
Nuove linee guida sulla procreazione assistita:
canto del cigno o reale cambiamento?
(da "Diritto & Giustizia" del 10.5.2008)
Mauro Fusco
Quasi sotto silenzio, all’indomani
dell’insediamento del nuovo Parlamento ed a pochi giorni dalle nomine del
nuovo esecutivo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
scorso il Decreto del Ministero della Salute dell’11.4.2008, recante le
nuove linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita. Il
provvedimento, atteso da tempo dagli operatori del settore e da chi si trova
nella dolorosa necessità di ricorrere a tali pratiche mediche, assume oggi
una valenza del tutto particolare in un momento politico in cui il governo
uscente non può fare a meno di confrontarsi con le ragioni di una annunciata
quanto pesante sconfitta e con la delusione dei suoi elettori in relazione a
temi delicati come quelli della bioetica.
Prima di affrontare però nello specifico
cosa sia realmente cambiato nella normativa in materia di procreazione
assistita è il caso di ripercorrere brevemente l’iter delle linee guida
attuative della legge 40, anche alla luce dei recenti interventi
giurisprudenziali in materia.
Le linee guida del 2004 tra attuazione e
restrizione
Esplicitamente previste dall’art. 7 della
legge n. 40/2004, che disciplina nel nostro paese il ricorso alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita, le prime linee guida in materia sono
state emanate con Decreto del Ministero della Salute del 21 luglio 2004,
ovvero circa quattro mesi dopo l’entrata in vigore della legge. L’art. 7
prevedeva, tra le altre cose, che le stesse fossero “vincolanti per tutte
le strutture autorizzate” e dovessero essere periodicamente aggiornate,
in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, almeno ogni tre anni.
Causa di aspre polemiche sin dalla loro
criticata emanazione, le linee guida del 2004, si aprivano con alcune
definizioni più o meno contestate (discutibile, a mero titolo
esemplificativo, è la scelta di considerare infertilità e sterilità come
sinonimi), accanto alle quali venivano indicate le modalità con cui sarebbe
dovuta avvenire la certificazione di infertilità, requisito indispensabile
per l’accesso alle tecniche. Si affermava altresì il principio della
gradualità delle tecniche e si stabiliva in cosa dovesse consistere
l’attività di sostegno e consulenza rivolta alla coppia richiedente. Seguiva
un’ampia parte centrale nella quale venivano descritte le varie tecniche,
distinte in tre livelli a seconda dell’invasività e descritte nei loro
momenti procedurali. Nella sua parte finale, il decreto del 2004 affrontava
l’annosa questione della sperimentazione sugli embrioni umani (art. 13, l.
40/2004), stabilendo, accanto al divieto di “ogni diagnosi preimpianto a
finalità eugenetica”, che “ogni indagine relativa allo stato di
salute degli embrioni in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5 dovrà
essere di tipo osservazionale” e che ove mai “il trasferimento
dell’embrione, non coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del
medesimo deve essere mantenuta fino al suo estinguersi”. Qualora,
invece, il mancato trasferimento fosse derivato da cause di forza maggiore
relative allo stato di salute della donna non prevedibili al momento della
fecondazione, l’embrione non trasferito avrebbe dovuto essere crioconservato
in attesa di un futuro impianto, con onere a carico del centro. Gli articoli
in questione hanno costituito per mesi uno dei punti maggiormente cruciali
della prima stesura delle linee guida, fonti di polemiche inesauribili
risolte solo in parte dalla giurisprudenza degli ultimi anni.
Nell’incertezza del lacunoso testo
legislativo, che non prevede alcun divieto esplicito alla diagnosi
preimpianto ma che non ammette eccezioni ai divieti di soppressione e di
crioconservazione degli embrioni e di qualsiasi forma di sperimentazione che
non sia rivolta alla tutela della salute e allo sviluppo degli stessi
(motivo per cui si ipotizzò finanche, in un primo momento, che la donna
potesse essere oggetto di trasferimenti “coatti”, evidentemente
inaccettabili oltre che incostituzionali), le linee guida introducevano di
fatto, e chiaramente praeter legem, un divieto assoluto a tutte
quelle tecniche di diagnosi genetica che, fino all’entrata in vigore delle
linee guida, erano state ampiamente utilizzate per consentire a coppie
portatrici di malattie geneticamente trasmissibili di concepire figli sani.
