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Osservazioni sul Codice Etico dell'Università di Bari

Mario Manfredi

 

Il testo definitivo del Codice dei comportamenti, approvato recentemente dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico dell’Università di Bari, risulta, rispetto alla bozza circolata mesi fa, alquanto migliorato. Restano però gravi incongruenze e debolezze di fondamento e di contenuto, che vanno segnalate, affinché siano chiari i limiti entro i quali, a mio avviso, il Codice ha un senso, e superati i quali esso appare astratto, insostenibile e inapplicabile.

In premessa, ciò che si vede a occhio nudo: il vizio storico del Codice, voluto e pensato per rispondere ai “rumori” di Parentopoli. La parte che più colpisce delle norme di comportamento riguarda i parenti, e non solo i propri, ma anche quelli degli altri, giacché il Codice fa implicito obbligo a tutti di essere informati sulle parentele e di non favorirle.

In generale, è problematica l’idea stessa di un Codice etico per un’istituzione pubblica. Un qualsiasi soggetto privato – per esempio un’azienda – può anche stabilire dei valori forti di riferimento: chi entra nell’azienda sa che ci sono; chi non li condivide è libero di restarne fuori. Un’istituzione pubblica non può farlo, deve rispettare il pluralismo etico. Al massimo (come fa appunto il Codice), può assumere valori generalissimi – che nessuno si sognerebbe di negare – quali l’onestà, la correttezza, la lealtà, l’imparzialità, la trasparenza, ecc. Perciò, sentir parlare di “patrimonio etico comune” dell’Università di Bari lascia molto perplessi. Il presupposto è che ci sia una “comunità” (parola che ricorre tantissimo nel Codice) di persone che contribuiscono a questo patrimonio e impegnate a «incrementarlo come bene essenziale della comunità, per conseguenza avendone il diritto di esigerne da tutti il rispetto» (qui più che lo slancio etico poté la pulsione al pleonasmo, ma non importa). L’Università è una comunità? Bisognerebbe intendersi sul concetto di comunità, complicato e irto di trappole ideologiche. E il suo patrimonio etico in che cosa consisterebbe precisamente? Il Codice non lo dice. E in che cosa differirebbe, che so, dal patrimonio etico dell’Università di Lecce o della Biblioteca nazionale o di un’Azienda sanitaria? Quando si tratta di moralità, le realtà istituzionali non sono tanto differenziate da valori positivi quanto sono accomunate da emergenze negative: favoritismi, prevaricazioni, discriminazioni, assenteismo, cose egualmente immorali dappertutto, quali che siano gli obiettivi e i doveri dell’istituzione (anzi, quale che sia la sua “mission”, come dicono oggi quelli che hanno studiato). In ogni caso, poiché a proporre norme morali nella fattispecie è un’istituzione pubblica – nella quale vige il pluralismo dei valori – bisognerebbe mettere in atto meccanismi di verifica dei valori condivisi, giacché non basta evocare la retorica della “comunità”.

Purtroppo, la tavola dei valori proposta dal Codice non è soltanto (necessariamente) generica, è anche ridondante. Che senso ha (art. 3) richiamare una decina di articoli della Costituzione, come se aderirvi fosse discrezionale? L’art. 4, poi, stabilisce che «gli appartenenti alla comunità accademica assicurano una osservanza efficace e convinta dei propri doveri legali come dovere etico supplementare». Dunque, il Codice non solo chiede l’osservanza delle norme etiche che detta, ma vuole anche che l’osservanza delle leggi ordinarie sia accompagnata da una speciale convinzione, a titolo di “supplemento” etico. Questa pretesa ignora del tutto l’eventualità – ricorrente nel vissuto individuale e storico – che si obbedisca a una legge non condividendola in coscienza, e che la materia del nostro agire possa non coincidere con il movente dell’agire stesso. 

