La sentenza sul caso Englaro
riassunta in sette punti e sette difficili interrogativi
Mauro Fusco
(da “Diritto & Giustizi@” del
23.10.2007)
Una sentenza che
farà discutere. E’ questo sicuramente il modo migliore per definire la pronuncia
del 16 ottobre scorso con cui la prima sezione civile della Corte di Cassazione
ha scritto l’ultimo, ma solo in senso cronologico, capitolo della lunga e
travagliata vicenda processuale che ha come inconsapevole protagonista Eluana
Englaro, la giovane di Lecco da 15 anni in stato vegetativo permanente. In una
situazione di pressoché cronico ed irrisolvibile vuoto normativo, la sentenza n.
21748 (pubblicata sul quotidiano dello scorso 17 ottobre) assume un’importanza
senz’altro cruciale in quanto, trascendendo dal caso Englaro, statuisce precisi
criteri per successive pronunce dei tribunali di merito in materia di
interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale nei pazienti in
stato vegetativo permanente nonché in materia di accanimento terapeutico e di
rifiuto di cure. La complessità delle problematiche sottese a tale sentenza e la
corposità delle motivazioni dei giudici di legittimità richiederebbero tuttavia
un’analisi altrettanto complessa ed articolata che, per motivi di brevità e
schematicità si cercherà di riassumere in sette punti, ciascuno dei quali
accompagnato da un difficile, quanto drammatico interrogativo.
1. Eluana è
viva?
Eluana Englaro
non è morta. Quantomeno la sua situazione attuale non risponde ai criteri,
frutto di convenzione, che nel nostro ordinamento (cfr. Legge 29.12.1993 n. 578
recante “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte”) consentono di
dichiarare la morte di un individuo, ovvero “la cessazione irreversibile di
tutte le funzioni dell’encefalo”. A seguito di un trauma cranico-encefalico
riportato in un incidente stradale nell’ormai lontano 1992, Eluana versa
tuttavia in una condizione del tutto particolare, lo stato vegetativo
permanente, caratterizzata dalla mancanza di qualsivoglia attività psichica o
reazione agli stimoli provenienti dall’ambiente circostante. Il suo cervello non
è morto ma lei da 15 anni ha perso ogni coscienza di sé: respira, apre e chiude
gli occhi, ha riflessi del tronco e spinali ma senza alcuna risposta
comportamentale riproducibile, finalistica o volontaria a stimoli visivi,
uditivi, tattili o dolorifici. Eluana vive, rectius sopravvive, grazie ad
un sondino naso-gastrico che l’alimenta ed all’assistenza infiermeristica
costante accanto a lei. E’ una condizione, secondo la letteratura medica
internazionale, irreversibile e senza recupero di coscienza, nonostante
l’encefalo conservi ancora alcune delle proprie funzioni. In ogni caso, secondo
i giudici di Cassazione, Eluana è senz’altro, al pari degli altri malati in
stato vegetativo permanente, “a tutti gli effetti, persona in senso pieno,
che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire
dal diritto alla vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie, a maggior
ragione perché in condizioni di estrema debolezza e non in grado di provvedervi
autonomamente”. E’ viva ed è persona, pertanto, sia da un punto di vista
biologico che da un punto di vista più strettamente giuridico. Tuttavia, come
fanno correttamente notare poco dopo gli stessi giudici, la sua vita biografica
si è irrimediabilmente interrotta quindici anni or sono e la sua vita biologica,
almeno secondo quanto afferma la scienza medica, è condannata a restare
indefinitamente e irrimediabilmente priva della percezione del mondo esterno. E’
appena il caso di osservare che il dibattito in merito alla dignità di una vita
che debba continuare in tali condizioni è destinato inevitabilmente ad arenarsi
sull’inconciliabilità dei principi di sacralità della vita e di qualità della
vita e richiederebbe uno spazio decisamente maggiore di quello a disposizione.
In questa sede ci si limiterà pertanto unicamente ad esaminare le considerazioni
della Corte su come debbano essere configurate l’alimentazione e l’idratazione
artificiali e sul se e come le medesime possano essere rifiutate.