Tale ulteriore limitazione, che si aggiungeva ad un testo ritenuto tra i più
restrittivi in Europa e che diveniva uno dei motivi tipici per ricorrere al
cd. “turismo terapeutico”, finiva per scatenare, oltre che veementi
polemiche, anche diversi contenziosi legali, risolti in modo alterno dalla
giurisprudenza civile ed amministrativa, come si avrà modo di vedere fra
breve.
Concludevano il testo la descrizione
delle modalità di crioconservazione degli embrioni, con particolare riguardo
alla struttura organizzativa dei centri, ai controlli ed alla prevenzione
dei rischi di contaminazione da epatite virale ed HIV, nonché alla
registrazione dei dati della coppia in apposite schede cliniche e di
laboratorio ed alle misure di sicurezza per proteggere tali dati da
eventuali alterazioni.
Il travagliato iter giurisprudenziale del
divieto di diagnosi genetica preimpianto
Avverso il divieto di diagnosi genetica
preimpianto contenuto nelle linee guida del 2004, ricorreva nel novembre
2004 al T.A.R. Lazio l’Associazione W.A.R.M. (World Association Reproductive
Medicine), alla quale fanno capo numerose strutture sanitarie e centri
autorizzati ad effettuare trattamenti di procreazione assistita. Con tale
ricorso l’associazione chiedeva l’annullamento del Decreto Ministeriale e
sollevava contestualmente la questione di legittimità costituzionale in
relazione ad alcune norme della legge 40. Il giudizio in questione, nel
quale intervenivano anche il comitato per la tutela della salute della
donna, il forum delle associazioni familiari ed il movimento per la vita,
veniva deciso con la sentenza n. 3452 del 9.5.2005 (cfr. il supplemento
settimanale cartaceo «D&G» a questa Rivista, n. 21 del 28.5.2005) che
respingeva in modo netto tutte le richieste dell’associazione ricorrente,
dichiarando altresì infondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate nel corso del processo. Per un mero vizio di natura procedurale
(l’inammissibilità, per tardività, della costituzione in giudizio degli
interventori ad opponendum), la pronunzia in questione veniva
tuttavia annullata dal Consiglio di Stato con sentenza del 19.12.2006 che
rinviava gli atti al T.A.R. di prima istanza.
Nelle more del complesso e relativamente
lungo iter del giudizio amministrativo, alcune coppie, tutte portatrici di
malattie trasmissibili al nascituro, ricorrevano alle corti di merito
chiedendo la possibilità di derogare, stante le loro peculiari condizioni di
salute, al divieto di diagnosi genetica preimpianto contenuto nelle linee
guida ed, indirettamente, anche ad alcune disposizioni della legge 40. Sul
punto una prima importante pronunzia veniva emessa il 16.7.2005 dal giudice
Donatella Satta del Tribunale di Cagliari (cfr. il supplemento settimanale
cartaceo «D&G» a questa rivista, n. 33 del 17.09.05) che, chiamata a
pronunciarsi su un ricorso d’urgenza presentato da una coppia affetta da
beta talassemia, sollevava, in quanto rilevante e non manifestamente
infondata in relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, la questione
di legittimità dell'art. 13 della legge 40, nella parte in cui non consente
di ottenere, su richiesta dei soggetti che hanno avuto accesso alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita, la diagnosi preimpianto
sull'embrione ai fini dell'accertamento delle patologie genetiche.
Il relativo processo dinanzi alla Corte
Costituzionale non dava tuttavia alcun esito utile, ritenendo i giudici
della Consulta inammissibile la questione sottoposta, con la motivazione,
quantomeno dubbia, che l’eccezione di costituzionalità non potesse essere
riferita al solo art. 13 ma fosse “desumibile anche da altri articoli
della stessa legge, non impugnati, nonché dall’interpretazione dell’intero
testo legislativo “alla luce dei suoi criteri ispiratori” (cfr.