Ma proviamo a fare uno sforzo e a metterci nella prospettiva di chi crede fortemente nella funzione del Codice. La domanda è: quale criterio ha guidato la delimitazione dell’oggetto? Il nostro Codice sembra chiuso in una visione esclusivamente intra-accademica. Il suo orizzonte è quello dei colleghi, dei parenti, dei dipendenti, degli studenti (ma poco, in rapporto agli altri soggetti), dei concorsi, delle assunzioni, delle carriere. Nulla sui rapporti con la società civile, con gli Enti del governo locale, con le aziende private, con i centri di eccellenza presenti sul territorio, con gli altri soggetti che forniscono servizi culturali o producono cultura, con il mondo dell’associazionismo; nulla sui finanziamenti privati, sulla consulenze, sulle sponsorizzazioni (in una fase storica in cui è il gioco l’autonomia delle risorse finanziarie degli Atenei). Nulla, insomma, su tanti soggetti qualificati e interessati (chi se n’intende li chiama stakeholders). Come se tutto questo non fosse – a volerlo – materia di etica pubblica. Il Codice è quasi del tutto concentrato sui divieti e sui doveri “negativi” – quel che non si deve fare – e poco interessato a “doveri positivi” – quel che si potrebbe sentire il bisogno morale di fare –. Chi vuol essere “moralista”, sarebbe il caso che lo fosse fino in fondo.

Questo basti, quanto alla possibilità e all’oggetto. Veniamo ora al fondamento, alla legittimazione, all’efficacia, tutti temi reciprocamente intrecciati.

 Esiste un potere normativo in senso giuridico positivo, non esiste un suo equivalente in senso etico (a meno che non si sia in uno Stato etico, il quale, peraltro, traduce generalmente le norme morali in giuridiche; comunque, non è il caso nostro). Perciò, quando qualcuno ritiene opportuno che si segua una norma morale, la può proporre, non la può imporre. Se non la può imporre, non può neanche prevedere sanzioni (se non, come vedremo, nella forma di un libero giudizio morale su qualcun altro). E se applica sanzioni senza averne il potere, sarà facile ottenerne la disapplicazione dai competenti organismi giurisdizionali. Se invece si invocano le sanzioni proprie della sfera morale, non ne conosco altre al di fuori delle seguenti tre: 1) la sanzione ultraterrena (per chi ci crede); 2) la voce della coscienza (per chi la ascolta, e bisogna anche vedere “di che cosa è fatta” la coscienza); 3) la sanzione della pubblica opinione o, più estensivamente, il giudizio degli altri, con i suoi possibili effetti sociali e psicologici (ostracismo, depressione, ecc.).

Infatti, il Codice prevede in prima battuta questo terzo genere di sanzione (“richiamo”, senza o con biasimo), con il suo tipico carattere di espressione verbale; vi si trova operante la funzione “performativa” del linguaggio, per cui il fare consiste nel dire: il richiamo o il biasimo non consistono in nient’altro se non nel fatto che qualcuno dice: “Io ti richiamo” oppure “Io ti biasimo”, in un contesto più o meno pubblico. Fin qui ci siamo: ognuno ha il diritto di biasimare un altro – per il suo comportamento – in base ai propri principi morali (ammesso che, trattandosi di un’istituzione pubblica, ne sia stata verificata la condivisione). Anche se bisogna augurarsi che, essendo in questo caso il censore un soggetto pubblico, nel manifestare la disapprovazione esso non ecceda in sgradevolezze: la pubblicazione del richiamo sul sito web rende la sanzione più cocente di quella rappresentata ne La lettera scarlatta di Hawthorne (dove un’adultera è costretta a portare cucita sul vestito una lettera A di colore rosso).

Il problema è che, in seconda battuta, il Codice stabilisce sanzioni più concrete (art. 15) – che toccano diritti e funzioni inerenti allo stato giuridico del personale, cioè sanzioni di natura giuridica, ingiustificate in un Codice etico – quando prevede un seguito per il «richiamo pubblico con biasimo comportamentale» (che strana locuzione! Cerco di immaginare perché l’hanno definito così: forse per distinguerlo dal biasimo dei pensieri, dei sentimenti, delle fantasie…). Il biasimo viene trasmesso alle autorità accademiche, alle strutture della ricerca e della didattica, agli organi collegiali, i quali, nei tre anni successivi, potranno escludere i docenti “biasimati” da tutte le commissioni giudicatrici relative a concorsi, ammissione ed esami finali di Dottorato, attribuzione di borse e assegni di ricerca, e dalla Presidenza della commissioni di laurea; potranno escluderli dall’assegnazione dei contributi di Ateneo; potranno escludere il personale amministrativo dalle commissioni di concorso o connesse con l’attività amministrativa; potranno escludere gli studenti da premi, viaggi, contratti di collaborazione, contributi.