2.
L’alimentazione artificiale è accanimento terapeutico?
Come si è già
avuto modo di osservare, l’alimentazione e l’idratazione artificiali sono
l’unico legame che consente ad Eluana di continuare la sua esistenza terrena,
seppur privata della coscienza e della percezione di sé. La corretta
qualificazione di tali pratiche mediche costituisce pertanto uno dei punti
cruciali della tragica controversia giudiziaria che vede come protagonista la
giovane di Lecco. A riguardo i giudici di Cassazione hanno inequivocabilmente
affermato che “non v’è dubbio che l’idratazione e l’alimentazione
artificiali con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario.
Esse, infatti, integrano un trattamento che sottende un sapere scientifico, che
è posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici, e consiste
nella somministrazione di preparati come composto chimico implicanti procedure
tecnologiche. Siffatta qualificazione è, del resto, convalidata dalla comunità
scientifica internazionale”. Chiarito pertanto che trattasi di trattamento
sanitario e non di “normale mezzo di sostentamento” come pure emerso nel corso
dei precedenti procedimenti giudiziari, si trattava di verificare se per tale
trattamento ricorressero gli estremi per configurare una forma di accanimento
terapeutico. Anche su tale punto la presa di posizione dei giudici di
legittimità è netta, sintetizzabile nel passaggio in cui si afferma che “un
trattamento sanitario, come quello di specie […] in sé, non costituisce
oggettivamente una forma di accanimento terapeutico, e […] rappresenta,
piuttosto, un presidio proporzionato rivolto al mantenimento del soffio vitale,
salvo che, nell’imminenza della morte, l’organismo non sia più in grado di
assimilare le sostanze fornite o che sopraggiunga uno stato di intolleranza,
clinicamente rilevabile, collegato alla particolare forma di alimentazione”.
Partendo da tali
importanti premesse va osservato che se da un lato la mancata configurazione
dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale come forme di accanimento
terapeutico in senso assoluto non consente al giudice di ordinare il distacco
del sondino nasogastrico, dall’altro lato la qualificazione di tali forme di
assistenza come trattamenti sanitari impone senz’altro di verificare se in
ordine agli stessi vi sia il consenso, informato, dell’interessato o di chi sia
legittimato a prestarlo. In tal modo il fulcro della questione si sposta
inevitabilmente sul tema, delicatissimo, della possibilità di rifiutare di
sottoporsi ad una terapia medica o di decidere consapevolmente di interromperla,
nodo cruciale della bioetica di fine vita, aspramente dibattuto sia in campo
bioetico e giuridico sia nella meno consona sede mediatica (cfr. caso Maria e
caso Welby). Premesso infatti che nel campo della deontologia medica il
principio del consenso informato ed il rispetto dell’autodeterminazione del
paziente in ordine ai trattamenti sanitari ha ormai senz’altro superato i
principi ippocratici di beneficenza e non maleficenza, uno dei nodi cruciali
affrontati dai giudici della Suprema Corte nella sentenza n. 21748 è stato
proprio chiarire se il rifiuto consapevole di cure mediche fosse ammissibile
anche nell’ipotesi in cui da tale rifiuto scaturisse la morte del paziente. Sul
punto la posizione dei giudici di legittimità lascia ben pochi dubbi quando
afferma: “deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica
del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene
della vita”. Richiamando alcuni precedenti delle sezioni civili e penali
della medesima Corte, nonché alcuni articoli della costituzione (2, 13 e 32) e
delle principali carte dei diritti a livello europeo (Convenzione di Oviedo e
Carta di Nizza), i giudici di legittimità esplicitano un principio avente una
valenza che si potrebbe definire storica, statuendo che il diritto del singolo
alla salute “come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo
risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non
curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di
dignità umana propri dell’interessato, finanche di lasciarsi morire”.
3.
L’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale è eutanasia?
