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"Le direttive anticipate"
Direttive
anticipate: brevi note
di
Andrea Patroni Griffi
1.
Quale fonte di disciplina per le direttive anticipate? L’adozione del parere
del Comitato nazionale di bioetica in tema di direttive anticipate interviene in
un quadro ordinamentale, in cui risulta assente ad oggi un’espressa
regolazione normativa in materia, offrendo così un’importante strumento di
considerazione del valore della volontà dell’individuo rispetto alle scelte
tragiche dell’esistenza.
Certo,
sia sul piano costituzionale – si pensi al significato che assume la dignità
umana nella stessa giurisprudenza del giudice delle leggi – sia in ambito
internazionale ed europeo – si pensi ai principi della Carta di Nizza o
all’articolo 9 della Convenzione di Oviedo – sono deducibili norme che
sembrano peraltro influenzare la stessa interpretazione di fattispecie classiche
del diritto civile, consentendo forse nuove letture di disposizioni civilistiche
previgenti.
C’è
chi – è il ministro della Salute Girolamo Sirchia – ha considerato il
parere il “primo passo per la
formulazione di una legge sul testamento biologico”. In realtà, occorre qui
distinguere nettamente sedi ed esercizio di funzioni ontologicamente assai
distanti: una cosa, come è ovvio, sono il Comitato nazionale di bioetica e i
pareri che esso adotta nell’esercizio delle proprie funzioni; altra cosa è il
potere di legiferare del Parlamento in cui siedono i “rappresentanti della
Nazione”.
Peraltro,
la recente esperienza della legge n. 40/2004 in tema di procreazione
medicalmente assistita mostra alcuni limiti, insiti all’adozione di normative
di legge su temi tanto delicati quali quelli della bioetica. La certezza del
diritto e, al contempo, il necessario ambito di flessibilità, “morbidezza”
della regolazione giuridica costituiscono espressione di esigenze, ma prima
ancora di valori, che dovrebbero permeare la disciplina normativa di ogni
questione attinente alle bioetiche.
In
tal senso, il cosiddetto “diritto giurisprudenziale”, la normativa
deontologica, l’esercizio di funzione consultiva da parte di organismi tecnici
pongono alcuni dubbi sul piano della tenuta del principio di certezza del
diritto da un lato e costituiscono manifestazione di decisioni prese in sedi
prive di rappresentanza nella regolazione di questioni dal forte significato
politico; ma, al contempo, sono espressione di quella regolazione morbida, soft
law, che consente meglio di sedimentare nella coscienza sociale una maggiore
consapevolezza della problematicità delle questioni investite.
Il
ricorso alla norma legislativa, dunque, in via di esemplificazione, potrà, e
dovrà, esservi in materia di direttive anticipate, non avendo però la
presunzione di regolare troppo nel dettaglio i contenuti e le forme della
legittima dichiarazione di volontà dell’individuo, affidando invece al
giudice, quale interprete privilegiato, quei necessari spazi ermeneutici, che
soli consentono di garantire un certo grado di rispondenza della norma giuridica
alla coscienza sociale e al mutare della stessa. L’obiettivo in termini di
certezza del diritto, che non può non prefiggersi una futura disciplina
legislativa in tema di direttive anticipate di fine vita, deve essere quello di
delineare spazi “certi” all’autodeterminazione dell’individuo, senza però
arrivare poi, proprio in nome di tale obiettivo dichiarato, a comprometterli nel
concreto.
2.
Direttive anticipate e dibattito sull’eutanasia. La stretta connessione tra il
tema delle direttive anticipate e il dibattito sull’eutanasia è evidente; ma
del pari evidente è la constatazione che la complessa e poliedrica questione
eutanasica, che in realtà riguarda fattispecie tra loro molto diverse, non è
di certo limitata al mero interrogativo circa l’ammissibilità delle direttive
anticipate.
Questa
non è la sede per svolgere anche solo un rapido cenno al dibattito
sull’eutanasia. Sennonché è importante sottolineare come proprio la risposta
all’interrogativo se la morte sia sempre e solo mero evento che si subisce o
possa diventare oggetto di libertà – e di quale tipo di libertà - acquista
chiara rilevanza giuridica sul piano del contenuto che possono assumere le
direttive anticipate nel rispetto del vigente quadro legislativo penale, che
prevede le fattispecie di aiuto al suicidio e di omicidio del consenziente.
Semmai poi oggi si pone il problema di capire quale sia il campo di applicazione
di tali reati. E’ indubbio infatti che il giudizio di disvalore sociale di
certi comportamenti sia mutato nella coscienza collettiva, come emerge peraltro
nella più recente giurisprudenza penalistica, resa a codice vigente, dove è
ricorrente il sanzionamento di tali vicende con pene davvero minime oppure la
stessa esclusione della rilevanza penale di tali condotte.
Nel
parere reso dal Comitato nazionale di bioetica c’è un’espressa opzione
contraria all’introduzione del ricorso all’eutanasia nelle direttive. Ciò
non significa però che spazi per “decisioni di fine vita” siano assenti nel
contenuto delle direttive anticipate.
