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Tutto da rifare sul test preimpianto.

Embrioni salvi ma con tanti dubbi. Stop “tecnico” della Consulta: l’appuntamento è rimandato

Mauro Fusco

(tratto da: “D&G - Diritto e giustizia” n.43 del 25.11.2006)

Nulla di fatto. Si conclude con una pronuncia di inammissibilità, ovvero l’ordinanza n. 369 del 9 novembre 2006 (pubblicata su Diritto & giustizia on line del 10 novembre) l’iter compiuto dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita dinanzi alla Corte Costituzionale. La pronuncia, che era attesa da oltre un anno dagli “addetti ai lavori” oltre che dalle centinaia di coppie portatrici di malattie trasmissibili alle quali la legge 40 preclude da oltre due anni la possibilità di ricorrere alle tecniche, arriva tuttavia in un momento storico in cui il dibattito sulla procreazione assistita ha ormai esaurito lo slancio della stagione referendaria e del mediatico “fuoco fatuo” che normalmente accompagna tutte le questioni di bioetica. Non è un caso, a tal proposito, che a dispetto del notevole lasso di tempo intercorso tra il 16 luglio 2005, data dell’ordinanza con cui il Tribunale di Cagliari ha sollevato la questione, ed il giorno dell’udienza, 24 ottobre 2006, la decisione sia stata presa in tempi brevissimi (il dispositivo è stato reso noto il giorno stesso dell’udienza e le motivazioni depositate il 9 novembre).

Prima di entrare nel merito, peraltro scarso, della pronuncia dei giudici delle leggi, è tuttavia indispensabile richiamare brevemente i termini del problema, già esaminato in passato sulle pagine di questa Rivista (Cfr. «D&G» n. 33/2005). La questione di legittimità costituzionale di cui trattasi, aveva ad oggetto l’art. 13 della legge 40, nella parte in cui impedisce a coppie portatrici di malattie trasmissibili di effettuare la diagnosi preimpianto sugli embrioni creati in vitro e di richiedere il trasferimento in utero unicamente di quelli risultati sani. A riguardo nell’ordinanza di rimessione si legge che l’interpretazione letterale di detto articolo, che non ammette eccezioni al divieto di effettuare forme di selezione sugli embrioni impedendo di fatto la diagnosi preimpianto, provoca “un conflitto coinvolgente, da un lato, la tutela della salute della ricorrente e, dall'altro, la tutela dell'embrione”. Di qui la decisione di richiedere quell’intervento dei giudici costituzionali più volte rifiutato dai tribunali civili ed amministrativi chiamati a dirimere le prime controversie sorte in seguito all’entrata in vigore della legge 40. Nel sollevare la questione di costituzionalità, il giudice Donatella Satta del Tribunale di Cagliari commetteva tuttavia l’errore, se di errore può parlarsi, di osservare che “il divieto della diagnosi preimpianto è comunemente desunto anche dalla interpretazione della legge alla luce dei suoi criteri ispiratori, dai quali emerge la preoccupazione di restringere entro limiti rigorosi la ricerca scientifica sugli embrioni, in via generale vietata salvo le eccezioni previste dalla legge, nonché l'intento di garantire in tale ottica la massima tutela della salute e dello sviluppo dell'embrione” nonché dal divieto generale di crioconservazione e di soppressione di embrioni, contenuto nell’art. 14.

La presenza di tale inciso costituisce invero l’unico motivo per cui la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità, ravvisando “la contraddizione in cui il Tribunale incorre nel sollevare una questione volta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una specifica disposizione nella parte relativa ad una norma (il divieto di sottoporre l’embrione, prima dell’impianto, a diagnosi per l’accertamento di eventuali patologie) che, secondo l’impostazione della stessa ordinanza di rimessione, sarebbe però desumibile anche da altri articoli della stessa legge, non impugnati, nonché dall’interpretazione dell’intero testo legislativo «alla luce dei suoi criteri ispiratori»”. Nulla che attenga al merito, quindi, ma soltanto un invito implicito a riformulare l’eccezione, impugnando tutte le norme che sono alla base del divieto e non soltanto l’art. 13.

La motivazione, sicuramente laconica, dell’ordinanza non può tuttavia che destare una certa perplessità, soprattutto se si tengono in considerazione le inevitabili conseguenze. Al di là di ogni giudizio sulla correttezza giuridica delle scarne argomentazioni dei giudici costituzionali, la decisione, rectius la “non decisione”, in esame si presenta invero come una scelta più politica che giuridica dagli effetti quantomeno dirompenti. Se valutata unitamente al fallimento del referendum abrogativo, ai numeri esigui della maggioranza che supporta l’attuale governo ed ai tempi tecnici che intercorrono tra il sollevamento di una questione di costituzionalità e la pronuncia della Consulta, l’ordinanza del 9 novembre ha, infatti, senza ombra di dubbio l’effetto di costituire una sorta di “blindatura” giuridica di un testo legislativo che difficilmente, almeno nel breve e nel medio periodo, potrà trovare emendamenti di sorta. Sulla necessità di tali cambiamenti e sui numerosi punti oscuri della legge non è il caso in questa sede di soffermarsi più di tanto (cfr. «D&G» n. 21/2005 e n. 18/2004), se non per dire che il bilancio sull’efficacia della legge ad oltre due anni e mezzo della sua entrata in vigore non può assolutamente essere ritenuto positivo. Il netto aumento del cd. “turismo sanitario o procreativo” da parte delle coppie sterili verso paesi più tolleranti, soprattutto per quanto riguarda pratiche come la crioconservazione, la procreazione eterologa e la stessa diagnosi preimpianto, insieme alla riscontrata riduzione del numero dei nati con l’applicazione delle tecniche, lasciano infatti ben pochi dubbi circa la necessità di rivedere quantomeno le norme maggiormente repressive della legge 40. Tra queste, come non considerare anche il divieto di effettuare la diagnosi preimpianto, in molti casi l’unico strumento per garantire a tante coppie portatrici di gravi malattie di coronare il proprio sogno di avere un figlio sano, e che invece oggi rimane fermo ed inderogabile nel nostro ordinamento anche a causa di una pronuncia che ha il sapore amaro dell’ennesima occasione mancata.

leggi la sentenza

 

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