ordinanza n. 369 del 9.11.2006, pubblicata sul numero del 10.11.2006 di
questa Rivista e commentata sul supplemento «D&G», n. 43 del 25.11.2006)
Nonostante il nulla di fatto dinanzi ai
giudici delle leggi, la giurisprudenza di merito finiva con l’imporre una
significativa svolta nel dibattito sulla diagnosi genetica preimpianto con
la sentenza resa dal giudice Grazia Cabitza del Tribunale di Cagliari del 22
settembre 2007 (cfr. il numero del 23.10.2007 di questa Rivista) e
l’ordinanza del 17 dicembre 2007 del giudice Isabella Mariani del Tribunale
di Firenze. In entrambi i casi, accertata preliminarmente l’insussistenza
della vietata quanto sfuggente “finalità eugenetica” delle tecniche,
venivano disapplicate, perché ritenute contrarie al dettato costituzionale,
le linee guida alla legge 40 nella parte in cui limitavano la diagnosi
genetica alla sola indagine osservazionale, inutile a garantire una efficace
tutela del diritto alla salute delle coppie richiedenti. Nel caso deciso dal
Tribunale di Firenze il giudice si spingeva finanche a derogare ai divieti,
previsti dal provvedimento legislativo, che limitano il numero di embrioni
creabili in vitro e ne vietano la crioconservazione al fine di consentire
l’applicazione al caso concreto delle “migliori regole della scienza in
relazione alla salute della madre”.
Tali pronunzie facevano letteralmente da
“apripista” per la nuova decisione del T.A.R. Lazio che, sovvertendo
radicalmente il proprio orientamento manifestato soltanto due anni prima,
con la sentenza n. 398 del 21 gennaio scorso (cfr. i numeri del 24.1.2008 e
del 29.1.2008 di questa Rivista), accoglieva, seppur in parte, le richieste
dell’associazione ricorrente ed annullava le linee guida nella parte in cui
disponevano che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni
creati in vitro, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dovesse essere limitata
alla mera indagine osservazionale. Contestualmente veniva sollevata la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 2 e 3, della
legge n. 40/2004, inerenti al limite di tre embrioni creabili in vitro ed
all’obbligo di realizzare il trasferimento degli embrioni non impiantati per
motivi di salute, per il contrasto con gli articoli 3 e 32 della
Costituzione.
Le linee guida del 2008, “nuove” ma non
troppo
Nel turbinoso evolversi della
giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di diagnosi genetica
preimpianto era quantomeno lecito aspettarsi che nella legislatura appena
terminata si intervenisse in qualche modo per apportare alla normativa sulla
procreazione assistita quantomeno i correttivi più urgenti che i primi anni
di vigenza della stessa avevano dimostrato essere necessari. Nonostante gli
esigui numeri della maggioranza parlamentare e le spaccature, fin troppo
evidenti all’interno della stessa, sicuramente lasciassero poche speranze
sulle possibilità di emendare, anche in minima parte, la legge 40, ci si
attendeva da più parti quantomeno un significativo intervento del Ministero
della Salute in sede di aggiornamento delle linee guida.
Come già evidenziato in precedenza,
proprio l’art. 7 della legge 40 prevedeva infatti l’obbligo di procedere
all’aggiornamento periodico delle stesse “almeno ogni tre anni”, motivo per
cui il D.M. del luglio 2004 sarebbe “scaduto” già nell’estate scorsa. Ciò
nonostante l’iter burocratico per l’emanazione delle aggiornate linee guida,
per il quale il Consiglio Superiore di Sanità aveva espresso parere il
19.7.2007, si concludeva solo l’11 aprile scorso, alla vigilia delle nuove
elezioni, con l’emanazione del Decreto Ministeriale poi pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 aprile. Come è facilmente intuibile, le
considerazioni sull’opportunità politica di una pubblicazione così ritardata
hanno inevitabilmente condizionato i primi commenti sul testo che vale
tuttavia la pena di esaminare nei suoi punti salienti, seppure in breve.
Ad un esame comparato delle linee guida
del 2004 e di quelle del 2007 quello che senza dubbio colpisce maggiormente
è che il nuovo testo riprende pedissequamente il precedente, rispettandone
in massima parte lo schema ed i contenuti, eccezion fatta per tre aspetti
sostanziali.
