
Forum sulle
Medicine non convenzionali
Ricominciamo dalla XVI
Legislatura
Paolo Roberti di Sarsina
Fare e disfare. E’ una
sorta di nemesi quella che tocca al movimento italiano per le Medicine Non
Convenzionali nel pluriventennale cammino verso una legge quadro nazionale.
Partiamo dal quadro di
normazione costituito dalle sentenze finora emanate dai due più Alti Organi
Giuridici italiani, la Suprema Corte di Cassazione e la Corte
Costituzionale.
Alcune sentenze sono
riportate integralmente, altre sono commentate e di esse è esposta la “ratio
legis”.
Viene riportato anche il
testo delle Linee Guida sulle Medicine e Pratiche Non Convenzionali che la
FNOMCeO emanò nel 2002.
Viene anche riportato il
testo dell’articolo del vigente Codice Deontologico concernente le MNC e
quello del precedente Codice di Deontologia Medica.
SENTENZE SULLE
MEDICINE NON CONVENZIONALI
-
Cassazione VI Sezione
12.02.99 si evidenzia come il prescrittore di prodotti omeopatici deve
essere medico
-
Corte di Cassazione,
Sezione VI, Sentenza n. 2652/25.02.1999
-
Corte di Cassazione,
Sentenza n. 500/1982: si rimarca come l’agopuntura è atto medico
-
Corte di Cassazione,
IV Sezione Penale, Sentenza n. 30/08.02.2001
-
Corte di Cassazione,
VI Sezione Penale, Sentenza n. 29961/30.07.2001
-
Corte di Cassazione,
Sentenza n. 1735/21.05.2003 sulle Terapie Non Convenzionali
-
Corte di Cassazione,
VI Sezione Penale, Sentenza n. 16626/04.05.2005 Pratiche “alternative”
ed esercizio abusivo della professione medica
-
Corte Costituzionale,
Sentenza n. 424/16.11.2005, Regolamentazione delle discipline
bio-naturali
-
Corte Costituzionale,
Sentenza n. 40/08.02.2006, Disciplina delle Professioni Sanitarie Non
Convenzionali
-
Corte di Cassazione,
Sezione VI, Sentenza n. 964/20.06.2007
-
Corte Costituzionale,
Sentenza n. 300/20.07.07 Ricorso Legittimità Costituzionale Legge
Liguria e Veneto sulle Discipline Bionaturali
-
Corte di Cassazione,
Sezione VI Penale, Sentenza n. 34200/06.09.2007
-
Corte Costituzionale,
Sentenza n. 93/02.04.2008, Incostituzionalità della Legge Regione
Piemonte 18.09.2006, n. 32 “Norme in materia di discipline bio-naturali
del benessere”
Corte di Cassazione,
IV Sezione Penale
Sentenza n.
30/08.02.2001
“E’ corretto e conforme
a principi di diritto valorizzare l’autonomia del medico nelle scelte
terapeutiche poiché l’arte medica, mancando per sua stessa natura, di
protocolli scientifici a base matematica, cioè di predimostrata rigorosa
successione di eventi, spesso prospetta diverse pratiche o soluzioni che
l’esperienza ha dimostrato efficaci, da scegliere oculatamente in relazione
ad una cospicua quantità di varianti che, legate al caso specifico, solo
il medico, nella contingenza della terapia, può apprezzare. …
Ovviamente la scelta del
medico non può essere avventata né fondata su semplici esperienze personali,
essendo doveroso, invece, attenersi al complesso di esperienza che va,
solitamente, sotto il nome di dottrina, quale compendio della pratica nella
materia sulla base della quale si formano le leges artis a cui il medico
deve attenersi, dopo attenta e completa disamina di tutte le circostanze del
caso specifico, scegliendo, tra le varie condotte terapeutiche, quella che
l’esperienza indica come la più appropriata…..”
Corte di Cassazione,
VI Sezione Penale
Sentenza n.
29961/30.07.2001
I giudici hanno
convalidato la condanna per “esercizio abusivo della professione” a una
signora di Verona che suggeriva rimedi omeopatici.
Per la Corte “non
esistono rimedi che non comportino un potenziale pericolo per i pazienti”.
Corte di Cassazione
Sentenza n.
1735/21.05.2003 sulle Terapie Non Convenzionali
La Corte di Cassazione ha
emesso una sentenza il 21 Maggio 2003, la n. 1735, per cui costituisce
esercizio abusivo della professione medica praticare l’agopuntura e altre
attività riconducibili alle c.d. “terapie non convenzionali” (tra cui ad es.
la fitoterapia) da parte di soggetto che non abbia conseguito la laurea in
medicina e chirurgia.
Questi i fatti:
l’imputato, che era in possesso di diploma di infermiere, di massoterapista
e che aveva conseguito a Parigi il titolo di medico agopuntore dopo aver
frequentato un corso triennale, aveva esercitato l’attività partendo dalla
diagnosi fino alla scelta della terapia.
La difesa dell’imputato
contestava che l’agopuntura fosse terapia praticabile solo dai medici perché
in quanto terapia non riconosciuta dalla medicina ufficiale non sarebbe
riconducibile ad una attività sanitaria esercitabile da medici.
La Corte di Cassazione
sostiene invece che l’agopuntura e le altre “terapie non convenzionali”
richiedono conoscenze della scienza medica e si risolvono in una attività
sanitaria che consiste in una diagnosi, nell’individuazione dei rimedi e
nella somministrazione degli stessi da parte del medico o del personale
paramedico, ma sotto il controllo medico.
In particolare
l’agopuntura si caratterizza come terapia invasiva e in quanto tale è
esposta al rischio di provocare al paziente lesioni gravi, oltre alla
possibilità di provocare infezioni tramite l’uso di strumenti non
adeguatamente sterilizzati.
La Corte Suprema nella
sentenza 21 maggio 2003, numero 1735, ha chiarito
definitivamente la necessità di tutelare la salute pubblica stabilendo che
l’esercizio di tutte le terapie non convenzionali (quali agopuntura,
fitoterapia, omeopatia, omotossicologia) devono essere praticate solo dai
medici o paramedici sotto il controllo dei primi, avendo appurato che tali
terapie possono pregiudicare seriamente l’integrità fisica.
Corte di Appello di
Genova – Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza n.
16626/04.05.2005
Sentenza per pratiche
“alternative” ed esercizio abusivo della professione medica
Una persona è stata
condannata dalla Corte di Appello di Genova per aver abusivamente esercitato
la professione di medico senza essere iscritto ad alcun albo provinciale dei
medici chirurghi e degli odontoiatri in quanto privo della relativa
abilitazione dello Stato.
Il condannato esercitava
l'attività di iridologo e di naturopata e si è difeso sostenendo che non si
è mai arrogato il titolo di dottore e tanto meno quello di dottore in
medicina e che la sua attività si inserisce nel filone della cosiddetta
medicina complementare o alternativa.
Concludeva affermando che
la sua attività era lecita e consentita, non sconfinante nell’arte medica e
neppure disciplinata dall’ordinamento giuridico italiano o dal medesimo
vietata.
Ma le suddette censure
non sono state accolte dalla VI Sezione Penale della Corte di Cassazione
che, con sentenza n. 16626 depositata il 04/05/2005, ha chiarito che nella
fattispecie “non è in questione la possibilità di esercitare le pratiche
della c.d. medicina alternativa” soggiungendo che “il chiropratico,
il naturopata e l’iridologo sono liberi di svolgere la loro attività ma
qualificandosi come tali, in modo ... da non ingenerare nel pubblico
l'opinione che essi siano dei medici e, soprattutto ... senza esercitare,
assolutamente, competenze che spettano soltanto a chi è laureato in medicina
e chirurgia”; „« per quanto riguarda la prescrittibilità dei farmaci la
cassazione ha sancito che il rilascio di ricette e la prescrizione di
farmaci non perdono il loro carattere "tipico" e "riservato" agli esercenti
la professione medica per il solo fatto che il medicinale prescritto rientri
tra quelli liberamente venduti in farmacia giacché la "prescrizione" di un
medicinale da parte di un terzo che si presenta dotato di particolari
competenze mediche è destinata comunque ad influire sulle modalità di
assunzione del farmaco, sulla durata di tale assunzione, sulla
interpretazione da parte del fruitore di eventuali reazioni (anche negative)
al farmaco stesso ed in definitiva sulla percezione della natura e dei
risultati della cura realizzata attraverso il medicinale.
La ritenuta applicabilità
dell’art. 348 c.p. e la conseguente pronuncia di condanna dell'imputato non
sono dunque fondate su di una generica ed aprioristica preclusione
dell'esercizio di particolari pratiche a soggetti che non sono in possesso
della abilitazione all'esercizio della professione medica ma sul fatto che
il ricorrente ha compiuto atti propri e tipici della professione medica,
rilasciando ricette e prescrivendo farmaci, e che ha tenuto questo
comportamento in un contesto organizzativo ed operativo tale da accreditare
l'opinione che egli fosse in possesso di una qualificazione professionale in
campo medico che in realtà non possedeva.
Al riguardo va
considerato che il rilascio di ricette e la prescrizione di farmaci non
perdono il loro carattere “tipico” e “riservato” agli esercenti la
professione medica per il solo fatto che il medicinale prescritto rientri
tra quelli liberamente venduti in farmacia giacché la “prescrizione” di un
medicinale da parte di un terzo che si presenta dotato di particolari
competenze mediche è destinata comunque ad influire sulle modalità di
assunzione del farmaco, sulla durata di tale assunzione, sulla
interpretazione da parte del fruitore di eventuali reazioni (anche negative)
al farmaco stesso ed in definitiva sulla percezione della natura e dei
risultati della cura realizzata attraverso il medicinale.
Il caso è quello di un
soggetto che esercitava l'attività di iridologo e di naturopata inducendo in
errore il paziente sul titolo e prescrivendo farmaci di libera vendita (OTC).
Quest’ultimo appare l’aspetto più interessante.
Corte Costituzionale
Sentenza n.
424/16.11.2005
Regolamentazione delle
discipline bio-naturali
Ribadito il limite
regionale a legiferare sull'individuazione delle figure professionali in
riferimento alla legge della Regione Piemonte n. 13 del 2004 sulle
cosiddette “discipline bio-naturali”.
Le Regioni non possono
legiferare sull'individuazione delle figure professionali e l'istituzione di
nuovi albi, competenze che sono riservate allo Stato.
Nuova decisione dei
giudici della Consulta sul limite del potere regionale in campo
professionale con la sentenza 424 depositata il 25 novembre.
I giudici della Consulta
hanno accolto un ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri contro la legge della Regione Piemonte n. 13 del 2004.
