
FORUM
"Le direttive anticipate"
Commento
al
documento
del CNB
Raffale Prodomo
Il
documento sulle direttive anticipate, recentemente reso pubblico dal Comitato
Nazionale per la Bioetica (CNB) offre un utile contributo alla discussione
etico-politica di un tema estremamente importante.
Si tratta del riconoscimento dell’autodeterminazione individuale in ambito
medico, in altre parole del diritto di scegliere se e come curarsi. In questo
senso si tratta solo di riconoscere, anche a chi non ha più la possibilità di
esprimere una volontà attuale, il potere di determinare cosa deve essere o non
essere fatto sul proprio corpo. In altra occasione ho definito il tema delle
direttive anticipate come una nuova frontiera del consenso-informato, la
frontiera temporale che allarga al futuro prevedibile la potestà decisionale
del paziente consentendogli di effettuare dichiarazioni di volontà anticipate
con un valore eticamente e giuridicamente vincolante per gli operatori sanitari.
Il tutto inserito, quindi, nel più generale contesto dell’evoluzione del
rapporto medico-paziente: da un paternalismo spesso venato da tinte autoritarie
a una atmosfera di rispetto e valorizzazione delle libertà individuali.
Come
rendere ossequio, sia nella forma che nella sostanza, al principio di
autodeterminazione nel caso di malattie ad uno stadio in cui la mente è
offuscata o addirittura assente?
Nel
dibattito internazionale sulla materia si sono affermati due strumenti di valore
etico-giuridico: la dichiarazione anticipata, in forma anche scritta, di una
serie di volontà da mettere in atto al concretizzarsi di determinate situazioni
cliniche e l’individuazione di una figura particolare di fiduciario nominato,
a tutela dei propri interessi di salute, dal soggetto stesso. La combinazione
tra le due proposte prevede, in sintesi, che, spesso in situazione di benessere,
sia redatto e sottoscritto un documento contenente dichiarazioni di volontà a
futura memoria, intese a precisare cosa si accetta e cosa si rifiuta come
terapia medica. L’interpretazione autentica del documento viene poi demandata
al fiduciario nominato dallo stesso dichiarante, mentre il medico è tenuto a
rilevare la sussistenza dello stato di cose previsto dalle dichiarazioni e, dopo
tale accertamento fattuale, è tenuto a rispettare la scelta di valore e le
priorità indicate dal suo assistito.
Entrambi
questi strumenti sono previsti e proposti nel documento del CNB, il quale, su
questo punto, rappresenta una non equivoca indicazione per il legislatore,
chiamato a ribadire attraverso gli opportuni provvedimenti legislativi un
principio peraltro già presente nell’ordinamento. Opportunamente sono
ricordati, infatti, sia il codice deontologico dei medici sia la Convenzione di
Oviedo sulla bioetica, documenti che, seppure con diverso valore, sono
indicativi del già avvenuto accoglimento nel nostro ordinamento del principio
di rispettare le volontà espresse in anticipo da un malato non più in grado di
farlo al momento.
Si sono così poste le condizioni di un necessario e ampio consenso sul piano
etico perché l’argomento non sia più eluso o accantonato politicamente
(sperando, ovviamente, che da queste premesse si produca una legislazione
bioetica più rispettosa del pluralismo di quanto non sia stata la legge sulla
fecondazione assistita!).
L’accettazione
del principio è stata, infatti, il frutto di un compromesso raggiunto tra varie
anime e orientamenti culturali, più o meno favorevoli al riconoscimento delle
direttive anticipate, presenti nel Comitato. Lo sforzo di conciliare prospettive
divergenti emerge in primo luogo sul piano stilistico. Dalla lettura del testo
si nota, ad esempio, un uso cauto ed attento delle specificazioni avverbiali con
un dosaggio sapiente delle aggettivazioni che, nell’insieme, tendono a
circoscrivere, attenuare e precisare il più possibile dichiarazioni di
principio a prima vista molto nette e forti. Ma oltre a questa generale
impressione stilistica abbiamo almeno due punti in cui il documento sfiora
questioni altamente controverse.
Il
primo punto è relativo alla possibilità di inserire nelle direttive anticipate
il rifiuto di nutrizione e idratazione artificiale nonché di quelle terapie
che, pur non configurando un accanimento terapeutico in senso stretto,
potrebbero essere considerate, comunque, sproporzionate. Per non parlare,
ovviamente, della possibilità che nelle direttive siano accolte esplicitamente
richieste di eutanasia attiva. A tale proposito nel documento viene
diligentemente registrato il parere di quanti non ritengono giustificabile
eticamente allargare la sfera della disponibilità individuale fino a questo
punto. Tuttavia, pur essendoci opinioni controverse la conclusione espressa
collegialmente sembrerebbe essere quella di prevedere anche la possibilità del
rifiuto di nutrizione e idratazione artificiale (il testo non è del tutto
chiaro ed esplicito). Del resto se la logica era quella di estendere nel futuro
le scelte possibili nel presente e in stato di coscienza, siccome è possibile
coscientemente rifiutare idratazione e nutrizione (non solo artificiali) non si
vede perché questa scelta dovrebbe essere negata a chi non può più esprimere
una volontà attuale.
