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Forum sulle Medicine non convenzionali

Medicine e pratiche non convenzionali A.C. 137 e abbinate

 TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

CAPO I.

ART. I.

l. La Repubblica italiana, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, riconosce il principio del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della scienza e dell'arte medica e riconosce il diritto di avvalersi delle medicine e delle pratiche non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria di cui all'articolo 6, dai laureati in chiropratica ed in osteopatia e dagli operatori in possesso di diploma di laurea specialistica di cui all'articolo 15, dagli operatori sanitari non medici di cui all'articolo 21, iscritti ai rispettivi albi professionali ed in possesso di specifiche qualificazioni professionali, conseguite secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. La Repubblica italiana, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, riconosce la libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura da parte del medico e dell'operatore non medico all'interno di un libero rapporto, consensuale ed informato, con il paziente e tutela l'esercizio delle medicine e delle pratiche non convenzionali.

3. La Repubblica italiana, nell'interesse della salvaguardia della salute dei pazienti, garantisce e favorisce un'adeguata qualificazione professionale degli operatori sanitari delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione presso le Università statali e non statali e presso gli istituti pubblici e privati di formazione controllandone l'attività nonché reprimen­done l'esercizio per fini illeciti ai sensi delle norme della presente legge.

4. Le Università statali e non statali stipulano anche apposita convenzione con le strutture del Ssn e gli istituti privati di formazione accreditati ai sensi del comma 5 del presente articolo, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento dei corsi di studio e di laurea nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali dì cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda provvede ad accreditare, su loro richiesta, le strutture del Ssn e gli istituti privati di formazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali, previo parere vincolante delle commissioni per la formazione, ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'articolo 9, della lettera b) comma 5 dell'articolo 18, della lettera b) comma 4 dell'articolo 24, che ne verificano i requisiti.

 

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