La legge è stata
dichiarata incostituzionale nella parte in cui (articoli da 1 a 9) ha
provveduto ad una sistemazione delle cosiddette “discipline bio-naturali”,
definite come le “pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo
stato di benessere ed un miglioramento della qualità della vita della
persona” mediante “l'armonizzazione della persona con se stessa e con gli
ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano”.
La legge ha istituito il
“registro” degli operatori di queste discipline e pratiche, regolamentando
anche procedure e requisiti per l'iscrizione; ha demandato alla Giunta
regionale l'identificazione delle “discipline bio-naturali”; ha istituito
una apposita Commissione permanente; ha stabilito sanzioni amministrative
per coloro che esercitano l'attività senza essere iscritti al registro
regionale o esercitano una disciplina bio-naturale diversa da quella per la
quale risultano iscritti nel registro.
“L'impianto generale, lo
scopo esplicito ed il contenuto della legge - hanno fatto osservare i
giudici della Consulta – rendono evidente che l'oggetto della normativa va
ricondotto alla materia delle 'professioni' contemplata dall'articolo 117
della Costituzione”.
Ebbene: “nel vigore della
riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, continua a spettare
allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di
competenza concorrente”; e “ove non ne siano stati formulati di nuovi, la
legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto di quelli comunque
risultanti dalla normativa statale già in vigore. Da essa non si trae alcuno
spunto che possa consentire iniziative legislative regionali nell'ambito cui
si riferisce la legge impugnata”.
Sentenza 424/2005
Presidente MARINI Relatore BILE
Udienza Pubblica del 25/10/2005
- Decisione del 16/11/2005 - Deposito del 25/11/2005
Ricorsi in via principale
82/2004
SENTENZA N. 424
- ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione
Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline
bio-naturali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 2 agosto 2004, depositato in cancelleria il 10
agosto successivo ed iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2004.
Visto
l'atto di costituzione della
Regione Piemonte;
udito
nell'udienza pubblica del 25
ottobre 2005 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi
l'avvocato dello Stato Giuseppe
Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano
Santarelli per la Regione Piemonte.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato
il 2 agosto 2004 e depositato il successivo 10 agosto, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale – per violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione – la legge della Regione
Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline
bio-naturali). In particolare, le censure riguardano: a) l'art. 1, che
istituisce il «registro per gli operatori delle discipline bio-naturali
finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del
cittadino»; b) l'art. 2, che riconosce a tali discipline «il compito di
promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità della
vita della persona», demandandone l'identificazione ad una delibera della
giunta regionale; c) gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, che sono funzionalmente
collegati con gli articoli precedenti, poiché il loro contenuto dispositivo
è volto al raggiungimento dei fini della legge medesima (con particolare
riguardo alla regolamentazione e gestione delle professioni sanitarie anche
non convenzionali).
La difesa erariale rileva
che nell'ambito delle discipline bio-naturali (genericamente definite e non
identificate dalla legge impugnata) devono ritenersi comprese – come
desumibile anche dal fatto che l'art. 3 inserisce tra i componenti della
Commissione che verifica i requisiti richiesti agli operatori per
l'iscrizione al relativo registro, un rappresentante designato dall'Ordine
dei medici e uno designato dall'Ordine dei farmacisti – le professioni
sanitarie, anche non convenzionali, la cui individuazione e
regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta
allo Stato, secondo il principio fondamentale stabilito dall'art. 6, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e confermato dall'art.
124, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e dall'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
2. – Si è costituita in
giudizio la Regione Piemonte, concludendo per la declaratoria di non
fondatezza della questione, poiché la legge impugnata, senza interferire nel
campo delle discipline e terapie sanitarie non convenzionali, regolamenta le
sole discipline bio-naturali, che sono esclusivamente finalizzate alla
ricerca di armonizzazione dell'individuo con se stesso e con il contesto che
lo circonda nei più diversi aspetti.
Secondo la Regione,
quindi, la legge impugnata non viola l'evocato parametro perché non
interviene ad istituire o regolamentare professioni di carattere sanitario
riservate in quanto tali alla sola legge dello Stato ma, nell'intento di
assicurare trasparenza e chiarezza nell'ambito delle varie discipline
bio-naturali ed adeguata tutela all'utente, si limita a valorizzare pratiche
già concretamente largamente e legittimamente esercitate ed a conferire una
patente di riconoscimento agli operatori di dette discipline che si
impegnano a rispettare i requisiti normativamente stabiliti.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del
Consiglio dei ministri impugna, in via principale, la legge della Regione
Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline
bio-naturali). Secondo il ricorrente, gli artt. 1 e 2 di tale legge, ed i
successivi artt. 3, 4, 5, 6 e 7, (in quanto «funzionalmente collegati» ai
precedenti) si pongono in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, poiché realizzano un intervento normativo regionale in materia
di professioni sanitarie non convenzionali, la cui individuazione e
regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta
invece allo Stato (come affermato da questa Corte nella sentenza n. 353 del
2003), secondo il principio fondamentale stabilito dall'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (successivamente confermato
dall'art. 124, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dall'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42).
2. – Il ricorso è fondato.
2.1. – Con l'impugnata legge
n. 13 del 2004 la Regione Piemonte ha provveduto ad una sistemazione delle
discipline bio-naturali, definite come le «pratiche che si prefiggono il
compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della
qualità della vita della persona», mediante «l'armonizzazione della persona
con se stessa e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la
circondano» (art. 2, comma 1).
La legge – emanata
«nell'ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta» (art. 1)
– istituisce «il registro per gli operatori delle discipline bio-naturali
finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del
cittadino» (art. 1); demanda alla Giunta regionale di identificare «le
discipline bio-naturali oggetto di regolamentazione e le attività specifiche
afferenti le pratiche e le discipline individuate» (art. 2, comma 3);
prevede l'istituzione di una Commissione permanente per le pratiche e le
discipline bio-naturali, determinandone la composizione (art. 3) ed
individuandone i compiti (art. 4); istituisce il registro regionale degli
operatori delle pratiche e delle discipline bio-naturali, disciplinandone le
procedure ed i requisiti per l'iscrizione (art. 5); commina sanzioni
amministrative per coloro che esercitano l'attività di operatore nelle
discipline bio-naturali senza essere iscritti al registro regionale (art. 6,
comma 1), ovvero che esercitano una disciplina bio-naturale diversa da
quella per la quale risultano iscritti nel registro regionale (art. 6, comma
2); regolamenta in via transitoria la iniziale gestione del registro
regionale (art. 7).
I successivi artt. 8 e 9
(non impugnati), prevedono rispettivamente un monitoraggio finalizzato ad
identificare i parametri a cui la Giunta regionale è tenuta ad attenersi
nella presentazione al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo
stato d'attuazione della legge, e la relativa copertura finanziaria, per gli
anni 2004-2006.
2.2. – L'impianto generale,
lo scopo esplicito ed il contenuto della legge – ed in special modo delle
norme poste dagli artt. 2, 5 e 6, sopra ricordati – rendono evidente che
l'oggetto della normativa in esame (e, di conseguenza, della proposta
questione di legittimità costituzionale) va ricondotto alla materia delle
«professioni», contemplata dal terzo comma dell'art. 117 Cost.
D'altronde, neppure la
Regione resistente mette in dubbio questa conclusione, limitandosi a
contestare che l'impugnato impianto normativo possa essere inquadrato
nell'ambito delle professioni sanitarie non convenzionali. Ma – ai fini
della ripartizione delle competenze afferenti la materia in esame,
come appunto definita dal terzo comma dell'art. 117 Cost. – l'individuazione
di una specifica tipologia o natura della «professione» oggetto di
regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza (cfr. sentenza 355 del
2005).
2.3. – Dunque, anche la
presente questione deve essere risolta alla stregua della giurisprudenza
resa al riguardo da questa Corte (sentenze n. 353 del 2003, n. 319 e n. 355
del 2005). In termini generali, è sufficiente infatti ribadire che – nel
vigore della riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione –
continua a spettare allo Stato la determinazione dei principi fondamentali
nelle materie di competenza concorrente e che, ove non ne siano stati
formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di
quelli comunque risultanti dalla normativa statale già in vigore (sentenze
n. 201 del 2003 e n. 282 del 2002, oltre a quelle sopra citate). E da essa
non si trae alcuno spunto che possa consentire iniziative legislative
regionali nell'ambito cui si riferisce la legge impugnata.
Parimenti, va riaffermato
che, anche oggi, la potestà legislativa delle regioni in materia di
«professioni» deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione
delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici,
e l'istituzione di nuovi albi (sentenza n. 355 del 2005) è riservata allo
Stato. Tale principio, al di là della particolare attuazione che recano i
singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine
generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenza n. 319 del 2005).
Pertanto, le norme impugnate
devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime, per violazione
dell'evocato parametro.
2.4. – Rilevato, inoltre,
che l'intera legge regionale si pone in inscindibile connessione con le
disposizioni specificamente impugnate dal ricorrente – giacché gli artt. 8 e
9, non impugnati, hanno ragion d'essere in quanto funzionali al
raggiungimento dello scopo della legge medesima –, ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità
costituzionale deve essere estesa, in via consequenziale, anche a tali
disposizioni.
per questi
motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge
della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle
discipline bio-naturali);
dichiara, ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale in via consequenziale degli artt. 8 e 9 della medesima legge.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16
novembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA,
Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25
novembre 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Corte Costituzionale
Sentenza n.
40/08.02.2006
Disciplina delle
Professioni Sanitarie Non Convenzionali
-
dichiara
l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11
della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme
regionali sulle discipline bionaturali per il benessere);
-
dichiara, ai sensi
dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità
costituzionale in via consequenziale degli artt. 4, 5, 8, 12 e 13 della
medesima legge regionale.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
Annibale MARINI Presidente
Franco BILE
Giovanni Maria FLICK
Francesco AMIRANTE
Ugo DE SIERVO
Romano VACCARELLA
Paolo MADDALENA
Alfio FINOCCHIARO
Alfonso QUARANTA
Franco GALLO
Luigi MAZZELLA
Gaetano SILVESTRI
Sabino CASSESE
Maria Rita SAULLE
Giuseppe TESAURO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della
Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline
bionaturali per il benessere), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri notificato il 13 gennaio 2005, depositato in
cancelleria il successivo 20 gennaio ed iscritto al n. 11 del registro
ricorsi 2005.
