
La
legge sulla procreazione medicalmente assistita al vaglio della Corte
costituzionale
Paolo
Becchi
1.
Premessa
Con
una maggioranza sufficientemente ampia e trasversale il parlamento italiano ha
approvato nel febbraio dello scorso anno una legge sulla fecondazione assistita,
la n. 40 del febbraio 2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita”. Nonostante suddetta maggioranza, la legge sin dall’inizio non ha
avuto una vita facile, tanto che è subito iniziata una campagna referendaria
che mirava a sottoporre a verifica popolare l’intera legge e, più
specificamente, parti fondamentali di essa. La Corte costituzionale ha ritenuto
inammissibile la prima richiesta, ma ha accolto tutte le altre e per il giorno
di domenica 12 giugno sono stati convocati i comizi per lo svolgimento dei
referendum popolari ammessi. Qualora venissero approvati i referendum proposti
resterebbero in piedi soltanto l’art. 6 riguardante il consenso informato, con
esclusione del divieto di revoca del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo,
il no alla clonazione riproduttiva (art. 13, 3° co. lett.
c)
e poche altre cose come, ad esempio, il divieto di accedere alle tecniche di
riproduzione assistita alle coppie dello stesso sesso o a single. Verrebbero
invece demoliti i quattro pilastri su cui la legge è costruita. Vale a dire: 1)
la procreazione medicalmente assistita viene vista dal legislatore come
l’ultima possibilità per guarire una malattia (la sterilità o l’infertilità)
non altrimenti curabile; 2) la legge, inoltre, intende assicurare diritti a
tutti i soggetti coinvolti nella procreazione medicalmente assistita; a tutela
del concepito prevede fondamentalmente due grandi divieti, che costituiscono gli
altri due pilastri della legge; 3) il divieto di sperimentare sugli embrioni,
salvo il caso in cui tale sperimentazione sia connessa a finalità terapeutica e
diagnostica volta alla tutela della vita dell’embrione e 4) il divieto di
fecondazione eterologa.
La
legge è costruita su questi quattro pilastri venendo meno i quali viene meno la
legge stessa, tanto che è lecito chiedersi come sia possibile che la Corte
costituzionale abbia ammesso i quattro referendum parzialmente abrogativi e non
quello che richiedeva l’abrogazione dell’intera legge. Coerenza, a mio
avviso, avrebbe voluto che la Corte o ammettesse tutti e cinque i referendum o
su almeno uno dei quattro quesiti optasse per la non ammissione. E quello ora
cercherò di mostrare analizzando singolarmente le diverse sentenze della Corte.
2.
L’inammissibilità della richiesta di
referendum abrogativo relativo all’intera legge
La
prima richiesta di referendum mirava all’abrogazione dell’intera legge ed è
stato dichiarato inammissibile. Le ragioni esposte dalla Corte nella sentenza n.
45 del 2005 fanno rinvio ad un’altra storica pronuncia (la n. 16 del 1978),
redatta da Livio Paladin, ove veniva indicato un limite implicito di
inammissibilità, quello relativo a leggi sia pure ordinarie, ma a contenuto
costituzionalmente vincolato o necessario. A partire da quella sentenza infatti
alcune leggi ordinarie furono ritenute dalla Corte proprio per tale ragione non
sottoponibili a referendum abrogativo.
L’abrogazione
di una legge tramite referendum non poteva riguardare quelle leggi, ancorché
ordinarie, la cui abrogazione avrebbe però reso nulla la tutela necessaria di
diritti costituzionali inviolabili (come la vita, la salute, la maternità
ecc.). Il punto 5 del Considerato in diritto della sentenza n. 45 del 2005 fa
esplicito rinvio alla precedente menzionata pronuncia: “Nella sentenza n. 16
del 1978, successivamente sempre confermata da questa Corte, si è affermata
l’esistenza di “valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture e
ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi
referendum,
al di là della lettera dell’art. 75 secondo comma della
Costituzione””.
Dal
momento che la Corte richiama questa sua precedente pronuncia va osservato che
avrebbe fatto bene a seguirla anche per quel che riguarda la modalità della
pronuncia stessa. La Corte infatti nella sentenza richiamata, considerando che
le richieste in discussione erano “tanto interferenti che le relative
soluzioni si connettono e si condizionano a vicenda” aveva deciso che i
giudizi nonostante allora fossero ben otto e riguardanti anche leggi diverse
andassero “riuniti e decisi con un’unica sentenza”.
Con
riferimento alle richieste ora in discussione, che riguardano un’unica legge,
la Corte ha invece deciso di pronunciarsi non solo singolarmente e con giudici
relatori in parte diversi, ma altresì in due casi, diversamente da quanto
avviene di solito, con giudici relatori diversi da quelli che hanno proceduto
alla redazione delle pronunce, cosicché anche sotto il profilo meramente
formale esse risultano tra loro disomogenee.
Consideriamo
ora nel dettaglio l’argomentazione della Corte con riferimento alla prima
richiesta. Secondo la Corte la legge sulla procreazione assistita rientrerebbe
tra quel tipo di leggi a contenuto normativo costituzionalmente vincolato e per
questo sarebbe inammissibile un referendum abrogativo che miri alla sua totale
abrogazione. Dopo aver presentato l’articolazione della legge e messo in
evidenza che la materia in precedenza non era ancora stata disciplinata dal
legislatore la Corte prosegue: “Si tratta della prima legislazione organica
relativa ad un delicato settore, che negli anni più recenti ha conosciuto uno
sviluppo correlato a quello della ricerca e delle tecniche mediche, e che
indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i
quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi
che assicuri un livello minimo di tutela legislativa”. La Corte insiste sul
fatto che la legge per la prima volta interviene a disciplinare in modo organico
un settore che presenta rilevanti interessi costituzionali, occupandosi anche di
aspetti la cui importanza era già emersa a livello comunitario con la
Convenzione sui diritti dell’uomo e della biomedicina del 1997 nota come
Convenzione di Oviedo e il relativo Protocollo addizionale dell’anno seguente
Sul divieto di clonazione di esseri umani e con la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea, proclamata nel 2000. E non vi è alcun
dubbio che tali documenti trovino una loro precisa conferma nella legge italiana
sulla procreazione medicalmente assistita. L’art. 3 della Carta, ora
corrispondente all’art. II - 63 della Costituzione europea, si occupa del
“diritto all’integrità della persona” e in quel contesto viene
riaffermato il principio del “consenso informato”, il “divieto delle
pratiche eugenetiche” e “il divieto della clonazione riproduttiva degli
esseri umani”. Analoghe e ancora più precise disposizioni si incontrano nella
Convenzione sui diritti dell’uomo e della biomedicina e nel connesso
Protocollo addizionale riguardante il divieto di clonazione riproduttiva.
Sembrerebbe dunque che la Corte, in sostanza, ritenga a “contenuto
costituzionalmente vincolato” soltanto i tre aspetti menzionati, sui quali
dunque il referendum abrogativo sarebbe inammissibile. La Corte infatti non
indica altre disposizioni normative espressione di principi non suscettibili di
abrogazione. Troppo e troppo poco al contempo. Troppo perché, come avremo modo
di vedere, almeno uno di questi referendum ammessi presenta implicazioni che per
lo meno in senso ampio hanno a che fare con “pratiche eugenetiche” (e
dunque, stando alla motivazione della Corte, non lo si sarebbe dovuto ammettere)
e troppo poco perché le disposizioni menzionate dalla Corte non ritenute
sottoponibili a referendum non contraddistinguono la legge oggetto del
referendum, tanto che è del tutto lecita la seguente obiezione, che la stessa
Corte si pone (e che a mio avviso non risolve in modo adeguato): perché non
“potrebbe essere adottata una diversa legislazione in tema di procreazione
medicalmente assistita; ma pur essa idonea a garantire almeno un minimo di
tutela agli interessi costituzionalmente rilevanti nella materia”? Per
rispondere a tale obiezione la Corte rinvia ad una sua precedente sentenza (la
n. 17 del 1997) secondo la quale la domanda abrogativa va valutata anche nel
senso “se essa abbia per avventura un contenuto non consentito perché in
contrasto con la Costituzione presentandosi come equivalente ad una domanda di
abrogazione di norme o principi costituzionali anziché di sole norme
discrezionalmente poste dal legislatore ordinario e dallo stesso disponibili”.
