
Parere sul
caso di Piergiorgio Welby del
“Comitato per l’etica di fine vita”
Il
caso
Il
sig. Welby è affetto da una gravissima malattia neurologica giunta allo stadio
terminale; conserva intatte le proprie facoltà mentali ed è pienamente capace di esprimere una volontà consapevole;
sopravvive grazie a terapie di sostegno vitale (ventilazione assistita); chiede
ai curanti la sospensione di tali terapie e la messa in atto di
trattamenti volti ad evitargli sofferenze.
Il
quesito:
”E’
eticamente legittimo, per il medico, procedere alla sospensione del trattamento
di ventilazione assistita e alla contestuale somministrazione della sedazione,
in accoglimento della richiesta del paziente?”
Il
parere:
Il
Comitato per l’etica di fine vita ritiene
che la richiesta del paziente debba essere accolta senza indugio e che la
sospensione del trattamento accompagnata dalla messa in atto di terapie di
controllo della sofferenza sia giustificata non solo sul piano etico e
deontologico, ma già oggi anche sul piano giuridico.
Argomenti
a sostegno del parere:
1.
Il parere formulato si fonda, in primo luogo, sul rilievo che ad un individuo
capace di scelte consapevoli, quale è, al di sopra di ogni dubbio, il sig.
Welby, compete il diritto ad essere sottoposto soltanto a trattamenti ai quali
abbia prestato il proprio consenso, e quando, come nel caso in questione, siano
in gioco trattamenti prolungati nel tempo, il diritto a revocare il consenso,
pur inizialmente prestato. Il diritto del paziente capace al rifiuto del
trattamento terapeutico trova, sul piano morale, fondamento nel principio che
impone il rispetto dell’autonomia degli individui sino alla fine della vita.
Tale diritto trova, inoltre, pieno riconoscimento nel codice di deontologia
medica attualmente vigente, il cui art. 32, all’ultimo comma, senza introdurre
alcuna distinzione tra trattamenti salvavita e non salvavita,
afferma «In ogni caso,
in
presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il
medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo
consentito alcun trattamento contro la volontà della persona». Sul piano
giuridico, poi, pur in assenza di una disciplina che regoli in via generale la
materia sul piano legislativo, il diritto del paziente capace al rifiuto dei
trattamenti discende dal principio di volontarietà dei trattamenti sanitari.
Tale principio è stato sancito dal seconda comma dell’art. 32 della
Costituzione e da documenti normativi di carattere sovranazionale entrati a far
parte dell’ordinamento giuridico italiano, quali la Convenzione sui diritti
dell’uomo e la biomedicina (Oviedo 1997) e la Carta dei diritti fondamentali
dell’unione europea (Nizza 2000), ed ha trovato applicazione in una
consolidata ed autorevole giurisprudenza.
Prendendo
le distanze dalla fuorviante
interpretazione seconda la quale nel
caso Welby sarebbe in gioco il riconoscimento del diritto all’eutanasia, il
Comitato per l’etica di fine vita ritiene, dunque, che la richiesta del
paziente possa, anzi, debba trovare accoglimento in quanto esercizio di un
diritto, quale appunto il diritto al rifiuto dei trattamenti, già oggi
riconosciuto dalle norme della deontologia e del diritto, oltre che dalla morale
del rispetto delle persona. Tanto più che, nel caso specifico, la volontà
negativa rispetto alla prosecuzione del trattamento non riguarda situazioni
future ed incerte, ed è ribadita dal paziente avendo piena consapevolezza delle
implicazioni che il rifiuto comporta.
2.
Riconoscere, come è giocoforza fare sul piano etico, deontologico e giuridico,
il diritto degli individui capaci a rifiutare trattamenti anche salvavita, non
sarebbe, tuttavia, secondo taluni, sufficiente a legittimare e/o richiedere la
messa in atto, da parte dei medici, di comportamenti idonei a dare attuazione al
sopra richiamato diritto. In particolare, secondo questa opinione, nei casi in
cui, come nel caso di Piergiorgio Welby, il rifiuto investe un trattamento la
cui sospensione comporta un
pericolo per la sopravvivenza, la sua sospensione, accompagnata da interventi
volti ad evitare la sofferenza, sarebbe giustificata solo alla condizione che la
continuazione desse luogo ad accanimento terapeutico. Diversamente, comportando
la sospensione un pericolo per la vita, si potrebbe profilare uno stato di
necessità che legittimerebbe il medico a ripristinare il trattamento rifiutato,
disattendendo la volontà del paziente.
Il
Comitato per l’etica di fine vita ritiene tali posizioni insostenibili e
contrastabili con i seguenti rilievi.
