
Emergenza Rifiuti
Quadro normativo e
emergenza in Campania
Nelle società moderne, il problema “rifiuto”,
costituisce un fenomeno strettamente correlato allo stile di vita dei cittadini,
nonché al sistema di produzione e distribuzione dei beni di consumi e alle
normative che regolano questi due aspetti.
La qualità e la quantità di rifiuti prodotti dipende
unicamente dalle abitudini acquisite dai cittadini, sempre più esigenti con il
diffondersi del benessere economico, ma anche dai vincoli introdotti da varie
norme, dettate per la salvaguardia di specifici interessi generali, quale ad
esempio quello della tutela della salute.
Viene calcolato che ogni cittadino produce ogni giorno
1,5 kg di rifiuti, definiti urbani. A queste quantità occorre aggiungere i
rifiuti assimilabili a quelli urbani, quelli derivanti da attività industriali,
tra i quali assumono particolare rilievo quelli pericolosi, per il loro
devastante impatto sul territorio.
Il problema riguarda, sia pure in diversa misura, ogni
paese: ogni società oggi deve fare i conti con questo problema, perché si
producono quantità enormi di spazzatura da smaltire, con spreco evidente di
materia prima ( non più riproducibile ), che potrebbe essere recuperata con un
accorto sistema di smaltimento, ma che, il più delle volte, finisce in un
inceneritore o, peggio, in discarica, con grave nocumento per la stessa salute
pubblica (che si vorrebbe, invece, salvaguardare), costellando il territorio di
aree divenute a elevato rischio ambientale.
Basti pensare che gran parte della qualità dei rifiuti
prodotti è costituita da imballaggi (primari, secondari e terziari ), che
rappresentano circa il 35%, in peso, ed il 50% in volume dell’intero
quantitativo giornalmente versato; da materiale ferroso, stagno ed altri
elementi perfettamente recuperabili e riciclabili, mentre il loro mancato
recupero comporta costi enormi per il loro smaltimento, che si scaricano poi sul
cittadino.
Il “rifiuto” è, per definizione, un fattore di cui non
si può fare a meno, perché ogni attività umana lascia traccia, ma può senz’altro
essere contenuto entro limiti fisiologici, mediante una oculata politica di
contenimento, mentre potrebbe non costituire un grave problema se fosse adottato
un accorto sistema di raccolta e smaltimento.
Il modo migliore sarebbe quello di intervenire alla
radice del fenomeno, cambiando lo stile di vita dei cittadini ed il sistema di
distribuzione, ma poiché questo risulta di difficile attuazione, un
soddisfacente risultato potrebbe essere raggiunto mediante una accurata
selezione e controllo delle varie fasi del processo di smaltimento.
Una corretta gestione presuppone la condivisione e la
indiscussa collaborazione di tutti i soggetti interessati, specialmente del
cittadino.
In tal senso si è determinata anche l’Unione Europea
che ha impartito, nel tempo, varie direttive agli Stati membri, che
privilegiavano innanzitutto le attività intese alla riduzione del “rifiuto”, e,
poi, il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio e, infine, l’utilizzo del
rifiuto per la produzione di energia.
La raccolta dei rifiuti in Italia
In Italia, il servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani venne disciplinato, per la prima volta,
con la legge 20 marzo 1941 ( art. 1 ). Tale compito veniva affidato
espressamente ai Comuni, che potevano gestirlo con varie forme, e cioè in regime
di privativa, con la gestione diretta del servizio, o con la concessione a
privati, ai sensi del T.U. sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da
parte dei Comuni e delle province, approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578.
Con l’introduzione del regime repubblicano, tale
compito trovava un indiscusso fondamento giuridico nell’art. 32 della
Costituzione, che affida alla Repubblica la tutela della salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e nell’art
9,comma 2°, che tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico del
paese.
Tale obbligo veniva puntualmente espresso, con la
legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che,
dopo aver richiamato ( art 1 , comma 1°, della legge ) quanto sancito dall’art.
32 della Costituzione, statuiva ( art. 2, lett. h, della legge ) che si
pervenisse alle finalità costituzionalmente stabilite anche con
l’identificazione e l’eliminazione delle cause di inquinamento dell’atmosfera,
delle acque e del suolo.
In merito, assume una particolare valenza la
circostanza che il Sindaco, ai sensi dell’art 13 della legge citata, riveste il
ruolo di Autorità locale sanitaria., e che, ai sensi dell’art. 32, comma 3°,
nella materia dell’igiene e della sanità pubblica, detto organo (ed il
Presidente della Giunta Regionale, con efficacia estesa al territorio della
regione o a parte di essa, che sovrasta i limiti territoriali di uno o più
Comuni ) può emettere, in presenza dei relativi presupposti, ordinanza di
necessità ed urgenza.
Infine, la materia veniva regolamentata dalle varie
direttive emanate dalla CEE, prima, e dalla Unione Europea, poi, l’inosservanza
delle quali avrebbe comportato l’applicazione, a carico degli Stati
inadempienti, di particolari sanzioni, previo esperimento della procedura di
infrazione.
