
RACCOMANDAZIONE
DELLA COMMISSIONE
dell’
11 marzo 2005
riguardante
la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’ assunzione dei
ricercatori
(Testo
rilevante ai fini del SEE)
(2005/251/CE)
LA
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’ articolo
165,
considerando
quanto segue:
(1)
Nel gennaio 2000 (), la Commissione ha
ritenuto necessario istituire lo Spazio europeo della ricerca come perno
centrale della futura azione comunitaria in questo settore, al fine di
consolidare e strutturare la politica europea di ricerca.
(2)
Il Consiglio europeo di Lisbona
ha fissato per la Comunità l’ obiettivo di diventare l’ economia basata
sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo entro il 2010.
(3)
Nella risoluzione del 10 novembre
2003 (),
il Consiglio ha affrontato alcune problematiche legate alla professione e alla
carriera dei ricercatori nello Spazio europeo della ricerca, accogliendo con
particolare favore l’ intenzione della Commissione di lavorare per l’
elaborazione di una Carta europea dei ricercatori e di un codice di condotta per
l’ assunzione dei ricercatori.
(4)
L’ individuato rischio di una
carenza di ricercatori (),
soprattutto in alcune discipline fondamentali, mette a repentaglio la forza
innovatrice dell'Unione europea, il patrimonio di conoscenze e la crescita della
produttività nel futuro prossimo e potrebbe impedire di conseguire gli
obiettivi di Lisbona e Barcellona. L’ Europa deve pertanto rafforzare
significativamente la propria capacità di attrarre i ricercatori e potenziare
la partecipazione delle donne ricercatrici, favorendo la creazione delle
condizioni necessarie per carriere più sostenibili e interessanti per loro nel
settore della R&S ().
(5)
L’ esistenza di risorse umane
sufficienti e adeguatamente sviluppate nella R&S costituisce l’ elemento
fondamentale per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e del progresso
tecnologico, il rafforzamento della qualità della vita, la garanzia del
benessere dei cittadini europei e il potenziamento della competitività dell’
Europa.
(6)
Si dovrebbero introdurre ed
attuare nuovi strumenti per lo sviluppo della carriera dei ricercatori,
contribuendo in questo modo al miglioramento delle prospettive di carriera per i
ricercatori in Europa.
(7)
L’ esistenza di prospettive di
carriera migliori e più visibili contribuisce anche allo sviluppo di un
atteggiamento positivo del pubblico nei confronti della professione di
ricercatore, spingendo con ciò più giovani ad abbracciare una carriera nel
settore della ricerca.
(8)
L’ obiettivo politico finale
della presente raccomandazione è contribuire allo sviluppo di un mercato
europeo del lavoro attrattivo, aperto e sostenibile per i ricercatori, in cui le
condizioni di base consentano di assumere e trattenere ricercatori di elevata
qualità in ambienti veramente favorevoli alle prestazioni e alla produttività.
(9)
Gli Stati membri dovrebbero
sforzarsi di offrire ai ricercatori dei sistemi di sviluppo di carriera
sostenibili in tutte le fasi della carriera, indipendentemente dalla loro
situazione contrattuale e dal percorso professionale scelto nella R&S, e
impegnarsi affinché i ricercatori vengano trattati come professionisti e
considerati parte integrante delle istituzioni in cui lavorano.
(10)
Nonostante i considerevoli sforzi
degli Stati membri per superare gli ostacoli amministrativi e giuridici che si
frappongono alla mobilità geografica ed intersettoriale, molti di questi
ostacoli persistono.
(11)
Dovrebbero essere incoraggiate
tutte le forme di mobilità nell’ ambito di una politica globale delle risorse
umane nel campo della R&S a livello nazionale, regionale e istitu-zionale.
(12)
Il valore di tutte le forme di
mobilità dev’essere pienamente riconosciuto nei sistemi di valutazione della
carriera e di avanzamento professionale dei ricercatori, affinché questo tipo
di esperienza possa contribuire positivamente al loro sviluppo professionale.
(13)
Lo sviluppo di una politica
coerente per la carriera e la mobilità dei ricercatori ()
che vengono nell’ Unione europea o la lasciano dovrebbe essere considerato
tenendo conto della situazione nei paesi in via di sviluppo e nelle regioni
dentro e fuori l’ Europa, affinché lo sviluppo delle capacità di ricerca
dell’ Unione europea non avvenga a scapito dei paesi e delle regioni meno
sviluppate.
(14)
I finanziatori o i datori di
lavoro dei ricercatori dovrebbero, nel loro ruolo di «reclutatori», assumersi
la responsabilità di offrire ai ricercatori procedure di selezione ed
assunzione aperte, trasparenti e comparabili a livello internazionale.
(15)
La società dovrebbe apprezzare
più pienamente il senso di responsabilità e la professionalità dimostrati dai
ricercatori nello svolgimento del loro lavoro durante le varie fasi della
carriera e nel loro ruolo poliedrico di lavoratori del sapere, dirigenti,
coordinatori di progetti, manager, supervisori, mentori, consulenti di
orientamento professionale o comunicatori scientifici.
(16)
La presente raccomandazione parte
dal principio che i datori di lavoro o i finanziatori dei ricercatori hanno
l’obbligo assoluto di garantire il rispetto dei requisiti della normativa
nazionale, regionale o settoriale pertinente.
(17)
La presente raccomandazione
fornisce agli Stati membri, ai datori di lavoro, ai finanziatori e ai
ricercatori uno strumento prezioso per intraprendere, su base volontaria, nuove
azioni per il miglioramento e il consolidamento delle prospettive professionali
dei ricercatori nell’Unione europea e per la creazione di un mercato del
lavoro per i ricercatori aperto.
