
Osservazioni sul Codice Etico dell'Università di Bari
Mario Manfredi
Il testo definitivo del Codice dei comportamenti, approvato recentemente
dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico dell’Università di
Bari, risulta, rispetto alla bozza circolata mesi fa, alquanto migliorato.
Restano però gravi incongruenze e debolezze di fondamento e di contenuto,
che vanno segnalate, affinché siano chiari i limiti entro i quali, a mio
avviso, il Codice ha un senso, e superati i quali esso appare astratto,
insostenibile e inapplicabile.
In premessa, ciò che si vede a occhio nudo: il vizio storico del Codice,
voluto e pensato per rispondere ai “rumori” di Parentopoli. La parte che più
colpisce delle norme di comportamento riguarda i parenti, e non solo i
propri, ma anche quelli degli altri, giacché il Codice fa implicito obbligo
a tutti di essere informati sulle parentele e di non favorirle.
In generale, è problematica l’idea stessa di un Codice etico per
un’istituzione pubblica. Un qualsiasi soggetto privato – per esempio
un’azienda – può anche stabilire dei valori forti di riferimento: chi entra
nell’azienda sa che ci sono; chi non li condivide è libero di restarne
fuori. Un’istituzione pubblica non può farlo, deve rispettare il pluralismo
etico. Al massimo (come fa appunto il Codice), può assumere valori
generalissimi – che nessuno si sognerebbe di negare – quali l’onestà, la
correttezza, la lealtà, l’imparzialità, la trasparenza, ecc. Perciò, sentir
parlare di “patrimonio etico comune” dell’Università di Bari lascia molto
perplessi. Il presupposto è che ci sia una “comunità” (parola che ricorre
tantissimo nel Codice) di persone che contribuiscono a questo patrimonio e
impegnate a «incrementarlo come bene essenziale della comunità, per
conseguenza avendone il diritto di esigerne da tutti il
rispetto» (qui più che lo slancio etico poté la pulsione al pleonasmo,
ma non importa). L’Università è una comunità? Bisognerebbe intendersi sul
concetto di comunità, complicato e irto di trappole ideologiche. E il suo
patrimonio etico in che cosa consisterebbe precisamente? Il Codice non lo
dice. E in che cosa differirebbe, che so, dal patrimonio etico
dell’Università di Lecce o della Biblioteca nazionale o di un’Azienda
sanitaria? Quando si tratta di moralità, le realtà istituzionali non sono
tanto differenziate da valori positivi quanto sono accomunate da emergenze
negative: favoritismi, prevaricazioni, discriminazioni, assenteismo, cose
egualmente immorali dappertutto, quali che siano gli obiettivi e i doveri
dell’istituzione (anzi, quale che sia la sua “mission”, come dicono oggi
quelli che hanno studiato). In ogni caso, poiché a proporre norme morali
nella fattispecie è un’istituzione pubblica – nella quale vige il pluralismo
dei valori – bisognerebbe mettere in atto meccanismi di verifica dei valori
condivisi, giacché non basta evocare la retorica della “comunità”.
Purtroppo, la tavola dei valori proposta dal Codice non è soltanto
(necessariamente) generica, è anche ridondante. Che senso ha (art. 3)
richiamare una decina di articoli della Costituzione, come se aderirvi fosse
discrezionale? L’art. 4, poi, stabilisce che «gli appartenenti alla
comunità accademica assicurano una osservanza efficace e convinta dei propri
doveri legali come dovere etico supplementare». Dunque, il Codice
non solo chiede l’osservanza delle norme etiche che detta, ma vuole anche
che l’osservanza delle leggi ordinarie sia accompagnata da una speciale
convinzione, a titolo di “supplemento” etico. Questa pretesa ignora del
tutto l’eventualità – ricorrente nel vissuto individuale e storico – che si
obbedisca a una legge non condividendola in coscienza, e che la materia del
nostro agire possa non coincidere con il movente dell’agire stesso.
