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Gerardo Spaziante, Un tema dominante nel dibattito bioetico contemporaneo: la fecondazione artificiale. 

(II UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI, MASTER IN BIOETICA, LEGISLAZIONE ED ECONOMIA SANITARIA)

(la versione integrale di questa ricerca può essere richiesta all'indirizzo gerardospaziante@virgilio.it)

INDICE

Premessa ………………………………………………………………..pag. 2

Considerazioni etiche introduttive.……………………………………………2

       B: evoluzione storica……………………………………………………...4

       C: commento tecnico……………………………………………………...7

  • Differenze tra procreazione naturale ed assistita……………………7
  • Tecniche più moderne e rischi………………………………………...7
  • La procreazione naturale………………………………………………7
  • La procreazione assistita………………………………………………8
  • Le tecniche………………………………………………………………8
  • La diagnostica…………………………………………………………..9

Cap.D: sintesi delle regole da rispettare…………………………………….10

             F: la strada referendaria e le proposte di legge……………….. 13

            H: Linee  guida e commento. 16.08.04 n. 191………………..…18

       I : CONSIDERAZIONI BIOETICHE E COMMENTO DELLA LEGGE.. 19

Schema………………………………………………………………………...19

Considerazioni che danno il senso della complessità………………….. .21

  • Principio di autonomia………………………………………………..22
  • Diritto alla libertà procreativa………………………………………...23
  • Paradosso ………………………………………………………….…24
  • Diritto al figlio/ d. del figlio……………………………………………25
  • Riflessioni sulla legge e scelte del legislatore……………………..27
  • Pregiudizi etici………………………………………………………...27
  • Danno certo al nascituro……………………………………………..28
  • Fecondazione eterologa……………………………………………..29
  • Opinabilità giuridica del divieto di fecondazione eterologa………30
  • Cura della sterilità………………………………………………….…31
  • Situazioni lesive della salute………………………………………...32
  • Diritti del concepito e legge 194/78………………………………...34
  • Tutela dell’embrione………………………………………………….35
  • Limiti del dibattito politico……………………………………………36
  • Conseguenze pratiche della legge………………………………….37

Cap. L)  Conclusioni………………………………………………………….37

ABSTRACT

PREMESSA.

Sono trascorsi circa 21 anni dalla prima nascita in Italia con la p.m.a..

Nessuna legge, nessuna regola , fino al Febbraio di quest’anno ( 2004 ) e poi questi 18 articoli in cui secondo il fronte , trasversale, dei contrari, ci sono più divieti che norme.

Una rivoluzione per le 60-70mila coppie che non riescono a concepire e che , quando possono, cominciano ad inseguire il sogno di un figlio attraverso viaggi della speranza, verso paesi più permissivi.

( 2) – Gaty Sepe – Fecondazione : referendum sul filo di lana. – Il Mattino 26.09.04 – p. 13).

E pertanto sono in corso tentativi di referendum e presentazioni di disegni di legge.

CONSIDERAZIONI ETICHE INTRODUTTIVE.

Cercheremo di sviscerare i vari aspetti bioetici ( il termine bioetica - bios/vita ; ethos/etica – apparve del tutto nuovo nel 1970, in lingua inglese nel titolo del libro dell’oncologo Van Resselaer Potter :” Bioethics: bridge to the future.”). – su cui in effetti ruota il dibattito – di proporre cioè la riflessione etica nell’area della biomedicina, della biotecnologia e della prassi medica inerenti l’argomento in discussione.

( 4) – L. Nappi – Significato, origine e storia della bioetica . 2002 ).

Il giudizio etico non esaurisce il suo compito nel fissare il limite invalicabile dell’azione morale, in una sorta di restrizione, delimitazione dell’attività umana .

Certamente l’etica fonda le sue radici su un principio comune : non è lecito realizzare tutti i possibili, ma ha anche il compito di indicare la via da seguire affinché si realizzi il nostro essere uomini ed è strumento di espansione della persona umana , sottolineandone i valori da rispettare, perseguire promuovere.

 5) – Marinelli – L’embrione e la fecondazione assistita . 08.10.1966 . Filosofia della medicina/Bioetica ).

In breve in campo bioetico ci si domanda se e come sia possibile individuare un ‘minimum etico’ , in modo da sostenere la validità di norme e di comportamenti fissati per legge.