Non si può paragonare la domanda di pura e semplice soppressione totale di un
Ministero (il quesito referendario oggetto della sentenza n. 17 del 1997
riguardava la soppressione del Ministero della Sanità), che condurrebbe
all’eliminazione di funzioni che sono costituzionalmente necessarie e che non
possono essere soppresse senza con ciò ledere principi costituzionali, alla
domanda abrogativa di una legge che qualora fosse approvata ripristinerebbe
semplicemente lo status quo ante. Ed
in ogni caso la Corte nelle sua recente sentenza non riesce ad individuare quale
contenuto della legge n. 40 non sarebbe consentito sottoporre a referendum perché
costituzionalmente vincolato. Il consenso libero e informato, il divieto di
pratiche eugenetiche e di clonazione riproduttiva sono aspetti importanti
presenti nella legge, ma non sono quelli che la contraddistinguono, tanto che
una legge completamente diversa potrebbe farsene ugualmente carico. Non si può
nascondere l’impressione che “costituzionalmente necessaria” sulla base
della pronuncia della Corte non sia tanto questa
legge (sulla quale si chiedeva l’ammissibilità del referendum), ma
una
legge sulla procreazione assistita. Tesi, per la verità, discutibile, dal
momento che pur coinvolgendo certamente aspetti di rilievo costituzionale come
la tutela della salute, della famiglia e della libertà di ricerca, non è
affatto detto che il lasciare questo settore alla responsabilità della scienza
e alla esperienza dei giudici (si pensi al modo in cui la giurisprudenza ha
risolto il problema dell’azione di disconoscimento di paternità del marito
che aveva consentito all’inseminazione eterologa della moglie, e cioè
negandola) comporti necessariamente la caduta in quella sorta di “far west”
paventato da molti. Ma anche ammesso che la Corte avesse ragione a ritenere
costituzionalmente necessaria una regolamentazione legislativa della
procreazione assistita, ciò non significa che essa avrebbe dovuto ritenere
costituzionalmente necessaria quella specifica disciplina oggetto del quesito
referendario.
E’
su questa legge nella sua interezza che doveva esprimersi la Corte e non su una
(qualsiasi) legge riguardante la procreazione assistita. A sostegno della
decisione della Corte resterebbe l’idea che la legge in vigore quantomeno quel
“minimo di tutela” agli interessi costituzionali rilevanti in questa
materia. Si potrà continuare a discutere se tale motivazione sia sufficiente a
giustificare l’esclusione dal referendum abrogativo - ripeto: un’altra legge
avrebbe potuto garantire la stessa tutela - , ma essa non mi pare comunque
equivalente a quella secondo la quale il referendum sarebbe inammissibile perché
questa legge rientrerebbe fra quelle a contenuto costituzionalmente vincolato
(tesi che per altro - come si è visto - la Corte non è riuscita a dimostrare).
3.
Il quesito tendente a rendere possibile la sperimentazione sugli embrioni
Se
per un verso la Corte ha ritenuto inammissibile il referendum abrogativo
sull’intera legge, per l’altro ha tuttavia ammesso tutti gli altri quattro
quesiti referendari, i quali di fatto - come vedremo -toccano tutti gli aspetti
che contraddistinguono la legge sulla procreazione assistita. E l’ammissione
del referendum abrogativo in tutti i quattro casi viene motivata con la stessa
argomentazione che era era stata utilizzata per dichiarare inammissibile il
referendum abrogativo dell’intera legge: questa volta negando ciò che invece
prima era stato affermato. La legge nella sua interezza non può essere
sottoposta a referendum abrogativo poiché viene ritenuta a contenuto
costituzionalmente vincolato, viceversa per le disposizioni oggetto dei quattro
seguenti quesiti referendari. Con le parole della Corte la prima di queste
quattro richieste referendarie è ammissibile perché “va escluso che le
disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto
costituzionalmente vincolato o necessario” (punto 4 del Considerato in
diritto), la seconda e terza richiesta vengono ammesse con la stessa motivazione
(punto 4. 1 del Considerato in diritto), mentre per la quarta richiesta (quella
che ha per oggetto il divieto di fecondazione eterologa) essa viene ammessa
perché le disposizioni oggetto del quesito eventualmente abrogate non farebbero
“venir meno un livello minimo di tutela costituzionalmente necessario”
(punto 3.3 del Considerato in diritto). Per un verso, insomma, si afferma che
l’intera legge è “costituzionalmente necessaria” e quindi non
suscettibile di referendum abrogativo, per l’altro tutte le disposizioni che
la caratterizzano possono essere sottoposte a referendum abrogativo perché non
sono da ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato. Se ciò è vero - ed
è quello che cercherò di dimostrare con un’analisi dei quattro quesiti
referendari e delle decisioni di ammissibilità della Corte - allora si dovrà
quanto meno ammettere che sussista un’incoerenza tra la prima e altre quattro
pronunce della Corte.
Uno
degli obiettivi fondamentali che la legge si prefigge è quello della protezione
degli embrioni prodotti dalla fecondazione artificiale da ricerche cliniche e
sperimentali che non siano strettamente connesse “alla tutela della salute e
dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative”(art. 13 2° co.). Salvo questa eccezione la legge nel Capo VI
dedicato alle “Misure di tutela dell’embrione” vieta “qualsiasi
sperimentazione su ciascun embrione umano” (art. 13 1° co.) e ciò significa
che vieta in toto la ricerca
scientifica sugli embrioni. Il referendum abrogativo mira invece a togliere
questo divieto, basandosi sull’ipotesi, per la verità non ancora convalidata,
che la ricerca scientifica sugli embrioni consentirebbe la scoperta di nuove
terapie per la cura di malattie gravi, oggi inguaribili, come ad esempio l’Alzheimer,
il Parkinson, la sclerosi, il diabete, le cardiopatie, i tumori. Se le cose
stanno in questi termini non è affatto corretto quanto affermato al punto 2 del
Considerato in diritto della Corte per la quale “la richiesta referendaria
mira ad ampliare la possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli
embrioni”. Non si mira con il referendum ad ampliare qualcosa che comunque era
già ammesso, ma a rendere lecito ciò che - con un'unica eccezione - era invece
vietato. In particolare si ammette la ricerca sugli embrioni consentendo sia la
clonazione terapeutica (prima vietata dall’art. 13, 3° co. lett.
c
e dall’art. 12, 7° co. )sia la crioconservazione (prima vietata dall’art.
14,1° co.), in quanto - come rileva la stessa Corte-“procedure strumentali
alle tecniche di utilizzo delle cellule staminali”.
Insomma,
si ammettono pratiche che hanno come conseguenza la distruzione degli embrioni,
sia pure motivata con gli scopi più nobili, come sono quelli di promuovere
ricerche per la cura di alcune malattie attualmente inguaribili. Ciò che resta
fuori dalla discussione referendaria è la clonazione riproduttiva e questo
punto va opportunamente ribadito poiché se l’abrogazione prevista all’art.
13, 3°co. lett. c, ammettendo la
tecnica della clonazione mediante trasferimento di nucleo sembrerebbe aprire le
porte anche alla clonazione riproduttiva, l’art. 12, 7° co. nella parte che
resta in vigore, vieta e punisce severamente la clonazione umana riproduttiva.
Ma
questo divieto, va qui ribadito, non contraddistingue questa legge, dal momento
che esso è chiaramente sottolineato sia dal Protocollo addizionale del 12
gennaio 1998 n. 168 alla Convenzione di Oviedo dell’anno precedente sui
diritti dell’uomo e sulla biomedicina, sia dalla Costituzione Europea, la
quale all’art.II-63, 2° co. recita: “nell’ambito della medicina e della
biologia devono essere rispettati … d) il divieto della clonazione
riproduttiva degli esseri umani”.
La
Corte ha ragione a richiamare (in particolare) la Convenzione di Oviedo per
sostenere da questo punto di vista l’ammissibilità del referendum, dal
momento che l’apertura alla sperimentazione scientifica che si avrebbe qualora
il referendum abrogasse le disposizioni in oggetto non farebbero comunque venir
meno il divieto di clonazione riproduttiva degli esseri umani. La Corte tuttavia
si richiama esplicitamente solo all’art. 1 del
Protocollo
addizionale, mentre non menzione l’art. 18 della Convenzione medesima, il
quale al 2° comma recita: “La creazione di embrioni umani a fini di ricerca
è vietata”. Ma non verrebbe proprio questo permesso in Italia, qualora
passasse il relativo referendum abrogativo? La Corte si limita a osservare che
la richiesta referendaria è ammissibile perché essa mira ad ampliare la
possibilità di ricerca; ma non dice che questo ampliamento comporterà
inevitabilmente la creazione di embrioni umani per clonazione nucleare con
l’unico scopo di utilizzarne le cellule staminali. La legge in vigore vietando
sia la clonazione riproduttiva che quella terapeutica è conforme alla
Convenzione di Oviedo; se il referendum abrogativo in questione ottenesse la
maggioranza dei voti l’Italia, consentendo la creazione di embrioni umani per
la clonazione nucleare a fini di ricerca, violerebbe l’art. 18, 2° co. della
Convenzione di Oviedo che vieta la creazione di embrioni umani a fine di
ricerca. Non è vero che il referendum qualora di esito favorevole per coloro
che l’hanno promosso comporterà soltanto la sperimentazione su embrioni umani
che già esistono, esso infatti ammetterà che se ne possano realizzare anche di
nuovi ai fini della ricerca. Centrale a tale riguardo è l’art. 12, 7° co.
che vieta la realizzazione di entrambi i fini della clonazione nucleare
(riproduttivi o terapeutici) e che, stante l’abrogazione proposta, in seguito
riguarderà soltanto la clonazione riproduttiva, consentendo quindi quella
terapeutica, consentendo quindi la creazione e distruzione degli embrioni
prodotti per clonazione terapeutica.