La prima, e senza dubbio più
importante, novità è relativa all’accesso alle tecniche, in relazione al
quale sono state aggiunte alle ipotesi di infertilità originariamente
previste, anche “quelle peculiari condizioni in
presenza delle quali - essendo l'uomo portatore di malattie virali
sessualmente trasmissibili per infezioni da HIV, HBV od HCV -
l'elevato rischio di infezione per la madre o per il feto costituisce di
fatto, in termini obiettivi, una causa ostativa della
procreazione, imponendo l'adozione di precauzioni che si traducono,
necessariamente, in una condizione di infecondità, da farsi
rientrare tra i casi di infertilità maschile severa da causa
accertata e certificata da atto medico, di cui all'art. 4, comma 1 della
legge n. 40 del 2004”.
In altri termini, qualora all’interno della coppia il partner maschile sia
portatore di virus come quello dell’HIV o dell’epatite e che si trovi quindi
nell’impossibilità di avere un rapporto sessuale senza correre il rischio di
infettare la partner e il nascituro, il D.M. gli riconosce una condizione
peculiare (che non potrebbe essere definita correttamente di infertilità,
atteso che la capacità procreativa non è condizionata dalla patologia) che,
debitamente certificata, gli consente di accedere comunque alle tecniche.
L’innovazione, la cui importanza è sottolineata nel parere del Consiglio
Superiore di Sanità reso nella seduta del 19.7.2007, è di non poco conto se
si tiene presente che con l’entrata in vigore della legge 40, per la quale
la condizione di infertilità era irrinunziabile per l’accesso alle tecniche,
era stato di fatto precluso ai portatori di malattie sessualmente
trasmissibili di poter ricorrere alla metodica dello “sperm washing” (che
consente di “pulire” il seme dal virus) e della ICSI (iniezione
intracitoplasmatica degli spermatozoi, con la quale si può fecondare l’ovocita
utilizzando soltanto il seme non infetto), unica possibilità di poter
procreare senza correre il rischio di contagiare la madre ed il futuro nato.
La seconda innovazione che è possibile
rinvenire nella nuova versione delle linee guida riguarda l’esplicita
previsione di un’attività di sostegno psicologico per la coppia che decida
di richiedere l’accesso alle tecniche, sia al momento di verificare la
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, sia nella successiva fase
dell’esecuzione dei trattamenti. Sull’importanza di tale attività di
sostegno alla coppia, sottolineata anch’essa dal Consiglio Superiore di
Sanità, appare quasi superfluo dilungarsi più di tanto, atteso che anche chi
non è esperto della materia si rende agevolmente conto del forte impatto
psicologico che possono avere su una coppia la scoperta di non riuscire a
procreare spontaneamente e, conseguentemente, il percorso, tutt’altro che
agevole sia da un punto di vista medico che psicologico, dell’applicazione
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tale esigenza era
stata in ogni caso già colta dalla gran parte dei centri in cui vengono
applicate le tecniche ed in cui la figura dello psicologo è quasi sempre
presente. Ad ogni modo, l’esplicita previsione di un’attività di supporto da
parte di un professionista con adeguata formazione nel settore consente
senz’altro di sopperire ad uno dei limiti della legge 40, che
inevitabilmente finiva con l’imporre al medico ed al responsabile del centro
attività che senza dubbio potevano trascendere le sue competenze specifiche.
L’ultimo aspetto, particolarmente
enfatizzato dai media nei primissimi giorni dopo la pubblicazione delle
nuove linee guida, riguarda infine la diagnosi preimpianto. Nella parte
inerente alle “misure di tutela degli embrioni”, il nuovo testo lascia
unicamente intatto il divieto di diagnosi preimpianto aventi finalità
eugenetica mentre sono state, di converso, eliminate le parti che
ammettevano la sola indagine osservazionale sugli embrioni, l’obbligo di
informazione della coppia nell’ipotesi in cui venissero evidenziate
anomalie, l’obbligo di mantenere in vitro fino al suo naturale estinguersi
la coltura degli embrioni il cui trasferimento, non coercibile, non potesse
essere attuato.