Ricondotta la
questione nell’alveo del principio dell’autonomia e del consenso informato,
vengono senza dubbio quantomeno ridimensionate gran parte delle discussioni in
merito alla possibilità di ravvisare nell’eventuale rimozione del sondino
naso-gastrico che tiene in vita Eluana gli estremi di un atto eutanasico.
Sebbene infatti le prime reazioni alla sentenza n. 21748, soprattutto nel mondo
cattolico (cfr. L’Osservatore romano del 17.10.2007), fossero fortemente
critiche per il presunto rischio che la stessa potesse orientare il legislatore
verso un’ammissibilità di pratiche eutanasiche, sicuramente l’analogia tra le
due fattispecie appare quantomeno forzata. Se ci si conforma infatti alla
definizione classica di eutanasia come azione od omissione diretta a provocare
la morte di un malato terminale per evitare il protrarsi delle sue sofferenze, è
innanzitutto evidente che nel caso dei malati in stato vegetativo permanente
manchino alcuni degli elementi che tale definizione presuppone. Innanzitutto
coloro che vivono la condizione di Eluana non si trovano in una condizione di
sofferenza come, ad esempio, i malati oncologici all’ultimo stadio: nello stato
vegetativo permanente viene infatti meno qualsiasi attività percettiva, ivi
compresa quella del dolore. In secondo luogo parimenti discutibile è
l’attribuzione al paziente in tale stato della condizione di “terminale”. La
stessa Eluana è la prova vivente che un malato in stato vegetativo permanente,
con un’adeguata assistenza infermieristica e la somministrazione di trattamenti
di alimentazione e idratazione artificiali può, in alcuni casi, vivere, rectius sopravvivere, anche a lungo (quindici anni nel caso di cui ci si
occupa).
Sicuramente più
corretto è pertanto ricondurre la fattispecie nella dimensione del legittimo
rifiuto di cure, da parte di un paziente, o di chi per esso, che giudichi la
condizione in questione come lesiva della propria dignità personale e contraria
alla sua personalità, al suo stile di vita ed ai suoi convincimenti morali. A
riguardo la Corte ha chiarito che: “il rifiuto delle terapie
medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato
per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare
la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un
atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso
naturale”.
Il passaggio
successivo non poteva che riguardare la responsabilità del medico che compia
tale atto, problematica emersa di recente in relazione alla drammatica vicenda
di Piergiorgio Welby con la coraggiosa decisione, presa dal dott. Mario Riccio,
di sospendere la ventilazione artificiale. Ancora una volta gli ermellini
stabiliscono un principio avente portata generale in materia di responsabilità
medica e rifiuto di cure: “la responsabilità del medico per omessa cura
sussiste in quanto esista per il medesimo l’obbligo giuridico di praticare o
continuare la terapia e cessa quando tale obbligo viene meno: e l’obbligo,
fondandosi sul consenso del malato, cessa – insorgendo il dovere giuridico del
medico di rispettare la volontà del paziente contraria alle cure – quando il
consenso viene meno in seguito al rifiuto delle terapie da parte di costui”.
Ancora una volta il consenso informato, già più volte qualificato dalla Suprema
Corte come presupposto legittimante di qualsivoglia atto medico, assume
un’importanza determinante come estrinsecazione dell’autonomia e della volontà
del paziente, nonché come scriminante, seppur non scritta, per l’azione del
medico.
Non resta,
pertanto, che chiedersi, una volta accertata l’irreversibilità della condizione
in cui versa da quindici anni Eluana, se effettivamente fosse ravvisabile una
volontà, da parte di quest’ultima, di non essere tenuta in vita tramite
l’alimentazione e l’idratazione artificiale.
4. Eluana ha
chiesto di morire?