( 6) – A. Panzavolta – La procreazione medicalmente assistita in Italia – Dubbi, pregiudizi, scenari del futuro – E. Schule – “ La famiglia”. Agosto 2000. Elenco dei servizi – Brain Giotto).

Premesse queste  considerazioni bioetiche intendiamo continuare la stesura del lavoro, riportando :·         A) il testo della legge 19.02.2004 n. 40 ;

·         B) l’evoluzione storica che ha portato a questa legge;

·         C) il commento tecnico;

·         D) la sintesi delle regole da rispettare;

·         E) alcuni pareri di esponenti politici, di società scientifiche e di associazioni varie;

·         F) la strada referendaria  e le proposte di legge;

·         G) panoramica delle leggi degli altri paesi europei;

·         H) una panoramica con commento su “Linee guida in materia di procreazione  medicalmente assistita” pubblicate sulla “Gazzetta Ufficiale del 16.08.2004 n. 191;

·         I) Considerazioni bioetiche ed un commento sulla legge ;

·         L)  Considerazioni conclusive.

 

A)     TESTO DELLA LEGGE N. 40 / 2004 .

Legge 19 febbraio 2004, n. 40

"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"

( Si rinvia al testo integrale).

 

B)      L’EVOLUZIONE STORICA CHE HA PORTATO A QUESTA LEGGE.

Prenderemo in considerazione l’evoluzione storica che ha portato a questa legge attraverso le tappe più significative esaminando gli atti del Governo, le conclusioni  delle Commissioni ad hoc, le riflessioni del Comitato Nazionale per la Bioetica e le proposte di legge a partire dalla IX legislatura (1983-1986) ma tenendo sempre conto che queste vicende  si sono intrecciate con la riflessione etica (cattolica e laica).

·                                         Il 31 ottobre del 1984, il Ministero della Sanità, a firma del Ministro Degan, isti­tuiva una Commissione di studio sul tema “Fecondazio­ne artificiale umana e trattamento degli embrioni”.

Consapevoli di questo, quasi tutti i Gruppi parlamentari hanno presentato alle Camere proprie proposte di legge nel corso della

·                     IX legislatura (1983-1986), miranti a disciplinare, attraverso un’adeguata normativa la fecondazione artificiale umana. Nessuna di queste proposte è stata discussa in Parlamento.

·                     Anche nelle successive legislature (X, 1987-1992  e XI 1992-1994) continua l’attività di proposte di legge in materia di procreazione assistita.

Infatti, in questo periodo sono state presentate altre 15 Proposte di Legge tra Senato e Camera dei Deputati. Anche queste non hanno mai iniziato il loro iter parlamentare.

Il primo atto ufficiale del Governo, consiste soltanto in una

·                     circolare del Ministero della Sanità del 1 marzo 1985 a firma dell’allora Ministro Degan. La circolare definisce i limiti e le condizioni di legittimità dei servizi per l’inseminazione artificiale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Con questa circolare la fecondazione eterologa, nel nostro paese, non è stata vietata, solo,  non è più consentito praticarla nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

La fecondazione eterologa viene così consegnata alla speculazione privata proprio nella parte più delicata (e lucrosa) della riproduzione assistita.

Di fronte al crescente interesse per le questioni della riproduzione artificiale la

·                                         Chiesa cattolica, attraverso la Congregazione per la dottrina della fede, ha preso ufficialmente posizione redigendo nel 1987 il documento: Rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione (Donum Vitae).

Nel testo  le tecniche di procreazione assistita sono ritenute illecite.

Per la Congregazione della Fede, il matrimonio viene considerato l’unico ed il solo luogo degno della procreazione responsabile.

Per la Congregazione la vita, una volta concepita, va protetta e l’aborto è considerato un delitto. Pertanto si sostiene che l’embrione è fin dalla fecondazione un individuo umano.

Il riconoscimento dell’embrione come persona fin dal concepimento non viene, ovviamente, accettato unanimemente.