Regime ordinario del ciclo di smaltimento dei
rifiuti
Con la istituzione delle Regioni, il D.P.R. 24 luglio
1977 n. 616 ( Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 1975 n. 382
“ ), attribuisce in proposito una specifica competenza alle Regioni ordinarie.
Infatti, l’art. 101 del citato decreto stabilisce che
la Regione, nell’ambito del più vasto compito della tutela ambientale, pure ad
essa affidato, deve provvedere a disciplinare il ciclo dei rifiuti urbani e
industriali, articolato nelle varie fasi della raccolta, della trasformazione e
dello smaltimento.
La materia dello smaltimento dei rifiuti viene però
disciplinata, in modo più completo ed organico, solo con il DPR 10 settembre
1982 n. 915 “ Attuazione della direttiva ( CEE ) n. 75/442, relativa ai rifiuti,
n. 76/406 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili e n. 78/319 relativa i rifiuti tossici “.
Con la richiamata norma viene delineata la rilevanza
del servizio (“attività di interesse pubblico”), viene fornita la
definizione del rifiuto e la sua classificazione, vengono individuate le varie
fasi del ciclo di smaltimento ed, infine, viene delimitato il quadro delle
competenze spettanti in materia ai vari soggetti pubblici territoriali e gli
obblighi gravanti sugli altri soggetti, tra i quali i privati.
Secondo la norma, per rifiuto si doveva intendere
qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali,
abbandonato o destinato all’abbandono. I rifiuti sono classificati in urbani,
speciali, tossici e nocivi.
Lo smaltimento dei rifiuti doveva avvenire attraverso
le seguenti fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto,
trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo.
Ogni singola operazione doveva essere organizzata in
modo da evitare qualsiasi rischio e pericolo per la salute del singolo e della
collettività; di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo,
doveva salvaguardare la fauna , la flora, ed evitare il degrado dell’ambiente e
del paesaggio.
Particolare importanza assumeva la fase del
trattamento, anche per gli aspetti di rientro economico della spesa occorrente
all’espletamento del servizio, in quanto finalizzata non solo alla rigenerazione
o alla innocuizzazione dei materiali raccolti, ma anche al riciclo ed al
riutilizzo degli stessi o alla produzione di energia.
Le attività inerenti allo smaltimento dei RSU
competevano obbligatoriamente ai Comuni, che le esercitavano con diritto di
privativa, e cioè direttamente o mediante aziende municipalizzate o affidamento
in concessione a enti o imprese specializzate, autorizzate dalla Regione. A tale
scopo, erano tenuti a disciplinare il servizio con l’adozione di un apposito
regolamento.
Al Comune competeva, pure, l’obbligo dello smaltimento
dei rifiuti speciali, derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane
o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.
Allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o
nocivi, dovevano provvedere , a proprie spese, gli stessi produttori, o
direttamente o ricorrendo ad imprese od enti autorizzati dalla Regione, o
mediante conferimento agli stessi soggetti che gestiscono il servizio pubblico ,
con i quali deve essere stipulata apposita convenzione.
Le province, in attuazione del disposto dell’art. 104,
comma 2°, del DPR 616/1977, erano preposte al controllo dello smaltimento,
avvalendosi del servizi di igiene ambientale delle ASL, nonché dei presidi e dei
servizi multizonali, previsti dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1978 n. 833,
e, ove questi non fossero stati istituiti, dai laboratori provinciali di igiene
e profilassi.
Alla Regione, in particolare, veniva attribuito un
ruolo strategico di pianificazione generale estesa all’intero territorio
regionale, con la facoltà di emanare norme integrative di attuazione del DPR
915/1982 per l’organizzazione dei servizi di smaltimento e per la definizione
delle procedure di controllo e di autorizzazione, nonché il compito di supporto
per la realizzazione del ciclo di smaltimento , mediante l’individuazione ,
sentiti i Comuni interessati, delle zone idonee in cui realizzare gli impianti
di trattamento e/o di stoccaggio temporaneo e definitivo dei rifiuti, il
rilascio delle autorizzazioni ad enti od imprese ad effettuare lo smaltimento
dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi (le discariche non autorizzate
sono espressamente vietate).
L’azione della Regione doveva essere adeguatamente
sorretta da un servizio statistico di rilevazione ed elaborazione dei dati
relativi alla produzione nel territorio regionale dei rifiuti e di quelli
relativi all’importazione ed esportazione dei rifiuti tossici e nocivi, anche al
fine di promuovere iniziative per limitare la formazione dei rifiuti e per
favorire il riciclo e la riutilizzazione degli stessi e la produzione di
energia.
Il sistema, così come delineato, trovava il suo
momento di chiusura nella disciplina del potere di ordinanza, previsto per
fronteggiare situazioni di contingibilità ed urgenza..
Tale potere (di ordinanza ) veniva riconosciuto alla
Regione , ovvero al Sindaco, nell’ambito delle rispettive competenze, per la
tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente, minacciati da
situazioni urgenti,impreviste ed imprevedibili. Dette autorità potevano disporre
il ricorso temporaneo- in deroga alle vigenti disposizioni- a speciali forme di
smaltimento, informandone immediatamente il Ministro della Sanità.
