
Corpi
e soggetti: l’invenzione del sé, tra biotecnologie e categorie
giuridico-politiche
Amedeo
Santosuosso
(Giudice presso la Corte
d’Appello di Milano; Presidente dello European Centre for Life Sciences,
Health and the Courts dell’Università di Pavia - amedeo.santuososso@unipv.it)
(da
Storia delle donne,
1 (2005), pp. 13-37,
http://epress.unifi.it/riviste/sdd,
ISSN
1826-7505, © 2005 Firenze University Press
http://epress.unifi.it, per gentile concessione del
Direttore della rivista, prof. Dinora Corsi e dell’Editore)
Abstract:
The historical background of family relationship is
outlined from a legal point of view. Then the impact of new biotechnologies,
with special regard to the in vitro fertilization, is deeply discussed.
Finally the question of who is the owner of rights and liberties (a fundamental
issue that is constantly on the constitutional agenda and that has nowadays
acquired new intensity due to the impact of life sciences and biotechnologies)
is considered. After the end of the patriarchal legal systems and the
progressive recognition of individual rights, such as racial, sexual, religious,
and anti-discrimination rights, the question about who the (biological) entity
is that these rights and liberties belong to seemed to have been solved for ever.
Yet the question has again emerged in the last few decades.
La
storia recente della regolamentazione giuridica dei rapporti uomo-donna, dei
rapporti familiari e della filiazione mi pare che possa essere divisa in tre
fasi, corrispondenti a tre livelli di problemi. La prima fase è quella che
potremmo definire prima dell’uragano dell’uguaglianza e della libertà (paragrafo1),
e giunge fino agli anni Settanta del secolo scorso, caratterizzata dagli ultimi
residui di immobilità dei rapporti familiari basati su una ritenuta normatività
naturale e assestati su un presupposto individualistico-autoritario, che trae le
sue origini dal Codice Napoleone e che è inasprita in Italia nel periodo
fascista. La seconda è quella della uguaglianza, della libertà e della
artificialità nei rapporti familiari e di discendenza (paragrafi 2-6), ed
è caratterizzata dal pressoché contemporaneo (nell’arco di un decennio)
smantellamento delle disuguaglianze giuridiche (in Italia la legge di riforma
del diritto di famiglia –1975– e una serie di sentenze della Corte
Costituzionale), di affermazione della libertà rispetto al proprio corpo e di
apertura delle possibilità date dalla fecondazione extracorporea (1978). La
terza fase (paragrafo 7) è quella in corso, in cui numerosi elementi già
presenti in precedenza si compongono in un quadro nel quale, acquisita (la
possibilità de) l’artificialità in biologia, un profondo ripensamento delle
categorie giuridico-politiche e di elaborazione culturale coinvolge concetti di
base che si ritenevano immutabili o che erano dati per acquisiti come punto di
riferimento: individuo, discendenza, accesso al contratto sociale, sono i
principali.[i]
1.
Prima dell’uragano
Il
Codice Civile del 1939, per la parte relativa alla famiglia, è sensibile alla
ideologia autoritaria dell’epoca e, per alcuni aspetti, costituisce un
arretramento rispetto al precedente codice di epoca liberale: la famiglia è
cellula costitutiva dell’organizzazione dello Stato; il padre-marito ne è il
capo; egli è l’unico responsabile verso lo Stato per «l’indirizzo
educativo conforme al sentimento nazionale fascista» ed è investito
dell’autorità che gli deriva dalla patria potestà e dalla potestà maritale
sulla moglie. Il Codice Penale del 1930 dà manforte punendo l’adulterio
soltanto quando è commesso dalla moglie, secondo una visione sulla quale la
Corte Costituzionale, ancora negli anni Sessanta, non ha nulla da obiettare: «la
maggiore gravità della offesa che il legislatore, in conformità della comune
opinione, riscontra nella infedeltà della moglie […] che conceda i suoi
amplessi a un estraneo» e il pericolo della «introduzione nella famiglia di
prole non appartenente al marito e che a lui viene attribuita per presunzione di
legge» sono in linea con il principio di uguaglianza, se si parte dal
presupposto (come fa la Corte) della situazione diversa che vi è tra uomo e
donna.[ii]
L’affermazione
giuridica della paternità è formale. Il padre del figlio nato durante il
matrimonio è il marito della donna che ha partorito.La formula del Codice
Civile del 1939, tuttora vigente, («il marito è il padre del figlio concepito
durante il matrimonio»: articolo 231 Codice Civile) è un caleidoscopio di
slittamenti di significato: è la posizione di marito che produce quella di
padre ed è il concepimento durante il matrimonio che accredita il marito quale
padre, mentre tutto ruota intorno alla donna-moglie-madre che, paradossalmente,
rimane innominata. La paternità è tanto importante per l’ordine sociale da
dover essere affermata (presunzione di paternità), accettando il rischio che
chi è padre per il diritto non sia la persona che abbia, di fatto, contribuito
alla procreazione. La donna coniugata è in una posizione di implicita centralità
alla quale paga però il prezzo di non poter riconoscere un nato da sé come
figlio naturale. È questa la tradizionale prospettiva secondo la quale la
paternità riguarda la discendenza nei suoi aspetti non fisiologici, diversi e
lontani dal fatto della generazione. D’altra parte, a dispetto di certa
retorica sul vincolo di sangue, il fatto della procreazione nei suoi
connotati fisiologici (dall’atto sessuale al parto), appare, se visto dalla
posizione che il diritto assegna al padre, come un evento lontano, che si perde
tra le cose difficili da ricostruire con precisione. Di qui il ricorso a
elementi noti e accertabili (come un matrimonio legittimamente stipulato), per
giungere a stabilire un fatto ignoto, la procreazione appunto.[iii]
I
confini della famiglia sono rigidi e formali. La prole nata fuori dal matrimonio
è bollata come illegittima, a differenza del precedente Codice (1865), che
usava l’espressione più neutra di «nati fuori dal matrimonio». Anche
l’adozione (fino al 1967) non allarga i confini della famiglia, visto che la
sua principale finalità resta quella di «procurare all’adottato il beneficio
patrimoniale di poter essere erede legittimo o legittimario dell’adottante,
oltre che dei propri genitori e degli altri parenti» (Corte Cassazione 5
novembre 1959, n. 3277). Di fatto, in buona parte dei casi (il 42% a metà degli
anni Cinquanta), gli adottati sono maggiorenni che conservano i rapporti
giuridici e affettivi con la famiglia dei genitori e che possono accedere a una
successione usufruendo di un regime fiscale nettamente vantaggioso.
Per
la gran massa di figli adulterini, ai quali non è consentito l’ingresso in
casa e che non possono essere riconosciuti né adottati, vi sono scarse
possibilità di inserimento in una famiglia diversa. Il codice lascia aperta la
via dell’affiliazione, un istituto debole, una sorta di “piccola
adozione” come è chiamata da alcuni: essa non crea rapporti familiari
sostitutivi di quelli venuti meno o mai sorti, ma assicura una forma di
assistenza, meno precaria del ricovero in un istituto. La via
dell’affiliazione è ampiamente percorsa, se si considera che dal 1939 al 1961
ve ne sono 43.463, al ritmo di oltre 2.500 l’anno, negli anni Cinquanta.
In
sintesi, sia l’adozione che l’affiliazione hanno in comune «il fatto
materiale dell’assunzione di un estraneo nell’ambito di una famiglia»,
nel linguaggio ruvido della Relazione al Re sul Codice Civile.
All’interno
del matrimonio è rigidamente fissato il modo in cui ci si riproduce, secondo
tre punti di riferimento: il Codice Civile, il Codice Penale e, sullo sfondo,
ispiratrice, la Chiesa cattolica dell’enciclica Casti connubii (1930).
La posizione cattolica, fondata sull’idea di ordine naturale voluto da Dio,
porta alla condanna insieme di molte cose: dalle sterilizzazioni coatte dell’eugenica
al divorzio, dall’aborto a qualsiasi tipo di controllo delle nascite, senza
distinguere tra sterilizzazione o aborto coatti e volontari, tra contraccezione
volontaria e divieto legale di contrarre matrimonio. La riproduzione deve quindi
avvenire in modo “naturale”. I singoli possono autolimitare la propria
capacità riproduttiva, ma solo con la scelta della «continenza volontaria
esercitata per amore del Regno dei cieli». È esclusa, quindi, la
sterilizzazione volontaria perché realizza uno «sdoppiamento della funzione
copulativa da quella generativa», che permetterebbe alle donne «di godere
sessualmente evitando le noie della gravidanza e i dolori e i pericoli del parto».
Questa idea di Agostino Gemelli ha un’esplicita sanzione penale tra i «delitti
contro l’integrità e la sanità della stirpe», con una pena fino a due anni
di reclusione (articolo 552 del Codice Penale).