 In Italia in un Convegno tenuto nei giorni 29-31 Marzo 1990, organizzato da “Politeia”, Emanuele Lauricella e Carlo Flamigni, promuovono il documento: La  Dichiarazione sull’Embrione Umano che viene sottoscritto da numerosi scienziati e numerosi esperti del settore. Nel documento si afferma CHE le recenti conoscenze relative alla toti-potenzialità dello “zigote” e dell’embrione portano a dire che prima del 14° giorno dalla fecondazione è da escludersi che “l’embrione” abbia vita personale o sia “ persona”. E’ necessario dunque usare il termine pre-embrione per il periodo della fecondazione fino all’iniziale differenziazione cellulare (14° giorno).

·                                         Nel 1990 anche nel nostro paese viene istituito un Comitato Nazionale per la Bioetica (C.N.B.), un organismo consultivo che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui è affidato il compito di esprimere pareri su questioni bioetiche che facciano da guida al legislatore.  . Il 

·                                         17 Giugno del 1994 pubblica il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sulle tecniche di procreazione assistita. Sintesi e le conclusioni.

Il Comitato prende atto dell'esistenza di differenti posizioni in relazione al problema dell'inizio della vita umana.

Proprio sull’embrione le opinioni dei membri del C.N.B. divergono notevolmente.

Anche sui criteri di accesso alle tecniche di fecondazione assistita non vi è accordo.

·                                         Alla fine del 94, scaduto il mandato del C.N.B., Silvio Berlusconi, prima di lasciare la Presidenza del Consiglio, cambia la composizione del C.N.B. e la sua durata, da due a quattro anni. Il comitato rinnovato presenta una maggioranza di membri vicini a posizioni cattoliche.

·                                         A metà degli anni ‘90, in Italia, il mondo della fecondazione artificiale è nella totale anarchia. Mentre il legislatore appare “colpevolmente assente”, una operazione di supplenza la compie

·                                         l’Ordine dei Medici, sottoscrive nel 1995 il Codice Nazionale di Autoregolamentazione.

·                                         Il codice deontologico è intervenuto in campi estranei alla sua competenza e ha messo in discussione diritti delle donne che non sono negati né dalla Costituzione né dalle leggi fino ad allora in vigore.

Sulla permanente assenza di qualsiasi normativa in materia di fecondazione assistita interviene la ·                                         Consulta di Bioetica con un documento “denuncia” (La fecondazione assistita), del Giugno ’95, pubblicato sulla rivista «Bioetica».

Pertanto la Consulta di Bioetica, dichiara che in linea di principio essa non contiene in sé nulla  di moralmente illecito.

Nel nostro paese l’embrione umano sembra essere eccessivamente enfatizzato e drammatizzato.

·                                         Nel Giugno del ’96 viene pubblicato a cura del C.N.B. il “parere” sull’Identità e Statuto dell’embrione.

Nel presentare il documento il presidente del C.N.B. Francesco D’Agostino sottolinea che non si potrà mai sottolineare abbastanza che l’embrione è “uno di noi”.

Ritornando all’attività parlamentare, è tra il 1996 e il 1997 che inizia finalmente il dibattito sulla materia.

La Commissione (XII) Affari Sociali della Camera ha elaborato il disegno di legge “Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita”, che raccoglie le indicazioni di 17 proposte di legge sulla materia.( Presidente della Commissione On. Marida Bolognesi – D. S. ).

·                                         la Fondazione Nuovo Millennio (divenuta, poi, Fondazione “Tony Weber”), con l’adesione dei Forum delle associazioni familiari e dei movimenti cristiani operanti in ambito sanitario, ha elaborato una nuova Proposta di Legge sulla procreazione medicalmente assistita.

·                                         Il “progetto Bolognesi” prosegue, intanto, il suo iter e inizia l’esame delle linee generali nel luglio 1998. 

La discussione della Camera sulla legge ha portato ad alcune modifiche profondamente divergenti dal testo base approdato in aula, tanto che durante i lavori, dopo l’introduzione nell’art. 1 del riconoscimento dei diritti del concepito e l’introduzione del divieto della fecondazione artificiale eterologa nell’art. 4, l’on. Bolognesi si è dimessa ed è stato nominato come relatore l’on. Alessandro Cè  (Lega Nord).

Alla fine, il testo licenziato dalla Camera ha raccolto, in buona parte, le proposte avanzate fin dal

1997 dal “gruppo trasversale” tranne che su un punto estremamente significativo: nell’accesso, che il testo approvato dalla Camera ammette e il “gruppo trasversale” rifiuta, delle coppie conviventi alla procreazione medicalmente assistita.

