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Una sentenza potenziale “apripista” sulla liceità della diagnosi preimpianto

Da “Diritto & Giustizi@” del 23.10.2007

 

Mauro Fusco

 

Deve essere affermata la liceità della diagnosi preimpianto”. Sono queste le parole che senz’altro colpiscono di più nella sentenza resa il 22 settembre dal Giudice Grazia Cabitza del Tribunale di Cagliari sul ricorso di una coppia che chiedeva di accedere la diagnosi preimpianto, una delle pratiche più discusse dopo l’entrata in vigore della legge 40/2004. L’imperativo in questione, ancorché temperato da una serie di condizioni e supportato da un’accurata quanto lunga motivazione, non può che lasciare quantomeno disorientati tanto gli operatori del settore tanto coloro, giuristi e non, che nei primi anni di vigenza della normativa italiana sulla procreazione assistita hanno avuto modo di interrogarsi sui molteplici punti oscuri della legge 40 e delle relative linee guida ministeriali (per maggiori approfondimenti si rinvia a «D&G», supplemento settimanale a «Diritto & giustizi@» n. 21/2005 ed ai nn. 18 e 25/2004). Sebbene la pratica, che consiste nell’indagine cromosomica su uno o due cellule costituenti l’embrione nei primi stadi del suo sviluppo al fine di identificare precocemente eventuali disfunzioni, fosse diffusa e ritenuta ammissibile prima del 2004, ben pochi dubbi vi erano fino ad oggi sul fatto che, con l’entrata in vigore della legge sulla procreazione assistita, tale pratica non potesse più essere eseguita nel nostro paese. A contraddire ogni tesi sulla liceità di tale pratica medica intervenivano poi le linee guida del ministero della Sanità (D.M. del 22 luglio 2004), imponendo che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro dovesse essere “di tipo osservazionale”. In questo la recente sentenza di Cagliari assume la valenza di un precedente storico, sebbene sia assolutamente evidente che la questione sia destinata a protrarsi ancora a lungo dinanzi ai tribunali di grado più elevato.

 

La vicenda umana e processuale

La pronuncia in questione costituisce l’ultima, ma non la conclusiva, fase di una dura battaglia legale intrapresa da una coppia di Quartu Sant’Elena in Sardegna, affetta da sterilità e portatrice sana di betatalessemia. Dopo una precedente gravidanza, ottenuta grazie al ricorso a  tecniche di procreazione assistita ma interrotta per ragioni terapeutiche (la scoperta che il feto era affetto da betatalessemia aveva causato nella madre uno stato di grave prostrazione e una grave sindrome ansioso-depressiva), la coppia in questione decideva di richiedere ai propri sanitari, ovvero l’ASL n.8 di Cagliari e il dott. Giovani Monni, la diagnosi preimpianto prima di procedere nuovamente al trasferimento in utero degli embrioni ottenuti tramite procreazione assistita. Dinanzi al rifiuto dei medici, la coppia rifiutava il trasferimento degli embrioni,  presentando contestualmente ricorso d’urgenza innanzi al Tribunale di Cagliari. La fase cautelare si concludeva con l’ordinanza del 16.7.2005 n. 574 (cfr. «D&G» n. 33 del 17.9.2005), con cui il giudice Donatella Satta sollevava la questione di legittimità dell’art. 13 della legge 40. Con una ordinanza senz’altro discutibile, la n. 369 del 9 novembre 2006 (cfr. «Diritto&Giustizi@» del 10.11.2006 e «D&G» n. 43 del 25.11.2006), la Corte Costituzionale riteneva però, con una pronuncia di mero rito, che la questione proposta dovesse ritenersi inammissibile, sostenendo che il divieto di diagnosi preimpianto non potesse ricondursi al solo art. 13 ma dovesse desumersi “da altri articoli della stessa legge, non impugnati, nonché dall’interpretazione dell’intero testo legislativo alla luce dei suoi criteri ispiratori”.

Di qui la decisione della coppia di abbandonare il giudizio cautelare e intraprendere un nuovo procedimento ordinario, chiedendo al tribunale cagliaritano di dichiarare il diritto della richiedente alla diagnosi preimpianto e, in via subordinata, di sollevare la questione di illegittimità costituzionale in relazione agli articoli della legge ostativi alla richiesta in questione. Parere favorevole a tale richiesta veniva reso anche dal P.M. dott. Mario Marchetti, intervenuto del giudizio, che chiedeva altresì la disapplicazione delle linee guida ministeriali nella parte in cui limitano la diagnostica sull’embrione alle sole indagini osservazionali.

 

La sentenza

Chiarite, seppur a grandi linee, le circostanze in seguito alle quali è maturata la decisione del giudice cagliaritano, non resta ora che esaminare le motivazioni alla base di tale sentenza, coraggiosa secondo alcuni, discutibile per altri, di consentire la diagnosi preimpianto nonostante l’impianto sostanzialmente rigido della legge 40 e delle relative linee guida. A riguardo va comunque innanzitutto precisato che l’accesso a tale tecnica viene circoscritto dal medesimo giudice soltanto in presenza di precise condizioni, ovvero quando: “sia stata richiesta dai soggetti indicati nell’art. 14, 5° comma, l. n. 40/2004; abbia ad oggetto gli embrioni destinati all’impianto nel grembo materno; sia strumentale all’accertamento di eventuali malattie dell’embrione e finalizzata a garantire a coloro che abbiano avuto legittimo accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita una adeguata informazione sullo stato di salute degli embrioni da impiantare”.