Non
è lecita la contraccezione «perché illecitamente e disonestamente si sta
anche con la legittima sposa, quando si impedisce il frutto della prole. Cosi
faceva Onan, figlio di Giuda, e per tal motivo Dio lo tolse di vita», secondo
le parole di Agostino riprese dalla Casti connubii. E il Codice Penale fa
la sua parte punendo l’incitamento e la propaganda di pratiche contro la
procreazione con una norma che la Corte Costituzionale, ancora nel 1965,
considera legittima e non in contrasto con la libertà di manifestazione del
pensiero.[iv]
Non
è lecito l’aborto e non è lecito, al momento del parto, sopprimere il feto,
anche se ciò fosse reso necessario per la sopravvivenza della madre, perché
viola il comandamento «non occides», ribadito dalla Casti connubii e da
Pio XII nei suoi discorsi. Non è lecita la fecondazione della donna con modalità
diverse da quelle naturali. È equiparabile all’adulterio e provoca turbatio
sanguinis, violando il fondamento biologico di ogni rapporto di filiazione:
non
licet per la Chiesa dal 1897 e per i giudici negli anni Cinquanta.
A
questo quadro giuridico, che pretende di far coincidere pienamente dato formale
e dato biologico, corrisponde un quadro delle conoscenze biologiche sulla
riproduzione, che è particolarmente limitato. All’inizio degli anni Sessanta,
lo ricorda come esperienza vissuta Carlo Flamigni, per sapere se una donna era
gravida si ricorreva ad alcuni test biologici che avevano un ampio margine di
errore:
Si adoperavano rospi o
rane, maschi (ogni ospedale aveva un terrario per questi animali): la tecnica
consisteva nell’iniettare una piccola quantità di urine della donna nel
sacco linfatico dorsale, per verificare poi se, come reazione alla presenza
dell’ormone della gravidanza, si trovavano spermatozoi nella cloaca, cosa
che d’abitudine capita a questi animali solo in un breve periodo
primaverile.
In
ginecologia, al di fuori dello stato di gravidanza, la possibilità di dosare
gli ormoni era puramente teorica; in campo terapeutico le condizioni erano
ancora peggiori.[v]
Tale
arretratezza non investiva solo l’Italia. Nel 1960 Carl Gottfried Hartman,
raccogliendo in uno schema i problemi non risolti, scriveva:
Più
di 150 domande vengono proposte in questo compendio. Esse rappresentano iati
nella nostra conoscenza dei processi riproduttivi dell’uomo e di altri
mammiferi […]. Questo comprensivo, anche se incompleto, inventario delle falle
della nostra comprensione della riproduzione, raccolto per la prima volta ad
opera degli sforzi riuniti di diverse autorità internazionalmente riconosciute,
servirà per molti utili scopi.[vi]
2.
Liberi e uguali
Dalla
fine degli anni Sessanta l’idea di uguaglianza irrompe nelle relazioni
familiari e travolge gerarchie e disparità. Sono clamorosi i ripensamenti della
Corte Costituzionale sull’adulterio e sulla contraccezione. La Corte, che nel
1961 aveva confermato la disparità di trattamento tra uomo e donna
nell’adulterio, pochi anni dopo, con una serie di sentenze storiche, cancella
i reati di adulterio e di concubinato perché violano l’uguaglianza tra uomo e
donna nel matrimonio e cancella la discriminazione, nella separazione, tra
adulterio della moglie e adulterio del marito.[vii]
Nel
1971 (sentenza16 marzo 1971, n.49) la Corte Costituzionale riconsidera anche il
divieto di propaganda anticoncezionale e trova, ora, che esso è in contrasto
con la regola fondamentale della libertà di espressione del pensiero. Elimina,
quindi, dal Codice Penale quell’articolo 553, che pochi anni prima, nel 1965,
aveva salvato in nome del buon costume. E può essere interessante notare che
sono gli anni in cui anche negli Stati Uniti, con le sentenze del 1965 e del
1972 della Corte Suprema sul right of privacy, si afferma un orientamento
liberale a proposito dei mezzi contraccettivi.
Si
fa strada l’idea che nella famiglia l’eguaglianza sia fonte di una stabilità
e di una unità, che invece può essere minacciata dalla disparità di posizione
tra i coniugi; le eccezioni al principio di eguaglianza possono essere
giustificate solo da esigenze di unità della famiglia, che non siano
perseguibili in altro modo.[viii]
A
partire dagli anni Sessanta, in Italia come in altri paesi,[ix]
la
nuova posizione della donna nella famiglia e dei figli mette in discussione
quell’assetto dei poteri maschili, e paterni, che era stato a lungo
sostanzialmente stabile.
L’affermazione
dell’uguaglianza è accompagnata da un’altra potente novità: il progressivo
ridimensionamento del dato biologico, o vincolo di sangue (come ci si
esprime all’epoca), come fondamento delle relazioni familiari. Un decisivo
passo è costituito dall’adozione “speciale” (1967), la cui novità è di
essere finalizzata ai bisogni affettivi e di assistenza della persona del
minore, e non alla trasmissione del patrimonio di chi adotta. Soprattutto,
questa nuova forma di adozione è “legittimante”: il che vuol dire che il
minore adottato diventa indistinguibile dal figlio legittimo, sia all’interno
della famiglia sia verso l’esterno, non essendo pubblicizzabile la sua vera
storia anagrafica. La famiglia, secondo l’ispirazione della legge
sull’adozione, è principalmente una comunità di affetti, nella quale la
posizione e i diritti dei “genitori del sangue” sono funzionali ai compiti
di assistenza ed educazione della prole che la Costituzione assegna loro.[x]
Idee
di questo genere minano alla radice le teorie, all’epoca ancora molto diffuse,
che traggono spunto da un’espressione letterale della Costituzione («La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale»:
articolo 29) e vedono nella famiglia un’entità naturale, fuori dalla
storia.
L’adozione
speciale, a dispetto del trito adagio adoptio imitat naturam e del suo
apparente adeguarsi al modello legittimo basato sulla naturalità dei rapporti
(in questo senso “legittimante”), più che rendere evidente la superiorità
del modello “naturale” come modello sociale prevalente, mostra,
paradossalmente, la possibile irrilevanza del dato naturale, o biologico,
all’interno della famiglia legittima.[xi]
Se
per il diritto il dato caratteristico della famiglia è la comunità di affetti,
sarà questo il requisito imprescindibile dell’esperienza familiare e quindi
anche della filiazione, sia che i figli siano effettivamente procreati dai
genitori sia che entrino nella famiglia per adozione: è l’apporto materiale
dei genitori, il vincolo di sangue, a diventare una non necessità,
e non viceversa. È la riproduzione senza sessualità.
Quando
nel 1975 entra in vigore la riforma del diritto di famiglia l’uguaglianza nei
rapporti e la perdita di peso del dato biologico (debiologizzazione)
risultano accentuati. Novità principale è la parità dei coniugi, tra loro e
verso i figli: la potestà non è più “patria”, ma “dei genitori”
entrambi, con un’innovazione anche lessicale di portata storica. I figli nati
fuori dal matrimonio cessano di essere discriminati rispetto a quelli legittimi.
Inoltre, il regime giuridico del secondo riconoscimento si colloca su una linea
di valorizzazione della componente affettiva, a scapito di quella biologica:
quando un figlio è nato da una relazione tra non coniugati, il genitore che ha
riconosciuto per primo (generalmente la madre) ha ora il potere di opporsi
all’altro genitore che vuole riconoscere, anche senza contestare il suo essere
ascendente naturale (di solito maschile, ma è accaduto anche per la donna). In
questo modo l’interesse del figlio minore, e la realtà delle relazioni
affettive già stabilite, diventano il criterio di orientamento che può portare
a negare lo stesso accertamento di stato, e non solo a limitare la potestà. La
paternità viene legata all’aspetto sociale e affettivo, con la conseguenza
che lo status di figlio non deriva necessariamente dal dato biologico, ma
dipende anche da valori spirituali e sociali di responsabilità che possono
portare a contraddire la “verità” biologica.[xii]
La
famiglia è in Italia, e in molti altri stati, un’associazione di liberi ed
eguali, nella quale il vincolo tra i coniugi è privo anche del requisito
della formale ineluttabilità: deve esistere e permanere solo la comunione
spirituale e materiale,[xiii]
in
mancanza della quale è possibile anche il divorzio.