·                                         Nell’ottobre 1999 la discussione sul testo licenziato dalla Camera passa al Senato.  

Il dibattito si interrompe con la fine della legislatura per riprendere con l’apertura della XIV legislatura.

·                                         Nell’autunno 2001 si sono riaperti i lavori in seno alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.

·                                          L’esito è noto: il 18 giugno la Camera ha licenziato il testo. Il Senato approva nel Dicembre 2003.                              

Il 19 Febbraio 2004 l’Italia ha una legge sulla procreazione medicalmente assistita.

 

( 8) – Lucia Simone – Tesi di laurea in bioetica. La procreazione medicalmente assistita: il caso Italia. 2003 / 2004 . Università di Bari ) .

 

 

C)      IL COMMENTO TECNICO.

Differenze tra procreazione naturale ed assistita, tecniche più moderne e rischi.

La procreazione naturale.

Per procreazione naturale si intende la capacità di una coppia non solo di essere in grado di fecondare un uovo naturalmente, ossia mediante l’accoppiamento .

Da questo momento si comporta come un omotrapianto che , mediante messaggi da lui prodotti , condiziona tutte le funzioni per  permettere la propria sopravvivenza ed accrescimento.

Una coppia che ha rapporti regolari ha la possibilità di avere figli ogni tre rapporti e questa capacità diminuisce con l’avanzare dell’età.

L’aumentata sterilità nelle coppie anziane è attribuibile soprattutto alla diminuzione dei quozienti di fertilità piuttosto che a un aumento assoluto della sterilità.

I cambiamenti sociali, matrimoni in età più avanzata, primo figlio quando si ha più sicurezza economica comportano che nel periodo più fertile della donna (25 anni in media) , c’è la volontà di NON avere figli.

Questo espone al rischio di malattie che possono essere pregiudizievoli per la fertilità come l’endometriosi o le malattie sessualmente trasmesse .

Secondo l’OMS una coppia è infertile quando non è in grado di concepire un figlio dopo un anno o più di rapporti sessuali.

Una coppia è sterile quando uno od entrambi i partner sono affetti da una condizione fisica permanente che impedisce loro di avere un figlio.

 

LA PROCREAZIONE ASSISTITA.

Qualora le terapie indicate falliscono o non sono adeguate o qualora ci dovessimo trovare di fronte ad una sterilità inspiegata ( 30 % dei casi) si ricorre alla procreazione asssistita (pma : procreazione medicalmente assistita).

Dopo tentativi assolutamente inadeguati, nel XX secolo sono state trasferite nell’uomo tecniche già in uso in veterinaria.

 

Le tecniche.

Aih. E’ l’inseminazione artificiale, ossia l’introduzione mediante catetere nell’utero di spermatozoi con o senza stimolazione ormonale ovarica per indurre l’ovulazione o stimolazione testicolare per indurre l’aumento o migliorare la motilità degli spermatozoi.

Questi possono essere del partner o del donatore.

La stimolazione ovarica può indurre superovulazioni con nascita di gravidanze plurigemellari (6-8-gemelli) o quella testicolare può portare ad esaurimento della spermatogenesi o più raramente ipertrofia prostatica.

Tecnica non molto usata.

Possibilità di successo: 10 %.

  • Gift – Zift .Dal momento che l’anfimixi ( fusione dello spermatozoo e dell’uovo preparati alla fecondazione ) avviene nel terzo esterno della tuba, si è tentata l’inseminazione intratubarica , mediante catetere , sotto controllo laparoscopico  ( dal padiglione) , introducendo sia i gameti maschili che femminili.

Possibilità di successo : 15 %.

Modificazione della tecnica: Zift .Immissione nelle tube di zigoti.

  • Fivet. Prevede:
  •  una serie di accertamenti  psicologici, ematologici, cromosomici, genetici, endocrini, infettivi,
  • strumentali – alcuni anche invasivi , sia sull’uomo che sulla donna o sulla coppia -,
  • l’azzeramento dell’attività ovarica  con il blocco dell’attività ormonale ipofisi-ovarica nella donna, mediante la somministrazione di ormoni ( analoghi del GnRh) e creando uno stato di menopausa.