Ma proviamo a fare uno sforzo e a metterci nella prospettiva di chi crede
fortemente nella funzione del Codice. La domanda è: quale criterio ha
guidato la delimitazione dell’oggetto? Il nostro Codice sembra chiuso in una
visione esclusivamente intra-accademica. Il suo orizzonte è quello dei
colleghi, dei parenti, dei dipendenti, degli studenti (ma poco, in rapporto
agli altri soggetti), dei concorsi, delle assunzioni, delle carriere. Nulla
sui rapporti con la società civile, con gli Enti del governo locale, con le
aziende private, con i centri di eccellenza presenti sul territorio, con gli
altri soggetti che forniscono servizi culturali o producono cultura, con il
mondo dell’associazionismo; nulla sui finanziamenti privati, sulla
consulenze, sulle sponsorizzazioni (in una fase storica in cui è il gioco
l’autonomia delle risorse finanziarie degli Atenei). Nulla, insomma, su
tanti soggetti qualificati e interessati (chi se n’intende li chiama
stakeholders). Come se tutto questo non fosse – a volerlo – materia di
etica pubblica. Il Codice è quasi del tutto concentrato sui divieti e sui
doveri “negativi” – quel che non si deve fare – e poco interessato a “doveri
positivi” – quel che si potrebbe sentire il bisogno morale di fare –. Chi
vuol essere “moralista”, sarebbe il caso che lo fosse fino in fondo.
Questo basti, quanto alla possibilità e all’oggetto. Veniamo ora al
fondamento, alla legittimazione, all’efficacia, tutti temi reciprocamente
intrecciati.
Esiste un potere normativo in senso giuridico positivo, non esiste un suo
equivalente in senso etico (a meno che non si sia in uno Stato etico, il
quale, peraltro, traduce generalmente le norme morali in giuridiche;
comunque, non è il caso nostro). Perciò, quando qualcuno ritiene opportuno
che si segua una norma morale, la può proporre, non la può imporre. Se non
la può imporre, non può neanche prevedere sanzioni (se non, come vedremo,
nella forma di un libero giudizio morale su qualcun altro). E se applica
sanzioni senza averne il potere, sarà facile ottenerne la disapplicazione
dai competenti organismi giurisdizionali. Se invece si invocano le sanzioni
proprie della sfera morale, non ne conosco altre al di fuori delle seguenti
tre: 1) la sanzione ultraterrena (per chi ci crede); 2) la voce della
coscienza (per chi la ascolta, e bisogna anche vedere “di che cosa è fatta”
la coscienza); 3) la sanzione della pubblica opinione o, più estensivamente,
il giudizio degli altri, con i suoi possibili effetti sociali e psicologici
(ostracismo, depressione, ecc.).
Infatti, il Codice prevede in prima battuta questo terzo genere di
sanzione (“richiamo”, senza o con biasimo), con il suo tipico carattere di
espressione verbale; vi si trova operante la funzione “performativa” del
linguaggio, per cui il fare consiste nel dire: il richiamo o il biasimo non
consistono in nient’altro se non nel fatto che qualcuno dice: “Io ti
richiamo” oppure “Io ti biasimo”, in un contesto più o meno pubblico. Fin
qui ci siamo: ognuno ha il diritto di biasimare un altro – per il suo
comportamento – in base ai propri principi morali (ammesso che, trattandosi
di un’istituzione pubblica, ne sia stata verificata la condivisione). Anche
se bisogna augurarsi che, essendo in questo caso il censore un soggetto
pubblico, nel manifestare la disapprovazione esso non ecceda in
sgradevolezze: la pubblicazione del richiamo sul sito web rende la
sanzione più cocente di quella rappresentata ne La lettera scarlatta
di Hawthorne (dove un’adultera è costretta a portare cucita sul vestito una
lettera A di colore rosso).
