
PRINCIPALI
NODI PROBLEMATICI DELLA LEGGE 40/04 contenente NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA
a
cura di F. Meola
LIMITI ALL’AMMISSIBILITÀ
DEL RICORSO ALLE PRATICHE DI FECONDAZIONE ASSISTITA
Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è, per legge, finalizzato a favorire la soluzione dei
problemi riproduttivi (art.1, comma 1°). Esso, anzi, è ammesso solo qualora
non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause della
sterilità o infertilità (art. 1, comma 2°). Tale previsione viene,
quindi, ribadita dall’art. 4, comma 1°, secondo cui, il ricorso a tali
tecniche è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai
casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché
ai casi di sterilità o infertilità da causa accertata o certificata da atto
medico.
Le disposizioni ora
richiamate mettono chiaramente in evidenza le finalità che la legge assegna al
ricorso alle nuove pratiche riproduttive.
In esse, l’uso delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita viene inteso come “cura”
alla sterilità o infertilità. Ciò desta, tuttavia, perplessità.
Anzitutto, sotto il profilo
strettamente medico. È indubbio, infatti, che le tecniche di riproduzione
assistita non sono una “cura” della sterilità e dell’infertilità, bensì
un aggiramento dell’ostacolo, destinato a risolvere problemi di singoli
soggetti.
Soprattutto, a mezzo di tali
disposizioni, si impedisce a persone fertili, ma portatrici di gravi malattie
ereditarie di optare per la procreazione artificiale al fine di evitare la
trasmissione delle stesse. Giuridicamente, allora, il problema concerne
l’ammissibilità del sacrificio degli interessi di tali soggetti a fronte
dell’assenza, in essi, dei presupposti (sterilità o infertilità) fissati
dalla legge ai fini del ricorso a tali tecniche.
L’art. 1 precisa che la
legge assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
La disposizione de
quo ha una portata dirompente, assimilando, nella tutela giuridica, il
concepito agli altri soggetti coinvolti nella vicenda procreativa.
A mezzo di essa, viene,
dunque, stravolto un principio cardine dell’ordinamento giuridico che,
all’art. 1 del codice civile, riconosce la soggettività giuridica al nato, e
non a chi è semplicemente concepito!
Ancor più, attraverso la
stessa, si finisce col mettere in discussione l’intero impianto su cui regge
la legge sulla interruzione volontaria della gravidanza (L. 194/78), e si apre
un varco alla revisione della stessa.
MODALITA’
DI IMPIEGO DELLE TECNICHE
La legge stabilisce che le
tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate, altresì, in
base al principio di gradualità (art. 4, n. 2, lett. a).
Anche tale disposizione
suscita polemiche, specie da parte dagli operatori del settore, che lamentano, a
mezzo della stessa, una palese interferenza nei protocolli clinici e
nell’autonomia del medico. In particolare, non si manca di notare che “le
tecniche di fecondazione assistita sono atti medici e come tutti gli atti medici
devono essere correlati alla diagnosi formulata o ipotizzata: non ha senso
parlare di gradualità quando questa comporterebbe ritardi o cicli inutili di
terapie che hanno percentuali di successo molto basse. Il principio di gradualità
degli interventi andrebbe valutato assieme con le caratteristiche di ciascun
caso”.
DIVIETO DI FECONDAZIONE
ETEROLOGA
È vietato il ricorso
a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art. 4,
comma 3°).
Con tale disposizione,
in assoluto la più contrastata, la legge vieta la fecondazione che si realizza
per mezzo del ricorso al seme di un donatore esterno alla coppia.
In tal modo, però, si
contraddice anzitutto quanto stabilito dalla stessa legge in ordine alla
gradualità dell’impiego delle tecniche di fecondazione, favorendo l’impiego
di quelle più invasive (art. 4, comma 2°).
Soprattutto, a mezzo
di tale disposizione, si riafferma l’assoluto primato del figlio proprio
geneticamente, in una legge che apparentemente sembra spingere verso adozione,
istituto che favorisce la genitorialità basata su vincoli di affetto e non
genetici (art. 6, comma 1°).
Tale divieto, inoltre,
dimentica che l’uso di gameti eterologhi costituisce anche la forma di
riproduzione possibile per donne e uomini che hanno perso la capacità
procreativa a causa di determinate malattie; o, come si diceva supra, che
vogliono evitare la trasmissione di malattie genetiche di cui sono portatori.
SOGGETTI
LEGITTIMATI ALL’ACCESSO
Possono
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di
maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente
fertile, entrambi viventi (art.5).