I
percorsi dell’uguaglianza e della debiologizzazione si intrecciano e si
potenziano reciprocamente. Emblematica è la progressiva parificazione della
madre adottiva alla madre “naturale”, circa la possibilità di fruire
dell’astensione post partum dal lavoro e, successivamente, dei riposi
per l’allattamento e dei permessi per malattia del bambino: la madre naturale
non è detto che allatti al seno e vi può essere quindi parità, anche
materiale, tra i due tipi di madre, nel soddisfare l’esigenza principale del
neonato, quale che sia la sua origine biologica, di assistenza e di vicinanza
affettiva. Ma allora è anche vero che il padre, che, quanto a partecipazione al
processo biologico della gestazione, è sempre un po’ “adottivo”, ben può
valere, nella capacità di assistenza e di vicinanza affettiva, al pari di una
madre, naturale o adottiva che sia. Ed è proprio sulla base di argomenti del
genere che anche al padre (naturale, adottivo o affidatario che sia) viene
riconosciuto il diritto all’astensione facoltativa e ai permessi per malattia
del bambino.
3.
Un versante maschile: rarefazione e impotenza
Nella
famiglia, uguagliata all’interno e debiologizzata, il maschio/padre perde in
termini di potere. Non è più titolare di alcuna potestà esclusiva su nessuno:
cassata quella sulla moglie, resterebbe quella sui figli, ma essa è sempre più
funzionalizzata ai diritti dei figli stessi, e comunque divisa con la madre. Il
padre, però, guadagna terreno in campi che tradizionalmente non gli
appartenevano, come le prime fasi di vita del bambino (si è detto
dell’astensione dal lavoro o dei permessi per malattia). Soprattutto è
l’adozione speciale a valorizzare la partecipazione del padre. Chi ha un
minimo di esperienza di adozione e di affidamenti preadottivi sa che spesso,
nelle prime fasi di inserimento del bambino, è la madre a mostrare maggiori
segni di difficoltà, attribuibili probabilmente al fatto di aver “saltato”
la fase della gravidanza. Il padre, al confronto, ha meno da perdere, visto che
è il padre naturale che somiglia a quello adottivo, e non viceversa. La
differenza dell’adottivo rispetto al padre che ha partecipato all’atto
sessuale della procreazione finisce con l’essere costituita, per dirla con
Jean Paul Sartre, esclusivamente da quelle «poche gocce di sperma che
costituiscono il prezzo corrente di un bambino».[xiv]
Veramente poca cosa e, dopotutto, poco rilevante, anche per il diritto: il padre
è rarefatto.
All’interno
del processo di distruzione e superamento del potere del maschio e del padre,
che arriva a compimento in questi anni, vi è un aspetto di cui poco e
malvolentieri parlano gli uomini: l’impotenza maschile. È il dramma del bell’Antonio,
fatto di silenzi, di colpe scaricate sulle donne, di perizie processuali e di
separazioni, e anche di tentativi di superare l’impotenza al rapporto o di
generare, ricorrendo a un aiuto meccanico nel far sì che lo sperma raggiunga
l’utero della donna oppure utilizzando lo sperma di un altro. È
l’inseminazione artificiale, una tecnica relativamente semplice che consiste
nell’iniettare, nel canale cervicale o nell’utero della donna, attraverso
una siringa, lo sperma del marito o di un terzo, raccolto in precedenza a mezzo
di masturbazione (o con tecniche più complesse).
Se
si lasciano sullo sfondo il più celebre caso di concepimento senza coito
dell’antichità –l’immacolata concezione di Gesù– e la discussione,
contenuta nel Talmud, dell’ipotesi che il religioso sposi una vergine gravida,
e altri casi narrati in testi storici, per i quali però non sono ovviamente
disponibili riscontri oggettivi, le prime esperienze di cui si ha notizia
risalgono alla fine del Settecento. Le fonti fanno riferimento alla
inseminazione artificiale umana effettuata dal medico inglese John Hunter nel
1799, non molto dopo l’invenzione del microscopio e la scoperta delle funzioni
dello sperma, e pochi anni dopo che Lazzaro Spallanzani ha ottenuto la
gravidanza di una cagna con mezzi artificiali.
Dell’inseminazione
artificiale come pratica clinica si parla dalla metà dell’Ottocento. La
pratica è clandestina in Europa, per effetto delle condanne religiose e
mediche, mentre negli USA viene condotta apertamente. Sul piano tecnico,
l’utilizzo di seme di un terzo può avere un reale sviluppo solo dopo il 1938,
quando, per la prima volta, viene congelato seme umano utilizzando una miscela
di gas liquidi.
Si
può quindi dire che l’inseminazione artificiale umana è pratica conosciuta
da tempo, non isolata, e che non è affatto emersa solo negli ultimi anni. Già
a fine Ottocento se ne occupa anche il Sant’Uffizio che, prendendo in
considerazione l’illiceità del mezzo della masturbazione, emana il decreto
del 17 marzo 1897 che si chiude con un laconico Non licere.
Successivamente, nel 1949 (28 settembre), Pio XII conferma la condanna della
fecondazione artificiale fuori dal matrimonio e di quella nel matrimonio, se il
seme del marito è raccolto con modalità illecite (masturbazione). La condanna,
che il Pontefice tiene ferma in successivi pronunciamenti, non è esclusiva
della Chiesa cattolica. Anche alcune chiese protestanti e i rabbini di
importanti comunità ebraiche, pur con toni meno netti (specie sulla
masturbazione), esprimono contrarietà all’inseminazione artificiale, perché
essa spezzerebbe la comunione totale e esclusiva tra gli sposi o perché,
comunque, costituirebbe un atto di adulterio.
Negli
anni Cinquanta, due famosi casi giudiziari, a Roma e a Padova, fanno uscire il
problema dal ristretto ambito di ostetrici e moralisti, che ne ha fino a quel
punto discusso in Italia, e lo portano sulle riviste giuridiche e in Parlamento.[xv]
Ma,
dopo di allora, l’argomento sembra andare in uno stato di quiescenza: una
commissione del Concilio Vaticano II propone un documento di condanna, che però
non giunge nemmeno in aula; l’enciclica Humanae Vitae (1968) non ne
parla affatto; il dibattito su contraccezione e aborto, tra gli anni Sessanta e
Settanta un po’ in tutto il mondo, ignora la fecondazione assistita; se ne
parla nei lavori preparatori della riforma italiana del diritto di famiglia, ma
senza seguito nel testo definitivo.[xvi]
Eppure nel frattempo vi sono significativi sviluppi tecnici e scientifici, con
gli esperimenti di Edwards e Steptoe sulla fecondazione in vitro, a metà
degli anni Sessanta, e con i controversi analoghi tentativi di Daniele Petrucci
a inizio degli anni Sessanta a Bologna.
Quella
della fecondazione assistita fino agli anni Settanta appare una storia
importante e riconoscibile, ma discreta, che non suscita nulla di paragonabile
all’aborto e alla contraccezione. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che la
fecondazione assistita non è ancora una pratica molto diffusa, ma potrebbe
anche indicare qualcosa di più: la storia tutta maschile dell’indicibilità
dell’impotenza. L’inseminazione artificiale è dunque un rimedio
soprattutto, anche se non esclusivamente, per l’impotenza maschile:
l’incapacità al coito o l’assenza di spermatozoi viene superata con una
fecondazione che prescinde dalla sessualità e che, quando il seme usato è di
un terzo, esclude ogni apporto biologico, oltre che sessuale, da parte del
maschio. L’inseminazione artificiale è in linea con il depotenziamento della
figura tradizionale dell’uomo padre, e in linea con il percorso di debiologizzazione
di cui si è detto. Alberto Trabucchi, commentando la sentenza di Roma,
coglie esattamente quello che
sta
per accadere:
L’attribuzione
della paternità come fatto intersubiettivo non può fondarsi nel semplice
fattore biologico […]. Pur consci della gravissima difficoltà della tesi
che arriva ad ammettere un rapporto giuridico di paternità che prescinde
dalla derivazione della vita fisica, ci sembra che, in correlazione con la
negazione sopra fatta di valore decisivo nell’attribuzione della paternità
al mero fattore biologico, si debba porre in evidenza il significato che può
avere una concezione puramente giuridica della paternità nel matrimonio. È
certo che la volontà di procreare non è assolutamente necessaria per
l’esistenza della paternità sul figlio concepito nel matrimonio, ma se tale
volontà non è necessaria, ci si chiede se per avventura non sia per
diventare sufficiente in seguito ai nuovi ritrovati scientifici e alle loro
pratiche applicazioni.[xvii]
Gli
sviluppi successivi confermano che diventerà sufficiente, anche là dove non
sono in gioco “nuovi ritrovati”, nel nuovo ambiente culturale che svalorizza
l’apporto biologico di entrambi i genitori.