Il problema è che, in seconda battuta, il Codice stabilisce sanzioni più
concrete (art. 15) – che toccano diritti e funzioni inerenti allo stato
giuridico del personale, cioè sanzioni di natura giuridica, ingiustificate
in un Codice etico – quando prevede un seguito per il «richiamo pubblico
con biasimo comportamentale» (che strana locuzione! Cerco di
immaginare perché l’hanno definito così: forse per distinguerlo dal biasimo
dei pensieri, dei sentimenti, delle fantasie…). Il biasimo viene trasmesso
alle autorità accademiche, alle strutture della ricerca e della didattica,
agli organi collegiali, i quali, nei tre anni successivi, potranno escludere
i docenti “biasimati” da tutte le commissioni giudicatrici relative a
concorsi, ammissione ed esami finali di Dottorato, attribuzione di borse e
assegni di ricerca, e dalla Presidenza della commissioni di laurea; potranno
escluderli dall’assegnazione dei contributi di Ateneo; potranno escludere il
personale amministrativo dalle commissioni di concorso o connesse con
l’attività amministrativa; potranno escludere gli studenti da premi, viaggi,
contratti di collaborazione, contributi.
Consapevole di non poter prevedere sanzioni dirette, dunque, il Codice ha
optato per sanzioni “oblique”: la sanzione è affidata a qualcun altro –
Facoltà, Dipartimenti, commissioni per l’attribuzione di finanziamenti, ecc.
– se lo riterranno. In altri termini, l’autorità che accerta l’infrazione
delega ad altri il potere di irrogare la sanzione, attribuendo loro
discrezionalità – si badi bene – non solo relativamente alla misura, ma
anche relativamente all’opportunità stessa della sanzione. È come dire, in
pratica, che Facoltà, Dipartimenti, ecc. sono autorizzati a rifare il
giudizio, a valutare autonomamente l’ipotesi che la condotta incriminata
meriti una punizione. Sicché si manifesta qui una singolare duplice
scissione: a) la scissione tra l’organismo che accerta la violazione e
quello che infligge la sanzione; b) la scissione tra la certezza del reato e
la discrezionalità della pena. Di conseguenza, si pongono le condizioni
sicure per una diseguaglianza di trattamento nei diversi casi: la decisione
sulla sanzione dipenderà dai rapporti che ho nell’istituzione,
dall’influenza che posso esercitare, dalla maggiore o minore benevolenza
personale dei colleghi, forse anche dalla tentazione di regolare vecchi
conti, e da altri fattori soggettivi e arbitrarî. Allora, a “reati” identici
corrisponderanno, in diversi contesti, pene diverse. Così, senza volerlo e
senza accorgersene, il Codice sancisce qualcosa che tutti sanno: che la
certezza del diritto non può essere trasferita alla morale.
Si manifesta, insomma, il circolo logicamente vizioso nel quale rischia
d’involgersi l’idea stessa di Codice etico, e che si sviluppa secondo le
seguenti fasi: è intrinseco alla natura della norma morale che essa sia
liberamente assunta; ma un codice, se vuole essere tale – cioè un
sistema di norme vincolanti per i membri di una comunità – deve essere
oggetto di un’adesione esplicita, conseguente a un accordo su valori
condivisi; quest’ultima condizione, però, attribuisce al codice un
fondamento negoziale, vale e dire che lo fa dipendere dall’espressa volontà
dei singoli; ciò significa anche che il codice non è vincolante per tutti;
per renderlo vincolante per tutti, occorrerebbe prevedere delle sanzioni; le
sanzioni, però, contraddicono la natura della norma morale, che deve essere
liberamente assunta; e siamo di nuovo al punto di partenza, da dove
il circolo ricomincia. E nel circolo il codice perde la cosa più importante
per un codice: l’efficacia. Ma la perdita di efficacia è l’effetto ultimo
del vizio originario: la vaghezza della fonte normativa, il difetto di
legittimazione, poiché nessuno è legittimato a decretare l’etica (le Tavole
di Mosè sarebbero un esempio in contrario sproporzionato e controvertibile).