Si badi la
legge può, a mio avviso, essere criticata per il modo in cui ha affrontato
l’angoscioso problema degli embrioni soprannumerari, ma il referendum
abrogativo va al di là di questo, poiché consentirebbe non solo l’utilizzo
di embrioni già esistenti ai fini di ricerca, ma la
creazione
di nuovi embrioni per quel fine. La Corte conclude la sua motivazione
sottolineando al punto 4. 3 del Considerato in diritto che “la normativa di
risulta non presenta, infine, elementi di contraddittorietà che non siano
risolvibili alla stregua di normali canoni ermeneutica”. Anche questa
conclusione è piuttosto discutibile, dal momento che l’eventuale abrogazione
del divieto di clonazione terapeutica autorizza la produzione di embrioni umani
mediante trasferimento di nucleo e quindi la sperimentazione e la ricerca su di
essi, mentre l’art. 13, 1° co., non toccato dal referendum (né in questo
quesito né negli altri seguenti) afferma: “è vietata qualsiasi
sperimentazione su ciascun embrione umano” e il 3° co. del medesimo articolo
(pure questo non toccato dall’esito referendario) ribadisce il divieto della
“produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione”. Mi
pare abbastanza evidente che questi commi dell’art. 13 contrastino con
l’ammissione della clonazione terapeutica effettuata a fini di ricerca sulle
cellule staminali.
Il
primo referendum abrogativo ammesso è un referendum che mira a liberalizzare la
ricerca sugli embrioni umani. Il problema tuttavia è che una tale ricerca
comporta la distruzione di soggetti su cui si esercita: gli embrioni. Ed è
opportuno qui ribadirlo il quesito referendario non riguarda specificamente
l’utilizzazione degli embrioni soprannumerari poiché se dovessero prevalere i
sì verrebbe anche consentita la possibilità di creare nuovi embrioni per
finalità di ricerca attraverso clonazione mediante trasferimento di nucleo.
Tutto ciò è in contrasto con la Convenzione
di Oviedo che, come si è visto, all’art. 18, 2° co. espressamente vieta
la creazione di embrioni a scopi di ricerca. Un punto, questo, completamente
bypassato dal giudizio di ammissibilità della Corte.
4.
Intermezzo: la questione degli embrioni cosiddetti soprannumerari
Indipendentemente
dall’esito del referendum il problema degli embrioni cosiddetti
soprannumerari, ossia quelli prodotti in eccesso nel periodo precedente la data
di entrata in vigore della presente legge e non impiantati, dovrà essere quanto
prima affrontato. La legge infatti si limita a stabilire, nelle disposizioni
transitorie, che se ne faccia un elenco, indicando la loro provenienza (art. 17,
2° co.) e altresì attribuendo al Ministero della Salute il compito di definire
con proprio decreto “le modalità e i termini di conservazione” (art. 17, 3°co.).
Nel frattempo un tale decreto è stato emanato (4 agosto 2004) ed in esso si
distinguono due tipologie di embrioni crioconservati: “embrioni che sono in
attesa di un futuro impianto” e “embrioni per i quali sia accertato lo stato
di abbandono”. Lo stato di abbandono si verifica quando si acquisisca la
rinuncia scritta al futuro impianto, o quando in seguito a ripetuti tentativi
eseguiti, per almeno un anno, non si riesca a contattare chi ha disposto la
crioconservazione degli embrioni. Sia nel caso di embrioni destinati ad un
futuro impianto, sia in quello degli “embrioni orfani” è prevista la loro
crioconservazione. Muta soltanto il luogo in cui saranno conservati: I primi nei
rispettivi centri dove sono state effettuate le tecniche di fecondazione, i
secondi centralizzati presso il Centro trasfusionale e di immunologia dei
trapianti dell’IRCCS “Ospedale Maggiore” di Milano, a cui è attribuito
anche il compito di effettuare studi e ricerche sulle tecniche di
crioconservazione degli embrioni orfani (art. 5). Il decreto non scioglie il
nodo fondamentale relativo a questi ultimi: si occupa soltanto delle modalità
della loro conservazione, ma la legge parlando anche di “termini” lasciava
aperto per lo meno uno spiraglio sul fatto che il decreto potesse fissare anche
un tempo per la conservazione. Il decreto invece insistendo sulla necessità di
effettuare ricerche sulle tecniche di crioconservazione di quegli embrioni
sembra quasi suggerire l’idea che essi andranno conservati
sine die. Che il decreto abbia optato per questa soluzione non deve
in realtà sorprendere: se infatti avesse indicato un termine di conservazione
avrebbe anche dovuto dire che cosa si sarebbe dovuto fare degli embrioni una
volta che quel termine fosse scaduto. Ma è proprio questo che il decreto non
poteva indicare, dal momento che la legge vieta la soppressione degli embrioni e
un tale divieto si estende anche agli embrioni destinati a rimanere orfani.
Crioconservarli in eterno? Questa sembrerebbe l’unica soluzione proposta, ma,
ammesso sia possibile, sarebbe questa una soluzione soddisfacente sotto il
profilo etico e giuridico, anche per una legge come questa che insiste sui
diritti del concepito? La legge vuol tutelare lo sviluppo dell’embrione, non
la sua conservazione, tanto è vero che, salvo un’eccezione, essa vieta la sua
crioconservazione dal momento della sua entrata in vigore. La conservazione
degli embrioni soprannumerari è già una sorta di deroga alla legge che la
vieta. Ci si potrebbe chiedere se de iure
condendo non si potrebbe adottare
un’altra deroga consentendo la donazione di quegli embrioni orfani, che stante
il divieto di fecondazione eterologa e, forse, anche quello di maternità
surrogata di cui agli artt. 4, 3° co. (12, 6° co.) risulterebbe vietata.
Ammetto per altro che rispetto al numero di embrioni attualmente crioconservati
( intorno ai 30.000) questa ipotesi di donazione non è risolutiva. Molti di
questi embrioni sono destinati a morire: non si può non prendere atto di questa
realtà (come d’altro canto non si può non osservare che se dovesse essere
approvato il primo quesito referendario ammesso il numero degli embrioni
soprannumerari continuerà inevitabilmente ad aumentare). Certo, il lasciarli
morire è la scelta più rispettosa nei confronti di quella vita definitivamente
scartata; ma non è detto che questa sia l’unica soluzione eticamente e
giuridicamente accettabile. Se non ci fossero altri metodi per ottenere quelle
cellule staminali grazie alle quali si spera di guarire malattie ereditarie sino
ad oggi incurabili allora credo vi sarebbero forti ragioni per consentire
l’utilizzazione di quegli embrioni soprannumerari già esistenti. Un conto è
utilizzare embrioni che già ci sono, la cui sorte è comunque segnata, un conto
è produrne di altri sapendo che sono destinati a fare la stessa fine.
Quest’ultima ipotesi è inaccettabile perché l’idea di mettere al mondo una
vita umana ( e qui poco importa con quale tecnica lo si faccia) al solo scopo di
distruggerla usandola strumentalmente, rappresenta un’offesa non solo per
l'embrione, ma per noi tutti: una violazione della dignità umana. Un discorso
diverso va fatto per quegli embrioni che già esistono, ma abbandonati sono
comunque destinati a non svilupparsi mai. Se l’alternativa è tra il lasciarli
morire o distruggerli estraendo da loro quelle cellule staminali indispensabili
alla ricerca, allora credo che si potrebbe giustificare eticamente il loro uso
per la ricerca. Certo, anche in questo caso vi sarebbe un uso strumentale degli
embrioni, ma si tratterebbe di un uso circoscritto e che andrebbe
controbilanciato con il divieto di produrre ulteriori embrioni in soprannumero.
Insomma si dovrebbe ammettere che si è sbagliato ad introdurre quella tecnica e
che mai più un embrione dovrà trovarsi di fronte all’alternativa di morire
in un congelatore o essere utilizzato per scopi di ricerca. Si potrebbe inoltre
ammettere una tale utilizzazione solo dopo aver escluso che non ci siano valide
alternative per cercare di curare alcune malattie genetiche gravi. Ci si
verrebbe però così a trovare di fronte ad un grosso problema, poiché nella
comunità scientifica i giudizi sull’uso delle cellule staminali embrionali
sono tutt’altro che omogenei: ciò che noi oggi possiamo dire è che esse
rappresentano una speranza di cura. Ma non rispecchia la realtà dei fatti
sostenere che questa sarebbe l’unica soluzione praticabile per molte malattie
degenerative. Allo stato attuale delle nostre conoscenze l’alternativa è data
dalle cellule staminali adulte presenti nel midollo osseo, nella pelle, nel
tessuto adiposo, nell’intestino, nel cervello, nel cordone ombelicale.
L’estrazione di tali cellule non comporta problemi etici. Certo, le cellule
staminali adulte non sono come quelle embrionali totipotenti, sono cioè meno
versatili di quelle embrionali, ma le ricerche attualmente in corso sono volte a
renderle sempre più simili a quelle embrionali. Sembrerebbe dunque logico
concludere che prima le ricerche dovrebbero concentrarsi sulle cellule staminali
adulte e una volta che i risultati si rivelassero insoddisfacenti, allora si
potrebbe autorizzare l’estrazione di cellule staminali da quegli embrioni
soprannumerari abbandonati che sono comunque destinati a morire. Ma riconosco
che questa soluzione potrebbe richiedere tempi troppo lunghi e quindi sarei
propenso ad ammettere un uso circoscritto degli embrioni soprannumerari già sin
d’ora, ponendo come unica condizione il divieto (peraltro previsto dalla legge
che si intende abrogare) di produrne ulteriormente. Ciò che comunque qui va
ribadito è che l'attuale legge non è contro la libertà di ricerca e contro i
malati, come la propaganda referendaria vuol far credere, ma una legge che
semmai vorrebbe orientare la ricerca più in una direzione che non in un’altra
e che non è disposta a sopprimere una vita per salvarne un’altra.