L’esercizio di tale potere spettava al Ministro della
Sanità, qualora si trattasse di fronteggiare una situazione, che per la sua
estensione, investisse più di una Regione.
La legge 915/1982 riservava allo Stato una funzione di
indirizzo, di promozione, consulenza e coordinamento delle relative attività,
attraverso il Comitato Interministeriale, che, a sua volta, poteva avvalersi
della collaborazione scientifica e tecnica dell’Istituto Superiore della Sanità,
dell’Istituto Superiore per la prevenzione la sicurezza del lavoro, oltre che
delle altre strutture amministrative competenti nella materia.
Nel frattempo, veniva emanata la legge 142/1990, che
delineava il nuovo quadro ordinamentale delle autonomie locali e detta legge,
con l’art. 14, comma 1°, lett. g), affidava alle province le funzioni
amministrative concernenti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a
livello provinciale.
Successivamente, viene emanata una nuova
regolamentazione del ciclo dei rifiuti, con il D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 (
decreto Ronchi ), che si uniforma ai seguenti principi (in attuazione delle
direttive europee n. 91/156 sui rifiuti e n. 91/689 sui rifiuti pericolosi):
1.
per rifiuto si intende qualsiasi sostanza che
rientra nelle categorie riportate in un allegato al decreto (allegato A), di cui
il detentore o produttore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi. Ogni rifiuto è
individuato da una nomenclatura (comune per tutta l’area dell’Unione Europea),
inserito in un Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), suscettibile di revisione
periodica, anche in base ai progressi scientifici intervenuti.
2.
la gestione dei rifiuti è regionalizzata e
costituisce attività di pubblico interesse , che deve conformarsi ai principi di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui
originano i rifiuti. Deve essere conseguita dalle regioni l’autosufficienza
nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, che deve essere organizzato
per ambiti territoriali ottimali ( A.T.O. ).
3.
la gestione dei rifiuti deve tendere alla
prevenzione e alla riduzione della produzione e della pericolosità , nonché al
riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima. Allo scopo, l’ente
pubblico (Comuni, Consorzi ecc.) deve organizzare sistemi adeguati di raccolta
differenziata, in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio
pubblico rifiuti di imballaggi selezionati da rifiuti domestici (imballaggi
primari e secondari). Per il recupero ed il riciclaggio di tale prodotto è
costituito il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI). I beni durevoli, che hanno
esaurito la loro durata, vanno consegnati al rivenditore al momento
dell’acquisto di altro bene di equivalente tipologia, o agli appositi centri di
raccolta o ad imprese pubbliche o private autorizzate a tale raccolta.
4.
lo smaltimento dei rifiuti – che deve avvenire
in condizione di sicurezza- costituisce la fase residuale della gestione dei
rifiuti ed è attuato attraverso una rete integrata ed adeguata di impianti di
smaltimento, realizzata con il criterio della “vicinanza geografica”, per
ridurre quanto più possibile il movimento dei rifiuti stessi. Le operazioni di
smaltimento sono elencate in un apposito allegato al decreto (allegato B).
Subordinatamente all’adozione di alcune norme tecniche, previste dalla stessa
norma- e dall’entrata in vigore delle stesse- è consentito smaltire in discarica
solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i
rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di alcune
operazioni di smaltimento, di cui all’allegato B (ad es. : impianti di
incenerimento). Il decreto detta norme anche per la bonifica dei siti inquinati
5.
a partire dal 1 gennaio 1999, la realizzazione
e la gestione degli impianti di incenerimento possono essere autorizzati solo
se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico.
Alla regione competono in materia vasti compiti di
programmazione, tra i quali quello della predisposizione di appositi piani
regionali di gestione, la regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti
urbani e di quelli pericolosi- compresa la raccolta differenziata- la
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ( ATO ), in deroga all’ambito
territoriale provinciale.
Alla provincia sono attribuiti compiti di
programmazione ed organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, funzioni di controllo, l’individuazione delle zone idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero, nonché
l’organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e
assimilati, sulla base di ambiti territoriali ottimali di livello provinciale, o
come delimitati dalla regione.
I comuni devono provvedere ad effettuare la gestione
dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, avviati allo smaltimento in regime di
privativa (temporanea). Possono istituire servizi integrativi per la gestione
dei rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani.
Ciclo di smaltimento dei rifuti nella Regione
Campania, in regime di emergenza
Quadro normativo e presupposti per la dichiarazione
dello stato di emergenza
Il potere del Commissario delegato per l’emergenza
rifiuti in Campania trova il suo fondamento nella legge 24 febbraio 1992 n. 225,
con la quale è stato istituito il Servizio Nazionale della protezione Civile ed,
in particolare, nel disposto dell’art. 2 e dell’art. 5 di questa legge.
L’art. 2, ai fini della attività di protezione civile,
individua tre fattispecie di eventi, a seconda della rilevanza degli stessi, per
ognuno delle quali stabilisce il soggetto deputato ad intervenire per
fronteggiare il fenomeno, delineando pure la natura e i poteri richiesti:
a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo
che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e
amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo
che per la loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più
enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che,
per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari.