La
quiescenza del dibattito sull’inseminazione artificiale può poi avere una
spiegazione nel limitato interesse che esso suscita nelle donne, che sono
coinvolte relativamente poco, e non sfavorevolmente. Non si può dimenticare che
sono gli anni in cui inizia il protagonismo dei movimenti femministi e le donne
incrementano il controllo della propria capacità riproduttiva. Inoltre, dopo il
1975 la madre-moglie ha anche la possibilità, alla nascita, di non dichiararsi
madre coniugata e quindi di riconoscere il figlio, pur nato nel matrimonio, come
naturale (articolo 250 Codice Civile). Formalmente si tratta di un potere
perfettamente parallelo a quello che viene dato all’uomo coniugato di
riconoscere i figli nati fuori dal matrimonio. Non è trascurabile, però, che
quando è l’uomo a esercitare questa facoltà, il risultato immediato è una
sorta di ampliamento delle relazioni parentali dal momento che a quelle del
matrimonio, non messe in discussione, si sommano quelle esterne. Quando, invece,
è la donna coniugata a riconoscere il nato da sé quale figlio naturale, il
primo effetto che si produce è quello di escludere la paternità legittima,
inibendo l’operatività della presunzione di paternità.
Con
l’inseminazione artificiale le donne hanno cominciato ad affrancarsi anche
dall’impotenza degli uomini, sia rinviando al mittente le accuse di sterilità,
che spesso sono state fatte cadere ingiustamente su di esse, sia cominciando a
disporre di un’alternativa all’impotentia coeundi o generandi dei
mariti, senza rinunciare alla gestazione, come nell’adozione. Un vantaggio,
questo, che potrebbe spiegare la «scarsa attenzione delle donne all’anonimia
del donatore».[xviii]
4.
Lo scandalo della natura violata: le donne e la Chiesa cattolica
Il
25 luglio 1978 nasce a Cambridge, in Inghilterra, Louise Brown: il primo essere
umano frutto della fecondazione di ovociti umani in vitro. La tecnica
della fertilizzazione in vitro comporta il prelievo dell’uovo, il suo
incontro con gli spermatozoi in un terreno di coltura, la formazione (nello
stesso terreno) di un embrione e il suo trasferimento all’interno della cavità
uterina. L’idea di fertilizzare un ovocita in vitro nasce come
tentativo di soluzione alla sterilità tubarica, una delle cause più frequenti
di sterilità femminile.
Questo
(inedito) scenario appare caratterizzato da tre punti principali. Per la prima
volta nella storia dell’umanità la fecondazione avviene fuori dal corpo della
donna, mettendo in discussione un dato fino a quel momento “naturale” sul
quale si era fondato tutto il pensiero umano, dal linguaggio, secondo il quale
si “viene alla luce” (come è stato fatto notare), alla dottrina delle
religioni fino all’autorappresentazione delle donne. In secondo luogo, la
fecondazione in vitro, a differenza delle precedenti tecniche, che
rispondevano per lo più a difficoltà del maschio, parte dall’infertilità femminile
e a essa risponde. Infine, apre in breve tempo nuove prospettive, quali il
congelamento di embrioni e test genetici pre-impianto, nonché la donazione di
ovociti e di embrioni. Le opzioni nella riproduzione aumentano tanto che
qualcuno ne ha contate dieci, altri persino ventitré; in una posizione
intermedia Flamigni ne ha contate sedici. L’attenzione sembra così tornare a
spostarsi verso l’aspetto biologico (femminile) della riproduzione, in un
contesto che invece appariva dominato dalla netta svalorizzazione del dato
biologico (soprattutto maschile). Sembra quasi che la componente biologica della
riproduzione abbia messo in atto le sue contromosse in un’epoca in cui la
debiologizzazione, o perdita di rilievo della componente biologica, sembrava
aver raggiunto la massima espansione.
Ve
ne è abbastanza per dire che lo scandalo sulla fecondazione in vitro è,
in primo luogo, uno “scandalo femminile”. Lo dimostra il tono delle
reazioni. Il Feminist International Network, sorto nel 1979 e che dal
1985 prende il nome di Feminist International Network of Resistance to
Reproductive and Genetic Enginneering, è esplicito nella Risoluzione del
Terzo convegno mondiale tenutosi in Svezia nel 1985:
Il
corpo femminile, con la sua capacità unica di creare vita umana, sta per
essere espropriato e sezionato come mero materiale per la produzione
tecnologica di essere umani. Per noi donne, per la natura, e per i popoli
sfruttati del mondo questo sviluppo è una dichiarazione di guerra.
L’ingegneria riproduttiva e genetica è un altro tentativo di porre fine
all’autodeterminazione dei nostri corpi. Noi resisteremo allo sviluppo e
all’applicazione dell’ingegneria riproduttiva e genetica. Sappiamo che la
tecnologia non può risolvere nessuno dei problemi creati da condizioni di
sfruttamento. Non è necessario trasformare la nostra biologia, ma è
necessario trasformare le condizioni patriarcali, sociali, politiche e
economiche. Noi vogliamo mantenere l’integrità e la corporeità della
procreatività delle donne.[xix]
Naturalmente non tutte le
posizioni femministe hanno questa virulenza e schematicità. Alcune hanno un
atteggiamento di accettazione che a volte può anche essere entusiastico. Nelle
posizioni femministe
si
delinea una posizione prevalente: non sarebbe tanto l’inseminazione
artificiale a suscitare opposizione, quanto il pericolo di essere
“spossessate” dell’esperienza materna, intesa in primo luogo come
esperienza del corpo […]. Sembrerebbe quasi che la resistenza femminile a
portare la creazione della vita fuori del corpo sia l’ultimo baluardo
rispetto a un esito di sviluppo della biologia, applicata alle tecnologie
riproduttive, implicito nel discorso delle scienze occidentali.[xx]
È
ciò che Marisa Fiumanò ha espresso nella «passione dell’origine» che le
donne esigono di sperimentare nel modo più diretto, attraverso il corpo.[xxi]
Un
punto particolarmente controverso riguarda il cosiddetto affitto di utero. Sulla
libertà della donna di contrattare una prestazione del proprio corpo, il
dibattito femminista è molto serrato. Carole Pateman critica in modo radicale
il contratto che abbia a oggetto il corpo della donna:
Il
contratto di maternità surrogata indica che è in corso un’ulteriore
trasformazione del patriarcato moderno. In una forma nuova, contrattuale, sta
ricomparendo il diritto del padre. […] Le implicazioni politiche del
contratto di maternità surrogata possono essere comprese soltanto quando la
maternità surrogata venga vista come un’altra clausola del contratto
sessuale, come una nuova forma di accesso e di uso del corpo femminile da
parte degli uomini.[xxii]
Carmel Shalev,
all’opposto, sostiene che non costringere la madre surrogata a mantenere la
parola data rafforza l’immagine tradizionale della donna «imprigionata nella
soggettività del suo utero»:
Sarebbe
allora la natura biologica ad impedire ad una donna intenzionata ad agire come
madre surrogata di concludere un accordo vincolante con una coppia di genitori
committenti: l’autonomia della sua volontà al momento della conclusione
dell’accordo non potrebbe infatti essere intesa seriamente, in quanto
soggetta ai mutamenti legati all’esperienza della gravidanza.[xxiii]
Insomma,
la donna deve poter partecipare a queste negoziazioni come soggetto autonomo
e responsabile, pena il riemergere dei luoghi comuni sulla “natura
biologica” femminile.
Cesare
Beccaria aveva auspicato che «lo spirito repubblicano soffiasse nelle
domestiche mura».[xxiv]
Con
la fecondazione in vitro, e con gli accordi di surrogazione, sembra ormai
che tale vento soffi nel corpo delle donne, nel loro grembo. Di questo ordine di
idee partecipa sia chi denuncia l’essere diventato il corpo della donna «luogo
pubblico» nel quale imperversa la logica maschile (che ha come presupposto l’esternalizzazione
del feto e come mezzo principale l’anticipazione di soggettività giuridica
dell’embrione), sia chi, come Shalev, rivendica alla donna, sbarazzatasi dei
luoghi comuni sulla natura biologica femminile, il controllo razionale delle
risorse del proprio corpo, rendendo il suo potere di dare la vita oggetto di
contratto. Sia che si ricostruiscano le relazioni della nuova riproduzione in
termini di opposizione tra poteri della sfera maschile-pubblica e libertà della
donna, oppure in termini classici di libertà di contratto, in entrambi i casi
le categorie utilizzate sono quelle proprie del discorso politico moderno,
applicato al corpo delle donne. È un dibattito quanto mai in evoluzione. Anzi,
se si osservano i cambiamenti delle posizioni di diverse autrici, dalla
prevalente opposizione post ’78 verso posizioni di ragionata accettazione di
una “possibilità”, si può dire che ci troviamo di fronte a una
straordinaria prova di capacità di metabolizzazione sociale di una
rilevantissima novità tecnologica.
5.