Premesso
che, in presenza del rifiuto di un trattamento consapevolmente espresso da
persona capace, individuare se il trattamento in questione dia o meno luogo ad
accanimento terapeutico non è rilevante per definire il corretto operare del
medico, va comunque sottolineato che si può ravvisare accanimento terapeutico
nei casi in cui vi sia insistenza nella messa in atto di interventi e
trattamenti che non apportino beneficio alla salute del malato e miglioramento
alla qualità della sua vita. Si tratta della felice definizione di
“accanimento terapeutico” contenuta nell’art. 14 del Codice di deontologia
medica, dalla quale si può desumere che la connotazione di un trattamento come
accanimento terapeutico non può
essere affidata a criteri puramente
clinico-oggettivi, mettendo in gioco la valutazione della “qualità della
vita” garantita al malato mediante i trattamenti, valutazione che non può
spettare, quando ne è capace, altro che al soggetto della cui vita si tratta.
Ancor prima, e senza bisogno di una legge che definisca l’accanimento
terapeutico, il medico, nello specifico caso di Welby, può trovare conferma
della legittimità, e della doverosità di una linea d’azione conforme alla
richiesta del paziente anche nel divieto di accanimento terapeutico come
definito a livello deontologico, dal momento che la terapia di sostegno attuata
garantisce al paziente la sopravvivenza, ma non una qualità della vita da lui
considerata accettabile.
Sia
che si affronti la questione puntando l’attenzione sul diritto del paziente ad
esprimere la sua volontà sulle cure, sia che lo si affronti avendo riguardo al
divieto di accanimento terapeutico, l’elemento dirimente è sempre
rappresentato dal punto di vista del paziente, nel quale il medico trova un
vincolo e, al tempo stesso, un imprescindibile
criterio per orientare la sua azione. Di fronte al rifiuto opposto da un
paziente che considera esistenzialmente insostenibile la prosecuzione di un
trattamento, il medico deve operare come se quel trattamento non fosse più
disponibile, e, peraltro, continuare l’assistenza con gli ulteriori mezzi
disponibili, trovando sostegno nell’ulteriore prescrizione deontologica
(Codice di deontologia medica, art. 37) in base alla quale «in caso di
malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il
medico deve limitare la sua opera all’assistenza morale e alla terapia atta
risparmiare inutili sofferenze».
Privo
di fondamento appare, a questo punto, l’argomento che, se pur legittimato a
sospendere il trattamento, il medico sarebbe poi tenuto a ripristinarlo, in nome
dello stato di necessità, qualora la sua sospensione desse luogo ad una
situazione di pericolo di danno grave alla persona. Posto che, per definizione,
la sospensione di un sostegno vitale comporta un pericolo per la sopravvivenza,
il danno da cui il medico è tenuto a preservare il paziente è quello che gli
potrebbe derivare da un mancato intervento volto ad evitare sofferenze. Resta,
comunque, che, in questi casi, anche a livello giuridico, sul potere/dovere di
intervento previsto dall’art. 54 del codice penale, che disciplina lo stato di
necessità, prevale la norma costituzionale (art. 32) che richiede il rispetto
della volontà del paziente.
Considerazioni
conclusive:
Il
caso italiano di Piergiorgio Welby ha avuto un precedente nel 2002 in Gran
Bretagna nel caso di “Miss B”, una signora quarantenne in una situazione
clinica assimilabile a quella del sig. Welby, alla quale l’Alta Corte Inglese
ha riconosciuto il diritto ad ottenere dai medici la sospensione del trattamento
di ventilazione assistita. Sulla decisione hanno, in quel caso, pesato, tra gli
altri, l’argomento di principio che non si può sacrificare il diritto degli
individui capaci a compiere scelte fondamentali, quali sono le scelte sui
trattamenti medici, in nome di un “privilegio terapeutico” che consentirebbe
sempre e comunque ai medici di individuare ciò che è bene per il paziente, e
l’argomento di fatto che l’offerta della migliore assistenza non è, in
taluni casi, sufficiente ad evitare che un individuo affetto da una malattia
gravemente invalidante e, come nel caso di Welby, pervenuta allo stadio terminale, desideri interrompere i
trattamenti dai quali dipende il prolungamento della sua sopravvivenza o, forse
è più appropriato dire, del suo processo
del morire. Il Comitato per l’etica di fine vita ritiene che tali argomenti
meritino attenta considerazione se si vorranno compiere passi significativi
nella direzione che porta a superare l’atteggiamento di rimozione di cu la
morta è stata, a lungo, fatta oggetto, e se si vorrà contribuire a fare della
morte dignitosa l’imprescindibile completamento di una vita dignitosa.
Il
Presidente del Comitato per l’etica di fine vita
Prof.ssa
Patrizia Borsellino
e-mail
del Comitato per l’etica di fine vita
comitatoetico@fastwebnet.it