A tale scopo, il successivo art. 3, chiarisce che sono attività di
protezione civile non solo quelle di previsione e prevenzione dei rischi, e
quelle dirette al soccorso delle popolazioni sinistrate, “ ma ogni altra
attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa
agli eventi di cui all’art. 2”.
Per quanto riguarda gli “ eventi “ è pacifico che debba trattarsi di
circostanze o situazioni che, per intensità ed estensioni, non possano che
essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari.
Infine, l’art. 5 stabilisce che al verificarsi degli eventi di cui
all’art. 2, comma 1°, lett. c), il Presidente del Consiglio dei Ministri- o, su
sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile- delibera
lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in
stretto riferimento alla qualità e alla natura degli eventi da fronteggiare, per
i quali si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione
vigente, ma, comunque , sempre nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico.
Queste ordinanze devono pure contenere l’indicazione delle
principali norme a cui si intende derogare e devono essere adeguatamente
motivate.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri (o il Ministro per il
coordinamento per la protezione civile, per sua delega) può avvalersi di
commissari delegati ed, in tal caso, il provvedimento di nomina deve indicare il
contenuto della delega conferita, delimitandone i tempi e le modalità di
esercizio.
La delega, pertanto, non può essere a contenuto generale, pena la
illegittimità dell’incarico conferito e dei poteri esercitati, con la
conseguenza che gli stessi atti posti in essere dal Commissario delegato possono
essere validamente sindacati dal giudice competente, sotto il profilo della loro
legittimità.
Si tratta, infatti, di uno strumento di intervento di
assoluta eccezionalità, che potrebbe, per l’ampiezza dei poteri conferiti e per
il carattere derogatorio che li accompagna, dimostrarsi lesivo degli interessi e
dei poteri spettanti ad altri soggetti, anch’essi costituzionalmente
riconosciuti e garantiti, quali la regione, a statuto ordinario o speciale, la
provincia ed il comune.
A tale scopo, è stato precisato che lo stato di
emergenza deve essere dichiarato per un periodo predeterminato, che deve essere
strettamente commisurato alla durata dei presupposti che hanno giustificato il
ricorso a misure di intervento eccezionali e derogatorie, ed il relativo
provvedimento deve specificare in modo inequivocabile il nesso di strumentalità
esistente tra le norme, di cui si consente la temporanea sospensione , ed i
poteri che si intendono esercitare,in quanto necessari per fronteggiare
l’emergenza ed il ripristino della situazione di normalità. Tali poteri, quando
necessario, devono essere esercitati previa intesa con la regione.
Sotto tali profili, la stessa giurisprudenza della
Corte Costituzionale, investita del relativo sindacato di legittimità, ha
riconosciuto la legittimità dell’art. 2 della legge 225/1992, in quanto non in
contrasto con le norme della nostra Costituzione ( Sent. Corte Costituzionale n.
127 del 5-14 aprile 1995 ).
Le vicende dell’emergenza in Campania
L’emergenza rifiuti in Campania ha inizio
ufficialmente nell’anno 1994, allorché il Presidente del Consiglio dei Ministri,
con ordinanza dell’11 febbraio, individua nel Prefetto di Napoli l’organo al
quale conferire, in qualità di Commissario delegato, poteri straordinari per
agire, in sostituzione degli altri enti territoriali interessati, per
fronteggiare la situazione di emergenza in atto nel settore dei rifiuti.
Il prefetto di Napoli - che allo scopo si avvalse dei
Prefetti delle varie province campane- indirizzò concretamente i suoi poter
verso due obiettivi considerati immediati: da un lato, facilitare il
conferimento in discarica dei rifiuti ammassati sulle strade ed in altri luoghi
pubblici, ripristinando la normalità nella raccolta ed il recupero delle
necessarie condizioni igienico- sanitarie; e dall’altra, affidare la gestione
delle stesse discariche alla mano pubblica, in modo da sottrarre il settore al
rischio di infiltrazione da parte della malavita organizzata.
Il raggiungimento di questi due obiettivi appariva
pregiudiziale alla preparazione delle condizioni ottimali per la realizzazione
di un adeguato ed efficiente sistema di smaltimento dei rifiuti sul territorio,
in aderenza alle norme del nostro ordinamento ed alle direttive europee in
materia.
Lo stesso Prefetto di Napoli, Commissario delegato
all’emergenza rifiuti, provvide a realizzare varie discariche, la cui gestione
fu affidata ai Consorzi di Bacino, costituiti con la legge della Regione
Campania n.10/1993, nonché a disporre la chiusura delle discariche abusive,
funzionanti sul territorio, peraltro, sospettate di essere gestite attraverso
organizzazioni criminali.
Successivamente, il Prefetto di Napoli venne prima
affiancato, e poi definitivamente sostituito con OPCM del 18 marzo1996, in
qualità di Commissario delegato, dal Presidente della Giunta regionale della
Campania.
La ragione di tale sostituzione veniva individuata
nella necessità di dare nuovo impulso alla gestione dei rifiuti nella Regione
Campania, attuando un piano regionale per gli interventi urgenti per arrivare
alla fine dello stato di emergenza.
