
Carta
dei Valori e dei Principi sulla Pet Relationship
(CARTA
di MODENA)
Premesse
Art. 1
Si
riconosce il debito ontologico dell’uomo nei confronti dell’alterità
animale; in particolare si ribadisce la necessità di preservare tale referenza.
Il rapporto con l’animale domestico costituisce un valore fondamentale per
l’uomo e il processo di domesticazione è da riconoscersi come patrimonio
dell’umanità.
Art. 2
L’interazione
uomo-animale presenta importanti valenze emozionali, cognitive, formative,
assistenziali e terapeutiche che vanno promosse, tutelate e valorizzate
all’interno della società. Per portare a eccellenza tali valenze si ritiene
indispensabile promuovere un rapporto uomo-animale che sia equilibrato e
consapevole, caratterizzato da reciprocità e corretta espressione etologica nel
rispetto delle specifiche individualità. La relazione deve essere costruita
sulla piena conoscenza delle caratteristiche di specie e di individualità dei
soggetti e deve tradursi in un atto di assunzione di piena responsabilità da
parte di chi la promuove.
Art. 3
Oggetto
della presente Carta è stabilire dei principi di corretta fruizione della
relazione uomo-animale. Le valenze formative, assistenziali e terapeutiche che
risultano da tale rapporto devono essere attribuibili al complesso di relazioni
che vengono implementate dalla presenza e dall’interazione con l’animale e
non tanto dalla sua espressione performativa.
Art. 4
I
protocolli di ricerca, di intervento e le relative applicazioni riferite
all’interazione uomo-animali (progetti operativi) si riconoscono nelle
acquisizioni della zooantropologia teorica anche in relazione all’evoluzione
delle conoscenze.
Titolo 1 - La tutela degli
animali
Art. 5 Bioetica animale
Ogni
progetto operativo deve riconoscere l’animale come paziente morale nel
rispetto di alcuni interessi specifici e imprescindibili riferibili alla
senzienza, al benessere, all’espressione delle preferenze, all’integrità
genetica. L’animale non va considerato né in modo reificatorio né attraverso
proiezione antropomorfica. Agli animali coinvolti nei progetti di pet therapy
dovrà essere assicurata una corretta tutela del benessere a fine carriera.
Art. 6 Scelta degli animali
La
scelta degli animali dovrà orientarsi verso varietà animali e soggetti che,
per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli
obiettivi del progetto. L’animale cooperatore deve essere certificato in buono
stato di salute psico-fisico e funzionale.
Art. 7 Ruolo dell’animale
L’animale
va inteso come cooperatore che, senza essere necessariamente presente in tutte
le fasi di attuazione del progetto, possa comunque esprimere un ruolo diretto e
indiretto nei confronti del fruitore, tale da far risaltare la referenza animale
e il valore della relazione uomo- animale.
Art. 8 Salute e aspetti
zooiatrici
Il
buono stato di salute psico-fisico e funzionale va costantemente monitorato e
garantito in tutte le fasi applicative, con particolare riferimento alle
situazioni di stress derivanti dal lavoro.
Art. 9 Benessere animale
L’animale
va mantenuto nelle condizioni compatibili con le sue caratteristiche
fisiologiche e comportamentali e salvaguardato da qualunque trauma fisico e
psichico. Deve poter usufruire di adeguati periodi di riposo e poter trarre
benefici dall’attuazione dell’attività svolta.