5.
Il carattere eterogeneo del secondo
quesito referendario: rimozione dei limiti all’accesso delle tecniche di
procreazione assistita e superamento di alcuni principi che regolano lo
svolgimento delle relative procedure
Il
primo quesito ha comunque per lo meno quel necessario carattere di omogeneità
che - dopo quanto ci si è detto - pare essere l’unico motivo a favore della
sua ammissibilità. Ma come stanno le cose con la seconda richiesta
referendaria? In questo caso la Corte ha riconosciuto il “contenuto plurimo”
del quesito, ma lo ha ugualmente ammesso poiché esso presenterebbe comunque il
“necessario carattere di omogeneità”. E’ proprio questo che intendo ora
contestare. Per un verso, certo, la richiesta referendaria mira a consentire
l’accesso alla procreazione medicalmente assistita non solo alle coppie che
hanno problemi di fertilità ma ad estenderlo ad altre coppie ( pur nel rispetto
degli altri requisiti soggettivi elencati all’art. 5). In questo senso sono
tra loro coerenti tanto le abrogazioni previste all’art. 1 (1° e 2° comma)
quanto quelle all’art. 4, 1° co. (e al rinvio a questo contenuto nell’art.
5). Queste richieste abrogative mirano, in sostanza, a consentire l’accesso
alla procreazione medicalmente assistita anche a coppie non sterili, ma
portatrici di una grave ed inguaribile malattia genetica che potrebbe essere
trasmessa al nascituro. Se a prima a vista questa sembra un’estensione del
tutto condivisibile essa apre tuttavia una serie di grossi problemi. Ma su ciò
mi soffermerò tra breve. Vorrei ora anzitutto osservare che il referendum
comunque non riguarda soltanto l’abrogazione di queste disposizioni; ma altresì
un’altra serie di disposizioni che hanno un contenuto diverso e del tutto
indipendente da quello ora considerato. Esse infatti riguardano lo svolgimento
delle procedure di procreazione medicalmente assistita. In sostanza viene
proposta l’abrogazione del principio di gradualità (art. 4, 2° co. lett.
a),
del divieto di produrre più di tre embrioni (art. 14, 2°co.), del divieto di
crioconservazione degli embrioni (dalla legge ammesso soltanto qualora il
trasferimento degli embrioni nell’utero non risulti possibile a causa dello
stato di salute della donna, non prevedibile al momento della fecondazione).
Queste richieste referendarie sono senza dubbio coerenti fra loro (è evidente,
ad esempio, che se si lascia la libertà di produrre un numero di embrioni
superiore a quello ritenuto strettamente necessario ad un unico e contemporaneo
impianto non si può non ricorrere alla loro crioconservazione), ma non lo sono
rispetto alla prima serie di richieste. La prima serie di richieste ha per
oggetto l’ampliamento dell’accesso alla procreazione medicalmente assistita,
la seconda l’applicazione delle tecniche di produzione degli embrioni. Il
quesito formulato non presenta dunque quel carattere di omogeneità che la Corte
gli ha invece attribuito, tanto che un cittadino potrebbe essere del tutto
favorevole al fatto che anche coppie affette da malattie trasmissibili possano
ricorrere alla procreazione assistita (e quindi essere favorevole
all’abrogazione della prima serie di disposizioni), ma ritenere invece del
tutto condivisibile il divieto tanto di produrre più di tre embrioni, quanto di
estendere (al di là dell’eccezione prevista dalla legge) il criterio della
loro conservazione (e quindi essere contrario all’abrogazione della seconda
serie di disposizioni).
Come
dovrebbe votare quel cittadino in relazione al quesito proposto? Se vota sì è
costretto ad accettare anche l’abrogazione della seconda serie di divieti, se
vota no, vota anche contro l’estensione dell’accesso alla fecondazione
assistita a coloro che sono affetti da malattie trasmissibili (a cui peraltro
potrebbe essere favorevole). Ovviamente lo stesso ragionamento si potrebbe fare
per un cittadino che non volesse abrogare le disposizioni che consentono la
fecondazione assistita solo (ed esclusivamente) alle coppie sterili, ma che
invece intendesse facilitare a queste ( e solo a loro) le tecniche di produzione
degli embrioni, abrogando le disposizioni che impediscono la produzione di più
di tre embrioni e la loro crioconservazione.
La
richiesta referendaria è formulata in modo da costringere un cittadino che vota
sì a votare anche per l’abrogazione di disposizioni che invece vorrebbe
mantenere, o che vota no a mantenere altre disposizioni che invece vorrebbe
abrogare. Pare pertanto di poter concludere che il requisito non presenta quel
carattere di omogeneità necessario per dichiararne l’ammissibilità. A
conferma dell’eterogeneità del quesito discusso si potrà anche osservare che
esso incide anche sulle disposizioni relative al consenso informato, volendo
abrogare quella parte dell’art. 6 che considera irrevocabile la volontà a
favore della procreazione assistita dopo che è avvenuta la fecondazione
dell’ovulo. Tale quesito non concerne né l’accesso alle tecniche di
fecondazione assistita, né, di per sé, l’ampliamento delle medesime, ma il
modo, sicuramente discutibile, in cui con un tale divieto di revoca del consenso
si è inteso affrontare il problema e semmai dunque attiene alla tutela
dell’embrione com’è prevista dall’art. 1, 1° co. in quella parte
tuttavia non oggetto di abrogazione nel quesito ora discusso. Per tutte queste
ragioni pare comunque impossibile individuare nel suddetto quesito quella
“matrice ragionevolmente unitaria” che la Corte per ammetterlo gli ha invece
voluto attribuire.
Neppure
condivisibile è la tesi che la normativa di risulta ( punto 4.3 dal Considerato
in diritto) non presenterebbe elementi di contraddittorietà che non siano
risolvibili alla stregua dei normali canoni ermeneutici. Si consideri il
principio della gradualità che il referendum vorrebbe abrogare, ritenendo
presumibilmente che esso comporti per il medico l’attenersi anzitutto a
trattamenti poco invasivi pur nella consapevolezza della loro scarsa utilità.
Ma, ammesso e non concesso che questa interpretazione del principio di gradualità
sia accettabile ed avrebbe comunque un senso proporre la sua abrogazione
in
toto del principio in questione, come espresso dall’art. 4, 2° co. lett.
a che vale la pena riportare per intero: “gradualità, al fine di
evitare ricorsi ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e
psicologico più gravoso per i destinatari ispirandosi al principio della minore
invasività”. Il quesito referendario tuttavia non propone - come parrebbe
logico - l’abrogazione dell’intera disposizione, perché lascia in vigore le
due ultime parole “minore invasività”, lasciando basìto l’interprete che
nella legge trova elencato un principio (“la gradualità”) che si sarebbe
dovuto ispirare alla “minore invasività” e dopo l’eventuale abrogazione
si troverà pur sempre una “minore invasività” quale criterio da applicare
nelle tecniche di procreazione medicalmente assistita ma che dovrà essere
interpretata senza in alcun modo fare ricorso al quel principio di gradualità,
che è stato abrogato. Già, ma allora cosa vorrà dire: “minore invasività”?
Contrariamente a quanto conclude la Corte, per lo meno su questo aspetto del
quesito in oggetto, rimarranno problemi difficilmente risolvibili usando i
normali canoni ermeneutici.
Insomma,
per più ragioni la Corte avrebbe potuto ritenere questa richiesta referendaria
inammissibile. Con ciò, si badi, non si intende qui difendere la legge su tutti
gli aspetti fatti oggetto della discussa proposta referendaria, ma soltanto
ribadire che la richiesta riguardava problematiche diverse, non ragionevolmente
ammissibili sotto un medesimo quesito referendario. Come con riferimento al
primo quesito ammesso – indipendentemente dall’esito referendario – si
dovrà pure affrontare il problema degli embrioni soprannumerari che già ci
sono e che attualmente crioconservati sono comunque destinati ad essere lasciati
morire, così con riferimento ad alcune disposizioni connesse al secondo quesito
si dovrà risolvere una contraddizione di fondo presente nella legge: quella
connessa al permesso o al divieto della diagnosi preimpianto dell’embrione.
Per chiarire questo punto bisogna però partire da un po’ più lontano.
6.
Secondo intermezzo: la diagnosi
prenatale e i rischi dell’eugenetica
Uno
dei pilastri della legge che verrebbe almeno in parte rimesso in discussione
dall’esito favorevole del referendum abrogativo è dato dal subordinare il
ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita all’accertata
impossibilità di risolvere in altro modo l’impedimento alla procreazione.
Sterilità ed infertilità vengono concepite come malattie e la procreazione
medicalmente assistita come l’ultima possibile terapia per curare quella
malattia. Il ricorso alla procreazione assistita non dipende cioè unicamente
dal desiderio individuale di avere un figlio, ma, dall’accertata impossibilità
di rimuovere altrimenti le cause che impediscono la procreazione naturale. Da ciò
consegue che i soggetti a cui la legge si rivolge siano in sostanza le coppie
maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente
fertili ed entrambi viventi. Vengono conseguentemente escluse quelle condizioni
in cui ammettere la procreazione assistita avrebbe comportato riconoscere che
quella tecnica serve esclusivamente a soddisfare un desiderio individuale.