In proposito, si deve evidenziare che il Parlamento
italiano aveva all’esame, in quel momento, nuove norme finalizzate a dare
applicazione sul territorio nazionale a recenti direttive emanate in materia a
livello europeo. Le nuove norme furono varate dal Parlamento, con l’emanazione
del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22.
Il Commissario delegato, nella persona del Presidente
della Giunta Regionale, predispose, fin dal primo momento, un piano regionale
che doveva costituire un programma di ampio respiro, inteso a porre in essere le
condizioni strutturali per il funzionamento in regime di normalità del ciclo
dello smaltimento dei rifiuti.
Il piano puntava all’attivazione della raccolta
differenziata e, strutturalmente, alla realizzazione di impianti necessari per
la selezione dei rifiuti, preparazione di compost e frazioni nobili (carta,
plastica, alluminio, metallo e legno), per la produzione di rifiuto da
utilizzare come combustibile e, infine, per la produzione di energia, attraverso
la costruzione di nove impianti di CDR e sette termovalorizzatori.
Il programma predisposto subì, quasi subito, una
modifica, con il ridimensionamento del sistema impiantistico, deciso con
ordinanza del Commissario delegato n. 27 del 9 giugno 1997, che prevedeva la
costruzione di sette CDR (tre per la provincia di Napoli e uno per ciascuna
provincia campana) e di due termovalorizzatori, che dovevano operare su scala
regionale.
Lo stesso piano regionale fu assoggettato ad una
radicale revisione con altra ordinanza del Commissario delegato n.319 del 30
settembre 2002 “Piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei
rifiuti nella Regione”, che ebbe il pregio di adeguare , sotto il profilo
organizzativo, il sistema dello smaltimento, ancora in una fase di emergenza, ai
principi contenuti nel D.Lgs 22 del 5 febbraio 1997.
Infatti, oltre alla ridefinizione del bisogno
impiantistico, si riorganizzarono anche le competenze dei vari soggetti
territoriali, mediante l’ istituzione degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali),
e sub ATO, a cui affidare l’esercizio (in forma associata) delle funzioni
amministrative in materia di rifiuti. Fu anche previsto un Ente Provinciale
d’Ambito per il ciclo integrato dei rifiuti (EPAR), a cui affidare il
coordinamento della gestione amministrativa delle attività di ambito
provinciale, la titolarità della rete impiantistica, la fornitura ai Comuni di
servizi collaterali e integrativi e, infine, il compito di provvedere alla
determinazione ed applicazione della tariffa unitaria del ciclo integrato dei
rifiuti.
Questa previsione organizzativa, se attuata, avrebbe
avuto il merito di anticipare in modo chiaro quello che sarebbe stato il quadro
finale del sistema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, sia pure sotto il
profilo dell’organizzazione amministrativa dei relativi poteri, in vista del
passaggio al regime ordinario, ma questo non fu possibile, perché il Consiglio
di Stato, con decisione del 2 luglio 2002, a seguito di ricorso proposto, in
sede di appello, dalla Ecocampania S.r.L., annullava con efficacia erga omnes
l’ordinanza del Ministro dell’interno, Delegato per il coordinamento della
Protezione civile, n. 3100 del 22 dicembre 2000, nella parte in cui ( art. 4,
comma VII ) attribuiva, in via generale, al Commissario per l’emergenza rifiuti
nella Regione Campania, “l’esercizio delle funzioni amministrative relative alla
gestione dei rifiuti”.
A causa di tale annullamento, del menzionato piano
regionale restava in piede solo la parte relativa all’organizzazione
impiantistica, che, peraltro, non è stata neppure ancora completata, non essendo
stati realizzati i due termovalorizzatori, con effetti disastrosi sulla
efficacia delle stesse operazioni di raccolta dei rifiuti sul territorio,
provocando una gravissima crisi nella crisi, allontanando ancora di più la fine
della fase dell’emergenza, che ormai si trascina da circa quattordici anni.
La fase dell’emergenza fino ad oggi non è ancora
terminata. Essa è stata, negli anni successivi, di volta in volta prorogata, con
vari provvedimenti, fino al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 28 dicembre 2007, che ha indicato per il regime dell’emergenza la data del
30 novembre 2008.
Nel frattempo, entrava in vigore il D.lgs 3 aprile
2006 n. 152 “T.U. sull’ ambiente”, che dettava, tra l’altro, nuove norme, in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (Parte Quarta),
rimodulando le fasi e i tempi per la gestione ordinaria del ciclo dello
smaltimento dei rifiuti.
In precedenza, con decreto legge 11 maggio 2007 n. 87,
convertito , con modificazione, con legge 5 luglio 2007 n. 87, furono emanate
ulteriori disposizioni per disciplinare gli interventi straordinari per superare
l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, ma
furono anche indicati tempi e modalità per garantire il passaggio dei relativi
poteri agli enti ordinariamente competenti.