La natura (biologica) della Chiesa cattolica
Lo
scandalo della fecondazione extracorporea è una scandalo femminile, ma
anche di chi sulla immutabilità “naturale” dei modi della riproduzione, e
delle relazioni tra i sessi, ha investito: la Chiesa cattolica. La posizione
attuale della Chiesa è espressa dalla Congregazione per la dottrina della fede
nell’Istruzione Donum vitae del 22 febbraio 1987 dove si afferma che «la
trasmissione della vita umana è affidata dalla natura a un atto personale e
cosciente e, come tale, soggetto alle santissime leggi di Dio: leggi immutabili
e inviolabili che vanno riconosciute e osservate»; la legge morale naturale in
quanto «ordine razionale secondo il quale l’uomo è chiamato dal Creatore a
dirigere e regolare la sua vita e i suoi atti e, in particolare, a usare e
disporre del proprio corpo» comporta che «il dono della vita umana deve
realizzarsi nel matrimonio mediante gli atti esclusivi e specifici degli sposi,
secondo le leggi iscritte nelle loro persone e nella loro unione».[xxv]
La
successiva enciclica Evangelium vitae del 25 marzo 1995 ribadisce la
condanna delle tecniche di riproduzione perché «dissociano la procreazione dal
contesto integralmente umano dell’atto coniugale». In sintesi, per la Chiesa,
esclusa la fecondazione eterologa, è ammessa solo l’omologa, sempre che
avvenga secondo modalità lecite. È la base concettuale della legge italiana
attuale in materia (Legge n. 40 del 2004).
Alla
Chiesa vengono mosse varie critiche. Per il fatto di andare oltre il piano
dell’autorità morale e di richiedere invece che tale posizione sia fatta
propria dalle autorità statali, con divieti e punizioni di natura
sostanzialmente eugenica, mentre in passato la Chiesa non aveva riconosciuto
allo Stato un potere di intervento in tali campi. Oppure, per il fatto di essere
contraria a ogni forma di interruzione della gravidanza e, nello stesso tempo,
di tollerare che non nascano i figli che con le nuove tecniche di fecondazione
avrebbero la possibilità di nascere.
È
stato criticato, in modo particolare, il biologismo, o fisicismo, insito nella
posizione cattolica, che cade nell’errore di identificare l’ordine biologico
derivante dalla teleologicità del processo vitale con l’ordine morale.[xxvi]
Un
atteggiamento improntato a marcato biologismo è nuovo ed è proprio soltanto
delle prese di posizione degli ultimi anni, mentre Pio XII, che a torto viene
considerato fautore del biologismo, ha sempre accuratamente distinto, nelle sue
prese di posizione sulla riproduzione umana,[xxvii]
l’ordine
biologico e quello morale. Ed è un atteggiamento che sembra avere un’eco in
quegli autori cattolici che propongono come fondamento del discorso giuridico in
bioetica il criterio della familiarità, intesa «come principio
antropogenico» per il mezzo del quale «si costituisce l’individualità umana»:
posizione questa che pare ispirarsi a una concezione quasi biologica del diritto
naturale.[xxviii]
Rimane
il fatto che il biologismo attuale della Chiesa è un orientamento recente che,
non potendo essere spiegato con la tradizione, richiede di essere spiegato sia
in sé sia per la sua grande capacità di diffusione in questi anni. Vi può
forse essere un nesso tra l’attuale attaccamento biologico della Chiesa e il
compiersi di quel lungo processo di distruzione di ogni forma di autorità
terrena, processo di cui, per più di un verso, proprio la Chiesa è stata un
potente motore. Si può ricordare, per esempio, che è il cristianesimo che
introduce il modello familiare fondato sull’amore e rapportato a Dio e non più
al pater; sono le posizioni della scolastica medievale che sono fatte
proprie da Locke, sostenitore della modernità, contro Filmer, che difende il
patriarcato; è la Chiesa che, nel conflitto tra genitori e figli, sostiene le
ragioni della dignità dei figli come soggetti che, se agiscono secondo i
dettami della fede, ben possono contrastare le ragioni dei padri;[xxix]
è
la Chiesa che per le questioni relative al corpo e alla vita ha sempre
contestato il potere delle autorità civili in subditorum membra. In
altri termini, lo stato attuale dell’autorità paterna, e cioè la sua totale
inconsistenza, è in linea con alcune posizioni di fondo della Chiesa.
Oggi
la ridefinizione cattolica dei rapporti parentali e delle relazioni tra i sessi
è centrata sulla considerazione dell’ovulo fecondato come persona: la persona
ha inizio con la fecondazione. Una posizione di una radicalità inedita che
questa volta mette fuori gioco tutti gli argomenti che non siano fondati su dati
strettamente biologici. Ma è significativo il noto dissenso di un grande
filosofo cattolico, Jacques Maritain, secondo il quale
ammettere
che il feto umano, dall’istante della sua concezione, riceva l’anima
intellettiva, quando la materia non è ancora in nulla disposta a questo
riguardo, è, ai miei occhi, un’assurdità filosofica. È tanto assurdo
quanto chiamare bebè un ovulo fecondato.[xxx]
L’affermarsi
di questa «assurdità filosofica» sembra riproporre un andamento simile a
quando, tra Sei e Settecento, la Chiesa, a differenza delle legislazioni civili,
riconosceva dignità alle scelte dei figli di contrarre matrimonio anche quando
erano in contrasto con le volontà dei padri. Allora la Chiesa conferiva dignità
pubblica di persone a uomini e donne che, in quanto sottoposte (anche da adulti)
alla potestà del padre, ne erano prive, e ampliava così il numero dei soggetti,
facendo coincidere (per la prima volta nella storia dell’Occidente)
soggettività giuridica e individui nella loro fisicità: un’affermazione
rivoluzionaria che minava alla radice il potere patriarcale. Oggi
l’ampliamento della soggettività fino all’ovulo fecondato, nulla può più
verso un potere paterno ormai inesistente e ha l’effetto principale di mettere
fuori gioco le donne come soggetti capaci di fare scelte sulla procreazione e
gli uomini che tali scelte compiono insieme a loro. Ne risulta, sul piano civile
(che è l’unico di cui qui ci si occupa) un contributo potente non più alla
fine delle strutture patriarcali, come forma di organizzazione sociale e
giuridica (che è cosa ampiamente compiuta), ma alla destrutturazione di ogni
idea di individuo libero e responsabile, alla quale pure il pensiero della
Chiesa aveva contribuito. L’unico soggetto responsabile appare oggi essere …
l’embrione!
È
come se la Chiesa, di fronte alla crisi di tutte le autorità terrene, conscia
dello stato in cui versa l’autorità paterna, e ormai anche materna, sia colta
da una sorta di horror vacui dal quale si sente coinvolta essa stessa (la
fine della figura del padre terreno rende difficile concepire il Dio
padre),
e si appigli perciò all’unico dato che appare certo, quello biologico. La
posizione della Chiesa non si lascia classificare con facilità. È in sintonia
con la posizione maschile tesa al controllo della sessualità e della capacità
riproduttiva delle donne. Ma altrettanto sicuramente è in sintonia con quelle
posizioni del femminismo che vedono nelle nuove tecniche di riproduzione un
attentato al “naturale” potere procreativo delle donne e che delineano la
verità biologica della procreazione come base di ogni corretta relazione
parentale e costruzione della personalità.
L’ambivalenza
della posizione della Chiesa spiega, forse, il seguito che ha avuto in Italia un
certo proibizionismo verso le nuove tecniche che si è diffuso non solo tra le
forze di ispirazione cattolica (come ci si poteva aspettare), ma anche in
ambienti politici della sinistra o del femminismo, che ci si poteva aspettare
fossero meno esposti a un’idea normativa di natura.
In
conclusione, la Chiesa sembra volersi porre come punto di riferimento della
memoria biologica dell’umanità, memoria nella quale pare immersa e compresa
l’unica tradizione [in senso letterale] possibile. In tal modo potrebbe
svolgere un’importante funzione di remora di fronte a cambiamenti la cui
velocità rende difficile una tempestiva elaborazione sociale, se non fosse per
due limiti fondamentali: da un lato, la negazione di dignità e responsabilità
a tutto ciò e a tutti coloro i quali si discostano dalla normatività biologica
(che equivale a escludere la possibilità che donne e uomini elaborino da sé i
nuovi problemi) e, dall’altro, la pretesa di imporre la propria posizione a
tutta la società attraverso le leggi e le istituzioni civili. Ma, in tal modo,
quella che poteva essere una utile remora si trasforma in un autentico macigno
che gli eventi si prendono cura di aggirare.
6.
Etsi
uterus non daretur: due idee di natura
In
generale due idee di natura sembrano delinearsi: la prima, che ha tipica
espressione nella Chiesa cattolica, secondo la quale la natura (e, in specie,
alcuni processi biologici, come oggi conosciuti) ha una sua intrinseca
normatività che non può essere violata; la seconda, secondo la quale la
“naturalità” di processi biologici e riproduttivi senza l’intervento
delle più recenti biotecnologie, è una opzione culturale, nella scelta della
quale si fa esercizio di libertà, assumendo le relative responsabilità.
