
ORDINANZA N. 369
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Franco
BILE Presidente
-
Giovanni Maria
FLICK
Giudice
-
Francesco
AMIRANTE “
-
Ugo
DE SIERVO
“
-
Romano
VACCARELLA “
-
Paolo
MADDALENA
“
-
Alfio
FINOCCHIARO “
-
Alfonso
QUARANTA
“
-
Franco
GALLO
“
-
Luigi
MAZZELLA
“
-
Gaetano
SILVESTRI “
-
Sabino
CASSESE
“
-
Maria Rita
SAULLE
“
-
Giuseppe
TESAURO “
-
Paolo Maria
NAPOLITANO “
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 19 febbraio
2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promosso
con ordinanza del 16 luglio 2005 dal Tribunale di Cagliari, nel procedimento
civile promosso da M.S. ed altro, contro l’Azienda USL n. 8 di Cagliari ed
altro, iscritta al n. 574 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visti
gli atti di intervento del Comitato per la tutela della salute della donna, del
Forum delle Associazioni Familiari, del Movimento per la Vita Italiano, nonché
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il Giudice relatore Alfio
Finocchiaro;
uditi
gli avvocati Salvatore di Mattia per il Comitato per la tutela della salute
della donna e Forum delle Associazioni Familiari, Giovanni Giacobbe per il
Movimento per la Vita Italiano e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto che il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, nel
procedimento promosso, con ricorso ex art. 700 del codice di procedura
civile, da una coppia di coniugi ammessi alla procedura di procreazione
medicalmente assistita – i quali domandavano che venisse dichiarato il loro
diritto di ottenere la diagnosi preimpianto dell’embrione – ha sollevato, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consente
di accertare, mediante la diagnosi preimpianto, se gli embrioni da trasferire
nell’utero della donna ammessa alla procedura di procreazione medicalmente
assistita siano affetti da malattie genetiche, di cui i potenziali genitori
siano portatori, quando l’omissione di detta diagnosi implichi un accertato
pericolo grave ed attuale per la salute psico-fisica della donna;
che
i ricorrenti, dei quali era stata accertata la sterilità, hanno esposto di
avere già fatto ricorso alla medesima procedura a seguito della quale la donna
si era trovata in stato di gravidanza, ma che avevano dovuto interromperla per
ragioni terapeutiche, essendosi accertato, attraverso la villocentesi praticata
all’undicesima settimana, che il feto era affetto da beta-talassemia;
che,
avendo tale evento provocato alla donna una sindrome ansioso-depressiva, in
occasione della seconda procedura di procreazione in vitro i ricorrenti
avevano chiesto al primario dell’Ospedale regionale per le microcitemie la
diagnosi preimpianto dell’embrione già formato, rifiutando l’impianto se
non a diagnosi effettuata;
che
il sanitario si era rifiutato di procedere, invocando l’art. 13 della legge n.
40 del 2004, che consentirebbe solo interventi sull’embrione aventi finalità
diagnostiche e terapeutiche volte alla tutela della salute ed allo sviluppo
dell’embrione stesso;
che
i ricorrenti, ritenendo tale lettura inaccettabile alla luce dell’art. 32
Cost., hanno chiesto la declaratoria in via cautelare – considerato che gli
embrioni erano provvisoriamente crioconservati e che il tempo necessario per la
convocazione della controparte poteva pregiudicare l’attuazione del
provvedimento urgente – del proprio diritto ad ottenere la predetta diagnosi,
e sollecitato l’emanazione di un decreto, ex art. 669-sexies,
secondo comma, cod. proc. civ., che ordinasse al predetto sanitario di procedere
alla diagnosi, deducendo, in subordine, la illegittimità costituzionale del
citato art. 13 per contrasto con gli artt. 2 e 32, primo comma, Cost., nella
parte in cui non prevede la diagnosi preimpianto ove la stessa sia giustificata
dalla necessità di tutelare il diritto della donna alla propria salute;
che
il Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio, ha sostenuto che l’art. 14
della legge n. 40 del 2004 consentirebbe il ricorso alla diagnosi preimpianto
nel caso in cui ne faccia richiesta la coppia ricorsa alla procreazione
medicalmente assistita, la quale intenda conoscere lo stato di salute
dell’embrione;
che
