
La scienza e le Corti: l’esperienza di
interazione all’interno di ENLSC
Valentina
Sellaroli,
Carlo Alberto Redi,
Amedeo Santosuosso
1.
L'interazione tra scienze della vita e diritto: un nuovo contesto per un dialogo
più stretto
I giudici
e il mondo del diritto condividono con la popolazione generale l’interesse, la
diffidenza e i pregiudizi verso le scienze biologiche e le applicazioni in campo
umano e agroalimentare. In questi atteggiamenti si mescolano alcuni aspetti
tradizionali, se così si può dire, come la preoccupazione per le possibili
violazioni della privacy degli individui, per le discriminazioni su base
genetica “predittiva” nel mondo del lavoro e nella società (assicurazioni e
altro) e alcuni aspetti decisamente nuovi. Intendiamo riferirci a una
caratteristica del nostro patrimonio genetico (la condivisione all’interno di
un gruppo di individui legati da vincoli di parentela), che è ben nota e
conosciuta dal punto di vista scientifico, ma che in questi anni sta acquistando
un rilievo decisamente nuovo anche per il diritto.
Quel che
è certo è che questioni del genere arrivano alla valutazione delle Corti, che
si trovano a dover decidere, anche se mancano leggi ad hoc e anche se i giudici
non hanno competenze scientifiche e, soprattutto, una familiarità con il
ragionamento scientifico.
In questo
contesto si colloca l’attività dello European
Network for Life Sciences, Health and the Courts (ENLSC) che, con il
sostegno dell’Università di Pavia, ha avviato dal 2002 una intensa attività
di interazione tra giudici e scienziati europei. Il Seminario Europeo
Hot Genetic Issues and the Courts, svoltosi a Pavia il 7-10
settembre 2005, ha rappresentato un momento particolarmente significativo in
questa direzione.
Ventitrè
giudici e pubblici ministeri provenienti da tredici paesi europei hanno speso
quattro giorni tra il Laboratorio di Biologia dello Sviluppo e il Collegio
Ghislieri di Pavia e hanno discusso (l’inglese lingua comune) temi scottanti
quali la ricerca sulle cellule staminali, la clonazione, la proprietà
intellettuale e le biotecnologie, la raccolta e il trattamento dei dati
genetici, le tecniche di analisi del DNA in tema di indagini criminali e altro.
Era la
prima volta che ciò accadeva a livello europeo ed è merito del Consiglio
Superiore della Magistratura italiano avere accolto la proposta che veniva da
ENLSC e dall’Università di Pavia e di avere coinvolto i consigli superiori
degli altri paesi europei.
Il dialogo
tra scienza e diritto non è facile. Non è, infatti, semplicemente una
questione di trasferimento di conoscenze scientifiche ai giudici o, viceversa,
di informazione giuridica degli scienziati. La cosa più difficile, ma anche più
affascinante, sta nel riuscire a comprendere come in questa interazione siano
coinvolte le strutture concettuali di base che ciascuno di noi utilizza, in
ambito giuridico o in ambito scientifico. Ciò significa che chi partecipa a
questo dialogo deve avere una certa disponibilità a mettersi in discussione, a
rinunciare alle scorciatoie mentali che quotidianamente utilizza nel proprio
ambiente.
La
differenza tra il mondo del diritto e quello della scienza sta sia nei concetti
sostanziali sia nel linguaggio sia nel metodo. Gli scienziati, infatti,
conoscono il mondo in cui operano essenzialmente, anche se non esclusivamente,
attraverso il metodo sperimentale. Ma il metodo sperimentale, di per sé, non ha
un ruolo autonomo e definitivo nel sistema concettuale delle decisioni
giudiziarie.
Per
riuscire a far vivere questa interazione, pur nella consapevolezza del perdurare
di complessi problemi concettuali i seminari organizzati da ENLSC, e quindi
anche quello dello scorso settembre, utilizzano una particolare modalità che
prevede, oltre a relazioni di taglio tradizionale, due momenti diversi:
hands-on-lab e legal labs.
Gli
hands-on-lab si svolgono direttamente in un laboratorio scientifico,
dove ai partecipanti, divisi in piccoli gruppi, vengono illustrate le nozioni
basilari di biologia e genetica, vengono mostrate le attività di laboratorio e
viene offerta la possibilità di svolgere direttamente alcune elementari
operazioni tecniche. Per esempio, nella sezione dedicata alle investigazioni
criminali, nel corso del seminario europeo del settembre scorso, è stata anche
ricostruita una vera e propria “scena del crimine”, sono state mostrate le
attività di rilevazione compiute dalla polizia scientifica, e i partecipanti
hanno potuto eseguire semplici operazioni quali il riconoscimento di una macchia
di sangue da una macchia di vernice ed anche distinguere sangue umano da sangue
di altri mammiferi.
Anche i
legal
labs hanno un taglio teorico-pratico. Essi consistono nella presentazione di
un caso giudiziario da parte di un giurista unitamente ad uno scienziato.