A seguito dell’acuirsi della crisi alla fine dell’anno
2007, proseguita durante l’inizio dell’anno 2008, c’è stato un mutamento nella
stessa struttura commissariale, con la nomina di due figure di commissari
delegati: il Prefetto, dott. Gianni De Gennaro, nominato con OPCM 11 gennaio
2008, per un periodo di 120 giorni, con l’incarico di porre in essere gli atti
necessari per il superamento della fase di emergenza; il Prefetto, dott.
Goffredo Sottile, nominato con OPCM 3653 del 30 gennaio 2008, ed incaricato di
accompagnare il sistema alla sua definitiva liquidazione, con il passaggio dei
relativi poteri agli organi ordinari.
Fattori che hanno determinato la sofferenza del
sistema di smaltimento
La prima causa è da ricercarsi nella bassa percentuale
complessiva, a livello regionale, della raccolta differenziata ( il 12% circa ).
Solo alcuni Comuni della Campania, infatti, hanno
seriamente affrontato il problema, raggiungendo anche livelli apprezzabili nella
raccolta, ma la maggior parte o ha disatteso l’obbligo, o ha ottenuto solo
modesti risultati.
E’ da sottolineare che la normativa vigente stabiliva
il traguardo del raggiungimento della percentuale del 35% nell’anno 2006, in
ciascun Comune.
Non sono mancati neppure momenti di confusione e dubbi
circa il soggetto obbligato alla raccolta differenziata, a causa della
contraddittorietà della normativa vigente, ordinaria e straordinaria.
L’art. 5 del D.L. 30 novembre 2005 n. 45, convertito
con modificazione dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, statuiva che i Comuni
avrebbero dovuto effettuare la raccolta differenziata attraverso i Consorzi di
bacino, di cui alla legge regionale 10/1993.
Successivamente, in conformità a quanto disposto dal
citato decreto legge, con OPCM del 9 febbraio 2007 ( art. 5 ) veniva ribadito
l’obbligo dei Comuni di avvalersi dei Consorzi di bacino per lo svolgimento del
servizio di raccolta differenziata e, a tale scopo, si facevano appositamente
salvi i contratti già stipulati dai Comuni per l’affidamento della raccolta del
rifiuto sia differenziato che indifferenziato, fino allo loro scadenza , ma che
, comunque, non potevano essere prorogati.
I Consorzi di bacino avrebbero dovuto garantire lo
svolgimento del servizio, mediante l’impiego delle quote di lavoratori
socialmente utili, a ciascuno di essi assegnate con ordinanza del Ministro
dell’Interno, Delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2948 del 25
febbraio1999.
In merito, si deve pure considerare che, al fine di
consentire l’ulteriore implementazione della raccolta differenziata con
l’utilizzazione dei LSU, con OPMC del 30 giugno 2006 ( art. 3 ), veniva
autorizzata l’erogazione di un contributo ai predetti Consorzi di 43.000.000,00
euro, e la copertura della spesa veniva in parte assicurata “applicando, a
partire dal 1 giugno 2006, un ulteriore maggiorazione pari ad euro 0,018 per kg
di rifiuto conferito, per i Comuni della Regione Campania che alla data del
31.12.2005,non hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari
almeno al 35% su base annua”.
In sostanza, statuito l’obbligo per i Comuni della
raccolta differenziata attraverso i Consorzi di bacino, si finanziava almeno in
parte la relativa spesa, scaricandone gli oneri sui Comuni più inadempienti.
Non pare che i Consorzi di bacino siano stati in grado
di organizzarsi allo scopo.
La Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei
rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, istituita con legge 31
ottobre 2001 n. 399, ne ha sottolineata tutta l’importanza al fine di uscire dal
tunnel dell’emergenza (Relazione approvata nella seduta del 26 gennaio 2006 ) “…in
assenza di un’efficace raccolta differenziata e a causa del grave ritardo nella
realizzazione degli unici due impianti di termovalorizzazione previsti, hanno
finiti col produrre il definitivo collasso del piano”.
Nel quadro delle scelte strategiche operate dal
Commissario straordinario delegato per il ciclo dei rifiuti, un ruolo importante
era assegnato agli impianti di produzione di Combustibile da Rifiuti ( CDR ),ai
quali dovevano essere conferiti dai Comuni (o dai Consorzi di Bacino) i rifiuti
solidi urbani raccolti, previa selezione degli stessi da operarsi con la
raccolta differenziata.
Gli impianti in questione avrebbe dovuto realizzare,
attraverso un apposito processo di lavorazione, la suddivisione dei rifiuti
conferiti in una parte umida, definita Frazione Organica Stabilizzata (FOS o
FORSU), e in una parte secca.
La frazione secca ottenuta, racchiusa in balle (o
meglio, in ecoballe) doveva essere destinata ad essere bruciata nei costruendi
termovalorizzatori.
La parte umida, invece, ottenuta mediante un processo
di “stabilizzazione” (processo di raffinazione), che prevedeva il deposito del
materiale per un periodo di un mese presso locali appositamente attrezzati,
durante il quale il materiale stesso avrebbe perso acqua, anidride carbonica ed
altri gas, con notevole riduzione della sua massa, avrebbe dovuto essere
destinata a fini di recupero ambientale.