il Tribunale adìto, ritenuto che le disposizioni degli artt. 13, commi 2 e 3, e
14, n. 5, della legge n. 40 del 2004 non possano che essere interpretate in
senso restrittivo (come confermato anche dalla emanazione delle linee guida
previste dall’art. 7 della stessa legge, approvate con d.m. 21 luglio 2004),
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del divieto di diagnosi
preimpianto nella eventualità che esso comporti il pericolo di una lesione del
diritto alla salute della donna che la richiede;
che,
premessa la rilevanza della questione nel giudizio a quo in ragione dello
stato di salute della ricorrente, documentato da certificazione medica, il
rimettente sospetta il contrasto della richiamata mancata previsione con gli
artt. 2 e 32, primo comma, Cost.;
che,
osserva il Tribunale (pag. 17-18), il «conflitto coinvolgente, da un lato, la
tutela della salute della ricorrente e, dall’altro, la tutela dell’embrione»
impone di considerare che «l’embrione si trova, allo stato, sottoposto a
crioconservazione, in conseguenza del rifiuto della ricorrente di procedere
all’impianto senza previa diagnosi» e che «anche la salute della donna è,
nel caso di specie, seriamente minacciata dalla impossibilità di conoscere lo
stato di salute dell’embrione prima di procedere all’impianto»;
che,
in tale situazione, «non solo appare inadeguata la tutela della salute della
donna […] ma non risulta neppure maggiormente garantita la salute
dell’embrione, probabilmente condannato a subire, nel tempo, danni biologici
[…] (laddove) il rischio di inutilizzabilità a causa della diagnosi
preimpianto si aggirerebbe statisticamente intorno all’uno per cento,
percentuale inferiore, quindi, a quella del rischio di aborto nelle diagnosi
prenatali (v. sul punto le dichiarazioni della dott. C.)»;
che
il rimettente, inoltre, ravvisa nella normativa de qua
un
contrasto con l’art. 3 della Costituzione, essendo consentita, alla stregua
del diritto vivente, la diagnosi prenatale, e pertanto sussistente in capo ai
genitori un diritto alla informazione sulla salute del feto nel corso della
gravidanza, laddove analogo diritto sarebbe negato nella fase della procreazione
assistita che precede l’impianto; ciò che determinerebbe un ingiustificato
diverso trattamento di posizioni soggettive sostanzialmente assimilabili, con
conseguente contrasto della norma che vieta la diagnosi preimpianto con l’art.
3 della Costituzione;
che
nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato,
la quale ha concluso per la infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in quanto il suo accoglimento comporterebbe una forma di
selezione a scopo eugenetico degli embrioni, a fronte di un ipotetico rischio di
compromissione dello stato psico-fisico della donna;
che,
per permettere scelte informate e responsabili, in caso di richiesta di accesso
alla procreazione medicalmente assistita, è previsto che alle coppie siano
fornite informazioni accurate a norma del decreto ministeriale del Ministro
della giustizia e del Ministro della salute 16 dicembre 2004, n. 336;
che,
ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, la soluzione normativa censurata, oltre
ad essere ragionevole e coerente con il principio generale, desumibile non solo
dalla legge n. 40 del 2004, ma anche da altre disposizioni normative che
configurano il concepito come soggetto giuridico, è la più idonea a bilanciare
interessi contrapposti, tenuto conto che non esiste, e non ha giuridico
fondamento, la pretesa ad avere «un figlio sano», e che, pertanto, non può
assumere alcuna rilevanza l’elemento attinente all’equilibrio psico-fisico
della donna;
che
hanno depositato atto di costituzione in giudizio il Comitato per la tutela
della salute della donna, il Forum delle Associazioni familiari e
l’Associazione “Movimento per la Vita Italiano”;
che,
in prossimità dell’udienza (fissata in esito alla camera di consiglio del 3
maggio 2006), il Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato memoria
illustrativa delle conclusioni precisate nell’atto di costituzione,
preliminarmente deducendo l’inammissibilità della questione per carenza di
carattere incidentale;
che
anche gli intervenienti hanno depositato memorie.