Entrambi prospettano le questioni di maggior rilievo, secondo i rispettivi punti
di vista e le possibili soluzioni alternative alla decisione giudiziaria
concreta. Si parte così dalla piena comprensione del fatto e si va verso una
ricostruzione del ragionamento scientifico e giuridico che ha portato alla
regola di giudizio affermata nella decisione, fino alle questioni giuridiche e
teoriche più astratte e/o complesse.
Inoltre,
con modalità analoghe al legal lab è
stato sperimentato, nel seminario di settembre, un
press
lab. Una questione scientifica di ampia risonanza sociale (le opportunità
di lavoro degli scienziati tedeschi sulle cellule staminali di origine
embrionale) è stata presentata da uno scienziato (Ananda Chakrabarty) e da un
giornalista scientifico (Alison Abbott) e sono stati evidenziati e discussi i
punti di incontro o di fraintendimento che si presentano nel corso della
formazione di una notizia scientifica.
2. Un approccio naif?
Quando,
verso la fine dell’estate 2002, un primo gruppo di magistrati è stato
condotto nel laboratorio di biologia dello sviluppo dell’Università di Pavia
(I) e ha trascorso cinque giorni (dalla mattina, al pomeriggio al…dopocena!)
tra esperimenti biologici e discussioni legali,
alcuni critici hanno osservato che mettere insieme scienziati e giudici, e
specialmente l’idea di portare un gruppo di magistrati in un laboratorio, era
alquanto naïf. Da un lato, i magistrati non avrebbero potuto comprendere granché
dell’attività scientifica vera e propria e del suo impatto sociale.
Dall’altro, gli scienziati avrebbero semplicemente avuto una opportunità in
più per colonizzare le menti dei giudici (come se fosse semplice!). Inoltre,
una più profonda comprensione della scienza avrebbe richiesto strumenti
differenti. In sintesi, l’iniziativa non era altro che un modo di alimentare
l’ideologia dello scientismo nella società.
Anche
se la complessità della relazione scienza-diritto non può assolutamente essere
sottovalutata e numerosi trabocchetti si celano, a questi scetticismi si può
replicare: “I magistrati hanno o no una
qualche idea di come gli scienziati lavorino nei loro laboratori? E gli
scienziati hanno o no una qualche idea di come le Corti decidano nei casi che
attengono a problematiche scientifiche?”
La
reciproca mancanza di conoscenza è il terreno fertile di ogni pregiudizio, sia
pro
sia contro la scienza. Lo scientismo
è il tipico pregiudizio a favore della scienza, mentre il tipico pregiudizio
contro la scienza è il rifiuto ideologico, e quindi acritico, della stessa.
Entrambi questi pregiudizi sono parimenti dannosi e dovrebbero essere superati
o, quanto meno, arginati.
In
più, l’esperienza degli anni successivi ci ha mostrato che il portare i
giudici in laboratorio, lungi dall’essere un banale safari fotografico,
comporta una decontestualizzazione che rende i partecipanti disponibili a
considerare punti di vista diversi. In altri termini, anche giudici esperti e di
notevole valore culturale, una volta fuori dalle corti e dal loro ambiente,
hanno trovato naturale il confrontarsi
alla pari sia con gli scienziati sia con i colleghi provenienti da altri paesi.
Questo
ultimo aspetto apre su un altro versante di perplessità che i
legal
labs hanno talora suscitato. La discussione
per
casi non consentirebbe un reale approfondimento tecnico giuridico e si
scontrerebbe con il fatto che i casi,
e i giudici che li decidono, non
creano e non possono creare la legge.
E’ un
dato di fatto che nella tradizione giuridica italiana e europea continentale vi
è scarsa propensione per la discussione per
casi. I nostri sistemi sono, come è
noto, sistemi di civil law, con la
connessa prevalenza del diritto di formazione legislativa (la
loi
come fonte posta al vertice gerarchico delle fonti). Questo tipo di perplessità,
tuttora diffuse nel nostro ambiente giuridico (e molto forti anche in paesi come
la Francia e la Spagna) riflettono una visione datata di quanto sta accadendo, e
per molti versi è già accaduto, nel mondo del diritto, specie quello
commerciale e quello che ha attinenza con le applicazioni mediche e
biotecnologiche. Il sistema delle fonti del diritto si presenta ormai come non
stabile e aperto ad apporti diversi da quello strettamente legislativo, primo
fra tutti quello proveniente dalla attività delle corti.
Eppure
discutere su casi
ha il grande vantaggio di porre tutti, quale che sia la
formazione di provenienza (giuridica, scientifica o di altro genere), in una
condizione iniziale di parità. Nello stesso tempo, ha il vantaggio di
valorizzare i punti di contatto, più che le differenze, tra le esperienze
giuridiche dei diversi paesi: alle differenze si arriva dopo aver constatato, e
meglio conosciuto, il conflitto nella sua
dimensione fattuale e scientifica.
3. Dall’Islanda al Veneto
Un paio di
esempi possono rendere più chiaro quanto fin qui detto.
Tra i casi
affrontati nei legal labs di Pavia,
due tra i più interessanti riguardavano questioni in tema di privacy e
trattamento di dati genetici: un caso italiano e uno islandese.