E’
possibile qui solo rilevare come nel caso di direttive anticipate che dispongano
nelle situazioni di fine vita diversi possano essere i valori in bilanciamento
nelle differenti ipotesi.
Una
cosa è la libertà di cura, che nel suo possibile contenuto può giungere ad
includere la libertà di non curarsi sino alla produzione dell’evento morte,
oppure la sospensione di cure di life sustaining; fattispecie “altre” sono,
invece, il suicidio medicalmente assistito o i casi in cui ci si attiva per
produrre l’evento morte, fermo restando il divieto dell’accanimento
terapeutico. E’ certo poi che, nell’esperienza medica e di conseguenza nella
casistica giurisprudenziale, la linea di confine tra queste diverse vicende non
sempre viene individuata con facilità e frequenti sono i casi, che risulta
complesso ascrivere all’una o altra categoria di vicende di fine vita.
In
definitiva, in piena aderenza al valore personalista della nostra Costituzione e
con il definitivo superamento di ogni residua tentazione della medicina
paternalistica, la volontà del paziente, contenuta nelle direttive anticipate,
non può non costituire, già a legislazione vigente, un elemento fondamentale
di valutazione nell’operare il bilanciamento tra il diritto alla vita - che
non può essere inteso nel nostro ordinamento tout court anche come diritto
sulla vita, in quanto essa è bene indisponibile - e la dignità della persona
nell’intero arco della propria esistenza sino al prodursi dell’evento morte.
L’avere
fatto ricorso a direttive anticipate può così acquisire valore nella
predisposizione di quelle terapie sulle quali il malato, se ne fosse stato in
grado, avrebbe potuto direttamente esprimersi mediante consenso informato; così,
in particolare, nel garantire il diritto alla libertà dal dolore, mediante il
ricorso a cure palliative e alla terapia del dolore oppure per aiutare ad
individuare la soglia vietata dell’accanimento terapeutico. Si può allora
dire che le direttive anticipate possono divenire strumento per l’introduzione
di una forma di “interruzione volontaria della sopravvivenza”, soltanto
laddove nella disponibilità della volontà dell’individuo possa rientrare il
rifiuto al ricorso alle cure.
Il
riconoscimento delle direttive anticipate non consente dunque di disporre più
di quanto è rimesso nel nostro ordinamento all’autodeterminazione della
persona; permette però di fare acquisire valore alla dichiarazione di volontà
di una persona che semmai non sarà più in grado, nel verificarsi di un certo
accadimento, di prestarla. In tal senso, parafrasando D’Agostino, si può dire
che “la vera posta in gioco nel dibattito sul testamento biologico (non può
essere) la legalizzazione dell’eutanasia”, ferma restando la complessità di
fattispecie di direttive anticipate relative a vicende che potranno semmai
portare a disposizioni di volontà pro futuro per i casi più controversi, quali
il rifiuto di nutrizione artificiale o di emotrasfusioni.
3.
Efficacia delle direttive anticipate.
E’
stato sottolineato come le direttive anticipate costituiscano la nuova frontiera
del consenso informato (Prodomo). E’ evidente però che la non attualità
temporale del consenso rispetto al verificarsi degli eventi, anche ipotetici,
che si intendono regolare pone ai giuristi questioni ulteriori rispetto a quelle
classiche del consenso informato. Tra il consenso informato relativo ad eventi
presenti e certi e la decisione presa in considerazione di un evento futuro e,
semmai, incerto intercorre una differenza sostanziale sul piano giuridico. In
tal senso, la direttiva più che una manifestazione di consenso si sostanzia in
un’anticipazione di consenso, data, come dire, rebus sic stantibus e in quanto
tale revocabile ovvero, per così dire, a certe condizioni, “superabile”.
Il
fatto che si sia preferito fare qui riferimento non a espressioni quali
testamento di vita, biologico o altre, bensì al termine direttive anticipate ed
utilizzare un tale nomen juris vuole fare emergere quale elemento significativo
della natura di queste dichiarazioni la loro natura per l’appunto di
“direttive”, come tali vincolanti relativamente alla direzione che indicano,
ma non necessariamente in tutto il loro contenuto, che peraltro non potrà non
formare oggetto di valutazione e interpretazione in primis da parte dello stesso
medico.
Sono
noti i caratteri che il consenso informato deve rivestire per potere essere
legittimamente prestato nel nostro ordinamento. E’ chiaro che le stesse
esigenze di informazione siano presenti quali requisiti essenziali per prestare
in maniera valida le dichiarazioni di volontà contenute nelle direttive
anticipate. Queste non possono essere validamente redatte senza la piena
conoscenza del significato di quanto si dispone. E si può entrare in possesso
di tale conoscenza solo se si è in grado di accedere e di recepire informazioni
complete nel contenuto e semplici nel linguaggio, pure se riguardanti fatti di
natura medico-scientifica.
E’
questo un ulteriore punto che appare come fondamentale, anche al fine di evitare
che il ricorso alle direttive anticipate sia messo nella concreta disponibilità
solo di chi è culturalmente attrezzato a ricevere informazioni dall’elevato
tasso tecnico-scientifico, con discriminazione di tutti coloro che per un
handicap culturale non fossero in grado di ricorrere ad un tale strumento di
autoderminazione preventiva della propria salute.