L’accesso è quindi precluso ai singles,
le coppie omosessuali, alle coppie non più in età fertile ed è parimenti non
consentito il ricorso alle tecniche di fecondazione
post-mortem. Non ci interessa ora entrare nel merito di queste
esclusioni se non mettere in evidenza che seguendo la logica della legge sarebbe
stato opportuno inserire tra i requisiti soggettivi che consentono l’accesso
alle tecniche di procreazione assistita anche una valutazione delle condizioni
finanziarie della coppia, che dovrebbero essere tali da consentire il
mantenimento e l’educazione del nascituro almeno sino alla maggiore età ed un
accertamento della stabilità della convivenza della coppia.
La
discussione si è invece concentrata soltanto sull’esclusione dall’accesso
delle tecniche di procreazione assistita di quei portatori non sterili di
malattie genetiche la cui procreazione naturale potrebbe trasmettere tali
malattie. Si tratta di una scelta legislativa senza dubbio restrittiva, la quale
quantunque in linea di principio non lesiva dei diritti dei portatori di
malattie genetiche, di fatto, come vedremo, per come la legge è impostata lo
diventa. Consentire l’accesso alle tecniche di riproduzione assistita anche ai
portatori di malattie genetiche implica inevitabilmente una selezione degli
embrioni difettosi, attraverso la diagnosi preimpianto. In questo caso infatti
si utilizzano le tecniche della fecondazione in vitro al fine di poter accertare
lo stato di salute dell’embrione prodotto e in caso di malattia scartarlo.
Anche se si tratta di una eugenetica negativa, che assomiglia per certi versi ad
un ampliamento della medicina preventiva, non si può negare che questa sia già
una forma di eugenetica, più problematica di quanto possa sembrare a prima
vista. Non è solo (e neppure principalmente) perché attraverso la diagnosi
prenatale preimpianto una parte degli embrioni sarà eliminata che questa
tecnica è problematica, ma perché la sua applicazione implica indirettamente
una umiliazione per tutti quegli esseri umani che già ci sono e convivono con
quelle malattie. Quelle persone potrebbero sentirsi rifiutate come quegli
embrioni che oggi vengono scartati perché domani saranno come loro. Il rifiuto
degli embrioni può così rischiare di trasformarsi socialmente nel rifiuto di
quelle persone che oggi esistono e che sono portatori di quegli stessi handicap.
Questo dovrebbe spiegare perché ci sono delle buone ragioni per evitare di
introdurre una selezione preimpianto di embrioni e se la legge sulla
procreazione medicalmente assistita l’avesse negata del tutto essa sarebbe
stata coerente con il suo impianto complessivo, volto in particolare a tutelare
il soggetto più debole, e cioè il concepito, di fronte alle tecniche di
fecondazione artificiale. Ma la soluzione proposta del legislatore va in altra
direzione.
L’art.
13, 2° co., derogando al 1° co. del medesimo articolo ( che vieta qualsiasi
sperimentazione sugli embrioni umani ) ammette la ricerca clinica e sperimentale
“a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e
diagnostiche ad essa collegate”. Mi pare evidente che ammettere questo
significhi chiaramente ammettere la diagnosi prenatale preimpianto. Poiché la
legge in generale vieta la produzione di embrioni a scopi di ricerca è evidente
che l’ammissibilità di quest’ultima è circoscritta a quegli embrioni che
dovranno essere trasferiti nell’utero. Come del resto è confermato
dall’art. 14, 5° co. il quale recita “i soggetti di cui all’art. 5 sono
informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni
prodotti e da trasferire nell’utero”. Ora, ammesso che le preoccupazioni
sull’uso della tecnica della diagnosi preimpianto fossero legittime, non si
vede per quale ragione prevederne la possibilità, creando un’effettiva
disparità di trattamento tra coppie sterili che potranno ricorrere alla
diagnosi prenatale preimpianto e coppie non sterili, ma portatrici di una
malattia genetica, a cui invece, essendo precluso il ricorso alle tecniche di
fecondazione assistita, sarà altresì preclusa la diagnosi prenatale.
Si
potrebbe comunque obiettare che la diagnosi prenatale ammessa per le coppie
sterili è comunque di natura esclusivamente osservazionale, dal momento che non
è ammessa alcuna selezione embrionaria: gli embrioni sani o malati che
dovessero risultare dovranno comunque essere trasferiti nell’utero. Ma anche
se è questo che la legge effettivamente prescrive è altresì evidente che
l’esecuzione forzata di quanto previsto è una procedura giuridicamente non
praticabile, perché in contrasto con alcuni fondamentali principi
costituzionali, primo fra tutti quello che afferma che “la legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” (art.
32, 2°co.). Nessuno può obbligare una donna a proseguire nelle operazioni di
procreazione assistita e nessun medico può effettuare un intervento coattivo
sul suo corpo, tanto più qualora dalle diagnosi preimpianto dovesse risultare
che l’embrione era affetto da una malattia. Anzi questa diagnosi potrebbe
essere interpretata dal medico come un motivo per non procedere ulteriormente
nelle operazioni di fecondazione assistita e secondo la legge “il medico
responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione
medicalmente assistita, esclusivamente per motivi medico–sanitari” (art. 6,
4° co.).
Insomma,
una volta effettuata la diagnosi preimpianto è ovvio che la coppia e il medico
tengano conto dei risultati: al limite, nel rispetto formale della legge facendo
ricorso all’aborto terapeutico immediatamente dopo aver inserito nell’utero
l’embrione malato. La diagnosi prenatale preimpianto dunque consente di fatto,
ancorché non di diritto, di evitare una gravidanza non voluta: possibilità che
invece viene preclusa a quelle coppie non sterili ma affette da malattie
genetiche che hanno una probabilità ancora maggiore di mettere al mondo un
bambino malato, le quali verrebbero a trovarsi di fronte all’alternativa fra
il non riprodursi (al limite ricorrendo all’aborto terapeutico ) o il dare
vita ad un figlio malato. Non si può negare che qui sussista una disparità di
trattamento: poiché coppie con la stessa esigenza vengono trattate in modo
diverso.
7.
La sovrapposizione quasi completa del terzo quesito referendario ammesso al
secondo
Anche
il terzo quesito referendario ammesso dalla Corte è a contenuto plurimo e anche
in questo caso è lecito chiedersi se esso presenti il necessario carattere di
omogeneità. Anzitutto la prima cosa da rilevare (e che la Corte invece non
rileva, dal momento che considera i quesiti separatamente) è che il terzo
quesito referendario si sovrappone quasi completamente al precedente, ma con in
più la richiesta di abrogazione totale dell’art. 1 della legge.
Pertanto
le critiche che ho avanzato al giudizio di legittimità con riferimento al
quesito precedente possono estendersi anche a questo quesito. La richiesta mira
ad estendere i soggetti che potranno accedere alle tecniche di fecondazione
assistita (la sterilità non è più un requisito) ed al contempo mira a
facilitare l’applicazione delle relative tecniche. Ma si tratta, come già si
è visto, di due cose diverse, che semmai dovevano essere oggetto di due quesiti
dal contenuto diverso e invece al giudizio della Corte sono stati sottoposti due
quesiti che formalmente distinti hanno in realtà lo stesso contenuto. Invece di
avere due quesiti dal contenuto diverso, ma omogeneo, abbiamo due quesiti dal
contenuto identico e privo di quel carattere di omogeneità indispensabile per
la loro ammissione.
La
novità che il terzo quesito presenta rispetto al precedente è di proporre al
posto dell’abrogazione parziale dell’art. 1 (già prevista dal precedente
quesito) la sua abrogazione totale e ciò in pratica – qualora la proposta
referendaria venisse accolta – comporterà anche il venir meno di quel
principio introdotto dalla legge che consentendo il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita “assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti,
compreso il concepito” (art. 1, 1° co.). Se la richiesta di referendum si
fosse limitata a questo punto essa aveva sicuramente buone ragioni per venire
ammessa, dal momento che, come afferma la Corte, “la eventuale abrogazione di
tale ultima parte dell’art. 1 non incontra ... ostacoli di ordine
costituzionale”. Fin qui l’argomentazione della Corte è condivisibile. E
questo perché dalla nostra Costituzione pare alquanto difficile inferire che il
concepito sia un soggetto titolare di diritti al pari di qualsiasi altro
soggetto, dal momento che non vi è nessuna disposizione che prenda
esplicitamente in considerazione il concepito in quanto tale e risulta piuttosto
difficile estendere per via analogica le disposizioni previste per le persone già
nate a quelle che pur concepite devono ancora nascere.
La
Corte tuttavia non riprende questa argomentazione; si limita ad osservare che
indipendentemente dalla parte del quesito sottoposto a referendum si può
“ricavare la tutela di tutti i soggetti coinvolti e, quindi, anche del
concepito, dal complesso delle altre disposizioni della legge”. Così facendo
però la Corte implicitamente riconosce che anche il concepito sia un soggetto,
riconoscendo la validità di quel principio che la richiesta referendaria in
realtà intende abrogare. Va peraltro osservato che la tutela del concepito
risulterà comunque alquanto indebolita se saranno accolte le richieste
abrogative. L’argomentazione della Corte non convince neppure quando intende
inserire la specifica richiesta abrogativa dei diritti del concepito tra quelle
volte a consentire l’accesso alla procreazione medicalmente assistita anche
per finalità diverse da quelle legate a problemi di sterilità o infelicità.