Udito nell’udienza pubblica del
10 gennaio 2005 il Giudice relatore Franco Bile;
udito l’avvocato dello Stato
Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il
13 gennaio 2005 e depositato il successivo 20 gennaio, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, la legge della
Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline
bionaturali per il benessere), con la quale – definite tali discipline – è
stato, tra l’altro, istituito il relativo Elenco regionale dei singoli
operatori e delle organizzazioni con finalità didattiche, delle associazioni
e delle scuole di formazione; ne sono stati disciplinati requisiti e
modalità d’iscrizione; è stato istituito un Comitato regionale con funzioni
di indirizzo sulla materia nel territorio regionale e poteri disciplinari.
In particolare le censure del
ricorrente si rivolgono: a) all’art. 1, che attribuisce alla Regione il
riconoscimento della qualifica di operatore in ciascuna delle discipline
bio-naturali per il benessere di cui all’art. 2; b) all’art. 2, che
individua come discipline bio-naturali lo shiatsu e il massaggio
tradizionale e altre sei pratiche omologhe, demandando alla Giunta regionale
l’individuazione di nuove discipline bio-naturali; c) all’art. 3, che
istituisce presso la Giunta regionale l’elenco delle discipline bio-naturali;
d) all’art. 6, che definisce il percorso formativo per il riconoscimento
della qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline; d) agli
artt. 7, 9, 10 e 11, che sono “funzionalmente collegati” ai precedenti e
sono volti al raggiungimento dei fini della legge impugnata.
La difesa
erariale deduce che la legge impugnata eccede le competenze regionali e si
pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto
regolamenta figure professionali (delle quali alcune, peraltro,
genericamente definite e non identificate) che sono da ascriversi
nell’ambito delle professioni sanitarie, anche non convenzionali, la cui
individuazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici spetta allo
Stato (come affermato da questa Corte con la
sentenza n. 353 del 2003),
secondo il principio fondamentale stabilito dall’art. 6, comma 3, del
decreto legislativo n. 502 del 1992 (poi confermato dall’art. 124, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dall’art. 1, comma 2,
della legge n. 42 del 1999).
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio
dei ministri impugna la legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18
(Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere).
Secondo il
ricorrente, gli artt. 1, 2, 3 e 6 ed i successivi artt. 7, 9, 10 e 11
(“funzionalmente collegati” ai precedenti) della predetta legge si pongono
in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto
realizzano un intervento normativo regionale in materia di professioni
sanitarie non convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i
relativi profili e ordinamenti didattici, spetta invece allo Stato (come
affermato da questa Corte nella sentenza n. 353 del 2003), secondo il
principio fondamentale stabilito dall’art. 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 502 del 1992 (poi confermato dall’art. 124, comma 1, lettera
b), del d.lgs. n. 112 del 1998 e dall’ art. 1, comma 2, della legge n. 42
del 1999).
2. – La questione è fondata.
2.1. – Con la legge n. 18 del
2004 la Regione Liguria, «allo scopo di migliorare la qualità della vita e
contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini» (art. 1, comma
1), pone una regolamentazione complessiva delle discipline bionaturali per
il benessere, con «l’obiettivo di educare la persona a stili di vita salubri
e rispettosi dell’ambiente» e di «prevenire gli stati di disagio fisici e
psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo senza
perseguire finalità terapeutiche o curative» (art. 1, comma 2).
In particolare, con le norme
impugnate, la Regione: a) riconosce la qualifica di operatore (art. 1, comma
1) nelle seguenti discipline bio-naturali per il benessere: lo shiatsu, la
riflessologia, lo watsu, la pranoterapia, la naturopatia, lo yoga, la
kinesiologia ed il massaggio tradizionale (art. 2, comma 1); b) demanda alla
Giunta regionale, sentito il competente Comitato regionale, la possibilità
di iscrivere nuove discipline nell’istituito Elenco regionale per le
discipline bio-naturali per il benessere (art. 2, comma 2, e art. 3, comma
1); c) prevede la suddivisione di tale Elenco in due sezioni: l’una
riguardante le Organizzazioni con finalità didattiche, Associazioni e Scuole
di formazione, come individuate nei successivi artt. 4 e 5 (art. 3, comma 2,
lettera a); l’altra relativa ai singoli operatori delle discipline
bio-naturali per benessere (art. 3, comma 2, lettera b); d) riconosce la
qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline bio-naturali per
il benessere a coloro che abbiano superato la prova di esami di specifici
corsi teorico-pratici organizzati da associazioni o da imprese scritte nella
prima sezione dell’Elenco regionale (art. 6, commi 1 e 2); e) attribuisce
alla Giunta regionale di definire, per ogni singola disciplina, le materie
oggetto del corso, la durata e le modalità del suo svolgimento e del
relativo esame finale (art. 6, comma 3); f) prevede che l’esercizio nel
territorio della Regione delle attività di operatore in ciascuna delle
discipline bio-naturali per il benessere è subordinato alla preventiva
iscrizione nella sezione seconda dell’Elenco regionale, disciplinata dal
successivo art. 8 (art. 7); g) istituisce presso la Regione il Comitato
regionale delle discipline bio-naturali per il benessere, stabilendone
composizione e compiti (art. 9 e art. 10); h) commina sanzioni
amministrative per coloro che esercitano l’attività di operatore in una
delle discipline bio-naturali per il benessere senza essere iscritti
nell’Elenco regionale (art. 11, comma 1), ovvero che esercitano una
disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale risultano iscritti
nell’Elenco medesimo (art. 11, comma 2).
2.2. –
Come già rilevato nella sentenza n.
424 del 2005 – a sostegno della dichiarata
illegittimità costituzionale della analoga legge della Regione Piemonte 31
maggio 2004, n. 13, anch’essa emanata per la regolamentazione delle
discipline bio-naturali – l’impianto complessivo, lo scopo ed il contenuto
precipuo della legge oggi impugnata rendono palese che l’oggetto della
normativa in esame (e conseguentemente della proposta questione di
legittimità costituzionale) debba essere ricondotto propriamente alla
materia concorrente delle «professioni». Rispetto ad essa, peraltro, non
assume rilievo la circostanza che il ricorrente ne riconduca il contenuto
precettivo all’ambito delle professioni sanitarie (anche non convenzionali),
giacché l’individuazione di una specifica area caratterizzante la
«professione» è ininfluente ai fini della regolamentazione delle competenze
derivante dall’applicazione nella materia in esame del terzo comma dell’art.
117 Cost. (sentenze n. 424
e n. 355 del 2005).
2.3. –
Pertanto anche la presente questione deve essere risolta alla stregua dei
principi affermati in materia da questa Corte (sentenze
n. 424,
n. 355 e
n. 319 del 2005
e n. 353 del 2003).
In termini generali, è sufficiente ribadire che – spettando allo Stato la
determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza
concorrente previste dall’art. 117, terzo comma, Cost. – qualora non ne
siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai
sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto
di quelli comunque risultanti anche dalla normativa statale già in vigore. E
da essa non si trae alcuno spunto che possa consentire iniziative
legislative regionali nell’ambito cui si riferisce la legge impugnata (sentenza
n. 424 del 2005).
Parimenti,
va riaffermato che la potestà legislativa regionale nella materia
concorrente delle «professioni» deve rispettare il principio secondo cui
l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed
ordinamenti didattici, e l’istituzione di nuovi albi (sentenza
n. 355 del 2005) è riservata allo Stato.
Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli
precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale,
invalicabile dalla legge regionale (sentenze
n. 424 e
n. 319 del 2005).
Le norme impugnate devono quindi
essere dichiarate incostituzionali, per violazione del parametro evocato.
2.4. – L’intera legge regionale
in esame è inscindibilmente connessa con le disposizioni specificamente
censurate dal ricorrente, in quanto gli artt. 4, 5, 8, 12 e 13, non
impugnati, sono palesemente funzionali al raggiungimento dello scopo della
legge stessa. Pertanto, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, la declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere estesa, in
via consequenziale, anche a tali disposizioni.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della
legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle
discipline bionaturali per il benessere);
dichiara, ai sensi
dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità
costituzionale in via consequenziale degli artt. 4, 5, 8, 12 e 13 della
medesima legge regionale.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8
febbraio 2006.
Corte Costituzionale
Sentenza n. 300 del
20.07.07
Le professioni
bionaturali e le Regioni
Le Regioni non possono
normare in ambito di professioni bionaturali
La Corte
Costituzionale ha affermato, in ordine alla questione di legittimità
costituzionale di disposizioni di legislazione regionale aventi ad oggetto
la regolamentazione di attività di tipo professionale, che la potestà
legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve
rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure
professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per
il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella
competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno
specifico collegamento con la realtà regionale.
Tale principio, al di
là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si
configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge
regionale.
Ne consegue
l’illegittimità costituzionale delle Leggi regionali sottoposte, nel caso di
specie, al vaglio del Giudice delle leggi.
omissis
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, nonché degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e
8 della legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6 (Norme regionali in
materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei
consumatori), e degli artt. 1, commi 3 e 4, 2 e 3, comma 1, nonché degli
artt. 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19
(Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali),
promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri,
rispettivamente notificati il 17 maggio e il 14 dicembre 2006, depositati in
cancelleria il 23 maggio e il 18 dicembre 2006 ed iscritti ai nn. 66 e 111
del registro ricorsi 2006. Visti gli atti di costituzione della Regione
Liguria e della Regione Veneto; udito nell’udienza pubblica del 3 luglio
2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; uditi l’avvocato dello
Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli
avvocati Gigliola Benghi per la Regione Liguria ed Ezio Zanon per la Regione
Veneto.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso del 10 maggio
2006, susseguente a deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 maggio
2006, notificato il 17 maggio 2006, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha
sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2, commi 1 e 2, nonché degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge
della Regione Liguria 11 (recte: 14) marzo 2006, n. 6 (Norme regionali in
materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei
consumatori).
Ad avviso del ricorrente, la
normativa impugnata eccede i limiti di competenza regionale fissati, per la
materia "professioni", dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione,
riproponendo, in sostanza, gli stessi profili di illegittimità che
caratterizzavano la precedente legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004,
n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere), già
dichiarata incostituzionale con sentenza n. 40 del 2006.
In particolare, il ricorrente
censura: l’art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 6 del 2006, in
quanto esso individua le discipline bionaturali per il benessere in quelle
attività, non sanitarie, che, mantenendo lo stato di benessere della
persona, concorrono a prevenire situazioni di disagio fisico e psichico; gli
artt. 3, 4 e 5, i quali prevedono l’istituzione di un elenco regionale delle
discipline bionaturali e demandano alla Giunta regionale di fissare i
requisiti per l’inserimento in detto elenco nelle sue due articolazioni
relative, l’una, alle organizzazioni con finalità didattiche e, l’altra,
agli operatori.