Consapevole di non poter prevedere sanzioni dirette, dunque, il Codice ha optato per sanzioni “oblique”: la sanzione è affidata a qualcun altro – Facoltà, Dipartimenti, commissioni per l’attribuzione di finanziamenti, ecc. – se lo riterranno. In altri termini, l’autorità che accerta l’infrazione  delega ad altri il potere di irrogare la sanzione, attribuendo loro discrezionalità – si badi bene – non solo relativamente alla misura, ma anche relativamente all’opportunità stessa della sanzione. È come dire, in pratica, che Facoltà, Dipartimenti, ecc. sono autorizzati a rifare il giudizio, a valutare autonomamente l’ipotesi che la condotta incriminata meriti una punizione. Sicché si manifesta qui una singolare duplice scissione: a) la scissione tra l’organismo che accerta la violazione e quello che infligge la sanzione; b) la scissione tra la certezza del reato e la discrezionalità della pena. Di conseguenza, si pongono le condizioni sicure per una diseguaglianza di trattamento nei diversi casi: la decisione sulla sanzione dipenderà dai rapporti che ho nell’istituzione, dall’influenza che posso esercitare, dalla maggiore o minore benevolenza personale dei colleghi, forse anche dalla tentazione di regolare vecchi conti, e da altri fattori soggettivi e arbitrarî. Allora, a “reati” identici corrisponderanno, in diversi contesti, pene diverse. Così, senza volerlo e senza accorgersene, il Codice sancisce qualcosa che tutti sanno: che la certezza del diritto non può essere trasferita alla morale.

Si manifesta, insomma, il circolo logicamente vizioso nel quale rischia d’involgersi l’idea stessa di Codice etico, e che si sviluppa secondo le seguenti fasi: è intrinseco alla natura della norma morale che essa sia liberamente assunta; ma un codice, se vuole essere tale – cioè un sistema di norme vincolanti per i membri di una comunità – deve essere oggetto di un’adesione esplicita, conseguente a un accordo su valori condivisi; quest’ultima condizione, però, attribuisce al codice un fondamento negoziale, vale e dire che lo fa dipendere dall’espressa volontà dei singoli; ciò significa anche che il codice non è vincolante per tutti; per renderlo vincolante per tutti, occorrerebbe prevedere delle sanzioni; le sanzioni, però, contraddicono la natura della norma morale, che deve essere liberamente assunta; e siamo di nuovo al punto di partenza, da dove il circolo ricomincia. E nel circolo il codice perde la cosa più importante per un codice: l’efficacia. Ma la perdita di efficacia è l’effetto ultimo del vizio originario: la vaghezza della fonte normativa, il difetto di legittimazione, poiché nessuno è legittimato a decretare l’etica (le Tavole di Mosè sarebbero un esempio in contrario sproporzionato e controvertibile).

E veniamo all’Autorità Garante del Codice, che è composta da un professore ordinario con anzianità nel ruolo di 10 anni, «scelto dal Senato Accademico con la maggioranza di tre quarti fra una rosa di tre nomi proposta dal Rettore tra docenti di documentato spessore scientifico che, durante il servizio accademico, abbiano testimoniato indubbia autorevolezza morale e riconosciuta indipendenza di giudizio», che resta in carica due anni, e da due Presidi di Facoltà sorteggiati ogni anno ed esclusi per l’anno successivo (art. 16). Un meccanismo tanto complicato quanto singolare, che suscita un interrogativo e due curiosità. L’interrogativo è: come farà il Rettore ad accertare e proclamare il documentato spessore scientifico, l’autorevolezza morale e l’indipendenza di giudizio dei colleghi componenti la terna? Di quali criteri si avvarrà, specialmente in relazione alla qualificazione morale? Le curiosità sono: 1) evidentemente si presuppone che tra gli ordinari anziani non tutti siano titolati scientificamente, moralmente autorevoli e capaci di indipendenza di giudizio; 2) chissà perché, invece, per i Presidi questi requisiti non valgono, o semplicemente perché sono Presidi – e questo basta – o perché si pensa che i requisiti siano stati accertati quando sono stati eletti Presidi (cosa sulla quale è lecito nutrire qualche dubbio).