Diversa
è, invece, la questione circa l’eutanasia attiva. Questa evenienza, allo
stato, è esclusa dal nostro ordinamento e dovrebbe essere espunta dal dibattito
sulle direttive anticipate per ragioni di opportunità pragmatica. Non che una
discussione pubblica sull’eutanasia attiva non sia utile o auspicabile, solo
essa non va confusa con l’argomento delle direttive anticipate: le due cose
sono collegate ma possono e devono essere distinte. Sull’eutanasia attiva,
infatti, le divergenze culturali sono ancora molto nette e ben difficili da
ricomporre, sulle direttive anticipate, come il documento del CNB dimostra, è,
al contrario, possibile un ampio consenso per intersezione tra le diverse etiche.
Il
secondo punto sul quale vale la pena di soffermarsi criticamente è quello
relativo al valore da assegnare a tali manifestazioni di volontà: una mera
espressione di desideri e preferenze soggettive da tenere presenti ma non
determinanti la decisione terapeutica o un vincolo assoluto che gli operatori
sanitari non possono eludere?
La
dicotomia è presentata nel documento con la strategia stilistica prima
sottolineata del compromesso avverbiale. Ecco come si esprimono i saggi del
Comitato nazionale per la Bioetica: <<Questo carattere non (assolutamente) vincolante, ma nello stesso tempo non (meramente)
orientativo, dei desideri del paziente non costituisce una violazione della sua
autonomia, che anzi vi si esprime in tutta la sua pregnanza; e non costituisce
neppure (come alcuni temono) una violazione dell’autonomia del medico e del
personale sanitario.>>.
Tale
distinzione tra il meramente
orientativo e l’assolutamente
vincolante potrebbe essere interpretata in due modi molto diversi tra loro.
Una
prima più auspicabile interpretazione (probabilmente anche la più plausibile
tenendo conto dell’ispirazione generale del testo) è la seguente: ci sono
dichiarazioni di volontà che prevedono l’accettazione o il rifiuto di terapie
in determinate circostanze e condizioni cliniche, il medico o le accerta e,
quindi, si comporta di conseguenza come il paziente ha lasciato scritto, oppure,
tali condizioni empiriche, secondo il suo punto di vista tecnico, non si
verificano e, quindi, non si mettono in atto le disposizioni. Inteso così il
concetto che le dichiarazioni anticipate siano non (assolutamente) vincolanti ma
nemmeno (meramente) orientative ha un senso. Al medico viene lasciata l’ampia
facoltà di discernere e accertare tecnicamente la situazione di fatto, egli non
è vincolato in modo assoluto a dare
per presente la situazione ipotizzata dall’estensore delle direttive
(controversia evidentemente possibile solo nei confronti di un fiduciario che
ritenesse al contrario di trovarsi nella situazione prevista dal dichiarante).
Questa sembra, in effetti, l’interpretazione
del testo più in sintonia con le dichiarazioni di principio a favore del
prevalere della volontà del paziente nei confronti dei rigurgiti di
paternalismo medico.
Certo,
è lecito chiedersi se tale distinzione fosse proprio necessaria e funzionale
alla chiarezza espositiva e non sia, al contrario, possibile fonte di cattive
interpretazioni che reintroducono il paternalismo che si vorrebbe escludere. Non
è, infatti, implicito nel rapporto medico-paziente che i dettagli clinici della
situazione siano (ovvia) prerogativa del medico, il quale addirittura è tenuto,
nell’informare e rendere partecipe della valutazione della realtà il
paziente, a utilizzare un linguaggio comprensibile?
Su
questo non c’è alcun dubbio in ambito deontologico e giuridico: il ruolo del
paziente nella decisione del programma terapeutico è prevalente non in funzione
di una competenza tecnica bensì in ragione del diritto a scegliere il corso di
cose valutato come migliore sul piano delle conseguenze di vita. Sul terreno
delle valutazioni esistenziali il medico è prescrittivamente muto, non può far
altro che dare consigli o esortazioni! Nel peggiore dei casi, quando cioè le
scelte del paziente gli sembrino moralmente inaccettabili, può rifiutarsi in
coscienza di assisterlo e passare ad altri professionisti l’onere della cura.
Il
pericolo della ricordata definizione (<<carattere non
assolutamente
vincolante>>) potrebbe essere, invece, quello di una errata o capziosa
interpretazione come facoltà per il medico di dissentire dal paziente non sul
piano della valutazione fattuale ed empirica, ma sul piano normativo e
prescrittivo. In altri termini, la non assolutezza del vincolo potrebbe slittare
dal piano dei giudizi di fatto a quello dei giudizi di valore. Questo sarebbe
inaccettabile e incoerente con l’interpretazione delle direttive anticipate
come ulteriore affermazione, in chiave anti-paternalistica, dell’autonomia
decisionale del paziente. Una tale lettura del testo minerebbe alle fondamenta
il valore deontologico e giuridico delle stesse dichiarazioni anticipate di
trattamento.
In
conclusioni, il testo in questione, sul piano squisitamente teorico, si potrebbe
definire, celiando, non proprio (meramente)
ambiguo ma nemmeno (assolutamente)
chiaro!
Al
di là della celia resta l’importanza dell’affermazione di principio delle
direttive anticipate come estensione della libertà decisionale del paziente.
Ulteriori e più esplicite specificazioni teoriche potranno poi seguire nel
dibattito pubblico che, da un tale documento, può essere avviato e agevolato ma
non certo chiuso, mentre lo spazio per definire procedure giuridicamente
vincolanti è lasciato alla capacità di elaborazione e di mediazione delle
forze politiche in sede legislativa.