Punto di partenza nelle motivazioni che giustificano la scelta del magistrato è l’assenza, all’interno del testo della legge 40, di un esplicito divieto all’effettuazione di diagnosi preimpianto, nonostante la questione sia stata vivacemente dibattuta nel corso dei lavori parlamentari. Sul punto sicuramente corretta è la ricostruzione del giudice isolano laddove ritiene sostanzialmente differenti le ipotesi di selezione di embrione a scopo eugenetico, nonché di ricerca sperimentale e manipolazione genetica, oggetto tutte di espliciti e severi divieti da parte del legislatore, rispetto all’indagine clinica sulla salute dell’embrione, unico reale obiettivo della diagnosi preimpianto, al di là dei possibili ma inverosimili abusi  che da più parti si è soliti paventare. La possibilità di ricorrere a tale indagine viene pertanto ritenuta un’applicazione del diritto alla piena consapevolezza sui trattamenti sanitari esplicitamente tutelato dall’art. 6 e dall’art. 14, 5° comma della stessa legge 40, oltre che dalle principali normative nazionali e internazionali in materia di sanità. Essa  viene quindi ricondotta nell’alveo della salvaguardia del diritto alla salute della gestante, che può essere sicuramente pregiudicato, come nel caso di specie, da un’eventuale trasferimento di embrioni risultati affetti da gravi patologie. Conseguenza di questa ricostruzione è che il giudice Cabitza ha ritenuto illegittima, e pertanto da disapplicare, la norma di rango secondario contenuta nelle linee guida, che limita la diagnosi sugli embrioni alla mera osservazione degli stessi, ritenendo una simile restrittiva interpretazione dell’articolo 13 non conforme alla lettera della legge, che nulla stabilisce a riguardo, oltre che contraria ai principi costituzionalmente garantiti che tutelano la salute della donna.

Le considerazioni fin qui sinteticamente riassunte ma analiticamente argomentate dall’estensore  in un iter logico sicuramente lineare, giustificano senza dubbio la tesi della liceità della diagnosi preimpianto ed il rigetto dell’opposta ricostruzione fino ad oggi più volte sostenuta da altri giudici in diverse occasioni (tra le altre, si veda l’ordinanza del Tribunale di Catania del 3 maggio 2004 - est. Felice Lima – in «Il foro italiano», 2004, 12, 3498 ss., e la sentenza del T.A.R. Lazio – Roma n. 3452 del 5.5.2005, in «D&G», n. 21 del 28.5.2005). Meno convincenti appaiono tuttavia le argomentazioni relative ai criteri ispiratori della legge 40, che secondo il magistrato cagliaritano non potrebbero essere ricondotti all’unica ratio legis dell’assoluta tutela dell’aspettativa di vita dell’embrione. Tale ratio legis, seppur non assoluta, appare comunque riscontrabile nella lettura organica delle disposizioni di legge che, pur non vietando esplicitamente la diagnosi preimpianto, appaiono senz’altro decisamente orientate verso una tutela forte dell’embrione, anche a discapito degli altri soggetti coinvolti, genitori e sanitari innanzitutto. Ciò ovviamente non impedisce di sostenere che un’interpretazione delle norme della legge che comporti una restrizione indebita di diritti costituzionalmente garantiti (quello alla salute della donna innanzitutto) possa e debba essere ritenuta illegittima sotto il profilo costituzionale, “in considerazione del dovere del giudice di scegliere, tra le varie interpretazioni possibili della disposizione da applicare al caso concreto, quella che assicuri una lettura costituzionalmente orientata della norma”, conclusione a cui perviene il giudice cagliaritano nella parte finale della sentenza dello scorso 22 settembre.

 

Un precedente importante o una pronuncia isolata?

Seppur nella limitatezza dello spazio a disposizione, la ricostruzione fin qui svolta contribuisce a dare un’idea della portata dirompente che può avere, almeno sulla carta, la sentenza del giudice Cabitza sul mondo della medicina della riproduzione. Sebbene sia invero più che plausibile che il giudizio in questione sia ben lungi dal concludersi in primo grado, la sentenza cagliaritana costituisce senza dubbio un precedente ed una speranza per tante coppie, molte delle quali portatrici di gravi malattie trasmissibili, che dal 2004 ad oggi si sono trovate nell’impossibilità di ricorrere alla diagnosi preimpianto nel nostro paese. Nonostante limiti la possibilità di accedere a tale tecnica alle sole coppie che per legge possano ricorrere alla procreazione assistita (ovvero esclusivamente quelle con problemi di sterilità/infertilità accertata) e unicamente al fine di garantire l’informazione sul reale stato di salute degli embrioni destinati al trasferimento in utero, la sentenza di Cagliari è infatti un indubbio passo in avanti  per smussare le rigidità della normativa italiana e ridurre il crescente “turismo riproduttivo” verso paesi con minori limitazioni (la stessa attrice è ora all’ottavo mese di gestazione dopo aver ottenuto ad Istanbul la diagnosi preimpianto che le era stata negata in un primo momento in Italia). Sicuramente interessante è vedere poi quali saranno le scelte che opererà l’attuale Ministro della Salute  Livia Turco nel riformulare le linee guida, “scadute” nel luglio scorso ed attualmente in via di aggiornamento, così come pure quelle di eventuali altri giudici chiamati a pronunciarsi su fattispecie analoghe. La sentenza del giudice cagliaritano lascia invero ancora sprovvisti di soluzione molti degli interrogativi che hanno accompagnato i primi tre anni di vigenza di uno dei provvedimenti legislativi più discussi degli ultimi anni, interrogativi che in un ordinamento come quello italiano difficilmente possono trovare una risposta certa nella risoluzione di singoli casi giurisprudenziali, ma devono necessariamente passare attraverso il vaglio di un legislatore ultimamente più concentrato sui temi della politica che su quelli della bioetica.

 

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