Per quanto concerne il primo aspetto,
come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, la disposizione che
vincolava la diagnosi preimpianto alla sola indagine osservazionale era
stata già annullata dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 398 del 21.1.2008,
che aveva, da alcuni mesi ormai, riammesso nella legalità la diagnosi
genetica sugli embrioni. Anche per quel che riguarda l’obbligo di
informazione sulle eventuali anomalie dell’embrione non vi è alcuna
particolare innovazione, atteso che tale obbligo rientra nel più generale
dovere di informazione alla coppia, già previsto dall’art. 14 comma 5 della
legge. Non resta pertanto che esaminare l’ultima parte della disposizione
espunta dal nuovo testo, che in precedenza obbligava il medico, nell’ipotesi
in cui gli embrioni fossero risultati affetti da patologie e non
trasferibili in utero per scelta medica o per volontà della coppia, a
lasciare che gli stessi si estinguessero “naturalmente” nel mezzo di
coltura. La ratio della norma era evidentemente finalizzata ad evitare che
tali embrioni potessero costituire oggetto di sperimentazione o
manipolazione (si pensi alla possibilità di utilizzarli per ricavarne
cellule staminali), in deroga agli espliciti e tassativi divieti previsti
dalla legge 40. Rimossa tale prescrizione, rimane sicuramente una lacuna, di
non poco conto, su quale sia il destino degli embrioni malformati, atteso
che, non essendo pensabile un successivo trasferimento in utero (unica
ipotesi in cui la legge ammette il congelamento) e fermo restando il divieto
di soppressione e sperimentazione imposti dalla legge, non è ben chiaro
quale sia il procedimento che debbano adottare i centri in cui si effettuino
le diagnosi preimpianto.
Parimenti poco chiaro è quando ricorra
quella “finalità eugenetica” che, allo stato attuale, rimane l’unica ed
evanescente preclusione imposta dalle linee guida al ricorso alle tecniche
di diagnosi sugli embrioni. Presente in più punti anche del testo di legge,
il richiamo all’eugenetica si rivela infatti un concetto di sfuggente
definizione, soprattutto se svincolato da quelle esigenze politiche,
sociobiologiche e di salute pubblica che hanno tradizionalmente accompagnato
la nascita e lo sviluppo, tra la fine dell’ottocento e la prima metà del
secolo scorso, della “scienza del miglioramento della specie umana,
garantendo alle razze o alle stirpi più adatte una migliore opportunità di
prevalere rapidamente su quelle meno adatte» (F. GALTON, Inquiries
into Human Faculty and its Development, Londra, 1892, p. 17). In
mancanza di tali finalità politiche, sociobiologiche e razziali, ampiamente
condannate nella seconda metà del ventesimo secolo e fortunatamente oggi
circoscritte alla sola letteratura di fantascienza, appare invero
difficoltoso ricondurre ad una “finalità eugenetica” la richiesta di una
coppia, soprattutto se portatrice di una malattia trasmissibile, di avere un
figlio sano, realizzando in tal modo quella “buona nascita” che rappresenta
l’essenza stessa della parola eugenetica. Il diritto di conoscere lo stato
di salute del nascituro prima di trasferirlo in utero e l’eventuale scelta,
sicuramente tragica, di sopprimere un embrione risultato malato (al pari di
quella di abortire il feto che presenti malformazioni), attengono infatti
alla sfera più privata del singolo e della coppia, sulla quale l’intervento
dello stato appare, francamente, opinabile. Per tali motivi la decisione di
non precisare ulteriormente un concetto da più parti utilizzato in modo
fazioso ed arbitrario, non può che dimostrarsi come un’occasione mancata per
fare definitivamente chiarezza sul punto.
Bilancio giuridico e politico sulle nuove
linee guida
Chiarite, seppur brevemente, le
innovazioni sostanziali del D.M. recentemente approvato, non resta che fare
un primo bilancio del provvedimento in questione. Da un punto di vista
strettamente giuridico, sicuramente colpisce la decisione di mantenere
sostanzialmente inalterato il testo originario anche su punti dove era
prevedibile fossero apportate delle modifiche (ad esempio i dati statistici
sulla sterilità che potevano essere ricondotti ad una letteratura più
recente).