E veniamo all’Autorità Garante del Codice, che è composta da un professore
ordinario con anzianità nel ruolo di 10 anni, «scelto dal Senato
Accademico con la maggioranza di tre quarti fra una rosa di tre nomi
proposta dal Rettore tra docenti di documentato spessore scientifico che,
durante il servizio accademico, abbiano testimoniato indubbia autorevolezza
morale e riconosciuta indipendenza di giudizio», che resta in carica due
anni, e da due Presidi di Facoltà sorteggiati ogni anno ed esclusi per
l’anno successivo (art. 16). Un meccanismo tanto complicato quanto
singolare, che suscita un interrogativo e due curiosità. L’interrogativo è:
come farà il Rettore ad accertare e proclamare il documentato spessore
scientifico, l’autorevolezza morale e l’indipendenza di
giudizio dei colleghi componenti la terna? Di quali criteri si avvarrà,
specialmente in relazione alla qualificazione morale? Le curiosità sono: 1)
evidentemente si presuppone che tra gli ordinari anziani non tutti siano
titolati scientificamente, moralmente autorevoli e capaci di indipendenza di
giudizio; 2) chissà perché, invece, per i Presidi questi requisiti non
valgono, o semplicemente perché sono Presidi – e questo basta – o perché si
pensa che i requisiti siano stati accertati quando sono stati eletti Presidi
(cosa sulla quale è lecito nutrire qualche dubbio).
Al componente nominato dal Senato, il Consiglio d’Amministrazione può
attribuire un’indennità di funzione (art. 18). Perché? Non è già un onore
far parte dell’Autorità? Questa mi pare la cosa meno etica che il Codice
etico prevede, in tempi di “casta” e di tagli alle prebende nel settore
pubblico.
Questione delicata è quella della riservatezza delle procedure, su cui il
Codice insiste con linguaggio categorico. All’Autorità «incombe il dovere
di riservatezza assoluta» (art. 17), mentre il funzionario
amministrativo addetto «è rigorosamente tenuto al segreto su tutto ciò
di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni» (art.
19) (questo signore dovrebbe far stampare sul suo biglietto da visita il
Signum arpocraticum). Anche in questo caso si ragiona come se la tutela
della privacy fosse un fatto discrezionale e fosse necessario garantirla con
disposizioni ad hoc, mentre esiste una normativa che individua con certezza
i “dati sensibili” e li tutela anche penalmente. D’altra parte, se così non
fosse, il Codice stesso dovrebbe prevedere sanzioni per l’Autorità che
violasse la riservatezza, cioè porsi il classico problema:
quis custodiet
custodes?
Sorprendente la previsione dell’art. 25: «l’Autorità garante può
decidere di rendere pubblica una “massima” etica … desunta dal caso
concreto, a valere per la comunità accademica come esempio di violazione
comportamentale», e dell’art. 27, secondo cui l’Autorità può «esprimere
il proprio previo avviso, a richiesta di ciascun componente della comunità
accademica o degli organi accademici, su un quesito avente ad oggetto la
conformità ai principi e alle norme del presente codice di un comportamento
astrattamente rappresentato», nonché «indirizzare alla generalità dei
componenti della comunità accademica raccomandazioni ritenute appropriate a
riguardo della qualità etica dei comportamenti». Dunque, le cose stanno
così: alcuni colleghi, dopo essere stati eletti/sorteggiati/nominati membri
dell’Autorità Garante (e magari dopo una capatina al Monte Sinai), diventano
fonte di moralità e dettano norme che tutti gli altri sono impegnati a
rispettare. In più, svolgono una specie di “servizio di consulenza etica
permanente”. Non è facile immaginare il loro travaglio, nell’atto di mettere
al mondo imperativi categorici e sentenze morali. In un’ottica diversa,
potrebbe essere persino paradossalmente divertente. Credo di avere tutti i
requisiti per essere un agente morale: autocoscienza, razionalità, libero
arbitrio, titolarità di interessi. Perché dovrei – in quanto professore
universitario – farmi dettare massime di condotta da alcuni colleghi, solo
perché sono assurti ad Autorità Garante del Codice dei comportamenti? Perché
mai dovrei riconoscere loro un discernimento etico maggiore del mio e il
potere di impormene i prodotti? In una situazione analoga, un cittadino
francese chiese ai membri di un Comitato etico: «Qui vous a élu rois?». Si
dirà: questo avviene senza problemi per il potere legislativo. Bella
differenza: non c’è bisogno di scomodare Kant, per ricordare che nel
comportamento morale il contenuto dell’azione coincide con la ragione per
cui la si compie, nella condotta giuridica no, poiché (lo si condivida o
meno) il movente è un’imposizione esterna. Non potete confondere le due
situazioni.