•
Considerando la notevole mole di esperienze e di ricerche che da alcuni decenni
si sono andate accumulando sugli effetti specifici dell’interazione
uomo-animale in termini di benessere e di salute per l’uomo;
•
considerando l’importanza dell’interazione con l’animale domestico e
l’articolazione dei segmenti applicativi che utilizzano le diverse aree e
tipologie di interazione nelle valenze emozionali, formative e assistenziali;
•
considerando la necessità di inquadrare all’interno di una cornice
disciplinare le diverse esperienze applicative dell’interazione uomo-animale
realizzate in ambito psicologico, formativo e sanitario;
•
considerando lo sviluppo della zooantro- pologia teorica a livello
internazionale e la definizione – all’interno di questo ambito disciplinare
– di una precisa e specifica valenza referenziale attribuibile al partner
animale;
•
considerando la necessità di circoscrivere l’apporto dell’animale a un
contesto di interazione e non di sfruttamento e di definire la precisa area di
operatività dell’intervento assistenziale da parte dell’animale;
•
considerando la necessità di tutelare gli animali nella loro integrità
psicofisica, nonché nei loro bisogni di welfare all’interno dei progetti
applicativi e di ricerca tesi a valorizzare il portato della partnership
animale;
•
considerando la necessità di tutelare altresì i fruitori dei progetti di
assistenza animale attraverso l’istituzione di una Carta dei Servizi che
indichi i requisiti che il fruitore ha il diritto di aspettarsi da tali
progetti;
•
considerando la necessità di individuare delle prassi di controllo e di
validazione delle inferenze e delle presentazioni dei protocolli di ricerca e di
intervento nei progetti di assistenza condivisibili dalla comunità scientifica;
•
considerando la necessità di istituire dei parametri curriculari per gli
operatori pet- partner, nonché i requisiti professionali e di équipe dei team
prescrittivi in ordine allo specifico segmento di operatività;
•
considerando la necessità di istruire un Codice di buone pratiche, sia di
ordine tecnico-scientifico che di ordine bioetico, applicabile alle istanze
requisitive – strutturali e professionali – e alle prassi;
•
considerando la necessità di individuare un organo di controllo che valuti le
proposte di ricerca, le evidenze ricavate e le proposte di pubblicazione, i
singoli protocolli e le linee guida, i progetti di intervento;
•
considerando l’importanza di migliorare i progetti di comunicazione e di
informazione riferibili alle prassi di pet-partnership, anche nell’ottica di
una maggiore trasparenza e definizione inequivocabile dei termini di
riferimento;
•
considerando la necessità di individuare livelli di intervento che commisurino
valenze socio-assistenziali e valenze sanitarie, proponendo requisiti differenti
di ordine e grado a seconda del profilo del fruitore;
•
considerando la necessità di una ridefinizione del training animale riferito
alle aree assistenziali e formative, nonché della definizione di precisi
parametri valutativi e di specifici requisiti performativi degli animali;
•
considerando la necessità di una definizione molto precisa e puntuale dei
parametri sanitari medico-veterinari, di prevenzione delle zoonosi, di tutela
della salute dell’animale, di tutela del benessere animale;
•
considerando la necessità di fondare una comunità scientifica specifica che
possa dare origine a comitati di pari nella valutazione delle evidenze e nella
presentazione dei casi clinici e avviare un dibattito sulle esperienze;
•
considerando l’assoluto spontaneismo oggi vigente che non permette di
intervenire nel merito in alcun momento della filiera con il rischio di gravi
danni a carico dei pazienti e degli animali;
•
considerando la necessità di passare da una fase pionieristica priva di
qualsiasi
indicatore
di qualità e controllo a una fase matura di ricerca e applicazione che ponga al
centro i parametri di qualità totale.
Art. 10 Preparazione
dell’animale
Partendo
dalle attitudini e predisposizioni specie-specifiche e individuali
dell’animale deve essere realizzato un programma educativo e di istruzione che
valorizzi le sue potenzialità cognitive e che ne salvaguardi il benessere
psicofisico.
Tale
programma deve essere realizzato senza l’utilizzo di stimoli avversativi e
deve avere come obiettivi l’equilibrio psico-comportamentale dell’animale e
la corretta relazione con l’uomo.
Titolo 2 - Il fruitore
Art. 11 Definizione del
fruitore
Il
fruitore è la persona alla quale è destinato il progetto relazionale con
l’animale attraverso l’attuazione degli obiettivi psico-fisici di cui
all’art. 3.
Art. 12 Diritti del fruitore
Il
fruitore ha diritto a:
•
relazionarsi con l’animale presso strutture idonee e attrezzate in modo
adeguato;
•
usufruire di un progetto che sia costruito sulle sue specifiche necessità, nel
rispetto dei principi generali della Carta Modena 2002;
•
rapportarsi con animali che rispondano ai requisiti di cui al titolo 1;
•
avvalersi di un servizio offerto da un’équipe professionalmente qualificata
nel
rispetto dei singoli ruoli successivamente indicati al titolo 4.
Art. 13 Diritti
all’informazione
È
diritto del fruitore e del suo tutore, qualora venga nominato ai sensi di legge,
di:
•
essere informato sugli obiettivi della programmazione e su eventuali rischi
derivanti dall’attuazione dell’intervento;
•
poter valutare il livello di servizio offerto e ogni momento della filiera
attraverso una Carta dei Servizi;
•
poter accedere a informazioni relative a tipologie analoghe di progetti ed
eventuali casistiche;
•
conoscere i contenuti o il carattere sperimentale del progetto;
•
vedere rispettate le norme della privacy.