A giudizio della parte
ricorrente, le dette previsioni violano il principio fondamentale in materia
di disciplina delle professioni, secondo il quale l’individuazione delle
figure professionali, i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli
abilitanti, così come l’istituzione dei relativi albi, ordini o registri, è
compito riservato allo Stato, residuando alle Regioni solo la disciplina
degli aspetti che abbiano uno specifico collegamento con la realtà
territoriale.
Precisa la Avvocatura che non ha
rilievo il fatto che la legge impugnata specifichi che le discipline in
questione «non hanno carattere di prestazione sanitaria» (art. 1), poiché il
predetto vincolo competenziale, in origine affermato con riferimento
specifico alle professioni sanitarie, viene ora ritenuto limite generale per
la legislazione regionale.
Conclude la ricorrente difesa
rilevando che i restanti artt. 6 e 7 della legge regionale n. 6 del 2006,
ponendosi in inscindibile connessione con quelli dianzi censurati, vanno
parimenti dichiarati incostituzionali estendendosi anche a questi, ex art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione ed il
funzionamento della Corte costituzionale), la pronunzia di
incostituzionalità relativa alle precedenti disposizioni.
1.1. – Si è costituita in
giudizio la Regione Liguria, concludendo per la declaratoria di
inammissibilità o, comunque, di infondatezza del ricorso.
Preliminarmente, la Regione
deduce la inammissibilità del ricorso per essere indeterminato e carente dei
minimi requisiti argomentativi.
Nel merito, la stessa Regione
osserva che, diversamente da quanto ritenuto dal Governo, la materia cui
accede la impugnata normativa, essendo finalizzata a garantire la qualità
dell’offerta riguardo alle «discipline bionaturali per il benessere», viene
ad essere quella della tutela del consumatore-utente, attuata provvedendo a
«"regolamentare e riconoscere" delle professioni emergenti» già abitualmente
praticate.
Peraltro, prosegue la resistente
difesa, anche ove si ritenesse che l’oggetto della legge impugnata fosse
riconducibile alla materia delle professioni, sostanzialmente diverso è
l’impianto della legge regionale ora in questione rispetto a quello della
legge regionale n. 18 del 2004, dichiarata incostituzionale con sentenza di
questa Corte n. 40 del 2006.
Esaminando le diversità fra le
due leggi, la difesa della Regione Liguria rileva che quella ora in
questione, distinguendosi dalla precedente, non riconosce la qualifica di
operatore nel settore, né detta un elenco delle discipline bionaturali; non
delinea il percorso per conseguire il riconoscimento professionale,
indicandone durata, materie di apprendimento o modalità di svolgimento, né
prevede il superamento, al medesimo fine, di esami; non subordina
l’esercizio della attività di operatore nelle discipline del benessere alla
iscrizione nell’elenco regionale, né commina sanzioni a chi, non iscritto,
svolga la predetta attività o la svolga con modalità diverse rispetto ai
termini dell’iscrizione.
Aggiunge la resistente che è la
stessa normativa statale che, con riferimento all’ambito cui si riferisce la
legge censurata, rinvia alla normativa regionale. Infatti, secondo quanto
previsto dall’art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43
(Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al
Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali), vi è
competenza delle Regioni nella individuazione e nella formazione dei profili
di operatori di interesse sanitario «non riconducibili alle professioni
sanitarie» come definite al precedente comma 1. Da ciò la Regione fa
discendere che, a maggior ragione, è di sua competenza l’individuazione e la
formazione dei profili di operatori di interesse non sanitario.
Prosegue la resistente
contestando la pertinenza del riferimento al precedente costituito dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2006 e ribadendo che, stanti i
contenuti normativi e le finalità dell’intervento legislativo regionale, non
sarebbe rinvenibile nella legge impugnata alcuna violazione di principi
fondamentali contenuti nella legislazione statale.
In particolare, quanto alla
istituzione dell’elenco regionale per le discipline bionaturali, la Regione
osserva che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la riserva dello
Stato nella istituzione di nuovi albi si giustifica in quanto la iscrizione
in detti albi si ponga come condizione per l’esercizio della relativa
professione, mentre, secondo la legge regionale n. 6 del 2006, la
«iscrizione all’albo non costituisce un requisito necessario ai fini
dell’esercizio» della didattica in tema di discipline bionaturali né per la
pratica della disciplina stessa. L’iscrizione, facoltativa, ha la sola
finalità di informare i consumatori, onde permettere loro una scelta più
consapevole sull’esistenza di organizzazioni con finalità didattiche e sulla
presenza di operatori nel settore in questione aventi, le une e gli altri,
determinati requisiti di qualità.
2. – Con ricorso del 30 novembre
2006, susseguente a deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 novembre
2006, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato in via principale questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 4, dell’art. 2, dell’art.
3, comma 1, nonché degli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Veneto
6 ottobre 2006, n. 19 (Interventi per la formazione degli operatori di
discipline bio-naturali), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
del 10 ottobre 2006. E’ opportuno precisare, dato che la Regione eccepisce
la tardività del ricorso, che l’atto è stato consegnato all’ufficiale
giudiziario, per la notifica, il 7 dicembre 2006, che quest’ultimo ha
provveduto all’adempimento per il tramite del servizio postale, con lettera
raccomandata del 9 dicembre che è stata recapitata alla Regione il 14
dicembre 2006.
Premette il ricorrente che la
legge regionale in questione, dopo aver previsto all’art. 1, comma 3, che
entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della medesima legge,
la Regione avrebbe individuato l’elenco delle discipline bionaturali,
definisce l’operatore delle discipline bionaturali come «colui che opera per
la piena e consapevole assunzione di responsabilità da parte di ciascun
individuo in relazione al proprio stile di vita»; affida, ai sensi dell’art.
2, comma 2, la formazione professionale degli operatori in tali discipline
ad organismi a tal fine accreditati e stabilisce che i relativi corsi
potranno essere cofinanziati dalla Regione mentre dovrà essere la Giunta
regionale a stabilire i livelli formativi necessari per l’esercizio della
attività di operatore nelle dette discipline. Prevede, altresì, che i corsi
siano a frequenza obbligatoria e si concludano con un esame articolato su
una prova teorica e su una pratica di fronte ad una commissione la cui
composizione è stabilita dalla Giunta e che, superata la prova d’esame, sia
rilasciato un attestato di qualifica, requisito indispensabile per la
iscrizione nel registro degli operatori, istituito ai sensi dell’art. 5.
Infine, un apposito Comitato
valuta la validità delle discipline bionaturali emergenti al fine della
proposta del loro inserimento, ad opera della Giunta, nell’elenco sopra
menzionato. E’ sempre compito della Giunta regionale promuovere, secondo la
previsione dell’art. 6 della legge impugnata, intese interregionali per il
reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e determinare il "credito
formativo" da attribuire, ai fini dell’iscrizione nel registro, a chi vanti
precedenti esperienze. In particolare, chi sia in possesso della qualifica
professionale di estetista, ed abbia esercitato "professionalmente",
nell’ambito della propria attività, le discipline bionaturali ha titolo per
essere iscritto nel registro.
Così brevemente riassunto il
contenuto della legge impugnata, il ricorrente ritiene che esso sia in
contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Le censure, in
particolare, si rivolgono all’art. 1, comma 3, che prevede un elenco di
discipline bionaturali; all’art. 1, comma 4, il quale dà la definizione di
operatore nelle suddette discipline; all’art. 3, comma 1, che istituisce un
Comitato per il coordinamento delle discipline bionaturali il cui compito è,
fra l’altro, quello di valutare la inseribilità delle nuove discipline
emergenti nell’elenco di cui sopra.
Ad avviso del ricorrente, le
disposizioni impugnate sono in contrasto col principio fondamentale, più
volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo il quale è riservata
alla legislazione statale la individuazione delle figure professionali, dei
relativi profili, percorsi formativi e titoli abilitanti nonché la
istituzione di albi, ordini e registri.
Nessun rilievo, sempre secondo
il ricorrente, ha il fatto che le discipline in questione non abbiano
specifico carattere sanitario, dato che il principio che riserva allo Stato
la competenza legislativa in materia di professioni non è riferibile solo
alle professioni sanitarie ma, come evidenziato anche dal recente decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali
in materia di professioni, ai sensi dell’art. 1 della legge 5 giugno 2003,
n. 131), le riguarda tutte.
A ciò si aggiunga che non vale a
superare la dedotta illegittimità il fatto che la legge precisi che le
discipline medesime non sono riconducibili alle «attività di prevenzione,
cura e riabilitazione della popolazione erogate dal servizio sanitario
nazionale» e chi le pratica non prescrive farmaci, in quanto le espressioni
legislative hanno un contenuto così ampio che esse potrebbero, ciò
nonostante, riguardare attività curative che, essendo ancora prive sia di
obbiettive evidenze scientifiche che di riscontri empirici, non forniscono
assicurazioni sulla loro innocuità.
Precisa, ancora, il ricorrente
che non vale ad affermare la legittimità della legge in questione quanto
previsto dalla recente legge n. 43 del 2006, in base alla quale le Regioni
individuano e formano i profili degli operatori di interesse sanitario non
riconducibili alle professioni sanitarie. Gli operatori delle discipline
bionaturali, infatti, diversamente da quelli oggetto della legge n. 43 del
2006, i quali svolgerebbero solo compiti ausiliari rispetto alle professioni
sanitarie, potrebbero praticare, secondo il ricorrente, direttamente e con
una certa autonomia attività di carattere curativo.
Dato lo stretto vincolo
esistente fra le disposizioni dianzi indicate e il restante contenuto della
legge regionale n. 19 del 2006, assume l’Avvocatura dello Stato che la
dichiarazione di incostituzionalità delle prime deve essere estesa, ai sensi
dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, a tutta la legge. 2.1. – Si è
costituita in giudizio la Regione Veneto concludendo per l’inammissibilità
e, in subordine, per l’infondatezza del ricorso.
Preliminarmente la difesa della
Regione ne eccepisce la inammissibilità, stante la tardività della sua
presentazione.
Riferisce, infatti, la difesa
del Veneto che in data 9 dicembre 2006, ultimo giorno utile per la
impugnazione della legge regionale, il ricorso in questione è stato
consegnato al «competente organo notificante» affinché fosse notificato alla
Regione a mezzo del servizio postale; il ricorso è, quindi, pervenuto presso
la sede della Regione in data 14 dicembre 2006.