La
fecondazione extracorporea sembra colpire, in primo luogo, la posizione di
preminenza biologico/corporea della donna e, in secondo luogo, l’idea che,
messa radicalmente in discussione l’intera architettura familiare e il potere
del pater, residuasse poi, indenne, il potere delle donne come governo
degli affetti e come controllo della capacità di perpetuazione della specie. In
questo senso la rarefazione del padre coinvolge anche la madre.
La
maternità surrogata sfida poi le donne a essere madri etsi uterus non
daretur, indipendentemente e oltre il dato materiale della gestazione e del
parto, così come per gli uomini, da più tempo, la paternità può essere etsi
semen non daretur. Non vi è equivalenza tra uterus e semen né,
allo stato, può dirsi che siano scomparsi, visto che la quasi totalità della
popolazione mondiale si riproduce e continuerà a riprodursi secondo quella che
fino a ieri chiamavamo “natura”. Vuol dire semplicemente che, quando ci si
interroga su maternità e paternità, la ricerca del senso di esse va cercato
senza alibi biologici.[xxxi]
Rarefatti
il padre e la madre, sembra delinearsi una società in cui tutto è centrato sui
figli e la libertà è libertà dei figli: tutti figli senza genitori, e quindi
orfani. In termini più radicali è stato sostenuto che
la
consapevolezza del “soggetto” dell’unicità dell’Io, ha messo in
crisi, in modo irreversibile, la funzione simbolica della madre e del figlio.
La madre non può più essere del tutto e soltanto “strumento”; il figlio
non può più essere rappresentante del padre, così come il padre, nella sua
unicità, non può più vedersi rappresentato da nessuno.[xxxii]
Ragionare
etsi uterus/semen non daretur desacralizza il dato biologico. Ma il fatto
dell’accoppiamento sessuale e della gestazione in corpo di donna potranno
risultare inaspettatamente valorizzati, come scelta e non come necessità, come
chance
e non come punto di paragone per stigmatizzare nuove categorie di
illegittimi.[xxxiii]
Probabilmente
fra non molti anni, passato lo smarrimento, accetteremo alcune nuove
frammentazioni delle figure di madre e padre e le ricollegheremo alla memoria
della pluralità di figure del passato, quando vi erano i fratelli di latte, gli
zii, le adozioni ordinarie, le affiliazioni ecc., e scopriremo che quello che è
stato superato è un modello familiare ristretto, recente nella storia
dell’umanità e irrigidito da una recente visione biologista della Chiesa
cattolica, e non solo.
7.
Un contesto più ampio: frammentazione e ricomposizione della persona fisica
La
ridefinizione dei rapporti tra i sessi e della riproduzione si colloca in un
contesto più ampio segnato dalle applicazioni biotecnologiche. È stato detto
che con le biotecnologie «il corpo sta movendo verso la virtualità nella vita
e nel diritto; che esso si sta dematerializzando attraverso la sua completa
rappresentabilità in termini di informazione, sia fattualmente che
giuridicamente». Più che di dematerializzazione del corpo, secondo il
suggestivo ossimoro, credo si debba parlare di debiologizzazione delle
relazioni che si costruiscono a partire dal corpo, relazioni che in passato
sembravano (o di fatto erano) determinate dal fondamento biologico umano, dal
quale traevano la norma, e che ora invece si esprimono in termini non biologici.
In definitiva, quella che cade non è la materialità del corpo, ma la
normatività della vecchia immagine del corpo, secondo una tendenza chiara già
prima dell’avvento delle biotecnologie e manifestatasi nelle relazioni
familiari, nei rapporti di filiazione e nell’idea di salute nella medicina,
nonché nel counseling genetico.[xxxiv]
La
perdita di peso del biologico si presenta, sul versante del soggetto, come chance
di libera autodefinizione di sé, anche dei confini della corporeità. L’autodefinizione
di sé può essere vista come lo sviluppo ultimo dell’attribuzione di senso di
cui è caricato il soggetto che coinvolge non solo le cose che sono fuori di sé,
non solo le scelte su cosa può essere fatto sul corpo, ma il suo stesso essere,
e i suoi confini spaziali e temporali.
È
inevitabile a questo punto un passo indietro, che riguarda l’idea stessa di
persona fisica per il diritto e l’ordine politico.
Secondo
l’idea tradizionale, che bene si trova espressa in Hans Kelsen, va posta una
netta distinzione tra persona fisica naturale e persona fisica giuridica.
Alla persona fisica naturale (che appartiene al campo della scienza e
della biologia) è assegnato soltanto il compito di costituire la delimitazione
biologica della persona fisica giuridica, che è soltanto un insieme di
norme giuridiche. Ciò presuppone che vi sia coincidenza spaziale e storica
tra la persona fisica naturale, come entità biologica, e l’ambito
nel quale ricadono quei diritti e quei doveri che costituiscono la persona
fisica giuridica.
La
questione merita qualche attenzione. Il punto fondamentale è il seguente: il
formalismo giuridico, una volta depurata l’idea giuridica di persona fisica da
ogni residuo naturalistico biologico, non ha un autonomo criterio giuridico
per
stabilire quale sia il criterio unificatore delle norme che costituiscono la
persona fisica giuridica. È significativo che proprio Kelsen ponga il problema
in questi termini: «Che cos’è che costituisce questo tipo di unità [persona
fisica per il diritto]? Quand’è che un complesso di doveri e diritti, un
complesso di norme giuridiche, ha questo tipo di unità?»
La
risposta che dà l’autore è la seguente:
La
persona fisica è la personificazione di un complesso di norme giuridiche le
quali, ponendo i doveri ed i diritti che formano il contenuto della condotta
di uno stesso essere umano, ne regolano la condotta. […] L’essere umano
non è la persona fisica ma, per così dire, soltanto la ‘delimitazione’
di una persona fisica. Il rapporto fra una cosiddetta persona fisica e
l’essere umano, con il quale la prima è sovente erroneamente identificata,
consiste nel fatto che quei doveri e quei diritti, che sono compresi nel
concetto di persona, si riferiscono tutti al comportamento di quell’essere
umano.[xxxv]
La
persona fisica naturale è, dunque, la delimitazione biologica della
persona fisica giuridica. Il presupposto di una tale costruzione teorica è che
la persona fisica naturale, come entità biologica, abbia carattere
stabile e non aleatorio e che, quindi, vi sia coincidenza spaziale e storica
tra la persona fisica naturale e l’ambito nel quale ricadono quei
diritti e quei doveri che costituiscono la persona fisica giuridica. Ma,
alla luce degli sviluppi della medicina e delle biotecnologie, si può ancora
dire che l’entità biologico-naturale individuale, che è l’essere umano,
costituisca una delimitazione sicura della persona fisica giuridica?
E che l’espressione linguistica persona fisica naturale abbia un non
equivoco corrispondente naturale, appunto?
Questo
presupposto e questa coincidenza, mai esattamente veri, sono oggi più che mai
messi in discussione, da un lato, dagli interventi modificativi in campo
bio-medico (si pensi soltanto ai trapianti), dall’altro, dal nuovo rilievo
giuridico che le relazioni biologiche tra le persone stanno assumendo (si pensi
ai dati genetici condivisi e ai conflitti che già stanno sorgendo) e, infine,
dalla possibilità di creare nuove entità biologiche (ibridi, chimere o, nella
prospettiva della Synthetic Biology, nuove entità, frutto
dell’assemblaggio di bio-mattoni).
Si
delinea, così, un quadro nel quale l’individuo appare frammentato, ove lo si
consideri come riferimento costitutivo e elemento di base delle nostre società.
E se l’uomo entità biologica non costituisce più la delimitazione sicura
nella quale ricadono l’insieme di diritti e di doveri che costituiscono la
persona fisica giuridica, quale risposta può essere data al sempre valido
interrogativo di Kelsen: «Quand’è che un complesso di doveri e diritti, un
complesso di norme giuridiche, ha questo tipo di unità?».[xxxvi]
In
altri termini, diventato incerto o instabile il riferimento biologico, viene da
chiedersi chi e come determini il chi, che unifica i
diritti e i doveri della persona fisica giuridica.
Giunti
a questo punto o si rinuncia all’idea che esista una persona fisica naturale,
che valga in generale e che funzioni da centro di imputazione dei diritti e dei
doveri che costituiscono la persona fisica giuridica, oppure bisogna dire
che esistono molti modi possibili di persone fisiche naturali, e che
ognuno di questi modi è frutto delle scelte liberamente fatte o anche delle
scelte non fatte. Insomma, la persona fisica naturale potrebbe essere vista come
una costruzione sociale, che si polarizza al livello della libertà del singolo,
ed è quindi una costruzione, al tempo stesso, giuridica e scientifica
applicata. L’unità “essere umano” si ricompone solo a livello del
singolo e in un dato momento, per effetto di una peculiare interazione tra
interventi e definizioni tecnico-biologiche e scelte personali e giuridiche. In
questo senso si può precisare l’affermazione secondo la quale «la libertà
stessa non appare più come attributo di un individuo dato, nella sua
corporeità e quindi sessualità, ma come criterio ordinatore, connettivo della
individualità stessa nella sua estensione attuale e nella proiezione futura e
passata, criterio capace di fissare i confini di tempo e di spazio e, perché
no, di genere. La libertà quindi non è qualcosa che può esservi o no, ma
diventa requisito imprescindibile senza del quale non si dà neanche
l’individuo».[xxxvii]
Allo
stato delle cose non pare neanche sufficiente dire che l’affermazione l’individuo
ha l’attributo della libertà deve leggersi come l’individuo è
libertà. Non pare sufficiente per almeno un paio di motivi.