Le due cose sono indipendenti. Perlomeno in linea di principio si potrebbe voler
assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito, anche
allargando il numero dei soggetti che potranno accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita. O, di converso, si potrebbe eliminare il
riferimento ai diritti del concepito, mantenendo il principio che comunque
soltanto coppie sterili possano accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita.
Come
si è detto gli altri aspetti sottoposti a referendum sono identici a quello del
precedente quesito e pertanto si possono estendere ad essi le osservazioni
precedentemente svolte. Salvo per un punto specifico che è del tutto sfuggito
alla Corte: l’art. 13, 3° co. lett. b
che vieta ogni forma di selezione a scopo eugenetico ammette come eccezione
“gli interventi aventi finalità diagnostica e terapeutiche, di cui al comma 2
del presente articolo” . Ora, nel precedente quesito si chiedeva l'abrogazione
del suddetto articolo limitatamente alle parole “di cui al comma 2 del
presente articolo” e ciò era senza dubbio coerente con il segmento
legislativo che si intendeva abrogare dell’art. 13, 2° co. Nel quesito ora in
discussione si fanno però oggetto di abrogazione anche le parole “e
terapeutiche”. Ne risulta quindi che le ricerche sugli embrioni a scopo
eugenetico continuerebbero ad essere vietate “ad eccezione degli interventi
aventi finalità diagnostiche”, ma l’eccezione non riguarderebbe più le
terapie. Insomma, sarà concesso intervenire sull’embrione per individuare una
sua possibile malattia, ma non sarà più possibile curarlo. Non si può negare
che qui la tutela dell’embrione sia a tal punto indebolita che una volta
diagnosticata una qualche malformazione, non vada neppure presa in
considerazione la possibilità di curarlo. Argomentazione discutibile, ma
comprensibile nella logica referendaria: quello che tuttavia è sfuggito alla
Corte è che la normativa di risulta anche su questo punto specifico, ben
difficilmente sarà risolvibile alla stregua dei normali canoni ermeneutici
(come è scritto nel punto 4.3 del Considerato in diritto), dal momento che
mentre all’art. 13, 3°co. lett. b
si escludono le finalità terapeutiche esse invece continueranno ad essere
ammesse in base all’art. 13, 2°co. laddove per l’appunto si afferma che
“la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a
condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e
diagnostiche” (affermazione non soggetta a nessuna richiesta referendaria).
8.
Terzo intermezzo: il concepito come nuovo soggetto giuridico
Per cogliere immediatamente la novità
introdotta dalla recente legge sulla procreazione assistita è sufficiente
metterla in relazione a quella disposizione che, posta in apertura del codice
civile vigente, costituisce sino ad oggi un punto di partenza quasi scontato per
i giuristi. Il primo articolo del codice civile afferma che “la capacità
giuridica si acquista dal momento della nascita” e il 2° comma, pur
sostenendo che la legge riconosce diritti a favore del concepito li subordina
“all’evento della nascita”. La nascita è dunque la condizione necessaria
e sufficiente per l’acquisto della capacità giuridica e quindi della
titolarità di diritti soggettivi. Da quando c’è il codice, nonostante i
notevoli cambiamenti nel frattempo intercorsi, che pure hanno inciso sul codice
medesimo (basti qui pensare alla riforma del diritto di famiglia) questo
principio non è mai stato messo in discussione: il che, ovviamente, non esclude
che non si possa farlo. La nuova legge sulla procreazione assistita,
quand’anche enunciando solo programmaticamente che “assicura i diritti di
tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”, segnala che l’ancoraggio
della capacità giuridica al momento della nascita è ormai un principio che ha
fatto il suo tempo e che va cambiato.
Al
momento tuttavia l’articolo del codice civile è ancora in vigore e la nuova
legge non solo si trova in contrasto con esso, ma con gli orientamenti tanto
legislativi quanto giurisprudenziali che sono emersi nel corso degli anni. A
partire da una ben nota sentenza della Corte costituzionale (la n. 27 del 1975)
si è affermata l’idea che sì il concepito sia meritevole di tutela, ma che
questa forma di tutela sia indipendente dalla titolarità di diritti che
potrebbero essere fatti valere. Nello stesso momento in cui la Corte dichiara
costituzionalmente illegittimo l’art. 564 c.p. (in seguito integralmente
abrogato), nella parte in cui non prevedeva la possibilità di interruzione
della gravidanza qualora essa implicasse danno o pericolo grave per la salute
della madre, essa apriva la strada al riconoscimento del concepito come di un
oggetto meritevole di tutela. Proprio in quel contesto infatti la Corte ritiene
“che la tutela del concepito ... abbia fondamento costituzionale”. Anche se,
ad onor del vero, la Costituzione non parla mai del concepito in quanto tale, la
Corte richiamandosi all’art. 31, 2° co. che impone espressamente la
“protezione della maternità” e all’art. 2, che riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, aveva buone ragioni per affermare che tra
questi diritti “non può non collocarsi, sia pure con le particolari
caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito”. Questa
importante premessa viene tuttavia subito dopo indebolita dall’ulteriore
considerazione “che l’interesse costituzionalmente protetto relativo al
concepito può venire in collisione con altri beni che godano pur essi di tutela
costituzionale e che, di conseguenza, la legge non può dare al primo una
prevalenza totale e assoluta, negando ai secondi un’adeguata protezione”. Ma
v’è di più. La Corte infatti conclude lasciando ben poche possibilità ad
una lettura del concepito nei termini di un nuovo soggetto giuridico: “non
esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute
propria di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione
che persona deve ancora diventare”. La sentenza apriva senza dubbio la via ad
una tutela del concepito, ma non nel senso di riconoscergli una piena
soggettività giuridica.
In
seguito tanto in alcune sentenze di merito, quanto in una della Suprema Corte ci
si è assestati su questa posizione: il concepito non è dotato di una
soggettività propria, ma, per riprendere le parole di una sentenza della
Cassazione del 1993 ( la n. 11503/1993), “un centro di interessi
giuridicamente tutelato”. E questo è altresì l’orientamento della nostra
legislazione che riconosce certo al concepito una tutela ma non della specie che
spetta a chi è titolare di diritti propri. Così, ad esempio, già la legge n.
405 del 1975 sull’istituzione dei consultori familiari all’art. 1, 1°co.
lett. c. si prefigge come scopi “la tutela della salute della donna e
del prodotto del concepimento” e, per quanto paradossale possa sembrare, la
stessa legge n. 194 del 1978 sull’interruzione della gravidanza comincia
riconoscendo che va tutelata “la vita umana dal suo inizio” e dal contesto
della legge si capisce che un tale inizio non è da riportare al momento della
nascita.
Tanto
la legislazione quanto la giurisprudenza sono dunque concordi nel ritenere che
al concepito vada riconosciuta una tutela, ma la recente legge sulla
procreazione assistita va molto oltre considerando il concepito come un soggetto
giuridico, titolare di diritti come lo sono gli altri soggetti coinvolti nelle
operazioni riproduttive. Si tratta certamente di una radicale innovazione e per
questo la Corte costituzionale senza dubbio non avrebbe avuto alcuna difficoltà
ad ammettere una richiesta abrogativa al riguardo se il quesito referendario
avesse riguardato questo singolo punto, ma come abbiamo visto la richiesta
referendaria tocca molti altri punti e non presenta affatto quel necessario
carattere di omogeneità che invece la Corte gli ha attribuito. Come che sia per
lo meno da questo punto di vista la legge se può essere oggetto di critica lo
è non per il suo spirito conservatore, ma semmai per aver posto in discussione
uno dei pilastri del nostro ordinamento giuridico attribuendo per la prima volta
soggettività giuridica e titolarità di diritti anche al concepito.
9.