Prosegue la resistente
dichiarandosi consapevole della esistenza della giurisprudenza della Corte
costituzionale in ordine alla scissione del momento perfezionativo della
notificazione nei riguardi del notificante rispetto a quello relativo al
destinatario dell’atto; tale orientamento, però, se applicato anche alle
impugnazioni ex art. 127 della Costituzione, determinerebbe un «vulnus al
principio di certezza del diritto regionale». A suo avviso, infatti,
seguendo il nuovo orientamento, sarebbe sostanzialmente eluso il termine per
impugnare le leggi regionali, previsto dall’art. 31, comma 2, della legge 11
marzo 1953, n. 87, essendo questo affidato «all’aleatorietà dei tempi di
consegna a cura del servizio postale». Ciò determinerebbe l’incertezza sulla
definitiva esenzione delle leggi regionali da ricorsi ex art. 127 della
Costituzione, impedendo la adozione degli atti normativi ed amministrativi
che «conseguono alla legge».
Quanto al merito delle censure,
la Regione osserva che l’intento legislativo perseguito non è quello di
definire un’inedita figura professionale, ma quello di «identificare e
disciplinare un percorso formativo» tale da garantire uno standard minimo
per la preparazione di chi eserciti attività annoverabili fra le discipline
bio-naturali. Significativa sarebbe, sul punto, la circostanza che la legge
impugnata non impedisce l’accesso alla attività a chi non abbia seguito o
completato l’iter formativo dalla legge stessa previsto. In sostanza, la
previsione per legge di un percorso formativo avrebbe funzione di garanzia
per gli utenti che fruiscono di tali pratiche non sanitarie: si tratterebbe
di una sorta di "marchio di qualità", la cui introduzione non comporta,
tuttavia, l’esclusione dal mercato di chi abbia una diversa formazione.
Da quanto precede, la resistente
fa derivare la ascrivibilità della legge censurata alla materia della
formazione professionale e, in parte, a quella della tutela del consumatore,
entrambe di competenza regionale.
Ove, comunque, si ritenga che la
legge in esame interferisca con la disciplina delle professioni sanitarie,
la Regione Veneto sottolinea come l’art. 1, comma 2, della legge n. 43 del
2006 fa salva la competenza regionale «nell’individuazione e formazione dei
profili di operatore di interesse sanitario non riconducibili alle
professioni sanitarie», categoria cui sarebbe riconducibile l’operatore
nelle discipline bionaturali.
Considerato in diritto
1. – Con due distinti ricorsi il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, rispettivamente, dell’art. 2, commi 1 e 2, nonché degli
artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n.
6 (Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a
tutela dei consumatori), e dell’art. 1, commi 3 e 4, dell’art. 2, dell’art.
3, comma 1, nonché degli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Veneto
6 ottobre 2006, n. 19 (Interventi per la formazione degli operatori di
discipline bio-naturali), deducendo, in ambedue i casi, la violazione
dell’art. 117, comma terzo, della Costituzione per avere il legislatore
regionale, sia della Liguria che del Veneto, ecceduto dai limiti della
propria competenza nella materia, di legislazione concorrente, delle
"professioni", violando i principi fondamentali previsti dalla normativa
statale.
2. – I giudizi scaturiti dai due
ricorsi, attesa la evidente connessione fra i medesimi, vanno riuniti per
essere congiuntamente decisi.
3. – Le eccezioni preliminari di
inammissibilità dei ricorsi, rispettivamente sollevate dalla difesa della
Regione Liguria e da quella della Regione Veneto, debbono essere disattese
in quanto ambedue destituite di fondamento.
3.1. – Infatti, quanto al
rilievo formulato dalla Regione Liguria in ordine alla indeterminatezza (o
erronea indicazione) dei termini normativi della questione sollevata e alla
asserita carenza dei minimi requisiti argomentativi del ricorso introduttivo
del giudizio, questa Corte osserva che, secondo la propria costante
giurisprudenza, nel caso di ricorso in via principale, è necessario che il
ricorrente identifichi esattamente la questione sollevata nei suoi termini
normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie il cui rapporto di
compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione di
costituzionalità, e fornisca una, sia pur sintetica, argomentazione di
merito a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità della
legge (sentenze n. 64 del 2007, n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005).
Nel caso che interessa, il
ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, al di là di un evidente
lapsus calami in cui è incorso nell’indicare la data della legge impugnata –
attribuendole la data dell’11 marzo 2006 invece del 14 marzo 2006 – errore
questo che, tuttavia, non ha avuto alcuna efficacia decettiva, come è
palesato dal fatto che la resistente Regione non ha minimamente dubitato di
quale fosse il provvedimento legislativo da scrutinare, ha adeguatamente
indicato sia le norme impugnate che il parametro costituzionale di
riferimento, argomentando anche sul dedotto rapporto di incompatibilità fra
dette disposizioni, tale da condurre, se riscontrato da questa Corte, ad una
declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni censurate.
3.2. – Quanto alla eccepita
inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della Regione Veneto, da
questa ultima dedotta sulla base di una asserita tardività della sua
proposizione per essere stato lo stesso – anche se tempestivamente
consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione – recapitato al
Presidente della Regione oltre il termine previsto dall’art. 31 della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), questa Corte rileva che il ricorso deve essere
considerato ammissibile in forza dell’orientamento della più recente
giurisprudenza costituzionale secondo la quale, anche nei giudizi introdotti
in via principale di fronte alla Corte stessa, va tenuto distinto il momento
in cui la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del
notificante – che coincide con la data della consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario – rispetto al momento in cui essa si perfeziona
per il destinatario dell’atto – che coincide con la data in cui quest’ultimo
lo riceve – (sentenza n. 383 del 2005).
Né hanno un qualche rilievo le
osservazioni formulate dalla Regione Veneto in ordine alla asserita
situazione di incertezza che la adozione di tale orientamento anche nella
materia dei ricorsi in via principale determinerebbe: basti sul punto
osservare, per escludere la concludenza giuridica di un tale argomento, che
la pendenza del termine per l’impugnazione della legge regionale da parte
dello Stato non ha alcuna valenza sospensiva della efficacia della legge
regionale stessa, sicché durante siffatta pendenza non è affatto precluso
alla Regione dare corso alla attuazione della legge anche, se necessario,
tramite la adozione di atti normativi o amministrativi conseguenti.
4. – Nel merito, i ricorsi sono
fondati.
4.1. – Osserva, infatti, questa
Corte che più volte, scrutinando la legittimità costituzionale di
disposizioni di legislazione regionale aventi ad oggetto la regolamentazione
di attività di tipo professionale, si è affermato che «la potestà
legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve
rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure
professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per
il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella
competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno
specifico collegamento con la realtà regionale.
Tale principio, al di là della
particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura
infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale»
(sentenza n. 153 del 2006, nonché, ex plurimis, sentenze n. 57 del 2007, n.
424 del 2006). Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a
nuove figure professionali.
Che nelle presenti fattispecie
ci si trovi di fronte a norme di fonte regionale attraverso le quali si
realizza la individuazione di nuove figure professionali, lo si desume da
una pluralità di elementi. In primo luogo dalla descrizione, sia pur
indeterminata, dei compiti assegnati agli operatori delle "discipline
bionaturali" per il benessere, compendiati, quanto alla legge della Regione
Liguria n. 6 del 2006, nella espressione contenuta nell’art. 2, commi 1 e 2,
con la quale si afferma che tali attività concorrono «a prevenire gli stati
di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun
individuo», avendo come finalità «il mantenimento dello stato di benessere
della persona»; e, quanto alla legge della Regione Veneto n. 19 del 2006,
nella espressione contenuta nell’art. 1, comma 4, con la quale si
definiscono le caratteristiche cui deve essere finalizzata l’azione degli
operatori in questo settore, affermando che essi debbono operare «per la
piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in
relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della
persona, intesa come entità globale e indivisibile, attraverso metodi ed
elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata».
In secondo luogo la valenza
istitutiva di nuove figure professionali della impugnata normativa si desume
dalla circostanza che sia l’una legge che l’altra, rispettivamente all’art.
3 per ciò che concerne la legge della Regione Liguria n. 6 del 2006 (la
quale ai successivi artt. 4 e 5 determina i soggetti abilitati alla
iscrizione e le condizioni per procedervi) e all’art. 5 per ciò che concerne
la legge della Regione Veneto n. 19 del 2006 (avendo la medesima previsto al
precedente art. 4 le condizioni necessarie per la iscrizione), prevedano la
istituzione di un apposito elenco ove possono iscriversi, sulla base del
verificato possesso di specifici requisiti attestanti una determinata
qualificazione professionale, gli operatori delle discipline bionaturali per
il benessere.
Sul punto giova ribadire che la
istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni
per l’iscrizione ad esso, prescindendosi dalla circostanza – ancorché
sottolineata da ambedue le difese resistenti – che tale iscrizione si
caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento della
attività cui l’elenco fa riferimento, hanno, già di per sé, «una funzione
individuatrice della professione», come tale preclusa alla competenza
regionale (sentenze n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005).
4.2. – Né vale considerare, come
invece dedotto dalle difese della Regione Liguria e della Regione Veneto,
che, essendo obiettivo primario della legge quello di «tutelare il
consumatore-utente», la materia di riferimento dell’intervento legislativo
sarebbe non quella delle "professioni" ma quella della tutela dei
consumatori: è, infatti, fin troppo manifesto che nel caso in questione, pur
ammettendo che lo scopo dell’intervento legislativo sia anche quello di
apprestare, attraverso l’individuazione di uno standard qualitativo, una
forma di tutela per il consumatore, esso è evidentemente attuato per il
tramite della regolamentazione di una "professione" emergente – come, del
resto, ammesso da una delle due difese – allo stato carente di autonoma
disciplina.
Né vale a giustificare i
suddetti interventi del legislatore regionale l’argomentazione che la
disciplina rientrerebbe nell’ambito della formazione professionale: sia per
un evidente motivo di consequenzialità, per cui anche le attività di
formazione non possono che accedere ad ambiti professionali già riconosciuti
con l’osservanza, sia da parte dello Stato che delle Regioni, dei rispettivi
piani di competenza; sia poi, in modo specifico con riferimento alle
discipline bionaturali, per la circostanza che già questa Corte ha avuto
modo di pronunciarsi in detta materia affermando, con la sentenza n. 424 del
2005, relativa alla legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13
(Regolamentazione delle discipline bio-naturali), che dai principi
fondamentali ricavabili dalla legislazione statale «non si trae alcuno
spunto che possa consentire iniziative legislative regionali nell’ambito cui
si riferisce la legge impugnata».