In
primo luogo, perché questa libertà è, al tempo stesso, facoltà prevista
dall’ordinamento e elemento costitutivo essenziale di quel centro
(extragiuridico) al quale sono imputati i diritti e i doveri della persona
fisica giuridica, centro senza del quale la persona fisica giuridica non ha più
una delimitazione che la riduca a unità. La collocazione di questa libertà
costitutiva della delimitazione della persona fisica naturale va risolta: essa o
è estranea e preesistente all’ordinamento oppure, se è interna ad esso, è
in una posizione necessariamente sovraordinata agli altri diritti e doveri,
poiché costituisce il presupposto essenziale, senza del quale non si riescono a
ridurre a unità e, quindi, neanche a concepire quei diritti e doveri nella loro
connessione in una persona fisica giuridica. Una libertà del genere sembra
presentarsi come una sorta di norma fondamentale (grundnorm) o, almeno,
come un’autorità, che regola l’unità delle persona fisica-ordinamento e
che, tra i suoi compiti, ha quello di rendere possibile il governo e la
compatibilità delle diversità di cui siamo portatori. Ciò in quanto non solo
siamo diversi uno dall’altro, ma lo siamo in modi molto diversi che possono
essere compresenti o succedersi anche all’interno di una stessa storia
biologica.[xxxviii]
In
secondo luogo, perché l’affermazione l’individuo è libertà è
esposta alla obiezione: libertà di chi? E esercitata da chi?
Quesito al quale non può essere data una risposta del tipo è libertà
dell’individuo, data l’evidente tautologia. Si può, allora, tentare una
risposta spostando l’attenzione sullo sviluppo diacronico della storia
individuale: a) la persona fisica giuridica è libertà presente,
idonea a modificare nel futuro (anche prossimo) gli stessi confini e la
stessa delimitazione biologica che la unificano; b) la persona fisica naturale,
o essere umano biologico, è invece il prodotto storico della libertà
esercitata in passato, prodotto mai definitivo e suscettibile di divisioni e
integrazioni. Si può dire quindi che il chi della libertà ordinatrice
della persona fisica è, di necessità, un essere umano dotato di piene
facoltà intellettive, in un dato luogo e in un dato tempo, e
delimitato per effetto delle scelte, fatte e non fatte, e prossimo a nuove
diverse delimitazioni biologiche: un “chi” singolare e provvisorio.
Tutto
ciò, se ha un senso in generale, deve pure averlo per i soggetti e per le
relazioni che si stabiliscono con la nascita e il concepimento. E allora varrà
per tutti, donne e uomini … alghe e batteri, quanto scrive Giorgio Manganelli
in un passo che amo citare:
Dal
momento in cui si è accorto che è impossibile non essere al centro del
mondo, e che questo vale tanto per lui, quanto per ogni essere umano, o
animale, o anche sasso, o alga, o batterio, egli ha dovuto accettare che due
sole soluzioni sono date, a descrizione del comportamento da tenere in quella
situazione. O il centro del mondo è attivo, ed allora il mondo, dotato e
arricchito da infiniti centri, sarà infinitamente attivo; oppure dovrà
essere assediato dalla totalità del mondo; più esattamente essere il
bersaglio del mondo.[xxxix]
[i]
In
questo scritto utilizzo, in parte, alcuni miei precedenti lavori, ai quali
rinvio per un completo apparato di note e per uno sviluppo più ampio dei
presupposti di alcune argomentazioni. Qui ho lasciato soltanto le note di
carattere strettamente giuridico (leggi e sentenze) e ho escluso, in linea
di massima, il rinvio alla letteratura. I miei lavori sono: Corpo e
libertà. Una storia tra diritto e scienza, Milano, Raffaello Cortina,
2001; Persone fisiche e confini biologici: chi determina chi,
«Politica del diritto», 2002, n. 3, pp. 525- 547; L’incerto e
instabile confine della persona fisica, «Aut Aut», 2003, n. 318, pp.
140-156.
[ii]
L’adulterio è punito dall’articolo 559 del Codice Penale; la sentenza
della Corte Costituzionale è la n. 64 del 1961; la norma sulla separazione
è contenuta nell’articolo 151 Codice Civile.
[iii]
La valorizzazione, più o meno marcata, del carattere formale della paternità
è un punto decisivo per riconoscere le scelte politiche e sociali relative
alla famiglia e ai rapporti al suo interno. Così non è un caso che il
Codice Civile italiano del 1939 accentui, in una logica autoritaria, gli
aspetti formali della famiglia e della paternità, ponendo restrizioni alla
possibilità di riconoscere i figli nati fuori dal matrimonio e vietando le
indagini sulla paternità nel caso di filiazione adulterina, in un’ottica
quin-di che toglie rilievo all’atto di procreazione.
[iv]
L’articolo sulla propaganda anticoncezionale è l’articolo 553 del
Codice Penale; la sentenza della Corte Costituzionale è la n. 9 del 1965.
[v]
Carlo Flamigni, Il libro della procreazione. La maternità come scelta:
fisiologia, contraccezione, fecondazione assistita, Milano, Mondadori, 1998,
p. 12.
[vi]
Carl Gottfried Hartman, Physiological mechanisms of conception, citato da
Carlo Castellani, La storia della generazione: idee e teorie dal
diciassettesimo al diciottesimo secolo, Milano, Longanesi, 1965, p. 361
[vii]
«La moglie adultera è punita con la reclusione [...]»: era il testo
dell’articolo 559 del Codice Penale dichiarato incostituzionale per
contrasto con l’affermazione che «il matrimonio è ordinato
sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi» con-tenuta
nell’articolo 29 della Costituzione (in quanto l’adulterio del marito
non era punito). Il principio di parità su cui si fonda la sentenza n. 126
del 1968 viene poi ribadito nella sentenza n. 147 del 1969, che elimina
totalmente l’articolo 559 in que-stione. La sentenza sull’adulterio come
causa di separazione è la n. 127 del 1968 e riguarda l’articolo 151 del
Codice Civile.
[viii]
Sentenza n. 46 del 1966 (vedi quelle sul regime patrimoniale della famiglia,
quindi sia della moglie che dei figli: n. 133 del 1970 e 187 del 1974).
[ix]
In Germania e in Francia l’attività di rinnovamento legislativo dei
vecchi modelli familiari aveva avuto inizio già negli anni Cinquanta. Ma
anche in Italia già dagli anni Cinquanta gli studiosi, soprattutto i
costituzionalisti, avevano sostenuto la necessità di una immediata
revisione dell’intera regolamentazione della famiglia alla luce dei
principi della nuova Costituzione del ’48.
[x]
Vedi Corte Costituzionale 10 febbraio 1981, n. 11, in relazione
all’articolo 30 della Costituzione, «Il Foro Italiano», 1981, I, p.
1839.
[xi]
Il processo di debiologizzazione non è univoco. Tra la fine degli anni
Sessanta e l’inizio degli anni Settanta si sovrappongono due logiche
diverse: quella del perdurante favor legitimitatis (di tipo
conservatore della famiglia come dato formale) e il nuovo interesse per
l’interesse del minore. Concorrono entrambe nel senso della
debiologizzazione, che è la tendenza prevalente.
[xii]
La sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 1990, subordina
l’ammissibilità dell’azione di cui all’articolo 274, comma 1 del
Codice Civile: «all’interesse del figlio» e all’assenza di rischi di
pregiudizio per «gli equilibri affettivi, l’educazione e la collocazione
sociale».
[xiii]
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 1976 «la famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio è una realtà sociale e
giuridica che presuppone, richiede e comporta che tra i soggetti che ne
costituiscono il nucleo essen-ziale, e cioè tra i coniugi, esista e
permanga la comunione spirituale e materiale», «Il Foro Italiano», 1976,
I, p. 2336. La legge che introduce il divorzio in Italia è la n. 898 del
1970.
[xiv]
Jean Paul Sartre, Le parole, tr. it., Milano, Il Saggiatore,
1994, p. 20.
