
Forum sulle Medicine non
convenzionali
Medicine
e pratiche non convenzionali A.C. 137 e abbinate
TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL
RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE
CAPO I.
ART. I.
l. La Repubblica italiana, nel
rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, riconosce il principio del
pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della
scienza e dell'arte medica e riconosce il diritto di avvalersi delle medicine
e delle pratiche non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e
chirurgia,
in odontoiatria e in medicina veterinaria di cui all'articolo 6, dai laureati
in chiropratica ed in osteopatia e dagli operatori in possesso di diploma di
laurea specialistica di cui all'articolo 15, dagli operatori sanitari non medici
di cui all'articolo 21, iscritti ai rispettivi albi professionali ed in possesso
di specifiche qualificazioni professionali, conseguite secondo le modalità
stabilite dalla presente legge.
2. La Repubblica italiana, nel
rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, riconosce la libertà di scelta
terapeutica del paziente e la libertà di cura da parte del medico e
dell'operatore non medico all'interno di un libero rapporto, consensuale ed
informato, con il paziente e tutela l'esercizio delle medicine e delle pratiche
non convenzionali.
3. La Repubblica italiana,
nell'interesse della salvaguardia della salute dei pazienti, garantisce e
favorisce un'adeguata qualificazione professionale degli operatori sanitari
delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di cui al comma 1, ai sensi
dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di
formazione presso le Università statali e non statali e presso gli istituti
pubblici e privati di formazione controllandone l'attività nonché reprimendone
l'esercizio per fini illeciti ai sensi delle norme della presente legge.
4. Le Università statali e non
statali stipulano anche apposita convenzione con le strutture del Ssn e gli
istituti privati di formazione accreditati ai sensi del comma 5 del presente
articolo, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
per lo svolgimento dei corsi di studio e di laurea nelle medicine e nelle
pratiche non convenzionali dì cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro tre mesi dalla
data di presentazione della domanda provvede ad accreditare, su loro richiesta,
le strutture del Ssn e gli istituti privati di formazione delle medicine e delle
pratiche non convenzionali, previo parere vincolante delle commissioni per la
formazione, ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'articolo 9, della lettera
b) comma 5 dell'articolo 18, della lettera b) comma 4 dell'articolo 24, che ne
verificano i requisiti.
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