4.3. – Egualmente non pertinente
è il riferimento al contenuto dell’art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio
2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative tecnico-sanitarie e della
prevenzione e delega al Governo per la istituzione dei relativi ordini
professionali), secondo il quale «Resta ferma la competenza delle regioni
nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse
sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie». Infatti, per un
verso tali profili vanno riferiti esclusivamente ad attività aventi
carattere "servente" ed "ausiliario" rispetto a quelle pertinenti alle
professioni sanitarie – peraltro ad un livello inferiore rispetto a quello
proprio delle «arti ausiliarie delle professioni sanitarie», anche esse
rientranti nella materia delle «professioni di cui all’art. 117, terzo
comma, Cost.» (sentenze n. 426 del 2006, n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003)
– carattere questo non ravvisabile nell’attività dell’operatore delle
discipline bionaturali del benessere.
Per altro verso, detta
disposizione va, comunque, letta non disgiuntamente da quanto, invece,
contenuto nell’art. 1, comma 3, del coevo decreto legislativo 2 febbraio
2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di
professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), il
quale, ribadendo un principio, come dianzi osservato, già qualificato dalla
giurisprudenza della Corte come limite della competenza legislativa
regionale nella materia delle "professioni", prevede che «la potestà
legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite
dalla normativa statale». Del resto, poiché la suddetta disposizione
legislativa inizia con la seguente espressione: «Resta ferma la competenza
delle Regioni» in materia, ne deriva che essa non può essere invocata per
rivendicare ampliamenti di competenza.
5. – Poiché le restanti
disposizioni contenute nelle due leggi regionali presentano una inscindibile
connessione con quelle, rispettivamente, oggetto di specifica impugnazione,
tale che senza queste ultime, le medesime restano prive di autonoma portata
normativa, la declaratoria di illegittimità costituzionale va, di
conseguenza, estesa all’intero testo delle due leggi regionali. Per questi
motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, nonché degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e
8 della legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6 (Norme regionali in
materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei
consumatori), e, per conseguenza, della restante parte della intera legge;
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 4, dell’art. 2, dell’art. 3, comma 1,
nonché degli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge regionale del Veneto 6 ottobre
2006, n. 19 (Interventi per la formazione degli operatori di discipline
bio-naturali), e, per conseguenza, della restante parte della intera legge.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007. F.to:
omissis
Depositata in Cancelleria il 20
luglio 2007.
Corte di
Cassazione, Sezione Penale VI
Sentenza n. 34200 del
06.09.2007
E’ reato l’esercizio
abusivo della professione medica di omeopata per il soggetto privo della
laurea in medicina e dell’abilitazione all’esercizio
Non vale ad escludere
l'omeopatia dalle professioni mediche la circostanza per la quale questa
attività non sia oggetto di disciplina universitaria o di successiva
professione per la quale è necessaria l'acquisizione di un titolo di Stato,
esplicandosi comunque la detta metodologia in un campo - la cura delle
malattie - corrispondente appunto a quello della medicina, per così dire,
ufficiale.
Lo stesso oggetto
dell'omeopatia, di fatto, non appare così diverso da quello della medicina
tradizionale, poiché, pur se attuato con metodi e tecniche da questa non
riconosciuti, è finalizzata alla diagnosi e alla cura delle malattie dell'
uomo.
L'esercizio di tale
attività, pertanto, deve essere subordinato al controllo, di natura
pubblicistica, dell'esame di abilitazione e dell' iscrizione all'albo
professionale e, prima ancora, al conseguimento del titolo accademico della
laurea in medicina, ciò, a maggior ragione, considerando l’intrinseca
eccentricità della omeopatia.
La Suprema Corte di
Cassazione, sezione VI penale, con la sentenza del 6 settembre 2007, n.
34200, ha stabilito che costituisce reato di esercizio abusivo della
professione medica (art. 348 c.p.), la prescrizione di cure omeopatiche
senza il possesso della prescritta abilitazione professionale, che si
ottiene solo dopo il conseguimento della laurea, il superamento dell’esame
di Stato e l’iscrizione all'albo professionale.
Fatto e diritto
Il
tribunale aveva condannato per esercizio abusivo della professione medica un
individuo che aveva effettuato visite mediche, diagnosi e terapie, senza
aver conseguito alcuna abilitazione.
La Corte di appello di Bologna, in
riforma della decisione del Tribunale, lo aveva assolto asserendo che il
fatto non sussisteva in quanto tutti i testimoni avevano riferito che
l’individuo non aveva compiuto atti riconducibili all'esercizio della
professione medica.
La difesa
dell’imputato
I clienti del falso omeopata erano consapevoli che
l'imputato non aveva conseguito alcuna laurea in medicina, che la
sottoposizione alle cure omeopatiche era avvenuta per libera scelta ed, in
alcuni casi, con il contemporaneo ricorso alla medicina tradizionale; non
sussisteva poi la prova certa che l'imputato avesse effettuato diagnosi o
eseguito visite. Con tutta probabilità, inoltre, le annotazioni di patologie
erano relative a diagnosi riferite dai clienti, le prescrizioni
"terapeutiche" riguardavano prodotti omeopatici di origine naturale innocui
ed inidonei ad interagire con altri farmaci ed in un solo caso aveva
sconsigliato l'uso della tachipirina.
La decisione della
Cassazione
La Cassazione penale aveva chiarito che la libera scelta dei
pazienti era irrilevante rispetto al reato, rilevando l’importanza del
mancato conseguimento di titoli abilitativi, a prescindere dalla capacità di
effettuare le cure e dall'esito di esse. Inoltre, secondo la Corte, anche
l’innocuità dei prodotti prescritti era irrilevante rispetto al reato che si
concretizza nel momento in cui vengono effettuate prescrizioni (anche
verbali) o effettuate somministrazioni dirette di sostanze specificamente
indirizzate all'eliminazione di una malattia o a lenirne i sintomi, comunque
qualificabili come atti di esclusiva competenza del medico.
Secondo la
Cassazione, inoltre, ciò vale anche se si argomenta di escludere l'omeopatia
dalle professioni mediche per il fatto che tale attività non è oggetto di
disciplina universitaria o di successiva professione per la quale è
necessaria l'acquisizione di un titolo di Stato, in quanto la detta
metodologia si esplica in un campo - la cura delle malattie - corrispondente
appunto a quello della medicina, per così dire, ufficiale: lo stesso oggetto
dell'omeopatia, di fatto, non sembra così diverso da quello della medicina
tradizionale, poichè, pur se attuato con metodi e tecniche da questa non
riconosciuti, è finalizzate alla diagnosi e alla cura delle malattie
dell'uomo.
Corte Costituzionale
Sentenza n.
93/02.04.2008
Incostituzionalità
della Legge Regione Piemonte n. 32/18.09.2006 “Norme in materia di
discipline bio-naturali del benessere”
SENTENZA N. 93 ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE
"
- Ugo DE SIERVO
"
- Alfio FINOCCHIARO
"
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA
"
-
Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE
"
- Maria Rita SAULLE
"
- Giuseppe TESAURO
"
- Paolo Maria NAPOLITANO
"
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione
Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline
bio-naturali del benessere), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri notificato il 20 novembre 2006, depositato in
cancelleria il 30 novembre 2006 e iscritto al n. 110 del registro ricorsi
2006.
Visto l’atto di
costituzione della Regione Piemonte;
udito nell’udienza
pubblica del 26 febbraio 2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi l’avvocato
dello Stato Giovanni Pietro de Figueiredo per il Presidente del Consiglio
dei ministri e l’avvocato Anita Ciavarra per la Regione Piemonte.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso
notificato il 20 novembre 2006 alla Regione Piemonte nella persona del
Presidente pro tempore della Giunta regionale e, quindi,
tempestivamente depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale,
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in via principale, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della
Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline
bio-naturali del benessere), pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione del 21 settembre 2006.
Nell’atto introduttivo
del giudizio, la Avvocatura erariale osserva che il legislatore regionale,
pur non avendo individuato esplicitamente la attività che intende
regolamentare, ha ecceduto, tuttavia, i limiti di competenza legislativa
concorrente, sanciti dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella
materia delle professioni.
1.1. – In particolare, le
censure hanno ad oggetto:
a) l’art. 2, il
quale individua le «discipline bio-naturali del benessere» nelle pratiche e
tecniche naturali, non sanitarie, volte al raggiungimento, miglioramento o
conservazione del benessere della persona;
b) l’art. 3, il
quale definisce il percorso formativo per essere riconosciuti operatori
nelle discipline bio-naturali del benessere;
c) gli artt. 5 e 6
che dispongono la istituzione di un elenco regionale delle discipline
bio-naturali, diviso in due sezioni – la prima relativa alle “agenzie
formative” e la seconda relativa agli “operatori” – che attribuiscono alla
Giunta regionale il compito di stabilire, sentito un apposito Comitato
regionale ed a seguito di deliberazione consiliare, i requisiti richiesti
per l’inserimento in detto elenco.
Le disposizioni
impugnate, ad avviso di parte ricorrente, sono in contrasto col principio
fondamentale, più volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo il
quale è riservata alla legislazione statale la individuazione delle figure
professionali, dei relativi profili, percorsi formativi e titoli abilitanti
nonché la istituzione di albi, ordini e registri.
1.2 – Nessun rilievo ha,
per il ricorrente, il fatto che la legge precisi che le discipline in
questione non sono volte alla cura di specifiche patologie e che colui che
le pratica non «rivest[a] rilievo di carattere sanitario» né prescriva
farmaci. Le espressioni legislative utilizzate, infatti, avrebbero un
contenuto così ampio che esse potrebbero riguardare attività curative che,
essendo ancora prive sia di obiettive evidenze scientifiche che di riscontri
empirici, non forniscono assicurazioni sulla loro innocuità.
Peraltro, la riserva allo
Stato della competenza legislativa in materia di principi generali riguardo
alle professioni non sarebbe riferibile solo alle professioni sanitarie ma,
come evidenziato anche dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30
(Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi
dell’art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), si riferirebbe a tutte le
professioni.
Ricordato che la Corte
già ha dichiarato, con le
sentenze n. 353 del 2003 e
n. 424 del 2005,
la illegittimità costituzionale di altre due leggi della Regione Piemonte
riguardanti la stessa materia, il ricorrente osserva come, dato lo stretto
vincolo esistente fra le disposizioni direttamente impugnate ed il restante
contenuto della legge regionale n. 32 del 2006, la dichiarazione di
incostituzionalità delle prime debba essere estesa, ai sensi dell’art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), anche alle seconde.
2. – Con atto del 12
dicembre 2006, resiste in giudizio la Regione Piemonte concludendo per il
rigetto del ricorso.
Affermato che la materia
oggetto della legge impugnata rientra fra quelle che, ai sensi dell’art.
117, commi terzo e quarto, della Costituzione, sono di competenza regionale,
la Regione rileva la contraddittorietà del fatto che lo Stato non abbia
impugnato altre leggi regionali, tuttora vigenti, di contenuto analogo a
quella ora in discussione.
