loro
prestazioni professionali. Queste procedure di valutazione dovrebbero tenere in
debito conto la creatività complessiva nella ricerca e i risultati ottenuti,
ossia le pubblicazioni, i brevetti, la gestione della ricerca, le attività di
insegnamento e le conferenze, le attività di supervisione e di mentoring, le
collaborazioni nazionali o internazionali, i compiti amministrativi, le attività
di sensibilizzazione del pubblico e la mobilità. Tali aspetti dovrebbero essere
considerati anche per lo sviluppo della carriera.
Reclami
e ricorsi
I
datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero stabilire
procedure adeguate, conformemente alle regole e alle disposizioni nazionali,
ricorrendo possibilmente ad una persona imparziale (del genere mediatore) per il
trattamento dei reclami e dei ricorsi dei ricercatori, nonché dei conflitti tra
supervisori e ricercatori agli inizi di carriera. Queste procedure dovrebbero
fornire all’ insieme del personale di ricerca, nel rispetto della
riservatezza, un’ assistenza informale per risolvere i conflitti di lavoro, le
controversie ed i reclami, al fine di favorire un trattamento giusto ed equo in
seno all’ istituzione e migliorare la qualità complessiva dell’ ambiente di
lavoro.
Partecipazione
agli organismi decisionali
I
datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero riconoscere che
è del tutto legittimo, nonché auspicabile, che i ricercatori siano
rappresentati negli organi consultivi, decisionali e d’ informazione delle
istituzioni per cui lavorano, in modo da proteggere e promuovere i loro
interessi individuali e collettivi in quanto professionisti e da contribuire
attivamente al funzionamento dell’ istituzione ().
Assunzione
I
datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che le norme di accesso
e ammissione per i ricercatori, soprattutto per quelli agli inizi della loro
carriera, siano rese note. Dovrebbero inoltre agevolare l’ accesso ai gruppi
svantaggiati o ai ricercatori che riprendono la loro carriera di ricercatore,
ivi compresi gli insegnanti (di qualsiasi livello). I datori di lavoro e/o i
finanziatori dei ricercatori, in fase di nomina o assunzione di ricercatori,
dovrebbero conformarsi ai principi stabiliti nel codice di condotta per l’
assunzione dei ricercatori.
SEZIONE
2
Codice
di condotta per l’ assunzione dei ricercatori
Il
codice di condotta per l’ assunzione dei ricercatori consiste in un insieme di
principi generali e prescrizioni che dovrebbero esser applicati dai datori di
lavoro e/o dai finanziatori quando nominano o assumono dei ricercatori. Questi
principi e prescrizioni dovrebbero garantire il rispetto di criteri quali la
trasparenza del processo di assunzione e la parità di trattamento dei
candidati, soprattutto nella prospettiva della creazione di un mercato del
lavoro europeo attrattivo, aperto e sostenibile per i ricercatori, e sono
complementari rispetto ai principi e alle prescrizioni contenuti nella Carta
europea dei ricercatori. Le istituzioni e i datori di lavoro che sottoscrivono
tale codice daranno prova del loro impegno ad agire in modo responsabile e
giusto e a offrire condizioni quadro eque ai ricercatori, nel chiaro intento di
contribuire allo sviluppo della Spazio europeo della ricerca.
PRINCIPI GENERALI E REQUISITI DEL CODICE DI
CONDOTTA
Assunzione
I
datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero istituire procedure di assunzione
aperte (),
efficaci, trasparenti, favorevoli, equiparabili a livello internazionale e
adeguate ai posti di lavoro proposti. Gli annunci dovrebbero contenere
un’ampia descrizione delle conoscenze e delle competenze richieste, ma non
dovrebbero richiedere competenze così specifiche da scoraggiare i potenziali
candidati. I datori di lavoro dovrebbero includere una descrizione delle
condizioni di lavoro e dei diritti, ivi comprese le prospettive di carriera. Il
periodo di tempo concesso tra la pubblicazione dell’ avviso o dell’ invito a
presentare candidature e la data limite per proporre la propria candidatura
dovrebbe essere ragionevole.