Al componente nominato dal Senato, il Consiglio d’Amministrazione può attribuire un’indennità di funzione (art. 18). Perché? Non è già un onore far parte dell’Autorità? Questa mi pare la cosa meno etica che il Codice etico prevede, in tempi di “casta” e di tagli alle prebende nel settore pubblico.

Questione delicata è quella della riservatezza delle procedure, su cui il Codice insiste con linguaggio categorico. All’Autorità «incombe il dovere di riservatezza assoluta» (art. 17), mentre il funzionario amministrativo addetto «è rigorosamente tenuto al segreto su tutto ciò  di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni» (art. 19) (questo signore dovrebbe far stampare sul suo biglietto da visita il Signum arpocraticum). Anche in questo caso si ragiona come se la tutela della privacy fosse un fatto discrezionale e fosse necessario garantirla con disposizioni ad hoc, mentre esiste una normativa che individua con certezza i “dati sensibili” e li tutela anche penalmente. D’altra parte, se così non fosse, il Codice stesso dovrebbe prevedere sanzioni per l’Autorità che violasse la riservatezza, cioè porsi il classico problema: quis custodiet custodes?

Sorprendente la previsione dell’art. 25: «l’Autorità garante può decidere di rendere pubblica una “massima” etica … desunta dal caso concreto, a valere per la comunità accademica come esempio di violazione comportamentale», e dell’art. 27, secondo cui l’Autorità può «esprimere il proprio previo avviso, a richiesta di ciascun componente della comunità accademica o degli organi accademici, su un quesito avente ad oggetto la conformità ai principi e alle norme del presente codice di un comportamento astrattamente rappresentato», nonché «indirizzare alla generalità dei componenti della comunità accademica raccomandazioni ritenute appropriate a riguardo della qualità etica dei comportamenti». Dunque, le cose stanno così: alcuni colleghi, dopo essere stati eletti/sorteggiati/nominati membri dell’Autorità Garante (e magari dopo una capatina al Monte Sinai), diventano fonte di moralità e dettano norme che tutti gli altri sono impegnati a rispettare. In più, svolgono una specie di “servizio di consulenza etica permanente”. Non è facile immaginare il loro travaglio, nell’atto di mettere al mondo imperativi categorici e sentenze morali. In un’ottica diversa, potrebbe essere persino paradossalmente divertente. Credo di avere tutti i requisiti per essere un agente morale: autocoscienza, razionalità, libero arbitrio, titolarità di interessi. Perché dovrei – in quanto professore universitario – farmi dettare massime di condotta da alcuni colleghi, solo perché sono assurti ad Autorità Garante del Codice dei comportamenti? Perché mai dovrei riconoscere loro un discernimento etico maggiore del mio e il potere di impormene i prodotti? In una situazione analoga, un cittadino francese chiese ai membri di un Comitato etico: «Qui vous a élu rois?». Si dirà: questo avviene senza problemi per il potere legislativo. Bella differenza: non c’è bisogno di scomodare Kant, per ricordare che nel comportamento morale il contenuto dell’azione coincide con la ragione per cui la si compie, nella condotta giuridica no, poiché (lo si condivida o meno) il movente è un’imposizione esterna. Non potete confondere le due situazioni.