Partendo dal
presupposto che l’alimentazione artificiale che tiene ancora in vita Eluana è, a
tutti gli effetti, un trattamento sanitario liberamente rifiutabile
dall’interessato, anche a costo, come nel caso di specie, di provocarne la
morte, si rende necessario verificare se Eluana avesse espresso una volontà in
tal senso o se, in mancanza della stessa, un soggetto terzo possa legittimamente
formulare tale rifiuto. Su questo punto cruciale, che costituisce l’aspetto
determinante della vicenda, le corti di merito avevano ritenuto, in mancanza di
dichiarazioni scritte della giovane, che non fossero determinanti le
testimonianze del padre e di alcune conoscenti di Eluana che avevano riportato
una volontà della giovane di ritenere preferibile la morte ad una situazione di
coma. Le medesime dichiarazioni venivano infatti ritenute generiche, riferite a
fatti accaduti ad altre persone in un momento di forte emotività e senza
l’attualità della malattia ed, in quanto tali, prive del valore di una
personale, consapevole ed attuale determinazione volitiva, maturata con
cognizione di causa.
Di qui la
decisione dei giudici di legittimità di cassare con rinvio, per l’omessa
effettiva ricostruzione della presunta volontà di Eluana e dei desideri da lei
precedentemente espressi, il decreto con cui la Corte d’Appello di Milano aveva
rigettato il reclamo finalizzato all’interruzione dell’alimentazione artificiale
della giovane di Lecco. In particolare nella sentenza si legge che: “i
giudici d’appello non hanno affatto verificato se tali dichiarazioni – della cui
attendibilità non hanno peraltro dubitato -, ritenute inidonee a configurarsi
come un testamento di vita, valessero comunque a delineare, unitamente alle
altre risultanze dell’istruttoria, la personalità di Eluana e il suo modo di
concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità
della persona, alla luce dei suoi valori di riferimento e dei convincimenti
etici, religiosi, culturali e filosofici che orientavano le sue determinazioni
volitive”. Anche questo passaggio della sentenza assume un’importanza
sicuramente rilevante per la sua innovatività. I giudici di Cassazione lasciano
infatti intendere che un testamento biologico (o testamento di vita o living
will) anche se stilato in un momento in cui è carente l’attualità della malattia
può essere ritenuto espressione di quella volontà, manifestazione di autonomia,
che consente al paziente di rifiutare o chiedere l’interruzione del trattamento
sanitario finanche nell’ipotesi in cui da tale rifiuto/interruzione possa
derivare la morte. La mancanza di una disciplina giuridica del testamento
biologico, da più parti invocata invano da alcuni anni a questa parte, sembra in
questo superata dalla sentenza di Cassazione che afferma un ulteriore principio
di importanza senz’altro storica.
5. Il padre di
Eluana può chiedere l’interruzione del trattamento sanitario?
Il discorso fin
qui svolto ha volutamente tralasciato uno dei protagonisti dell’estenuante
vicenda giudiziaria di Eluana, ovvero Beppe Englaro, suo padre nonché suo tutore
legale dopo l’inevitabile interdizione. A differenza di sua figlia, privata di
ogni contatto con la realtà dal gennaio 1992, nonché della possibilità provare
emozioni e/o sofferenze, Beppe Englaro ha vissuto in pieno, e vive tuttora, il
dramma di vedere spezzata la vita di sua figlia, la diagnosi dei medici priva di
speranza, il passaggio da un ospedale all’altro ma soprattutto il dramma di
stare accanto ad un corpo che non può più interagire con il mondo circostante,
legato alla vita soltanto attraverso un sondino nasogastrico. Di qui la scelta
tragica, atroce ed eroica allo stesso tempo, di intraprendere una lunga
battaglia legale che dura dal lontano 1999 per ottenere dai tribunali
l’autorizzazione ad interrompere l’alimentazione artificiale ed, insieme ad
essa, quella vita che non è più vita e che per molti appare senza dignità. A
questa decisione si accompagna la responsabilità di farsi portavoce ed
interprete della volontà della figlia, affidata soltanto alle parole sue ed alla
testimonianza di alcune amiche, fino ad oggi ritenute insufficienti per ottenere
dalle Corti di merito quanto lui stesso chiedeva per sua figlia. Ecco quindi un
ulteriore complesso interrogativo: può Beppe Englaro in qualità di padre e
tutore di Eluana chiedere l’interruzione di un trattamento sanitario da cui
deriverà inevitabilmente la morte della figlia? Senza considerare il dramma
umano di un padre che è consapevole di togliere con la propria decisione la
vita, ancorché priva di coscienza, alla propria figlia, la questione presenta
risvolti sicuramente controversi anche sotto la fredda luce della valutazione
della legittimità giuridica di una simile richiesta. Come fanno correttamente
rilevare i giudici di Cassazione, il ruolo del tutore “deve essere a garanzia
del soggetto incapace, e quindi rivolta, oggettivamente, a preservarne e
tutelarne la vita”, salvo poi aggiungere “ma, al contempo, il tutore non
può nemmeno trascurare l’idea di dignità della persona dallo stesso
rappresentato manifestata, prima di cadere nello stato di incapacità, dinanzi ai
problemi della vita e della morte”. L’interesse dell’incapace, che
costituisce quindi uno dei punti problematici della vicenda umana e giuridica di
Eluana, si sposta dalla valutazione oggettiva di quello che sia il suo “bene” in
senso assoluto alla dimensione, soggettiva e personale, di ciò che il tutelato
avrebbe voluto qualora fosse stato capace, facendo riferimento ai desideri
espressi in vita nonché al suo stile di vita, alle sue convinzioni morali ecc.