Il quesito sulla fecondazione eterologa ( e il problema della maternità
surrogata)
E’
evidente che una legge che si è spinta sino a questo punto nella tutela dei
diritti del concepito non avrebbe per coerenza potuto accogliere al suo interno
un principio come quello della fecondazione eterologa. Perlomeno quando avviene,
come di solito, attraverso l’utilizzazione di seme proveniente da un donatore
anonimo, essa infatti lede un diritto fondamentale del nascituro: quello di
conoscere la propria origine biologica. Ma su ciò ritornerò fra breve. Qui
vorrei anzitutto analizzare il giudizio della Corte costituzionale. Se restiamo
alla richiesta referendaria la Corte aveva senza dubbio alcune ragioni per
ammetterla, ma non tiene minimamente conto di altre che potevano pure andare in
senso contrario. Vediamo entrambe partendo dalle prime. L’omogeneità del
quesito questa volta è effettivamente fuori discussione. Si propone
l’abrogazione di tutte le disposizioni normative che attengono lo stesso
punto: la fecondazione eterologa. Non si può neppure sostenere che il
referendum in questo caso avrebbe natura propositiva poiché formalmente esso,
qualora venisse accolta la richiesta, si limita a ripristinare la situazione
precedente all’entrata in vigore della legge e questo è indipendente dal
fatto che in effetti l’eterologa era oramai praticata da decenni nel nostro
paese, tanto che il legislatore stesso, abbastanza singolarmente, aveva ritenuto
opportuno disciplinare anche quella tecnica che non consentiva. Le cose già si
complicano quando la Corte sostiene che la eventuale abrogazione delle
disposizioni oggetto del quesito non fanno comunque venir meno “un livello
minimo di tutela costituzionalmente necessaria”. Essa pare implicitamente
ritenere che quel livello minimo venga garantito dall’articolo 5 che, nella
parte non soggetta ad abrogazione, vieta la possibilità di ricorrere alle
tecniche di procreazione assistita ai singles,
alle coppie omosessuali e a quelle non più potenzialmente fertili, e restando
in vigore questa disposizione anche dopo l’eventuale esito positivo del
referendum ciò comporterà il divieto di accedere anche all’eterologa per
tutti questi soggetti. Il concepito verrebbe quindi ancora tutelato
garantendogli se non altro la nascita in una famiglia dove i genitori siano di
sesso diverso e siano appunto genitori e non nonni. La tutela del concepito, pur
rimanendo in tal modo presente, risulterebbe tuttavia alquanto indebolita se
oltre a questa richiesta referendaria venissero accolte tutte le altre. Esse
infatti si potenziano a vicenda e non è affatto da escludere che proprio quello
che a detta di molti rappresenta comunque il punto più delicato (tanto che
qualora la fecondazione eterologa fosse ammessa bisognerebbe almeno limitarla ai
casi di comprovata impossibilità a risolvere in altro modo il problema)
potrebbe addirittura venire a configurarsi come la via privilegiata da seguire
per ottenere un figlio. Venendo infatti meno, come già si è visto, il
principio di gradualità fra quelli da seguire quando si fa ricorso alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita, la “minore invasività”
prescritta dalla normativa di risulta potrebbe anche essere interpretata come un
dare la precedenza ad una tecnica sicuramente meno invasiva come è
l’inseminazione eterologa rispetto, ad esempio, alla fecondazione omologa in
vitro. In questo caso si tratta infatti soltanto di introdurre degli spermatozoi
di un donatore anonimo nell’utero della donna, mentre l’iniezione di uno
spermatozoo in un ovulo in vitro implica una tecnica senza dubbio più
sofisticata e più invasiva sul corpo della donna (basti pensare alla
stimolazione ovarica a cui essa viene sottoposta).
Anche
in questo caso l’aver considerato separatamente i quesiti referendari non ha
permesso alla Corte di vedere i problemi interpretativi che comunque sorgeranno
da una legge che, qualora dovessero essere accolte tutte le richieste proposte,
avrà perso lo spirito che contraddistingueva e animava tutte le singole parti.
Il rischio è quindi che l’ammissione della fecondazione eterologa, in
connessione all’esito favorevole degli altri quesiti referendari, faccia
incrementare l’uso di una tecnica di procreazione che invece, qualora fosse
ammessa, dovrebbe essere circoscritta a casi accertati di impossibilità di
risolvere altrimenti il problema di sterilità della coppia. Che questa tecnica
debba comunque essere circoscritta risulta dalle tentazioni eugenetiche che essa
può sviluppare. A prescindere dal fatto che ad usufruirne saranno anzitutto
quei soggetti portatori di malattie genetiche che in tal modo intendono
prevenire la nascita di figli con le stesse malattie ( e qui si tratterebbe di
pura semplice prevenzione), la fecondazione eterologa sarà sempre preceduta da
esami sulle caratteristiche genetiche dei donatori e dei riceventi con il
rischio di alimentare una vera e propria selezione eugenetica, decidendo di fare
accoppiare un certo gamete maschile piuttosto che un altro con quel determinato
gamete femminile piuttosto che un altro, e non solo (e non necessariamente) per
prevenire alcune malattie, ma anche per aver bambini “migliori” di quelli
che nascerebbero naturalmente. Certo, questo farebbe venir meno quel “minimo
di tutela” e quei principi posti anche dalla Convenzione di Oviedo circa il
divieto di pratiche eugenetiche, ma poiché questa deriva non è inevitabile
qualora l’esito referendario fosse favorevole alla richiesta referendaria la
Corte, considerando in sé suddetta richiesta, non poteva da questo punto di
vista che ammetterla.
Vi
è tuttavia un altro punto più problematico di quanto la Corte mostri di
ritenere. Nella pronuncia ora discussa (la più breve di tutte) la Corte neppure
si premura di dire, come negli altri tre quesiti ammessi, che dall’esito
eventualmente abrogativo del referendum non risulterebbero “elementi di
contraddittorietà che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni
ermeneutici”. Si è già visto che non sempre è così, e anche in questo caso
potrebbe pur sorgere un problema dato troppo facilmente per risolto dalla Corte.
La legge vieta tanto la fecondazione eterologa quanto la maternità surrogata e
mentre si sofferma diffusamente sulla prima (regolando quanto per altro è
vietato) riguardo alla seconda si limita a punirla con la reclusione e una multa
ponendola – il che sembra francamente eccessivo – sullo stesso piano della
commercializzazione dei gameti e degli embrioni (art. 12, 6°co.). Il problema
che potrebbe porsi qualora il referendum abrogativo venisse accolto è se vada
considerato lecito solo il sistema di tipo eterologo fondato sulla donazione di
sperma o se si possa ritenere lecito anche il sistema basato sulla donazione di
ovociti.
Ovviamente
tutto dipende dal significato che decidiamo di attribuire alla locuzione
“surrogazione di maternità”. Se la consideriamo esclusivamente come
espressione del fatto che la gravidanza viene portata a termine da una donna che
non è quella che avrà il figlio è evidente che la normativa che dovesse
risultare dall’ammissione della fecondazione eterologa non sarebbe in alcun
modo in contraddizione con il persistente divieto di maternità surrogata. Non
c’è infatti alcuna necessaria interrelazione fra le due cose, anzi nel caso
ora presentato di maternità surrogata, qualora i gameti non fossero estranei
alla coppia, non si potrebbe neppure parlare di fecondazione eterologa: una
donna fa semplicemente impiantare il suo uovo fecondato dal marito in un’altra
donna che porterà a termine la gravidanza e consegnerà il bambino alla prima
donna; si tratta evidentemente di una fecondazione omologa portata avanti nel
corpo di un terzo, che continuerà anche dopo l'eventuale esito positivo del
referendum ad essere vietata. Ma esistono pure altre forme in cui in senso
stretto o in senso lato possiamo vedere una surrogazione di maternità. Ad
esempio quando colei che porta avanti la gravidanza per conto di terzi ha pure
prestato il suo materiale biologico. E’ il caso di una donna che oltre a
temere per la propria gravidanza è altresì incapace di concepire. Anche se qui
la fecondazione è eterologa, la maternità, come nel caso precedente, è
surrogata e dunque dovrebbe continuare ad essere vietata nonostante l’esito
del referendum abrogativo dovesse essere favorevole alla richiesta dei promotori
di poter far ricorso a sistemi di tipo eterologo. Più difficile è il giudizio
su un altro caso che può presentarsi, diverso dai precedenti, in cui
semplicemente il processo riproduttivo inizia utilizzando un gamete femminile
“esterno” alla coppia: è il caso di una donna incapace di concepire che si
fa impiantare nell’utero un ovulo di un’altra donna fecondato da suo marito
per poi portare lei stessa a termine la gravidanza. Ora, è qui evidente che la
gravidanza non è stata surrogata, ma la maternità? Quella donna ha certo messo
al mondo un bambino, ma alla generazione di quel bambino ha contribuito con un
suo ovulo un’altra donna. Maternità surrogata equivale a gravidanza surrogata
o la prima è una nozione più ampia? Se vale la prima ipotesi e se la richiesta
referendaria in oggetto fosse accolta l’ultimo caso ora analizzato (a
differenza dei precedenti) dovrebbe essere ammesso; ma se vale la seconda
ipotesi, se cioè anche la donazione di ovuli in senso lato rientra tra i casi
di maternità surrogata allora mi pare evidente che la normativa di risulta
creerebbe un’evidente disparità di trattamento tra uomo e donna, ammettendo
l’eterologa sì, ma solo per i maschi.
Come
dunque si è visto, anche quest’ultima richiesta referendaria per la quale la
Corte pare quasi dare per scontato l’ammissibilità presenta alcuni problemi
che inevitabilmente sorgeranno a seguito dell’eventuale esito favorevole del
referendum. E appare del tutto inadeguato dire che la richiesta referendaria
riguarda solo la fecondazione eterologa “mentre il caso della maternità
surrogata è oggetto di apposita norma ... non investita dal quesito
referendario”.
10. Quarto intermezzo: il
problema della fecondazione eterologa nella legge e oltre
Da
più parti è stata sottolineata la singolarità di una legge che (all’art. 9)
disciplina una tecnica come l’inseminazione eterologa, la quale d’altro
canto costituisce materia di esplicito divieto (art. 4, 3°co.). Altrettanto
singolare può apparire il fatto che la legge sanzioni (peraltro solo
amministrativamente, mentre la surrogazione di maternità prevede pure la
reclusione) l’uso di tecniche eterologhe, ma non siano punibili né l’uomo né
la donna ai quali sono applicate, bensì soltanto gli operatori sanitari che le
eseguono. Queste singolarità sono tuttavia spiegabili – e almeno in parte
giustificabili – quando si consideri il fatto che la scelta del legislatore
italiano è andata controcorrente rispetto alle altre legislazioni europee (che
ammettono le tecniche eterologhe) e poiché nell’ambito dell’Unione Europea
esiste la possibilità di accedere ai servizi sanitari in un altro Stato membro
è evidente che la coppia che volesse a tutti i costi ricorrere a questa tecnica
di fecondazione può farlo andando all’estero. Il divieto posto nel nostro
paese sarà dunque molto difficile da far rispettare. Ecco perché per
scoraggiare comunque questa pratica ritenuta illecita si è deciso di punire che
nel nostro paese applicherà la tecnica, ma non i soggetti ai quali venga
applicata ed al contempo di tutelare – anche in questo caso non ammesso dalla
legge – tutti i soggetti coinvolti, con l’art. 9, 1° e 3° comma.