Considerato
che il Tribunale di Cagliari dubita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 19
febbraio 2004, n. 40, «nella parte in cui fa divieto di ottenere, su richiesta
dei soggetti che hanno avuto accesso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita, la diagnosi preimpianto sull’embrione ai fini dell’accertamento
di eventuali patologie»;
che,
preliminarmente, deve confermarsi l’ordinanza, della quale si è data lettura
in udienza, dichiarativa dell’inammissibilità degli interventi spiegati nel
presente giudizio dal Comitato per la tutela della salute della donna, dal Forum
delle Associazioni familiari e dall’Associazione “ Movimento per la Vita
Italiano”;
che,
a prescindere dall’irreversibilità degli effetti del provvedimento richiesto
in sede cautelare e dall’adeguatezza di quanto dedotto a conforto
dell’asserita inconsistenza del «rischio di inutilizzabilità
(dell’embrione) a causa della diagnosi preimpianto», la questione, così come
prospettata dal Tribunale, è manifestamente inammissibile;
che,
infatti, il giudice a quo osserva che il divieto della diagnosi
preimpianto discende non soltanto dalla norma censurata (art. 13) come «comunemente
interpretata» (sia per «il suo contenuto» che «per la sua formulazione
letterale»), ma è «comunemente desunto anche dalla interpretazione della
legge alla luce dei suoi criteri ispiratori» e «dalla disciplina complessiva
della procedura di procreazione medicalmente assistita disegnata dalla legge»
(in particolare, dalla disciplina della «revocabilità del consenso solo fino
alla fecondazione dell’ovulo», dal «divieto di creazione di embrioni in
numero superiore a quello necessario per un unico impianto, obbligatorio quindi
per tutti gli embrioni», dal «divieto di crioconservazione e di soppressione
di embrioni»);
che,
aggiunge il Tribunale, anche l’art. 14, comma 3, «precisando che la
crioconservazione può essere mantenuta fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile, fa evidente riferimento ad ostacoli patologici
all’impianto di natura meramente transitoria», e non già permanente;
che,
pertanto, è evidente la contraddizione in cui il Tribunale incorre nel
sollevare una questione volta alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale di una specifica disposizione nella parte relativa ad una norma
(il divieto di sottoporre l’embrione, prima dell’impianto, a diagnosi per
l’accertamento di eventuali patologie) che, secondo l’impostazione della
stessa ordinanza di rimessione, sarebbe però desumibile anche da altri articoli
della stessa legge, non impugnati, nonché dall’interpretazione dell’intero
testo legislativo «alla luce dei suoi criteri ispiratori».
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della
Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 24 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9
novembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Allegato:
Ordinanza
letta all’udienza del 24 ottobre 2006
ORDINANZA
Rilevato
che nel giudizio di legittimità costituzionale hanno presentato atto di
costituzione in giudizio il “Comitato per la tutela della salute della
donna” e il “Forum delle Associazioni Familiari”, ed atto di intervento
l’Associazione “Movimento per la Vita italiano”, nessuno dei quali è
stato parte nel giudizio a quo;
che sulla questione dell’ammissibilità dell’intervento nel giudizio
incidentale di legittimità costituzionale la giurisprudenza di questa Corte è
nel senso che l’intervento è ammissibile solo nel caso di soggetti titolari
di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale
dedotto in giudizio (v., tra le altre, sentenze n. 172 del 2006, n. 345 del
2005, ordinanza n. 389 del 2004);
che tale principio implica che l’incidenza sulla situazione sostanziale
vantata dall’interveniente derivi dall’immediato effetto che la pronuncia
della Corte produce nel rapporto sostanziale oggetto del giudizio principale;
che, alla stregua dei richiamati criteri, la posizione sostanziale fatta
valere dai predetti intervenienti nel presente giudizio non è qualificata in
rapporto alla questione oggetto del giudizio stesso.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibili gli atti di costituzione in giudizio del “Comitato per la tutela
della salute della donna” e del “Forum delle Associazioni Familiari” e
l’atto di intervento dell’Associazione “Movimento per la Vita Italiano”.
Firmato:
Franco Bile, Presidente