Aggiunge che, dopo aver
enunciato il contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, il
ricorrente non individua in quali norme statali sarebbe rinvenibile il
principio generale che si assume violato.
Ad avviso della Regione
Piemonte la legge censurata è, invece, in linea con i principi contenuti nel
d.lgs. n. 30 del 2006 e non viola il regime delle competenze legislative
esistente nelle materie della tutela della salute, della istruzione e
formazione professionale, dell’assistenza sociale e delle attività
artigianali.
2.1. – Successivamente –
peraltro oltre il termine a questo fine fissato dall’art. 10 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – la Regione ha
depositato una memoria illustrativa nella quale, dopo aver ulteriormente
svolto argomentazioni già contenute nell’atto del 12 dicembre, insiste per
il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. – Il Governo ha
sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n.
32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere), chiedendo,
altresì, che gli effetti della pronunzia di illegittimità siano estesi, in
via consequenziale, anche alle restanti disposizioni di detta legge
regionale.
Ad avviso del ricorrente,
in particolare, la legge impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 117,
terzo comma, della Costituzione, in quanto eccederebbe i limiti della
competenza regionale nella materia, di legislazione concorrente, delle
professioni, violando i principi fondamentali previsti dalla normativa
statale.
2. – La questione è
fondata.
2.1. – Più volte questa
Corte, chiamata a scrutinare – con riferimento alla dedotta violazione del
riparto di competenze in materia di professioni previsto dall’art. 117,
terzo comma, Cost. – la legittimità costituzionale di leggi regionali volte
a disciplinare l’ordinamento di cosiddette “professioni emergenti”, ha
precisato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente
delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione
delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è
riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,
rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti
che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale
principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli
precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale,
invalicabile dalla legge regionale […]. Da ciò deriva che non è nei poteri
delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenze
n. 300 e
n. 57 del 2007,
n. 424 e
n. 153 del 2006) non
rilevando, a tal fine, che esse rientrino o meno nell’ambito sanitario (sentenza
n. 355 del 2005).
A tale considerazione, di
carattere generale, questa Corte ha aggiunto, quale indice sintomatico della
istituzione di una nuova professione, quello costituito dalla previsione di
appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento
dell’attività che la legge regionale veniva a regolamentare. Ha, infatti,
affermato che «l'istituzione di un registro professionale e la previsione
delle condizioni per l'iscrizione ad esso hanno, già di per sé, una funzione
individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale» (sentenze
n. 300 e
n. 57 del 2007 e
n. 355 del 2005),
anche prescindendo dal fatto che la iscrizione nel suddetto registro si
ponga come condizione necessaria ai fini dell’esercizio della attività da
esso contemplata.
2.2. – Applicando tali
principi al caso in questione, si deve rilevare come la legge censurata si
caratterizzi sia per individuare un determinato percorso di formazione
professionale ai fini dell’accesso all’esercizio delle «discipline
bio-naturali del benessere» (come dispone l’art. 3), sia per prevedere
(all’art. 6) la istituzione di un «elenco regionale delle discipline
bio-naturali del benessere», articolato in due sezioni nelle quali possono
essere, rispettivamente, iscritti, previa dimostrazione dello svolgimento di
documentata attività per almeno un triennio, gli enti preposti alla
formazione degli operatori e, a seguito della dimostrazione del possesso di
apposito attestato di qualifica, gli operatori stessi suddivisi in
«sottosezioni relative ad ogni specializzazione».
Il carattere non ancora
compiutamente definito dei contenuti delle suddette «discipline bio-naturali
del benessere» non viene a modificare le conclusioni cui questa Corte già è
pervenuta con la
sentenza n. 424 del 2005,
relativa alla precedente legge regionale 31 maggio 2004, n. 13
(Regolamentazione delle discipline bio-naturali), della medesima Regione
avente analogo oggetto, posto che è comunque sempre rimesso ai meccanismi
procedurali previsti dagli artt. 5 e 6 della legge censurata (e cioè ad una
decisione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le
discipline bio-naturali del benessere e a seguito di deliberazione del
Consiglio regionale) riempire i contenuti lasciati parzialmente aperti
dall’art. 2. Il disposto di tale articolo è, infatti, già sufficiente per
evidenziare che viene istituita una nuova professione, nonostante che dai
principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale «non si [tragga
alcuno] spunto che possa consentire iniziative legislative nell’ambito cui
si riferisce la legge impugnata» (sentenza
n. 424 del 2005).
Non vi è, quindi, alcun
dubbio che, per effetto delle ricordate previsioni legislative, la censurata
legge regionale n. 32 del 2006 della Regione Piemonte abbia quella funzione
individuatrice della nuova professione che, in base ai principi sopra
esposti, è, invece, inibita alla potestà legislativa regionale,
travalicandone i limiti.
3. – Nessun rilievo può
avere l’argomento difensivo, svolto dalla resistente Regione, in ordine al
fatto che sussisterebbero altri esempi, nell’ambito della legislazione di
altre Regioni – in particolare le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e
Toscana – di testi normativi il cui contenuto sarebbe sostanzialmente
analogo a quello ora impugnato e sul quale il Governo non ha sollevato
questione di legittimità costituzionale.
Sul punto basti
ricordare, senza che sia necessario effettuare una specifica esegesi delle
leggi regionali indicate dalla Regione Piemonte al fine di verificare la
sussistenza o meno delle dedotte coincidenze normative, che nei giudizi di
legittimità costituzionale in via principale – data la loro natura
dispositiva caratterizzata anche dall’esistenza di precisi termini per la
proposizione – non è lecito inferire, anche nell’ipotesi di mancata
impugnazione da parte del soggetto a ciò legittimato di altri atti aventi lo
stesso contenuto, né la rinunzia all’impugnazione di disposizioni
legislative analoghe o, addirittura, uguali, né, tanto meno, qualsivoglia
giudizio in ordine alla loro corrispondenza ai parametri costituzionali.
4. – Alla dichiarazione
di illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge regionale del
Piemonte n. 32 del 2006 direttamente impugnate dal Governo, consegue, stante
l’inscindibile connessione che le lega alle rimanenti – tale che, senza
queste ultime, le medesime restano prive di specifica autonomia normativa –
la estensione degli effetti della presente pronunzia anche alle restanti
disposizioni contenute nella predetta legge regionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della
Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline
bio-naturali del benessere), nonché, di conseguenza, dei restanti articoli,
1, 4, 7 e 8 della medesima legge regionale.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile
2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO,
Redattore
Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere
Depositata in Cancelleria
l'11 aprile 2008.
Codice Deontologico
1998
Art. 13: Pratiche non
convenzionali – Denuncia di abusivismo
·
La potestà di scelta di
pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della
professione si esprime nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile
responsabilità professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi
terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici
trattamenti di comprovata efficacia e richiede l’acquisizione del consenso.
·
È vietato al medico di
collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la
professione anche nel settore delle cosiddette “pratiche non convenzionali”.
·
Il medico venuto a
conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o
collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma,
è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine professionale.
·
Il medico che
nell’esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o
odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a
farne denuncia all’Ordine di appartenenza.
Commento
dell’art. 13 su
http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/statico/Cart13d.htm
E’ stato inserito
nell’impianto dell’attuale codice all’art. 13 l’argomento relativo alla
pratiche non convenzionali.
Il precedente codice inseriva questa materia al
Titolo V "Rapporti con i terzi", Capo II – Partecipazione ad attività
economiche. Denuncia dell’abusivismo. Si è ritenuto, al contrario, opportuno
che l’ambito delle pratiche non convenzionali che ha assunto ormai una
portata anche di tipo economico rilevantissima si collochi meglio
nell’attuale Capo III "Obblighi peculiari del medico", proprio a
sottolineare quelli che sono i doveri del medico, laddove si trovi a dover
rispondere a specifiche richieste del cittadino relative a trattamenti non
riconosciuti dalla medicina ufficiale.
L’art. 13 è estremamente chiaro
nella sua formulazione, in quanto sottolinea il principio di
autoregolamentazione della responsabilità professionale del medico che
assume carattere più incisivo laddove si tratti di terapie non
convenzionali. Il medico dovrà impegnarsi a far sì che il cittadino non si
sottragga a specifici trattamenti di comprovata efficacia, perseguendo
illusorie speranze di guarigione.
I trattamenti della medicina cosiddetta
non convenzionale sono un argomento che ha investito direttamente e
recentemente la Federazione. La Commissione appositamente nominata al fine
di approfondire questo delicato argomento è arrivata alla conclusione di non
potere più ignorare un ambito di esercizio medico estremamente ampio,
fondato su una richiesta sempre più crescente della popolazione. In questo
senso la Federazione ha consentito agli Ordini provinciali di riportare in
elenchi conservati presso l’Ordine - a fini esclusivamente cognitivi e non
certamente valutativi - i nominativi di tutti quei medici che esercitano le
diverse pratiche non convenzionali.
Si è inteso con questa iniziativa
ribadire, comunque, che l’esercizio di pratiche non convenzionali è
riservato ai medici.
Codice Deontologico
2006
Art. 15: Pratiche non
convenzionali
·
Il ricorso a pratiche non
convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità
della professione e si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non
delegabile responsabilità professionale del medico.
·
Il ricorso a pratiche non
convenzionali non deve comunque sottrarre il cittadino a trattamenti
specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata
informazione e acquisizione del consenso.
·
E’ vietato al medico di
collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l’esercizio di terzi non medici
nel settore delle cosiddette pratiche non convenzionali.
FNOMCeO
Consiglio Nazionale,
Terni 18.05.2002
Linee Guida sulle
Medicine e Pratiche Non Convenzionali
Pubblicate su “La
Professione” n. 5/6 maggio-giugno 2002
http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/statico/la%20professione%20maggio-giugno_2002.htm
Solo i medici e gli
odontoiatri sono abilitati all'esercizio delle medicine non convenzionali
Il Consiglio Nazionale
della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, riunito a Terni il 18 maggio 2002, ha approvato a larga
maggioranza un documento che, in assenza di leggi sulla materia, individua
le linee guida per l’esercizio delle medicine e delle pratiche non
convenzionali sotto elencate, nell’interesse della salute dei cittadini, al
fine di garantire la sicurezza e l’appropriatezza delle prestazioni:
Agopuntura;
Fitoterapia; Medicina Ayurvedica; Medicina Antroposofica; Medicina
Omeopatica; Medicina Tradizionale Cinese; Omotossicologia; Osteopatia;
Chiropratica.