Selezione
I
comitati di selezione dovrebbero comprendere membri con esperienze e competenze
diverse, riflettere un adeguato equilibrio tra uomini e donne e, laddove
necessario e possibile, comprendere membri provenienti da vari settori (pubblico
e privato) e discipline, nonché da altri paesi e con l’ esperienza necessaria
per valutare i candidati. Nella misura del possibile, si dovrebbero utilizzare
procedure di selezione diverse, come la valutazione di esperti esterni e le
interviste face-to-face. I membri dei comitati di selezione dovrebbero essere
adeguatamente formati.
Trasparenza
I
candidati dovrebbero essere informati, prima della selezione, sulle procedure di
assunzione e sui criteri di selezione, sul numero di posti disponibili e sulle
prospettive di carriera. Al termine del processo di selezione, dovrebbero
inoltre essere informati dei punti deboli e dei punti di forza della loro
candidatura.
Valutazione
del merito
Nella
procedura di selezione si dovrebbe tenere contro dell’ insieme delle
esperienze ()
maturate dai candidati. Pur concentrandosi sul loro potenziale globale in quanto
ricercatori, si dovrebbe tenere conto della loro creatività e del loro grado di
indipendenza. Ciò significa che il merito dovrebbe essere valutato sul piano
qualitativo e quantitativo, ponendo l’ accento sui risultati eccezionali
ottenuti in un percorso personale diversificato e non esclusivamente sul numero
di pubblicazioni. Pertanto, l’ importanza degli indicatori bibliometrici deve
essere adeguatamente ponderata nell'ambito di un’ ampia gamma di criteri di
valutazione, considerando le attività di insegnamento e supervisione, il lavoro
in équipe, il trasferimento delle conoscenze, la gestione della ricerca, l’
innovazione e le attività di sensibilizzazione del pubblico. Per i candidati
provenienti dal settore industriale occorrerebbe prestare particolare attenzione
ad eventuali brevetti, attività di sviluppo o invenzioni.
Variazioni
nella cronologia del curriculum vitae
Le
interruzioni di carriera o le variazioni nell’ ordine cronologico del
curriculum vitae non dovrebbero essere penalizzate, ma considerate come un
contributo potenzialmente valido allo sviluppo professionale dei ricercatori
lungo un percorso professionale multidimensionale. I candidati dovrebbero essere
autorizzati a presentare dei curricula vitae basati su prove concrete, che
rispecchino un insieme significativo di realizzazioni e qualifiche per il posto
di lavoro cui aspirano.
Riconoscimento
dell’esperienza di mobilità
Eventuali
esperienze di mobilità, ossia un soggiorno in un paese o regione diversi o in
un altro istituto di ricerca (pubblico o privato), o un cambiamento di
disciplina o settore, sia nell'ambito della formazione iniziale che in una fase
ulteriore della carriera, o ancora un’ esperienza di mobilità virtuale,
dovrebbero essere considerate contributi preziosi allo sviluppo professionale
del ricercatore.
Riconoscimento
delle qualifiche
I
datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero provvedere all’ adeguata
valutazione delle qualifiche universitarie e professionali di tutti i
ricercatori, ivi comprese le qualifiche non formali, in particolare nel contesto
della mobilità internazionale e professionale. Dovrebbero informarsi e
acquisire una buona conoscenza delle regole, procedure e norme che disciplinano
il riconoscimento di tali qualifiche ed esaminare la normativa nazionale
vigente, le convenzioni e le regole specifiche relative al riconoscimento,
attraverso tutti i canali disponibili().
Anzianità
I
livelli delle qualifiche richieste dovrebbero corrispondere alle esigenze del
posto di lavoro e non essere fissati come un ostacolo all’ assunzione. Il
riconoscimento e la valutazione delle qualifiche dovrebbero incentrarsi sull’
esame dei risultati della persona, più che della sua situazione personale o
della reputazione dell’istituto in cui ha acquisito tali qualifiche. Visto che
le qualifiche professionali possono essere acquisite all’ inizio di una lunga
carriera, occorre anche riconoscere il modello di sviluppo professionale lungo
l’ intero arco della vita.