Per quanto concerne i tre punti di
“novità” poc’anzi descritti, già si è avuto modo di evidenziare in
precedenza le perplessità in merito alla scelta di ampliare la lacuna
lasciata dalla sentenza del T.A.R. Lazio in materia di diagnosi genetica
preimpianto, che potrebbe dar luogo ad interpretazioni contrastanti sul
significato di “finalità eugenetica” o sul combinato disposto delle misure a
tutela dell’embrione contenute nel testo di legge (divieto di
crioconservazione, soppressione e sperimentazione sugli embrioni). Tale
lacuna avrebbe potuto essere facilmente colmata con un’esplicita
ammissibilità della diagnosi genetica preimpianto, corredata magari delle
indicazioni sulle modalità con cui la medesima debba essere eseguita, al
pari di quanto avviene nella parte relativa alla descrizione delle tecniche.
In relazione poi alla
decisione di parificare la condizione dell’uomo portatore di malattie
sessualmente trasmissibili alla madre ed al nascituro alla condizione di “infertilità
da causa accertata e certificata da atto medico” richiesta
obbligatoriamente dalla legge, il nuovo testo, nel compiere un passo senza
dubbio coraggioso ed auspicabile, come affermato anche dal Consiglio
Superiore di Sanità, sicuramente presta il fianco ad alcune obiezioni di
natura tecnica. La prima, già accennata in precedenza è che, sotto un
profilo strettamente scientifico, il testo ministeriale forza, in modo
evidentemente improprio, quei concetti di infertilità e sterilità già
utilizzati, in maniera poco ortodossa, come sinonimi dalla legge 40 e dalle
precedenti linee guida. Se si intende, invero, per infertilità
l’impossibilità di conseguire una gravidanza dopo un certo periodo di tempo
di rapporti sessuali non protetti, appare assolutamente chiaro come in tale
condizione non ricada il portatore del virus dell’HIV o dell’epatite che,
almeno in linea di massima, è sicuramente capace di generare un figlio,
seppur con alte probabilità di trasferire allo stesso ed alla madre la
propria patologia. Di qui la decisione di ricondurre tale situazione
nell’alveo della “condizione fisica permanente che non rende possibile la
procreazione”, definizione solitamente utilizzata per la cd. sterilità
idiopatica (ovvero dovuta a causa ignota), parimenti inidonea a definire il
caso di cui trattasi. Anche sotto tale profilo, l’encomiabile obiettivo di
consentire a tali coppie di generare un figlio sano sarebbe stato
sicuramente raggiunto con maggiore chiarezza apportando le debite modifiche
alla parte introduttiva delle linee guida, aggiornando le definizioni in
essa contenute e chiarendo, come era auspicabile che fosse sin dal testo di
legge, cosa intendere con i termini di infertilità, sterilità, infecondità.
Le considerazioni di natura
tecnica fin qui effettuate, si aggiungono senza dubbio alle obiezioni di
natura politica mosse da più parti nei primissimi giorni dopo la
pubblicazione del decreto. La decisione del Ministro della Salute di
procedere comunque all’emanazione dello stesso a due giorni dalla data
fissata per le nuove elezioni, dopo che per mesi gli operatori del settore e
le associazioni a tutela delle coppie con problemi di infertilità ne avevano
invocato invano l’emanazione, non poteva, infatti che prestare il fianco ad
aspre e veementi critiche, soprattutto da parte di esponenti della nuova
maggioranza parlamentare, che hanno visto nel provvedimento un ultimo “colpo
di coda” dell’esecutivo uscente. Tuttavia, se si considera che l’unica
novità sostanziale riguarda infatti le coppie in cui l’uomo è portatore di
malattie sessualmente trasmissibili (in considerazione del fatto che la
diagnosi preimpianto era già lecita dopo la sentenza T.A.R. e che il
supporto psicologico alle coppie veniva già fornito dalla maggior parte dei
centri di medicina della riproduzione) appare chiaro come tali critiche
siano state forse formulate senza tener conto del fatto che il nuovo testo
è tutt’altro che innovativo.
Alla luce di tali considerazioni, ma
questo è soltanto un giudizio personale, forse le vere critiche avrebbero
dovuto essere formulate da coloro che si aspettavano dal disciolto esecutivo
una maggiore concretezza sui problemi di bioetica (si pensi al
riconoscimento giuridico delle coppie di fatto o del testamento biologico),
al pari di quanto avvenuto in Spagna con il governo Zapatero, e per i quali
il nuovo testo delle linee guida, tanto atteso quanto sopravvalutato, si
presenta, come un triste e tardivo “canto del cigno”.