E’ evidente che tale valutazione riguarda anche l’eventuale consenso o dissenso
al trattamento medico, espressione, come si è visto, del diritto personalissimo
alla salute ma che, nel caso di specie, si riflette anche sulla dignità della
persona e sul rispetto della sua libertà ed autonomia. La delicatezza del tema
del consenso al trattamento medico prestato dal tutore per l’incapace richiede
tuttavia che la scelta del primo “non sia espressione del giudizio sulla
qualità della vita proprio del rappresentante, ancorché appartenente alla stessa
cerchia familiare del rappresentato, e che non sia in alcun modo condizionata
dalla particolare gravosità della situazione, ma sia rivolta, esclusivamente, a
dare sostanza e coerenza all’identità complessiva del paziente e al suo modo di
concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità
della persona”. Su tale aspetto la richiesta avanzata da Beppe Englaro nelle
competenti sedi giudiziarie aveva avuto una battuta d’arresto poco più di due
anni or sono, allorquando la medesima Corte, con l’ordinanza n. 8291 del 20
aprile 2005 (Cfr. D&G n. 19 del 14.05.05), aveva dichiarato inammissibile, senza
entrare nel merito, il ricorso per Cassazione a causa dell’omessa notifica ad un
curatore speciale, previsto dalla legge nelle ipotesi di conflitto di interessi
tra il rappresentato ed il rappresentante. La questione è strettamente collegata
a quella delle valutazioni, molto spesso ciniche, sui costi in termini economici
ed emotivi dell’assistenza ai malati terminali o comunque inguaribili da parte
delle famiglie prima e del servizio sanitario poi, valutazioni che devono
necessariamente rimanere estranee alla ricostruzione della reale o plausibile
volontà del paziente, unico e irrinunciabile fondamento della scelta di
sospendere o meno un trattamento salvavita.
6. Eluana
morirà?
Come è facilmente
intuibile, la sentenza n. 21748/07 costituisce una tappa fondamentale nell’iter
giuridico avviato da Beppe Englaro molti anni or sono sebbene, anche questa
volta, non si sia ancora pervenuti ad una conclusione definitiva della
controversia. La decisione di cassare con rinvio ad un’altra sezione di Corte
d’Appello comporta inevitabilmente quantomeno un’ulteriore grado di giudizio,
nonostante questa volta vi sia un principio di diritto estremamente chiaro ad
orientare della corte di merito. I giudici di legittimità hanno infatti
esplicitamente disposto che il giudice può autorizzare, su richiesta del tutore
che lo rappresenta ed in contraddittorio con il curatore speciale,
l’interruzione dell’alimentazione ed idratazione artificiali del malato in stato
vegetativo permanente qualora ricorrano contemporaneamente i seguenti
presupposti, ovvero: “(a) quando la condizione di stato
vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e
non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici
riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima
possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di
ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia
realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e
convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti
dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi
convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato
di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro
presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo
allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita,
indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e
di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere,
della qualità della vita stessa”.