Va poi segnalato un pericolo: che una volta costruito e messo in funzione questo meccanismo, esso debba necessariamente produrre qualcosa. È sintomatico che l’Autorità Garante debba presentare ogni anno un rapporto sui casi trattati e sulla loro soluzione (art. 27). Non sarebbe il primo caso di istituzione che, per giustificare la propria esistenza, s’inventa il proprio oggetto. E, come minimo, sarebbe una cosa molto antipatica.

Allo “scandalo” di Parentopoli, il Codice reagisce con disposizioni puntigliose quanto problematiche (art. 12). In particolare, impegna i docenti a non favorire l’accesso all’Università da parte di parenti stretti di docenti e appartenenti al loro stesso settore disciplinare.

Assumere come criterio dirimente il settore disciplinare può sembrare una gran cosa ai non addetti ai lavori, ma chi sta nell’Università sa che è fumo negli occhi. In base al Codice, io posso attivarmi per la chiamata di un parente stretto nella mia stessa Facoltà o Dipartimento o Corso di Laurea, appartenendo io al settore M-FIL/03 (Filosofia morale) e lui al settore M-FIL/01 (Filosofia teoretica): che cosa cambia rispetto alla condivisione del settore? L’appartenenza allo stesso Dipartimento, per esempio, implica di solito più cointeressi dell’appartenenza allo stesso settore disciplinare.

A parte questo, in generale l’obbligo di cui si parla ha motivazioni che vanno tenute riservate nella sfera morale; se fossero esplicitate e formalizzate, potrebbero essere impugnate sul piano giuridico, dal momento che non ci sono leggi che le ammettano. Qui il Codice – pur interpretando una reale esigenza – incontra il suo limite operativo e il suo possibile terreno di conflitto con il diritto, oltre che il suo paradosso: prescrivere qualcosa che, per essere messo in atto, deve nutrire motivazioni occulte.

Del tutto improponibile, invece, il comma e6) dello stesso art. 12, che vieta di attribuire borse di studio, assegni e contratti a parenti e affini senza limitazioni di grado. Gli effetti sono paradossali. Il mio procugino di Roccasecca – che neanche conosco – è sfortunato: se aspira a una borsa di studio nel Dipartimento di Scienze filosofiche di Bari, farà bene a togliersela dalla testa, perché là ci sto io. Poi però rifletterà e si dirà che, se il nepotismo è ingiusto, è ingiusto anche essere discriminati per una parentela. Andrà dall’avvocato, e dal contenzioso che ne seguirà, l’Università, secondo me, uscirà soccombente. Infatti, non si può negare a qualcuno l’accesso a un diritto in base a una norma etica – per di più non diretta a lui, ma a qualcun altro. Questo comma viola il principio costituzionale dell’eguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.). Se fosse una norma giuridica, sarebbe incostituzionale; poiché vuol essere una norma morale, è semplicemente pretenziosa e impraticabile.

La morale è che, se si vogliono rendere normativi certi valori, bisogna adoperarsi – secondo la regole del confronto politico – perché essi assumano una qualche veste giuridica. Se si chiede all’etica quel che essa non può dare, il risultato è un pasticcio di “burocrazia etica”.

In conclusione, il Codice può essere solo un complesso di principî che gli organi di governo dell’Università invitano i componenti la comunità universitaria a rispettare (a quest’idea si avvicina molto di più, per esempio, il Codice etico dell’Università di Bologna). Un invito e un auspicio: nulla di più. Ma sarebbe stato assai meno “spettacolare”. O quanta species … cerebrum non habet! Anzi, ha un cervello un po’ contorto.

È appena il caso di aggiungere – per i distratti, per i maliziosi e per quei giornalisti che trattano questa materia all’ingrosso – che, in linea di massima, condivido i principi che, nel merito, il Codice propone, e non ho nessuna difficoltà a dichiarare che intendo, liberamente, continuare ad attenermi a essi (e l’avrei fatto anche senza il Codice). Le mie obiezioni sono al Codice, non ai valori che esso dichiara di voler tutelare e che, credo, dalla promulgazione del Codice riceveranno poco o nessun giovamento.

 

[Il testo del Codice Etico può essere consultato sul sito dell'Università di Bari: www.uniba.it]


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