Va poi segnalato un pericolo: che una volta costruito e messo in funzione
questo meccanismo, esso debba necessariamente produrre qualcosa. È
sintomatico che l’Autorità Garante debba presentare ogni anno un rapporto
sui casi trattati e sulla loro soluzione (art. 27). Non sarebbe il primo
caso di istituzione che, per giustificare la propria esistenza, s’inventa il
proprio oggetto. E, come minimo, sarebbe una cosa molto antipatica.
Allo “scandalo” di Parentopoli, il Codice reagisce con disposizioni
puntigliose quanto problematiche (art. 12). In particolare, impegna i
docenti a non favorire l’accesso all’Università da parte di parenti stretti
di docenti e appartenenti al loro stesso settore disciplinare.
Assumere come criterio dirimente il settore disciplinare può sembrare una
gran cosa ai non addetti ai lavori, ma chi sta nell’Università sa che è fumo
negli occhi. In base al Codice, io posso attivarmi per la chiamata di un
parente stretto nella mia stessa Facoltà o Dipartimento o Corso di Laurea,
appartenendo io al settore M-FIL/03 (Filosofia morale) e lui al settore
M-FIL/01 (Filosofia teoretica): che cosa cambia rispetto alla condivisione
del settore? L’appartenenza allo stesso Dipartimento, per esempio, implica
di solito più cointeressi dell’appartenenza allo stesso settore
disciplinare.
A parte questo, in generale l’obbligo di cui si parla ha motivazioni che
vanno tenute riservate nella sfera morale; se fossero esplicitate e
formalizzate, potrebbero essere impugnate sul piano giuridico, dal momento
che non ci sono leggi che le ammettano. Qui il Codice – pur interpretando
una reale esigenza – incontra il suo limite operativo e il suo possibile
terreno di conflitto con il diritto, oltre che il suo paradosso: prescrivere
qualcosa che, per essere messo in atto, deve nutrire motivazioni occulte.
Del tutto improponibile, invece, il comma e6) dello stesso art. 12, che
vieta di attribuire borse di studio, assegni e contratti a parenti e affini
senza limitazioni di grado. Gli effetti sono paradossali. Il mio procugino
di Roccasecca – che neanche conosco – è sfortunato: se aspira a una borsa di
studio nel Dipartimento di Scienze filosofiche di Bari, farà bene a
togliersela dalla testa, perché là ci sto io. Poi però rifletterà e si dirà
che, se il nepotismo è ingiusto, è ingiusto anche essere discriminati per
una parentela. Andrà dall’avvocato, e dal contenzioso che ne seguirà,
l’Università, secondo me, uscirà soccombente. Infatti, non si può negare a
qualcuno l’accesso a un diritto in base a una norma etica – per di più non
diretta a lui, ma a qualcun altro. Questo comma viola il principio
costituzionale dell’eguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.). Se fosse una
norma giuridica, sarebbe incostituzionale; poiché vuol essere una norma
morale, è semplicemente pretenziosa e impraticabile.
La morale è che, se si vogliono rendere normativi certi valori, bisogna
adoperarsi – secondo la regole del confronto politico – perché essi assumano
una qualche veste giuridica. Se si chiede all’etica quel che essa non può
dare, il risultato è un pasticcio di “burocrazia etica”.
In conclusione, il Codice può essere solo un complesso di principî che gli
organi di governo dell’Università invitano i componenti la comunità
universitaria a rispettare (a quest’idea si avvicina molto di più, per
esempio, il Codice etico dell’Università di Bologna). Un invito e un
auspicio: nulla di più. Ma sarebbe stato assai meno “spettacolare”. O
quanta species … cerebrum non habet! Anzi, ha un cervello un po’
contorto.
È appena il caso di aggiungere – per i distratti, per i maliziosi e per
quei giornalisti che trattano questa materia all’ingrosso – che, in linea di
massima, condivido i principi che, nel merito, il Codice propone, e non ho
nessuna difficoltà a dichiarare che intendo, liberamente, continuare ad
attenermi a essi (e l’avrei fatto anche senza il Codice). Le mie obiezioni
sono al Codice, non ai valori che esso dichiara di voler tutelare e che,
credo, dalla promulgazione del Codice riceveranno poco o nessun giovamento.