La posizione, espressa
dal massimo organismo della professione, ribadisce che le uniche figure
abilitate ad esercitarle sono i medici chirurghi e odontoiatri, formati
secondo gli ordinamenti didattici della medicina convenzionale e solo
successivamente resi esperti attraverso rigorosi e specifici percorsi
formativi definiti da istituzioni e soggetti pubblici e privati, a tale
scopo accreditati.
La Federazione, al fine
di garantire la tutela della salute dei cittadini, nel completo rispetto del
principio di libertà di cura, richiama i medici alla rigorosa osservanza del
Codice di Deontologia, con particolare riferimento all’obbligo della
corretta e completa informazione al paziente, all’acquisizione del consenso
informato anche al fine di non sottrarlo alle cure di comprovata efficacia
LE LINEE GUIDA DELLA
FNOMCeO SU MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI
Il Consiglio Nazionale
della FNOMCeO, riunito a Terni il 18 maggio 2002,
Vista la decisione
del Comitato Centrale del 3 maggio 2002 in materia di medicine e pratiche
non convenzionali che ha fatto proprie le risultanze dei lavori della
Commissione per l'esame della problematiche rivenienti dalla medicina non
convenzionale nominata dal Comitato Centrale in data 26 settembre 2001;
Vista la
risoluzione n. 75 del Parlamento europeo del 29 maggio 1997 e la risoluzione
n. 1206 del Consiglio d'Europa del 4 novembre 1999, sullo stato delle
medicine non convenzionali, nelle quali viene constatata la crescente
diffusione delle stesse e ribadita la necessità di assicurare ai cittadini
il più elevato livello di sicurezza e l'informazione più corretta;
Vista la carenza
di interventi chiarificatori da parte di altre Autorità competenti a normare
la materia, più volte sollecitato a pronunciarsi dalla Federazione;
Vista l'entità del
fenomeno che secondo le ultime stime ISTAT (1999-2000) è in rapido
incremento nelle società industrializzate;
Vista la forte
aspettativa di interventi di garanzia da parte della pubblica opinione;
Preso atto della
mutata concezione del "bene salute" che l'Organizzazione Mondiale della
Sanità definisce come stato di benessere fisico, psichico e sociale,
complessivo, e non solo come assenza di malattia;
Consapevole della
necessità che il medico, nell'esplicazione della propria attività
professionale si ponga, oggi, di fronte ad un'immagine dell'uomo che tenga
conto di tutti gli aspetti anche non riconducibili a schemi predefinibili
relativi a salute e malattia;
Considerata la
necessità di una più attenta valutazione dei possibili e diversi approcci
diagnostici e terapeutici finalizzati a garantire ai cittadini la più ampia
libertà possibile di scelta terapeutica;
Valutata
l'opportunità, nell'attuale contesto socio culturale, sulla base del
consenso libero ed informato, di valorizzare un sistema di conoscenze, quali
le medicine e le pratiche non convenzionali, che non si ponga in antitesi ai
principi irrinunciabili fondanti della Medicina Ufficiale;
Ravvisata
l'opportunità di integrazione delle medicine e pratiche non convenzionali di
cui può beneficiare il cittadino;
Considerata la
ferma intenzione della Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di rinsaldare il proprio ruolo istituzionale di primo garante
della professione presso i cittadini e presso lo Stato, a tutela della
collettività;
Visto l'assunto,
ribadito anche da numerose pronunce giurisprudenziali, che quanto attiene
alla diagnosi e alla cura delle malattie ovvero l'atto medico deve avere
un'adeguata garanzia nel superiore interesse della salute e che tale
garanzia è data dalle conoscenze e dalla competenza di chi esercita attività
rivolta alla tutela della salute; condizioni che lo Stato controlla
attraverso l'iter degli studi universitari, la laurea, l'abilitazione post
laurea, nonché l'iscrizione all'albo tenuto dall'Ordine professionale;
Ribadito il
principio che il medico pur nella piena libertà di scelta terapeutica dovrà,
comunque in scienza e coscienza, attenersi alle regole della prudenza e che,
nel rispetto delle conoscenze scientifiche è tenuto a far sì che il
cittadino, adeguatamente informato, non si sottragga a specifici trattamenti
di comprovata efficacia;
DELIBERA
Di approvare il documento
allegato contenente le Linee Guida della FNOMCeO su Medicine e Pratiche
Non Convenzionali.
LE LINEE GUIDA DELLA
FNOMCeO SULLE MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI
Le medicine e le pratiche
non convenzionali ritenute in Italia come rilevanti da un punto di vista
sociale sia sulla base delle indicazioni della Risoluzione n. 75 del
parlamento europeo del 29/5/97 e della Risoluzione n. 1206 del Consiglio
d'Europa del 4/11/99 che sulla base della maggiore frequenza di ricorso ad
alcune di esse da parte dei cittadini oltre che degli indirizzi medici non
convenzionali affermatisi in Europa, negli ultimi decenni, sono:
Agopuntura, Fitoterapia, Medicina Ayurvedica, Medicina Antroposofica,
Medicina Omeopatica, Medicina Tradizionale Cinese, Omotossicologia,
Osteopatia, Chiropratica
L'esercizio delle
suddette medicine e pratiche non convenzionali è da ritenersi a tutti
gli effetti atto medico e pertanto si ritiene:
essere le medicine
esercitabili e le pratiche gestibili, in quanto atto medico, esclusivamente
da parte del medico chirurgo ed odontoiatra in pazienti suscettibili di
trarne vantaggio dopo un'adeguata informazione e l'acquisizione di esplicito
consenso consapevole;
essere il medico chirurgo
e l'odontoiatra gli unici attori sanitari in grado di individuare pazienti
suscettibili di un beneficiale ricorso a queste medicine e pratiche, in
quanto solo il medico chirurgo e l'odontoiatra sono abilitati all'atto
diagnostico, che consente la corretta discriminante fra utilità e vantaggio
del ricorso consapevole a trattamenti non convenzionali;
essere, in questa
impostazione, il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici in grado di
evitare che le medicine e pratiche non convenzionali vengano proposte e
prescritte a pazienti senza possibilità di vantaggio, sottraendoli alle
disponibili terapie scientificamente accreditate sulle quali dovrà essere
sempre aggiornato attraverso l'ECM;
essere il medico chirurgo
e l'odontoiatra gli unici soggetti legittimati ad effettuare diagnosi, e a
predisporre il relativo piano terapeutico e a verificare l'attuazione dello
stesso sul paziente;
essere dovere della
FNOMCeO e di tutti gli Ordini provinciali, perseguire nei modi dovuti e con
tempestività, denunciando all'autorità competente chiunque, non medico,
eserciti le suddette medicine e pratiche non convenzionali;
essere dovere della
FNOMCeO e di tutti gli Ordini provinciali perseguire disciplinarmente quei
medici chirurghi e odontoiatri che non rispettino, a norma del vigente
Codice Deontologico, le regole sopra richiamate o che svolgano attività di
prestanomismo a copertura di prestazioni da parte di non medici
relativamente alle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate;
essere opportuna la
costituzione a livello nazionale FNOMCeO di una banca dati sulla
legislazione internazionale, nazionale e regionale dedicata alle medicine e
pratiche non convenzionali anche su segnalazione dei singoli Ordini
provinciali;
di richiedere con forza,
per far corrispondere alla consistente domanda di medicine e pratiche non
convenzionali, un coerente sviluppo di sistemi preposti alla tutela
dell'efficacia e sicurezza, la costituzione di un'Agenzia nazionale composta
da soggetti istituzionali quali: il Ministero della Salute, le Regioni, il
MURST, e la FNOMCeO.
Tra i compiti principali
da affidare a tale Organismo, che potrebbe articolarsi in analoghe strutture
regionali, sono da prevedersi:
l'individuazione e la
regolamentazione delle attività relative alle singole medicine e pratiche
non convenzionali;
le promozione della
ricerca di base e applicata, secondo le regole di buona pratica clinica,
nelle aree esclusive e soprattutto in quelle integrate favorendo la
conoscenza dei princìpi e dell'uso appropriato delle medicine e pratiche non
convenzionali nella cultura medica, avvalendosi di finanziamenti propri e
derivanti da soggeti pubblici e privati in ambito nazionale ed europeo;
il monitoraggio e
l'informazione, attraverso relazioni semestrali/annuali alle istituzioni
responsabili della tutela della salute, sull'uso appropriato, efficace e
sicuro delle medicine e pratiche non convenzionali;
la regolamentazione dei
percorsi formativi attraverso:
l'individuazione dei
criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici;
la definizione dei
criteri e dei requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati
coinvolti nelle attività di formazione;
la sollecitazione, alle
istituzioni competenti, a predisporre tutti quei provvedimenti di carattere
normativo o regolamentare utili al perseguimento dei propri scopi
istitutivi;
sollecitare il Parlamento
ad attivarsi affinché si pervenga ad una modifica normativa sulla pubblicità
sanitaria su proposta della FNOMCeO con l'inserimento di norme specifiche
per il settore;
sollecitare le Autorità
competenti ad attivarsi al fine dell'inserimento delle voci, relative alle
prestazioni professionali rese nell'esercizio delle medicine e pratiche non
convenzionali sopra elencate, all'interno della Tariffa minima nazionale
degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche ed odontoiatriche (DPR
17/2/1992), che, peraltro, necessita di una sostanziale e globale revisione;
prevedere l'istituzione
presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di un
registro suddiviso in sezioni per ciascuna delle medicine e pratiche non
convenzionali sopra elencate. L'inserimento nel registro dei medici
chirurghi e degli odontoiatri è subordinato alla individuazione di criteri
che verranno stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento della FNOMCeO,
in collaborazione con le Scuole e Società Scientifiche accreditate dalla
FNOMCeO stessa, nella distinzione di ruoli e funzioni.
La Federazione
Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
CHIEDE
con forza urgente e
indifferibile intervento legislativo del Parlamento, al fine
dell'approvazione di una normativa specifica concernente le medicine non
convenzionali sulla base di quanto contenuto nel presente documento.
Riferimenti web de
“La Professione”, organo della FNOMCeO, dell’anno 2002
http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/statico/la%20professione%20maggio-giugno_2002.htm
http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/statico/L'atto%20medico.htm
http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/statico/L'Omeopatia%20tra%20passato%20e%20futuro.htm
http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/statico/Linee%20guida%20da%20meditare%20evitando%20strumentali%20distorsioni.htm
http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/statico/comunicato_stampa_2002.htm
http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/statico/Servizi/fnomceo%20professione%20medica%20e%20medicine%20non%20convenzionali.htm
Riferimenti web de “La
Professione”, organo della FNOMCeO, dell’anno 2003
http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/statico/Le%20medicine%20non%20convenzionali%20nel%20Ssn.htm
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