Nomine
post-dottorato
Gli
istituti che nominano ricercatori titolari di un dottorato dovrebbero fissare
regole chiare e orientamenti espliciti per l’assunzione e la nomina di tali
ricercatori, specificando, tra l’ altro, la durata massima e gli obiettivi di
queste nomine. Tali orientamenti dovrebbero tenere conto delle esperienze
maturate come ricercatori post-dottorato presso altri istituti e del fatto che
lo statuto di post-dottorato dovrebbe essere transitorio, allo scopo precipuo di
offrire ulteriori possibilità di sviluppo professionale nell'ambito di
prospettive di carriera a lungo termine.
SEZIONE
3
Definizioni
Ricercatori
Nella
presente raccomandazione, viene utilizzata la definizione di ricerca()
tratta dal manuale di Frascati accettata a livello internazionale. Di
conseguenza i ricercatori sono descritti come «Professionisti impegnati nella
concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e
sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati»
Più
specificatamente, la presente raccomandazione riguarda le persone che svolgono
attività professionali nella R & S, in qualsiasi fase della carriera(),
e indipendentemente dalla loro classificazione. Ciò comprende qualsiasi attività
nel campo della «ricerca di base», della «ricerca strategica», della «ricerca
applicata», dello sviluppo sperimentale e del «trasferimento delle conoscenze»,
ivi comprese l’ innovazione e le attività di consulenza, supervisione e
insegnamento, la gestione delle conoscenze e dei diritti di proprietà
intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca o il giornalismo
scientifico. Viene fatta una distinzione tra ricercatori nella fase iniziale di
carriera e ricercatori dalla comprovata esperienza:
—
Il termine «ricercatore nella fase iniziale di carriera»()
si riferisce ai ricercatori nei primi quattro anni (equivalente a tempo pieno)
di attività di ricerca, inclusi i periodi di formazione alla ricerca.
—
I «ricercatori dalla comprovata esperienza»()
sono quelli che vantano almeno quattro anni di esperienza nel campo della
ricerca (equivalente a tempo pieno) a decorrere dal momento in cui hanno
ottenuto il diploma che dà accesso
diretto
agli studi di dottorato, nel paese in cui hanno ottenuto la laurea/il diploma, o
che sono già titolari di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo
impiegato per ottenerlo.
Datori
di lavoro
Nell’
ambito della presente raccomandazione, «datori di lavoro» sono tutti gli enti
pubblici o privati che impiegano ricercatori in base a un contratto o che li
ospitano nell'ambito di altri tipi di contratti o accordi, ivi compresi quelli
che non prevedono rapporti economici diretti. In quest’ ultimo caso, si tratta
di istituti di insegnamento superiore, dipartimenti di facoltà, laboratori,
fondazioni o organismi privati presso cui i ricercatori seguono una formazione
alla ricerca o svolgono attività di ricerca, grazie ad un finanziamento
proveniente da terzi.
Finanziatori
Il
termine «finanziatori» si riferisce a tutti gli enti ()
che erogano un finanziamento (ivi compresi stipendi, premi, sovvenzioni e borse)
agli istituti di ricerca pubblici e privati, inclusi gli istituti d’
insegnamento superiore. In tale veste possono richiedere come condizione
primaria per il finanziamento che gli istituti finanziati debbano elaborare e
applicare strategie, condotte e meccanismi efficaci, conformemente ai principi
generali e alle prescrizioni illustrate nella presente raccomandazione.
Nomina
o impiego
Si
riferisce a qualsiasi tipo di contratto, remunerazione, borsa; sovvenzione o
premio finanziato da terzi, ivi compresi i finanziamenti nell'ambito dei
programmi quadro ().
Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175 del
10.7.1999, pag. 43), che mira ad impedire che i lavoratori a tempo
determinato siano trattati meno favorevolmente dei lavoratori a tempo
indeterminato analoghi, a prevenire gli abusi derivanti dal ricorso a
contratti di durata determinata successivi, a migliorare l'accesso alla
formazione per i lavoratori a tempo determinato e a garantire che i
lavoratori a tempo determinato siano informati sui posti fissi vacanti.
La Comunità s’ impegnerà ad applicare le disposizioni illustrate nella
presente raccomandazione ai beneficiari dei finanziamenti nell’ ambito dei
programmi quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e attività di
dimostrazione.