[xv]
La sentenza del Tribunale di Roma, 30 aprile 1956, è in «Giurisprudenza
Italiana», 1957, I, sez. 2, p. 226 ss., con nota di Alberto Trabucchi, Fecondazione
arti-ficiale e legittimità dei figli. La sentenza del Pretore di
Padova, 7 novembre 1958, è in «La Giustizia penale», 1959, II, p. 101
ss.; la sentenza del Tribunale di Padova, 16 febbraio 1959, è in «Il Foro
Italiano», 1959, II, p. 81 ss.
[xvi]
I disegni di legge Falcucci (articolo 62 n. 5) e Gatti Caporaso (articolo 73
n. 5) prevedevano tra i casi in cui era ammesso il disconoscimento di
paternità, anche quello in cui il figlio era nato da inseminazione
artificiale eterologa della moglie: il progetto Falcucci ammetteva
esplicitamente l’azione di disconoscimento; l’altro la ammetteva solo in
mancanza del consenso del marito. L’on. Castelli si era opposto perché il
solo fatto del richiamo all’inseminazione eterologa in un testo
legislativo avrebbe potuto dar luogo alla supposizione di una sua
legalizzazione (Camera, V legislatura, IV Commissione, resoconto
stenografico, seduta 27 ottobre 1971, 997).
[xvii]
Trabucchi, Fecondazione artificiale, pp. 221-222.
[xviii]
Maria Luisa Boccia, Grazia Zuffa, L’eclissi della madre. Fecondazione
artificiale, tecniche, fantasie e norme, Milano, Pratiche Editrice,
1998, p. 164.
[xix]
Il testo in Maurizio Mori, La fecondazione artificiale, Roma-Bari,
Laterza, 1995, pp. 36-37.
[xx]
Boccia, Zuffa, L’eclissi della madre, p. 163 e 167.
[xxi]
Marisa Fiumanò, La passione dell’origine, in Franca Pizzini, Lia
Lombardi (a cura di), Madre provetta, Milano, Franco Angeli, 1994, p.
139.
[xxii]
Carole Pateman, Il contratto sessuale, tr. it., Roma, Editori
Riuniti, 1997, p. 272.
[xxiii]
Carmel Shalev, Nascere per contratto, tr. it., Milano, Giuffrè,
1996, p. 126.
[xxiv]
Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, Milano, Giuffrè,
1973, p. 121.
[xxv]
Una puntuale ricostruzione e critica è in Mori, La fecondazione
artificiale.
[xxvi]
Così Ibidem, p. 89 e 91. La precisazione che «la possibilità dell’esistenza
non è un nulla assoluto» è di Emanuele Severino, Il paradosso
della Chiesa: vieta l’aborto e condanna al nulla i figli della provetta,
«Corriere della Sera», 26 marzo 1998 (che critica parimenti le incongruità
anche delle posizioni laiche). Sul rinvio alle leggi dello Stato vedi, per
esempio, il paragrafo 19 della Evangelium vitae.
[xxvii]
Mori, La fecondazione artificiale, p. 91.
[xxviii]
Francesco D’Agostino, Dalla bioetica alla biogiuridica, «Transizione»,
1989, n. 13-14, pp. 289-299; le citazioni che seguono sono tratte dalle pp.
291-293. L’autore è stato presidente del Comitato Nazionale per la
bioetica.
[xxix]
Si noti questo passo di Max Stirner (L’unico e la sua proprietà,
tr. it., Milano, Adelphi, 1979, p. 167): «La libertà è la dottrina del
cristianesimo: “Voi, fratelli miei cari, siete chiamati alla libertà;
parlate dunque ed agite come persone che devono essere giudicate dalla legge
della libertà”. Forse che dobbiamo rinunciare alla libertà per il fatto
che essa tradisce ora la sua natura di ideale cristiano?».
[xxx]
Jacques
Maritain, “Approches sans entraves”. Scritti di
filosofia cristiana, tr. it., I, Roma, Città Nuova, 1977, p. 98 (lo
ricorda Mori, La fecondazione artificiale, pp. 80-81).
Ed è una posizione che, con la sua rocciosa fermezza, porta la Chiesa a non
avere argomenti, per esempio, per sostenere l’illiceità dell’aborto per
motivi diversi, che non siano il riconoscimento all’embrione della qualità
di persona.
[xxxi]
Non è la prima volta che l’aspetto biologico passa in secondo piano
rispetto a quello formale o giuridico. Già la famiglia romana, come entità
giuridica, non si identificava con la famiglia naturale fondata sul rapporto
coniugale e sulla filiazione. Noi oggi viviamo una nuova debiologizzazione,
che, a differenza di quella romana (e di quelle autoritarie che ad essa si
sono ispirate), è non autoritaria e porta all’accentuazione degli aspetti
convenzionali (e cioè di libertà) dei rapporti tra i sessi e di
filiazione, in un momento in cui il riferimento ai dati biologici è
diventato sfuggente o mutevole, e comunque non univoco. Sono possibili oggi,
tra uomini e donne, a proposito dei loro corpi e della riproduzione,
convenzioni che, pur a parità di dignità e potere dei soggetti, hanno una
forte caratterizzazione diseguale, che i termini giuridici tradizionali
comprendono a fatica.
[xxxii]
Ida Magli, Il potere nella famiglia, in In nome del padre,
Roma-Bari, Laterza, 1983, pp. 310-311; nello stesso volume Franco Ferrarotti
(Nostalgia dell’autorità, p. 3 ss.) nota come il movimento del
’68, nel combattere contro l’autorità e il potere, si trova a
combattere contro il nulla, o meglio contro il simulacro arcigno e formale
di un potere che è da tempo già finito.
[xxxiii]
Un mio amico mi ha posto un quesito sulla sua esperienza di generazione: «qual
è il momento in cui è stata realmente concepita mia figlia? Quando io e
mia moglie la abbiamo sentita come fermo e definitivo progetto delle nostre
vite in un’estate nei mari del Sud oppure quando si è formata come
embrione dopo uno dei nostri incontri sessuali (molto belli) del successivo
settembre oppure quando con grande gioia abbiamo scoperto che mia moglie era
gravida in un test dell’ottobre oppure quando la abbiamo “vista” nei
mesi successivi oppure quando?». Naturalmente non ho saputo rispondere.
Certo però, almeno dall’esterno, il momento meno identificabile, e alla
fine meno significativo, mi è sembrato quello in cui, in settembre, i due
gameti si sono incontrati.
[xxxiv]
Per i vari profili della debiologizzazione vedi, Santosuosso, Corpo e
libertà, cap. 7 e 8. Avevo parlato di debiologizzazione nei
rapporti di filiazione nell’intervento al convegno Il disagio della
paternità. Effetti sociali della procreazione artificiale, svoltosi a
Milano il 26 novembre 1994, i cui atti sono raccolti nel volume Mariateresa
Fiumanò (a cura di), L’immacolata fecondazione, Milano, La
tartaruga, 1996. La tesi della dematerializzazione del corpo è avanzata da
Mariachiara Tallacchini, Bodyright. Corpo biotecnologico e diritto,
«Biblioteca della libertà», 33, 1998, n. 147, p. 22 (da dove è tratta la
citazione).
[xxxv]
Hans Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, tr. it.,
Milano, ETAS, 1994
2
,
parte I, cap. IX, lett. A e B.
[xxxvi]
Il problema può astrattamente porsi anche per la persona giuridica,
che, nella prospettiva kelseniana (vedi sopra), condivide con la persona
fisica la giuridicità e l’ar-tificialità. E infatti Kelsen bolla
alla stessa maniera, come residui animistici, sia il rife-rimento
all’essere umano per la persona fisica sia il riferimento all’essere
sovraumano o al superuomo per la persona giuridica. Il problema
della riduzione a unità ha, però, tratti diversi. Per Kelsen, la persona fisica
giuridica (persona giuridica in senso ampio) è ridotta a unità dalla
delimitazione costituita dall’essere umano biologico, mentre la persona
giuridica in senso stretto è ridotta a unità da un atto convenzionale,
lo statuto. Secondo questo ordine di idee, oggi, che il riferimento
biologico all’essere umano non delimita più, si dovrebbe giungere
a una delimitazione convenzionale anche per la persona fisica giuridica,
attraverso uno statuto definito all’interno della stessa persona
fisica. Il che è un ulteriore modo per giungere allo stesso risultato
della persona-fisica ordinamento (vedi avanti nel testo).
[xxxvii]
Chiudevo così il mio Corpo e libertà, p. 308.
[xxxviii]
Amartya K. Sen, Globalizzazione e libertà, tr. it., Milano,
Mondadori, 2002, p. 52, sottolinea «l’inevitabile pluralità delle nostre
identità». È interessante notare il ricorso al possessivo nostre,
che presuppone la risoluzione del problema di chi? e di come
ridotto/i a unità? (altrimenti non si può usare il nostre), che
è giusto il tema affrontato in questo scritto.
[xxxix]
Giorgio Manganelli, Centuria: cento piccoli romanzi fiume, Milano,
Adelphi, 1995: il passo è tratto dalla centuria quarantotto.