Ma
consideriamo un po’ più da vicino questi due commi. Il primo comma vieta il
disconoscimento della paternità al marito o nega l’impugnazione del
riconoscimento al convivente che abbiano acconsentito all’inseminazione
eterologa della donna ed in seguito contraddicendosi invochino l’estraneità
fisica alla procreazione. La legge recepisce di fatto quanto già era emerso
dalla giurisprudenza e si trova in oggettiva continuità rispetto ad essa. Vi è
che ha contestato tale continuità sostenendo che la Suprema Corte poteva
utilizzare il divieto del venire contra
factum proprium, poiché il consenso era allora da considerarsi lecito (dal
momento che la fecondazione eterologa prima
dell’entrata in vigore della legge era lecita), ma questo non varrebbe più
oggi (dal momento che la legge lo vieta). L’argomentazione non pare
convincente. Com’è noto il divieto di venire
contra factum proprium implica che una persona non può rivendicare il
proprio diritto quando ciò risulta in contraddizione con una condotta tenuta in
precedenza che gli preclude una tale possibilità. L’organizzazione giuridica
esprime così una contrarietà verso comportamenti contraddittori, sleali. Certo
il comportamento deve essere lecito, mentre nel caso della fecondazione
eterologa parrebbe a prima vista non esserlo. La legge tuttavia vieta la tecnica
eterologa in quanto tale, non il comportamento dei soggetti che ad essa si
sottopongono, tanto che per essi non è neppure prevista una sanzione: la legge
certo vuole scoraggiare l’uso di questa tecnica punendo l’operatore
sanitario che la applica, ma ai soggetti non è impedita la libertà di usarla.
Ma se è così allora non si vede perché anche il consenso prestato dal partner
a tecniche di tipo eterologo non dovrebbe considerarsi lecito.
Comunque
sia, anche ammettendo che la Suprema Corte abbia fatto un uso intelligente del
divieto del venire contra factum proprium
per impedire un grave danno, la legge può raggiungere lo stesso obiettivo che
si era prefissata la Corte senza per questo far ricorso a quel principio, bensì
stabilendo, come in effetti stabilisce, il divieto di disconoscimento di
paternità, qualora nonostante il divieto di tale pratica procreativa si ricorra
ad essa. Non per questo la legge mi pare criticabile, semmai essa lo è quando
parla del consenso “ricavabile da atti concludenti”: una formula ampia,
destinata a sollevare problemi interpretativi, la quale implica che la
manifestazione di volontà possa risultare semplicemente da comportamenti
fattuali e non richiede (come sicuramente sarebbe stato opportuno) la forma
scritta.
Consideriamo
ora il 3° comma dell’art. 9 che riguarda un problema ancora più delicato
connesso alla fecondazione eterologa: anonimato del donatore o diritto del nato
a conoscere la propria origine? Com’è noto la scelta che ha prevalso nelle
organizzazioni giuridiche è stato l’anonimato. Il donatore non vuole un
figlio e non intende neppure assumere nessuna responsabilità nei suoi
confronti. L’anonimato gli offre la più ampia tutela impedendo che possano
instaurarsi rapporti tra la coppia e il donatore e tra questi e il nato.
D’altronde però in questo modo non viene tutelato l’interesse della persona
una volta nata a conoscere la propria origine biologica. Ecco perché, ad
esempio, la legge svedese, ha previsto la tutela di questo interesse, non
facendo d’altro canto venir completamente meno quello del genitore naturale il
quale non sarà più anonimo, ma comunque non acquisterà alcun obbligo nei
confronti del nato. Una soluzione senza dubbio equilibrata, che cerca di
bilanciare tutti gli interessi in gioco.
Ora,
cosa dice la legge italiana in merito? L’art. 9, 3° co., recita (salto
l’inciso, oggetto del quesito referendario : “in caso di applicazione di
tecniche di tipo eterologo ... il donatore di gameti non acquisisce alcuna
relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi
confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi”. Si è scritto che
“la norma dell’art. 9 è ... incompleta, poiché non disciplina gli aspetti
relativi all’anonimato del donatore e al diritto del nato di conoscere le
proprie origini”. Anche questa interpretazione, alla luce del comma citato,
non risulta convincente. La legge riconosce che il donatore non acquisti un
legame giuridico con il nato: egli non può esercitare alcun diritto nei suoi
confronti, come pure non ha verso di lui alcun obbligo. Tutto ciò però non
esclude che il nato abbia un diritto a conoscere la propria origine, anzi ciò
sarebbe del tutto in linea con la volontà del legislatore di scoraggiare
l’uso di tale tecnica, dal momento che non garantendo l’anonimato le
donazioni verranno sicuramente disincentivate. Anche se la legge non prevede
espressamente che il nato abbia il diritto di conoscere la propria identità
genetica, essa non tutela comunque l’anonimato del donatore, ma soltanto che
la donazione possa implicare una qualche forma di responsabilità. Una soluzione
dunque che lascia spazio al riconoscimento del diritto del nato di venire a
conoscenza delle proprie origini, che si affianca, tra l’altro, a quelle
esigenze di tutela della persona, che già sono state fatte valere nel nostro
ordinamento con riferimento alla recente nuova disciplina dell’adozione, la
quale consente all’adottato che abbia raggiunto venticinque anni (e in certi
casi già al momento del raggiungimento della maggiore età) di accedere alla
informazioni riguardanti l’identità dei propri genitori naturali. Anche in
questo caso dunque la disciplina prevista dalla legge sulla procreazione
assistita sarebbe in linea con quanto già affermato dal legislatore in tema di
adozione, e dunque non verrebbe a configurarsi una “violazione del principio
di uguaglianza”.
L’anonimato
è sicuramente uno degli aspetti più delicati della fecondazione eterologa: ci
si può certo chiedere se la scelta favorevole ad essa non scaturisca soltanto
dalla tutela del donatore, ma anche dall’esigenza di non turbare
l’equilibrio psichico del nato, che potrebbe patire un danno qualora venisse a
conoscenza che non è stato generato da suo padre o da sua madre. Ma proprio
questo argomento più di ogni altro mostra che meglio sarebbe per un bambino
venire al mondo da un padre e da una madre che lo siano tanto in senso genetico
quanto in senso affettivo. La fecondazione eterologa spezza questo legame: che
un tale legame venga di fatto già spezzato da una libertà sessuale in cui lo
Stato (giustamente) si astiene dall’intervenire, non è una buona ragione per
far sì che lo Stato intervenga e programmi pubblicamente ciò che invece può
accadere nella sfera più intima e privata. Così come non ha senso replicare
che un tale legame tra genitorialità genetica ed affettiva è pure spezzato
dall’istituto dell’adozione, poiché l’adozione non è una tecnica per
dare dei figli a chi non riesce a procreare, ma uno strumento per dare dai
genitori a chi non ne ha. In conclusione: per le tentazioni eugenetiche che la
fecondazione eterologa porta con sé, oltre che per i problemi etici a cui ora
si è accennato, la cosa migliore sarebbe proprio quella di fare a meno di
questo tipo di fecondazione, qualora ad essa si ricorra si eviti per lo meno il
ricorso all’anonimato: non si può privare un individuo del diritto a
conoscere le proprie origini.
11.
Conclusioni
La legge sulla procreazione
medicalmente assistita può essere senza dubbio soggetta ad una molteplicità di
critiche (alcune sono state anche evidenziate nelle pagine precedenti), ma non
si può nel complesso negarle un’intrinseca coerenza e organicità. Certo, si
poteva fare una legge fondata su uno spirito completamente diverso, ma oggi
bisogna fare i conti con quella esistente. Due possibili vie erano percorribili:
quella di una modifica parlamentare della legge medesima o quella referendaria.
Si è imboccata la via del referendum, ma l’eventuale esito favorevole alle
richieste referendarie non risolverà i problemi: ci restituirà semplicemente
una legge trafitta di colpi e di difficile applicazione per tutti gli elementi
di contraddittorietà presenti nella normativa di risulta. Diciamolo
apertamente: meglio sarebbe allora stato un referendum abrogativo sull’intera
legge che avrebbe, qualora accolto, comportato un ripensamento complessivo
dell’intera materia. La Corte ha invece optato, ancora una volta, per una
soluzione politica pilatesca che accontenta tanto la maggioranza, dal momento
che non è stato messo radicalmente in discussione il suo operato, quanto la
minoranza, che trova di fatto confermate tutte le sue richieste. Scontenti
resteranno solo gli uomini e le donne di questo paese che di fronte a quesiti
molto più confusi e contraddittori della legge stessa avrebbero una ragione in
più per astenersi dal voto.