Titolo 3 - L’ interazione
Uomo-Animale
Art. 14 Definizione di
rapporto nel progetto operativo
Nell’ambito
del progetto operativo il soggetto animale e il soggetto fruitore vengono posti
in una relazione definente la partnership, ovvero di rapporto cooperativo.
Art. 15 Tutela della
partnership
La
partnership è tutelata dalla presenza di figure professionali specifiche
responsabili che valutano costantemente l’interazione e i suoi effetti sui
partner secondo precisi criteri di compatibilità reciproca e di efficacia
dell’interazione stessa.
Art. 16 Specificità
dell’interazione
La
tipologia di tale relazione va definita e programmata nell’ambito progettuale,
tenendo conto delle specifiche esigenze e condizioni dei soggetti coinvolti e
comunque monitorata e rivisitata durante tutti i momenti operativi.
Art. 17 Qualità
dell’interazione
Per
garantire uno stato di qualità dell’interazione, anche in termini di
sicurezza, efficacia e congruità, le condizioni ambientali e temporali devono
essere adattate di volta in volta sulla base delle caratteristiche dei partner e
della situazione contingente in cui si interagisce.
Titolo 4 - Le prassi
Si
ribadisce l’importanza dell’adeguatezza delle competenze professionali
rispetto alle caratteristiche dell’utenza.
Art. 18 Definizione dell’équipe
progettuale
Nella
fase progettuale e nella fase di monitoraggio è necessaria la presenza di un’équipe
costituita da figure qualificate da esperienze documentate e da un curriculum di
competenza specifica; a ciò si aggiungono le figure specialistiche di
riferimento relative al progetto.
Art. 19 Definizione del team
prescrittivo
Nell’ambito
dell’équipe devono essere sempre presenti alcune figure professionali
definite team prescrittivo, comprendenti:
•
psicologo;
•
medico veterinario zooiatra;
•
medico veterinario o biologo con formazione ed esperienza nelle scienze
comportamentali applicate;
•
operatore tecnico con specifica preparazione nell’interazione con la specie di
riferimento.
Alcune
delle competenze professionali succitate possono anche essere assunte da
un’unica persona se rispondente agli specifici requisiti richiesti.
Si
raccomanda comunque di allargare il team a quante più possibili figure
professionali per poter cogliere e sviluppare tutte le potenzialità
dell’intervento.
Art. 20 Criteri di validazione
per i progetti di ricerca
Nell’ambito
della ricerca si ritiene indispensabile applicare criteri di controllo e
validazione riconosciuti dalla comunità scientifica nell’ambito delle scienze
comportamentali applicate, nella ricerca psicosociale o nella scienza biomedica.
Art. 21 Criteri procedurali
Nella
definizione dei progetti di intervento si ribadisce:
•
l’importanza di potersi avvalere del contributo specifico e contingente di
ciascun operatore, la necessità di definire delle aree protocollari di
intervento che consentano la riproducibilità dell’esperienza anche con
l’obiettivo di definire delle linee guida riferite alle specifiche esigenze
dei fruitori;
•
la centralità del benessere del fruitore rispetto agli obiettivi del progetto;
•
l’importanza di un bilanciamento tra l’iniziativa e le capacità
professionali e personali degli operatori e le prassi metodologiche accreditate.
Art. 22 Istituzione della
commissione
Si
provvede ad istituire una commissione che si faccia carico di attuare e
promuovere i principi ispiratori della carta attraverso:
•
una banca dati sulle ricerche, evidenze, protocolli relativi a progetti
operativi;
•
la consulenza tecnico-informativa a chiunque ne faccia richiesta;
•
la definizione di linee guida relative ai campi di applicazione;
•
la raccolta delle notifiche dei progetti di ricerca con verifica della
corrispondenza ai principi della carta e successiva certificazione su richiesta
degli interessati (Enti e/o professionisti erogatori dei servizi).
Art. 23 Carta dei Servizi
Ci
si impegna alla costituzione di una Carta dei Servizi che renda espliciti i
requisiti minimi e i processi di qualità totale nell’erogazione del servizio.