Per effetto di
tale principio la decisione sulla vita o sulla morte di Eluana deriverà
dall’accertamento compiuto dalla Corte d’Appello sulla volontà manifestata in
vita da quest’ultima, volontà che dovrebbe emergere dalle risultanze
dell’istruttoria originariamente ed erroneamente ritenute irrilevanti perché
fondate su dichiarazioni rese dall’interessata in relazione a terzi e non
nell’attualità della malattia. Compito dei giudici di merito dovrà essere
pertanto quello di ricostruire la personalità della ragazza nonché “il suo
modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di
dignità della persona, alla luce dei suoi valori di riferimento e dei
convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che orientavano le sue
determinazioni volitive” e di verificare se la richiesta del padre-tutore è
conforme ad esse. Solo qualora tale corrispondenza venisse ritenuta esistente
sarà legittima l’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali,
così come accaduto per l’americana Terry Schiavo.
7. Cosa
accadrà agli altri malati nella stessa condizione?
Eluana non è
l’unica a versare in stato vegetativo permanente. Sebbene la dura battaglia
giudiziaria intrapresa dal padre sia divenuta ormai un caso emblematico, come i
più celebri precedenti di Nancy Cruzan e Terry Schiavo negli Stati Uniti e di
Tony Bland in Gran Bretagna. Secondo alcune statistiche l'incidenza dello stato
vegetativo (non solo permanente) è stimata in 0.7 - 1.1/100.000 abitanti di cui
circa un terzo è di origine traumatica. Dei 2/3 di origine non traumatica (ictus
cerebrale ischemico o emorragico, encefalite, anossia) quasi il 50% è costituito
dalle anossie cerebrali. Esso può essere una condizione transitoria o protratta
nel tempo: è pertanto persistente, qualora duri oltre un mese o permanente
(irreversibile) se si protrae da oltre 12 mesi. Sebbene, la maggior parte
dei pazienti muoia entro 5 anni dall’evento che ha causato lo stato vegetativo
permanente e solo uno su 50.000 sopravviva per più di 15 anni come Eluana, il
problema assume una dimensione che trascende sicuramente il caso isolato. In
questo la decisione dei giudici di Cassazione riveste un’importanza del tutto
particolare se si consideri che interviene in un momento storico in cui il
dibattito sul testamento biologico appare ormai irrimediabilmente arenato in
parlamento ed in cui il vuoto normativo, in cui la Corte si è inserita, sembra
destinato a protrarsi ancora a lungo.
Nonostante la
vincolatività del precedente sia estranea al nostro ordinamento giuridico e che
la funzione di creare diritto non sia, come in tutti gli ordinamenti di civil
law, propria del potere giudiziario, il principio di diritto esplicitato
dalla Corte per la risoluzione del caso Englaro può, invero, costituire la guida
per medici e tribunali chiamati ad affrontare situazioni analoghe, anche in
mancanza di disciplina giuridica specifica. Inoltre alcuni degli altri principi
che emergono dalla lettura della sentenza (qualificazione dell’alimentazione ed
idratazione artificiale, legittimità del rifiuto di cure anche se salvavita,
ruolo del tutore, valenza del testamento biologico) possono senz’altro essere
applicati a problematiche di fine vita che trascendono il caso drammatico, ma
limitato, dello stato vegetativo permanente.
Diverso è invece
il discorso sull’opportunità che problematiche così delicate, in cui sono
coinvolti diritti fondamentali come quello alla vita, alla salute ed alla
dignità umana, siano risolti in sede giurisdizionale e non legislativa. Su tale
questione non è tuttavia il caso di soffermarsi più di tanto, atteso che
significherebbe rimarcare per l’ennesima volta e forse inutilmente l’assoluta
inadeguatezza del legislatore italiano di fronte ai temi di bioetica che
riguardano, prima di astratti principi e regole morali e giuridiche,
innanzitutto vite e persone concrete, come Beppe Englaro e sua figlia Eluana.
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