A seguito del procedimento di lavorazione prima
descritto, i c.d. “sovvalli” (codice CER 19 12 12), e cioè il materiale secco,
costituente vero e proprio scarto di lavorazione, dovevano rappresentare l’unica
parte destinata allo smaltimento in discarica.
Sennonché, di fatto, gli impianti di CDR non sono mai
riusciti a realizzare Combustibile da Rifiuto (CDR), la FOS non è stata mai
prodotta ed è aumentata enormemente, rispetto a quanto programmato, la quantità
di “sovvalli”, che veniva a rappresentare l’intera quantità dei rifiuti
conferiti, compresa la parte umida e quella secca, che doveva essere tutta
portata a discarica.
Altro problema era quello dello stoccaggio delle balle
comunque prodotte (e non più definibili ecoballe), che, peraltro, non
presentavano le qualità richieste per l’utilizzo nei costruendi
termovalorizzatori, per l’alto contenuto di carta, plastica, legno ed altro
materiale.
Questa situazione ha ulteriormente aggravata la fase
emergenziale, in quanto non disponibili impianti di discarica in numero e
dimensioni sufficienti per l’intera massa dei rifiuti conferiti,e per le stesse
balle prodotte si è dovuto sopperire mediante il ricorso allo stoccaggio presso
gli stessi impianti ( ex CDR ), con grave pregiudizio per la loro sicurezza, a
causa dell’elevato carico di incendio teorico.
In alcuni impianti di CDR (vedi impianto di Tufino,
come risulta dalla Ordinanza di sequestro preventivo della Procura di Nola
p.p.n. 5683/2006 RGNR del 3 agosto 2006, che risultava pure privo del
Certificato di Prevenzione Incendi), questo materiale, maleodorante per la
presenza di umidità e di percolato, ammassato in ingente quantità, incendiatosi
per autocombustione, ha subito una ulteriore trasformazione delle sue
caratteristiche, tanto che l’Asl competente si è indotta a classificare tale
rifiuto, in base al principio di precauzione,
con il codice CER 19 12 11 (rifiuto pericoloso), classificazione che rendeva
ancora più problematico il suo smaltimento presso una discarica autorizzata.
Il Governo,a sua volta, preso atto della situazione,
invece di impartire direttive utili ad uscire da una situazione che faceva
presupporre un aggravarsi sempre maggiore della crisi intervenuta, per la grande
quantità di rifiuti accumulatosi e da portare a discarica, si è affrettato ad
emanare nuove disposizioni, intese a “regolarizzare” il funzionamento degli
impianti, ormai ex CDR, riconoscendoli quali semplici impianti di
tritovagliatura di rifiuti indifferenziati.
Infatti, da un lato, con OPCM n. 3481 del 29 dicembre
2005, ha riconosciuto tale situazione, modificando radicalmente la natura e
destinazione degli impianti CDR, trasformandoli in “Impianti Regionali di
Selezione dei RSU”; dall’altra, con ordinanza n. 3523 del 30 giugno 2006, ha
conferito al Commissario delegato ulteriori e più ampi poteri, autorizzandolo a
procedere all’apertura di nuovi siti da adibire a discarica per i rifiuti solidi
urbani.
Risultanze della
Commissione parlamentare di inchiesta
Le conclusioni
dell’organo parlamentare citato circa le cause del mancato superamento della
crisi, confermano quanto esposto, e possono sintetizzarsi come segue.
a)
per quanto concerne la realizzazione
dell’impiantistica, in particolare dei i termovalorizzatori, sono stati
presentati progetti (con il sistema del project financing) , difformi
dagli atti di gara; in sede di esame degli atti di gara, da parte dell’apposita
commissione, non è stato attribuito il giusto rilievo al criterio del merito
tecnico, rispetto a quello dei tempi di realizzazione, privilegiando la celerità
nella realizzazione a scapito della qualità; in merito alla procedura Via
(Valutazione di impatto ambientale) dell’impianto di termovalorizzazione di
Acerra vi sarebbe stato un altalenarsi di disposizioni contenute nelle ordinanze
commissariali, facendo uso del potere di deroga. Ad una prima ordinanza che
prevedeva espressamente l’esperimento della procedura Via, si è passato, prima,
ad una mera “valutazione degli aspetti ambientali”, quale semplice parere
costruttivo espresso dalla stessa Commissione Via, con sede presso il Ministero
dell’Ambiente, si è ritornato nell’anno 2004, con le ordinanze n. 3369 del 13
agosto e n. 3370 del settembre, di nuovo a parlare di procedura Via, ma con un
significato più ridotto; gli im pianti realizzati sono difformi dai progetti
approvati:
b)
è stato prodotto CDR (Combustibile da Rifiuto)
di qualità diversa da quella fissata, con un potere calorifero inferiore al 25%,
con un valore di piombo, arsenico e cloro, oltre i limiti consentiti, e quindi
inutilizzabile per il funzionamento del termovalorizzatore. Esso è da definirsi
semplicemente Rifiuto Solido Urbano, “tal quale” , da inviare a
discarica;
c)
il “compost” prodotto non è idoneo ad essere
utilizzato per il recupero ambientale (ripristino e ricomposizione ambientale);
d)
in varie circostanze, le ditte affidatarie
hanno impedito o ritardato il conferimento dei rifiuti solidi urbani con i
camion delle aziende di raccolta, costringendo il Commissario straordinario a
disporre l’imballaggio degli stessi ed il trasporto in altre regioni o
all’estero;
e)
i trasporti e la gestione delle discariche sono
stati subappaltati, con il rischio di alimentare le infiltrazioni camorristiche;
f)
in attesa di realizzare i termovalorizzatori
non è stato effettuato il recupero energetico delle balle (ecoballe) di CDR., in
contrasto con quanto stabilito dai capitolati di appalto per la gestione dei CDR,
che, in previsione del prolungarsi dei tempi relativi, l’affidataria avrebbe
dovuto comunque provvedere alla valorizzazione del CDR prodotto in impianti
alternativi: cosa che non è mai avvenuta.
