
Tutto
da rifare sul test preimpianto.
Embrioni salvi ma con tanti dubbi.
Stop
“tecnico” della Consulta: l’appuntamento è rimandato
Mauro
Fusco
(tratto
da:
“D&G - Diritto e giustizia” n.43 del 25.11.2006)
Nulla
di fatto. Si conclude con una pronuncia di inammissibilità, ovvero
l’ordinanza n. 369 del 9 novembre 2006 (pubblicata su Diritto & giustizia
on line del 10 novembre) l’iter compiuto dalla legge sulla procreazione
medicalmente assistita dinanzi alla Corte Costituzionale. La pronuncia, che era
attesa da oltre un anno dagli “addetti ai lavori” oltre che dalle centinaia
di coppie portatrici di malattie trasmissibili alle quali la legge 40 preclude
da oltre due anni la possibilità di ricorrere alle tecniche, arriva tuttavia in
un momento storico in cui il dibattito sulla procreazione assistita ha ormai
esaurito lo slancio della stagione referendaria e del mediatico “fuoco
fatuo” che normalmente accompagna tutte le questioni di bioetica. Non è un
caso, a tal proposito, che a dispetto del notevole lasso di tempo intercorso tra
il 16 luglio 2005, data dell’ordinanza con cui il Tribunale di Cagliari ha
sollevato la questione, ed il giorno dell’udienza, 24 ottobre 2006, la
decisione sia stata presa in tempi brevissimi (il dispositivo è stato reso noto
il giorno stesso dell’udienza e le motivazioni depositate il 9 novembre).
Prima
di entrare nel merito, peraltro scarso, della pronuncia dei giudici delle leggi,
è tuttavia indispensabile richiamare brevemente i termini del problema, già
esaminato in passato sulle pagine di questa Rivista (Cfr. «D&G» n.
33/2005). La questione di legittimità costituzionale di cui trattasi, aveva ad
oggetto l’art. 13 della legge 40, nella parte in cui impedisce a coppie
portatrici di malattie trasmissibili di effettuare la diagnosi preimpianto sugli
embrioni creati in vitro e di richiedere il trasferimento in utero unicamente di
quelli risultati sani. A riguardo nell’ordinanza di rimessione si legge che
l’interpretazione letterale di detto articolo, che non ammette eccezioni al
divieto di effettuare forme di selezione sugli embrioni impedendo di fatto la
diagnosi preimpianto, provoca “un
conflitto coinvolgente, da un lato, la tutela della salute della ricorrente e,
dall'altro, la tutela dell'embrione”. Di qui la decisione di richiedere
quell’intervento dei giudici costituzionali più volte rifiutato dai tribunali
civili ed amministrativi chiamati a dirimere le prime controversie sorte in
seguito all’entrata in vigore della legge 40. Nel sollevare la questione di
costituzionalità, il giudice Donatella Satta del Tribunale di Cagliari
commetteva tuttavia l’errore, se di errore può parlarsi, di osservare che “il
divieto della diagnosi preimpianto è comunemente desunto anche dalla
interpretazione della legge alla luce dei suoi criteri ispiratori, dai quali
emerge la preoccupazione di restringere entro limiti rigorosi la ricerca
scientifica sugli embrioni, in via generale vietata salvo le eccezioni previste
dalla legge, nonché l'intento di garantire in tale ottica la massima tutela
della salute e dello sviluppo dell'embrione” nonché dal divieto generale
di crioconservazione e di soppressione di embrioni, contenuto nell’art. 14.
La
presenza di tale inciso costituisce invero l’unico motivo per cui la Corte
Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità,
ravvisando “la contraddizione in cui il
Tribunale incorre nel sollevare una questione volta alla dichiarazione di
illegittimità costituzionale di una specifica disposizione nella parte relativa
ad una norma (il divieto di sottoporre l’embrione, prima dell’impianto, a
diagnosi per l’accertamento di eventuali patologie) che, secondo
l’impostazione della stessa ordinanza di rimessione, sarebbe però desumibile
anche da altri articoli della stessa legge, non impugnati, nonché
dall’interpretazione dell’intero testo legislativo «alla luce dei suoi
criteri ispiratori»”. Nulla che attenga al merito, quindi, ma soltanto un
invito implicito a riformulare l’eccezione, impugnando tutte le norme che sono
alla base del divieto e non soltanto l’art. 13.
La
motivazione, sicuramente laconica, dell’ordinanza non può tuttavia che
destare una certa perplessità, soprattutto se si tengono in considerazione le
inevitabili conseguenze. Al di là di ogni giudizio sulla correttezza giuridica
delle scarne argomentazioni dei giudici costituzionali, la decisione,
rectius
la “non decisione”, in esame si presenta invero come una scelta più
politica che giuridica dagli effetti quantomeno dirompenti. Se valutata
unitamente al fallimento del referendum abrogativo, ai numeri esigui della
maggioranza che supporta l’attuale governo ed ai tempi tecnici che
intercorrono tra il sollevamento di una questione di costituzionalità e la
pronuncia della Consulta, l’ordinanza del 9 novembre ha, infatti, senza ombra
di dubbio l’effetto di costituire una sorta di “blindatura” giuridica di
un testo legislativo che difficilmente, almeno nel breve e nel medio periodo,
potrà trovare emendamenti di sorta. Sulla necessità di tali cambiamenti e sui
numerosi punti oscuri della legge non è il caso in questa sede di soffermarsi
più di tanto (cfr. «D&G» n. 21/2005 e n. 18/2004), se non per dire che il
bilancio sull’efficacia della legge ad oltre due anni e mezzo della sua
entrata in vigore non può assolutamente essere ritenuto positivo. Il netto
aumento del cd. “turismo sanitario o procreativo” da parte delle coppie
sterili verso paesi più tolleranti, soprattutto per quanto riguarda pratiche
come la crioconservazione, la procreazione eterologa e la stessa diagnosi
preimpianto, insieme alla riscontrata riduzione del numero dei nati con
l’applicazione delle tecniche, lasciano infatti ben pochi dubbi circa la
necessità di rivedere quantomeno le norme maggiormente repressive della legge
40. Tra queste, come non considerare anche il divieto di effettuare la diagnosi
preimpianto, in molti casi l’unico strumento per garantire a tante coppie
portatrici di gravi malattie di coronare il proprio sogno di avere un figlio
sano, e che invece oggi rimane fermo ed inderogabile nel nostro ordinamento
anche a causa di una pronuncia che ha il sapore amaro dell’ennesima occasione
mancata.
leggi la
sentenza