Il caso italiano. Una donna chiede di avere accesso ai dati
(sanitari, e perciò sensibili) contenuti nella cartella clinica di sua sorella,
morta di cancro al seno. La richiesta, avanzata alla direzione sanitaria
dell’ospedale che conservala cartella clinica, è motivata dalla necessità
della donna di acquisire informazioni utili a valutare la eventuale sussistenza,
nel nucleo familiare, di una predisposizione genetica a questo tipo di malattia.
Anche la madre delle due donne, infatti, era morta tempo prima con lo stesso
tipo di cancro. La questione giudiziaria sorge perché l’ospedale autorizza la
donna ad una sorta di consultazione indiretta della cartella clinica, attraverso
un medico di sua fiducia. La donna, non soddisfatta, agisce dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale del Veneto (TAR) e chiede di condannare
l’ospedale a esibire la cartella clinica. Il TAR
accoglie il ricorso della donna e afferma che il personale interesse alla
salute reclamato dalla donna è legittimo e prevalente sul diritto alla privacy
della sorella morta. Né alcun filtro può essere posto in questo accesso,
proprio per il valore fondamentale del diritto che si vuol tutelare con esso.
Il caso islandese. La Corte suprema dell’Islanda (Ragnhildur
Guðmundsdóttir v. The State of
Iceland), nel 2003,
accoglie la richiesta di una donna a proibire l’inserimento dei dati
genetici del padre di sua figlia minorenne nel database nazionale istituito con
legge nazionale e gestito da de Code
Genetics. La donna non può agire in sostituzione del defunto, ma la figlia
ha un interesse, rientrante tra quelli protetti dall’articolo 71 della
Costituzione nazionale, in quanto alcune informazioni del padre sono ad essa
comuni a causa della familiarità delle caratteristiche ereditarie.
In questi
due casi, le Corti, pur appartenendo a sistemi normativi profondamente diversi,
hanno orientato la propria decisione basandosi sulla considerazione di diritti
fondamentali (diritto alla salute e diritto alla privacy)
in certa misura comuni. I giudici hanno attinto la regola del caso concreto dai
principi generali del diritto. Ma, dal momento che questi principi generali sono
in larga parte comuni ai sistemi normativi occidentali, e da ciò consegue una
sorta di comunanza di fondo nei criteri che orientano le decisioni giudiziarie
su questo genere di questioni. Il risultato è che le regole di giudizio
ravvisate dalle due corti sono potenzialmente adottabili anche da Tribunali di
altri paesi.
In questo
nuovo panorama giudiziario sulle scienze della vita ciascun diritto
giurisprudenziale prodotto a livello nazionale può essere compreso solo in
quanto parte di un approccio più ampio (e per certi aspetti universale) del
mondo giuridico ai diritti di libertà e integrità personale dei cittadini.
Questo diritto giurisprudenziale si presenta essenzialmente come un diritto
transnazionale. E per la prima volta l’insieme delle Corti dei diversi Stati
può essere visto come una comunità che, sia pure a livello embrionale, è
sufficientemente universale da potersi confrontare con la comunità scientifica
internazionale.
4.
Conclusione
Nella
crescente interazione tra scienza e diritto, le Corti hanno certamente un ruolo
importante nelle questioni scientifiche ed intervengono sempre più spesso nelle
controversie legate al mondo della genetica o della biologia. In questo modo
restano influenzate dagli argomenti e dagli schemi di pensiero scientifici. Ma
gli stessi giudici a loro volta influenzano il modo di ragionare del mondo
scientifico che deve calarsi nel contesto delle sue implicazioni nella vita
della società.
D’altronde
se è ineludibile l’importanza e la necessità di leggi generali varate dalle
assemblee elettive, è oggettivo il ritardo e l’inadeguatezza di questa fonte
del diritto nel campo delle questioni scientifiche. E dunque, conviene forse
anzitutto prendere atto che i giudici, di fatto, contribuiscono a creare il
nuovo diritto dei conflitti che scaturiscono dalle applicazioni biotecnologiche.
L’attività
dello European Network for Life sciences,
Health and the Courts parte dal presupposto che
essere contro la scienza è tanto antiscientifico quanto essere,
acriticamente, a favore della scienza. E con questa ispirazione vuole promuovere una sempre maggiore consapevolezza sia
tra i giuristi sia tra gli scienziati.
Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni di Torino (I);
European Centre for Life Sciences, Health and the Courts (Università di
Pavia);
valentina.sellaroli@giustizia.it
Università degli Studi di Pavia, Laboratorio di Biologia dello Sviluppo,
Dipartimento di Biologia Animale, Direttore
European Centre for Life Sciences, Health and the Courts,
carloalberto.redi@unipv.it
Giudice Corte d’Appello, Milano (I), Università degli Studi di Pavia,
Presidente European Centre for Life
Sciences, Health and the Courts,
amedeo.santosuosso@unipv.it
Santosuosso A., The Right to Genetic Disobedience: The Iceland Case, in
C.M.Mazzoni (ed.), Ethics and Law in
Biological Research, Kluwer Law International, UK 2002.
Abbott A., Iceland Databaseshelved as court judges privacy in peril,
Nature 429, 118 (May
13th 2004) News.