(18)
I principi generali e i requisiti
illustrati nella presente raccomandazione sono frutto di un processo di
consultazione pubblica al quale membri del gruppo di pilotaggio «Risorse umane
e mobilita» sono stati pienamente associati,
RACCOMANDA:
1)
Gli Stati membri s’impegnino a compiere i passi necessari per assicurare che i
datori di lavoro o i finanziatori dei ricercatori sviluppino e mantengano un
ambiente di ricerca e una cultura di lavoro favorevoli, in cui gli individui e
le équipe di ricerca siano considerati, incoraggiati e sostenuti, e beneficino
del sostegno materiale e immateriale necessario per conseguire i loro obiettivi
e svolgere i loro compiti.
In
tale contesto, si dovrebbe accordare particolare priorità all’ organizzazione
delle condizioni di lavoro e di formazione nella fase iniziale della carriera
dei ricercatori, in quanto questa contribuisce alla scelte future e rafforza
l’ attrattiva delle carriere nel settore della R&S.
2)
Gli Stati membri si impegnino a compiere, laddove necessario, i passi
fondamentali per garantire che i finanziatori e i datori di lavori dei
ricercatori perfezionino i metodi di assunzione e i sistemi di valutazione delle
carriere al fine di istituire un sistema di assunzione e uno sviluppo
professionale più trasparenti, aperti, equi e accettati a livello
internazionale, come presupposto per un vero mercato europeo del lavoro per i
ricercatori.
3)
Gli Stati membri — nell’ elaborare e adottare le loro strategie e i loro
sistemi per lo sviluppo di carriere sostenibili per i ricercatori — tengano
adeguatamente conto e s’ ispirino ai principi generali e alle prescrizioni
contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel codice di condotta per l’
assunzione dei
ricercatori di cui in allegato.
4)
Gli Stati membri s’impegnino a recepire questi principi generali e requisiti
rientranti nel loro ambito di competenza, nel quadro normativo e regolamentare
nazionale o nei principi e orientamenti settoriali e/o istituzionali (carte e/o
codici per i ricercatori). Così facendo, dovrebbero tenere conto della
molteplicità di leggi, regolamenti e pratiche che, nei vari paesi e nei vari
settori, determinano il percorso, l’organizzazione e le condizioni di lavoro
di una carriera nel settore R&S.
5)
Gli Stati membri considerino questi principi generali e requisiti come parte
integrante dei meccanismi istituzionali di garanzia della qualità, vedendoli
come un mezzo per fissare criteri di finanziamento per i sistemi di
finanziamento nazionali e regionali, e, allo stesso tempo, adottandoli per le
procedure di audit, monitoraggio e valutazione degli organismi pubblici.
6)
Gli Stati membri continuino ad impegnarsi per superare i rimanenti ostacoli
giuridici e amministrativi alla mobilità, ivi compresi quelli relativi alla
mobilità intersettoriale e alla mobilità tra e nell'ambito di funzioni
diverse, tenendo conto dell’ allargamento dell’Unione europea.
7)
Gli Stati membri s’impegnino a garantire che i ricercatori beneficino di
un’adeguata copertura sociale in funzione del loro status giuridico.
Nell’ambito di tale contesto, occorrerebbe prestare particolare attenzione
alla trasferibilità dei diritti pensionistici, di base o integrativi, per i
ricercatori che si spostano all’ interno dei settori privato e pubblico dello
stesso paese e anche per quelli che cambiano paese nell’ Unione europea. Tali
sistemi dovrebbero garantire che i ricercatori, che nel corso della loro vita
cambiano professione o interrompono la carriera, non perdano ingiustamente i
loro diritti sociali.
8)
Gli Stati membri istituiscano le necessarie strutture di controllo per
riesaminare periodicamente la presente raccomandazione e per valutare in che
misura datori di lavoro, finanziatori e ricercatori hanno applicato la Carta
europea dei ricercatori e il codice di condotta per l’ assunzione dei
ricercatori.
9)
I criteri di misurazione dell’ applicazione siano stabiliti e concordati con
gli Stati membri nell'ambito dei lavori svolti dal gruppo di pilotaggio «Risorse
umane e mobilità».
10)
Gli Stati membri, nelle loro funzioni di rappresentanza presso le organizzazioni
internazionali istituite a livello intergovernativo, tengano adeguatamente conto
della presente raccomandazione quando propongono strategie e adottano decisioni
riguardanti le attività di tali organizzazioni.
11)
La presente raccomandazione è destinata agli Stati membri, ma è concepita
anche come strumento per incoraggiare il dialogo sociale e il dialogo tra
ricercatori, referenti interessati e società in senso lato.
12)
Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione, nella misura del
possibile, entro il 15 dicembre 2005 e in seguito ogni anno, su eventuali misure
adottate sulla base della presente raccomandazione e sui primi risultati
derivanti dalla sua applicazione, nonché a fornire esempi di buone pratiche.
13)
La Commissione riesaminerà periodicamente la presente raccomandazione
nell'ambito del metodo aperto di coordinamento.
Fatto
a Bruxelles, l’ 11 marzo 2005.
Per
la Commissione
Janez
POTOČNIK
Membro
della Commissione
GU C 282 del 25.11.2003, pag. 1. Risoluzione del Consiglio del 10 novembre
2003 (2003/C 282/01 sulla professione e la carriera dei ricercatori nello
Spazio europeo della ricerca).