Tale
disposizione, conseguentemente, interdice l’accesso a tali pratiche alle donne
single, alle coppie omosessuali, ed impedisce, inoltre, la fecondazione
post-mortem.
In
tal modo, però, essa pone taluni problemi di non facile risoluzione dal punto
di vista giuridico.
Se,
infatti, l’applicazione delle tecniche è subordinata ad una causa di sterilità
considerata malattia (così come prospettato dalla stessa legge all’art. 1) il
diritto alla salute non sembra poter facilmente trovar limitazioni nello stato
di nubilato, di separazione personale o vedovile.
DIVIETO DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA’ E DI
ANONIMATO DELLA MADRE
La legge stabilisce che
“qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il coniuge
o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può
esercitare l’azione di disconoscimento della paternità …” (art. 9, comma
1°).
Più che oggetto di contestazione, tale disposizione è
quella su cui si registra assoluta convergenza di opinioni. Evitando di
appiattire il rapporto parentale sul mero rapporto biologico di sangue, essa dà
rilievo giuridico, nella costruzione dello stesso, al principio di
autoresponsabilità. Chi, dunque, (peraltro, in contrasto con la legge!) presta
il proprio consenso all’inseminazione eterologa della donna, non può poi venire
contra factum proprium, ma dovrà dirsi responsabile di colui che nasce in
conseguenza di tale assenso.
Coerente con il principio dell’autoresponsabiltà, è,
inoltre, la disposizione che vieta l’anonimato per la madre. In deroga ad una
generale libertà, la legge, infatti, stabilisce che “la madre del nato a
seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita
non può dichiarare la volontà di non essere nominata … (art. 9, comma 2°).
REGISTRO DEI NATI A SEGUITO DEL RICORSO ALLE TECNICHE
DI P.M.A.
La legge prevede l’istituzione di un registro
nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito
dell’applicazione delle tecniche medesime (art. 11).
In particolare, la previsione di un registro dei nati
in conseguenza del ricorso alla fecondazione assistita solleva delle perplessità.
In tal modo, infatti, si rischia di determinare delle discutibili distinzioni
tra figli, e, in particolare, di creare una “categoria speciale”: i c.d.
figli “artificiali”.
SPERIMENTAZIONE
SU EMBRIONI
È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun
embrione umano (art. 13, comma 1°).
La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione
umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e
allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili
metodologie alternative. (art. 13, comma 2°).
DIVIETO
DI CRIOCONSERVAZIONE E SOPPRESSIONE DI EMBRIONI
È vietata la crioconservazione e la soppressione di
embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge
22 maggio 1978, n. 194 (art. 14, comma 1°).
In particolare, il legislatore precisa che “le
tecniche di produzione di embrioni … non devono creare un numero di embrioni
superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non
superiore a tre” (art. 14, comma 2°).
Si noti che il divieto di crioconservazione e
l’obbligo di non formare in ogni caso più di tre embrioni comportano la
necessità della ripetizione di trattamenti di stimolazione farmacologia
dell’ovaio con conseguenti aumenti di rischio di effetti collaterali. Indubbie
sono, allora, le ripercussioni negative sulla salute della donna; e, di qui, la
compromissione, mal giustificata, di un suo diritto costituzionalmente
garantito.
Pesantissime sono le sanzioni previste per chi viola i
divieti fissati dalla legge.
Chi utilizzi, a fini
procreativi, gameti di soggetti estranei alla coppia é punito con una multa da
300.000 a 600.000 euro (art. 12, comma 1°).
Chiunque, a qualsiasi
titolo, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui
componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne
ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non
conviventi è punito con una sanzione da 200.000 a 400.000 euro (art. 12, comma
2°).
Chi applica tecniche di
procreazione medicalmente assistita senza il consenso degli interessati è punto
con la multa da 5.000 a 50.000 euro (art. 12, comma 4).
Chiunque applica tecniche di
procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle previste è
punto con la sanzione da 100.000 a 300.000 euro (art. 12, comma 5).
Chi realizza, organizza o pubblicizza la
commercializzazione di gameti, di embrioni o la surroga di maternità rischia il
carcere da tre mesi a due anni (art. 12, comma 6°).
Chiunque realizzi un processo di clonazione è punito
con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione
di euro. Il medico è punito, altresì, con l’interdizione perpetua
dall’esercizio della professione (art. 12, comma 7°).
È, in ogni caso, disposta la sospensione da uno a tre
anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti prima menzionati (art.
12, comma 9°).