
Raffaele
Bifulco
Diritto
e generazioni future
Problemi
giuridici della responsabilità intergenerazionale
FrancoAngeli
2008
Il volume si propone l’obiettivo di rinvenire un
fondamento giuridico per un principio che, dal punto di vista
etico-filosofico, appare ancora controverso, in quanto esposto ad obiezioni
di varia natura e non tutte facilmente confutabili: quello della
responsabilità intergenerazionale. In altri termini, il diritto potrebbe
sopperire all’incertezza che sinora il pensiero etico-filosofico ha
evidenziato rispetto al tentativo di dimostrare l’esistenza di una
responsabilità verso le generazioni future, trovando nelle esigenze ormai
diffuse la motivazione per codificare, in quanto questo è per l’appunto il
compito del diritto: “raccogliere”, per così dire, e regolamentare le
istanze comuni.
Risulta senza dubbio importante e significativo il
progetto di dare consistenza giuridica a un principio che da ormai alcuni
decenni viene meccanicamente ripetuto, senza la reale consapevolezza delle
difficoltà interpretative e applicative. Si pensi ad esempio alla Conferenza
di Stoccolma del ’72, considerata una delle tappe fondamentali del pensiero
su sviluppo e ambiente globale, che ha determinato la presa di coscienza dei
problemi ambientali a livello internazionale. Da quel momento il principio
della preoccupazione per le generazioni future è divenuto patrimonio comune
dei movimenti ambientalisti e viene ripetuto meccanicamente il tutti i
documenti ufficiali e in molti atti governativi, apparentemente senza che se
ne comprendano realmente le implicazioni. La medesima cosa si è verificata
del resto per il Principio di precauzione, elaborato nella Dichiarazione di
Rio, la quale a sua volta contiene anche un Principio (il n. 3) il quale
recita che “Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da
soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo
delle generazioni presenti e future.
L’A. ripercorre dunque le obiezioni ormai
classiche, soprattutto di matrice contrattualistica, ma non solo, emerse
negli ultimi decenni in ambito filosofico, quali la difficoltà a prospettare
obbligazioni nelle quali una delle parti non esiste e quindi non può
rivendicare il proprio diritto, la nostra ignoranza circa i bisogni delle
generazioni future, che quindi rischia di condurci a richiedere sacrifici
inutili o non necessari, l’obiezione contrattualista dell’assenza di
reciprocità. Si tratta a mio avviso di obiezioni di non poco conto, a
condizione che però se ne accetti la cornice, ovvero si abbracci per
l’appunto la posizione contrattualista, che non è detto debba essere
l’unica, sebbene di fatto essa sia a fondamento della più diffusa concezione
della società e delle relazioni politico-sociali.
A tali obiezioni l’A. fornisce alcune interessanti
risposte. Innanzitutto egli sostiene che le generazioni future, se non hanno
sensibilità e se non possono reciprocare la responsabilità, hanno tuttavia
degli “interessi” sui quali è possibile fondare l’assunzione dei
responsabilità; in secondo luogo ritiene che l’esistenza di una relazione
tra soggetti non sia indispensabile all’esistenza di un rapporto giuridico;
e ancora rileva che il diritto internazionale tutela già diritti “di
gruppo”, i quali non necessitano del riferimento agli individui e quindi al
singolo essere senziente con i suoi bisogni per essere sostenuti: dunque,
anche l’umanità del futuro potrebbe essere considerata in tal modo; infine,
ritiene che nel principio dello sviluppo sostenibile, che possiamo
considerare ormai patrimonio della cultura mondiale, sia contenuta
implicitamente anche la solidarietà intergenerazionale.
Insomma, sembra possibile far riferimento ai
diritti umani e concepirli in maniera estesa: come gli uomini hanno diritto
alla vita, all’incolumità, ecc., così hanno un diritto a un ambiente salubre
e questo si estende al futuro, poiché ciò che non si può fare alle
generazioni presenti, ossia privarle di un ambiente idoneo, non si può farlo
ORA neppure alle generazioni future, indipendentemente dal valutare se le
loro esigenze saranno o meno le stesse o se le condizioni cambieranno.
Il tema
suggerisce insomma un riavvicinamento tra morale e diritto che l’A. sembra
considerare parte essenziale dell’approccio ai “nuovi diritti”, e che
tuttavia non va inteso come animato da tentazioni da Stato etico, bensì
quale "ascolto" di istanze nuove, che il diritto si sente chiamato a
regolamentare.
Sebbene l’A. riconosca che gli strumenti giuridici
atti a garantire tale diritto non sono ancora disponibili, si sforza di
proporne in maniera sufficientemente convincente sia attingendo alla
normativa internazionale, sia proponendo una propria prospettiva e quindi da
un lato intendendo la Costituzione non solo come patto intragenerazionale ma
anche come patto intergenerazionale e dall'altro mettendo da parte le
istanze/incertezze etiche per rispondere piuttosto in maniera che egli
definisce “strumentale”, intendendo con ciò la rinuncia a proporre
giustificazioni valoriali “forti”. Se il diritto è la “tecnica o strumento
per rendere possibili i rapporti umani” (p. 59), non occorre che si risponda
in maniera esaustiva ai dubbi filosofici, ma è possibile accogliere le
istanze che storicamente si presentano. Questa potrebbe sembrare una
soluzione di “basso profilo”, per così dire, mentre è proprio ciò che al
diritto va richiesto: non abbracciare una prospettiva etica, ma disciplinare
nel modo più neutrale ed equo possibile le relazioni interumane.
E' infine senz'altro vero che la giurisprudenza,
al fine di poter affrontare nuove sfide di questo tipo, deve “ripensare le
categorie giuridiche tradizionali” (p. 86), altrimenti dovremmo ancora
concludere che la tutela delle generazioni future appaia giustificabile più
plausibilmente da un punto di vista etico che da uno giuridico. Per altro
tale idea è forse proprio avvalorata anche dall’enfasi posta dall'A. più sui
doveri delle generazioni presenti che sui diritti di quelle future, proprio
per la difficoltà ad argomentare questi ultimi (p. 113).
Maria Antonietta La Torre