Conclusioni
Allo stato appare ben
difficile che possa essere superato lo stato di emergenza nei limiti temporali
indicati (entro il 30 settembre 2008) per dare corso ad una gestione ordinaria
del ciclo di smaltimento dei rifiuti in Campania, in quanto permangono tuttora
le condizioni che hanno determinato il ricorso all’istituto della dichiarazione
dell’emergenza di cui all’art. 5 della legge 225/1992, come ancora persistono le
ragioni di ordine igienico sanitarie iniziali, perchè nulla è stato realizzato
in termini strutturali, per la loro eliminazione.
Per quanto riguarda
l’impiantistica, non è stata neppure ancora espletata la gara per l’affidamento
dei lavori di completamente del termovalorizzatore di Acerra, né è stato dato
l’avvio delle procedure per l’appalto di quello di S.Maria la Fossa.
Le ragioni non sono solo
di ordine tecnico, ma, per Acerra, attengono anche alla circostanza che non sono
stati del tutto chiariti i dubbi in ordine alla situazione ambientale del
contesto in cui l’impianto deve funzionare.
In attesa che la
magistratura, civile e penale, si pronunci in merito ai contratti a suo tempo
stipulati con la ditta affidataria del servizio, e sulle responsabilità
connesse, non è chiaro come si debba provvedere, tanto che il legislatore ha
ritenuto di stabilire, nel frattempo, un discutibile regime transitorio, con
l’art. 1 bis del D.L. 263 del 9 ottobre 2006, convertito con legge 290 del 6
dicembre 2006: “….le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei
rifiuti nella Regione Campania sono tenute ad assicurare la prosecuzione e
provvedono alla gestione delle imprese ed all’utilizzo dei beni nella loro
disponibilità, nel puntuale rispetto dell’azione di coordinamento del
Commissario delegato”.
Altresì, per l’avvio di
un valido efficiente servizio di raccolta differenziata da parte dei soggetti
competenti, non appaiono superati i dubbi interpretativi sorti in proposito.
Di recente, il Commissario ex OPCM 3653 del 30 gennaio
2008, con propria circolare n. 5524 del 19 marzo 2008, ha espresso la sua
opinione, ribadendo l’esistenza di tale obbligo a carico dei Consorzi di bacino,
in virtù dell’art. 4 del D.L. 11 maggio 2007 n. 61, convertito, con
modificazioni, con la legge 5 luglio 2007 n. 87.
Bisogna, però, rilevare che l’OPCM dell’ 11 gennaio
2008 n. 3639 impone ai Comuni campani l’obbligo di elaborare, anche in forma
associata, il piano per la organizzazione della raccolta differenziata,
assegnando, allo scopo, 60 giorni, ed il compito di avviarne la realizzazione
nei successivi trenta giorni, prevedendo, in caso di inadempienza, la nomina di
un commissario ad acta, per l’esercizio di poteri sostitutivi.
A rendere ancora più problematico il quadro normativo di
riferimento, da cui far discendere l’individuazione del soggetto competente ad
organizzare ed attuare la raccolta differenziata, sono le norme di recente
adottate dalla Regione Campania.
In data 28 marzo 2008, il Consiglio regionale della Campania
nell’approvare alcune modifiche da apportare alla legge regionale 28 marzo 2007
“Norme in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati”, ha disposto che i Consorzi obbligatori per lo
smaltimento dei rifiuti cessano dalle loro funzioni ed i loro poteri sono
trasferiti alle province.
Al momento, il collasso di un sistema- la cui
realizzazione era appena agli inizi- comporta l’affannosa e continua ricerca di
nuovi siti, dove stoccare le balle provenienti dagli impianti di produzione CDR,
in attesa di essere smaltite in un modo o nell’altro, mentre l’inarrestabile
produzione giornaliera dei rifiuti impone di nuovo il ricorso alle discariche
pubbliche, con grave rischio sia per l’ambiente che per la salute del cittadino,
che oggi dovevano rappresentare solo un lontano ricordo.
Non c’è che dire! Lo scenario che si presenta gli
occhi del cittadino campano è esattamente quello di 14 anni fa, ed è forse più
grave di allora.