ICSI. Microiniezione intracitoplasmatica.

La FIVET ha ovviato alla sterilità tubarica.

L’ICSI, NEL 1992 ha rivoluzionato l’approccio terapeutico alla sterilità maschile , con successi del 30 – 40 %.

Le indicazioni principali per la ICSI sono:

1)       precedente mancata fertilizzazione con Fivet;

2)       numero spermatozoi < 5 milioni;

3)       Inadeguata motilità degli spermatozoi;

4)       Prelievo degli spermatozoi mediante aspirazione testicolare o dell’epididimo (Mesa).

5)       Prelievo bioptico degli spermatozoi o spermatidi  dal testicolo (Tesa).

Queste due ultime tecniche hanno permesso di superare il problema della occlusione dei deferenti poiché i precursori degli spermatozoi  ( spermatidi ) , possiedono tutto il patrimonio genetico degli spermatozoi.

A parte la specifica modalità di inseminazione , tutte le fasi sono sovrapponibili a quelle della Fivet.

La ICSI prevede l’introduzione nell’ovocita  di un solo spermatozoo, mediante una microsiringa.

Successivamente la procedura è stata lievemente modificata, con la rottura della coda dello spermatozoo, prima dell’introduzione nell’ovocita.

Dati preliminari riportano la possibilità di un aumento del rischio di anomalie numeriche dei cromosomi sessuali e di alterazioni genetiche legate al cromosoma X, anche se altre ricerche negano la presenza di questo rischio aggiuntivo.

 

La diagnostica.

Diagnostica genetica preimpianto.( Pgd ).

Identifica gli embrioni affetti da cromosomopatie o disordini legati al sesso.

L’indagine comporta : analisi enzimatiche, cromosomiche o la ricerca di mutazioni specifiche del Dna.

Attualmente su una stessa cellula possono essere utilizzate due tecniche: la PCR  ( Polimerasi chain reaction ) e la Fish ( fluorescence in situ hybridization )  con risultati efficienti e accurati , nella diagnosi preimpianto, es.diagnosi di:

  • Fibrosi cistica
  • Anemia a cellule falciformi;
  • La distrofia muscolare;
  • Sindrome di Tay e Sachs;
  • Identificazione dei cromosomi 13, 18, 21.
  • Pertanto si ha il vantaggio del trasferimento in utero di embrioni sani con miglioramento della percentuale dell’annidamento e gravidanza.

Si è avuta una riduzione delle interruzioni di gravidanza a seguito di amniocentesi eseguita tra la sedicesima e la diciottesima settimana, soprattutto in quelle coppie in cui vi erano alterazioni genetiche o cromosomiche precedentemente diagnosticate su entrambi i partner.

Le tecniche di preparazione.

Le tecniche di preparazione della donna alla fecondazione assistita presentano dei rischi che sono iatrogeni.

I più importanti sono la Sindrome da iperstimolazione ovarica con la formazione di cisti ovariche , ascite e shock, nei casi più gravi, e possibilità di emoperitoneo come conseguenza dell’aspirazione dei gameti dall’ovaio ( Pick-up).

 

(9) A. Cardone – Dalla conoscenza delle prassi medico scientifiche un aiuto all’interpretazione del provvedimento . – Guida al diritto. Il sole 24 ore. Dossier mensile – Marzo 2004 ).

 

SINTESI DELLE REGOLE DA RISPETTARE.

 

In sintesi le regole che dovrà rispettare chi vorrà ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita:

·        sarà consentita solo per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci;

·        sterilità e infertilità dovranno essere documentate e certificate dal medico; 

·        il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia; vi potranno ricorrere così coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi;

·        i bambini che nasceranno dall'applicazione di queste tecniche saranno figli legittimi della coppia o acquisiranno lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa;

·        la coppia dovrà essere accuratamente e costantemente informata sulle tecniche e sulle varie fasi della loro applicazione, in modo da consentire una scelta consapevole.

·        Una volta che l'ovulo e' fecondato deve essere impiantato entro sette giorni e non e' possibile alcun ripensamento.

·        Unica eccezione per motivi di ordine medico-sanitario accertati dal medico che deve presentare per iscritto la motivazione;

·        sono vietate la ricerca con gli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull'embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo.

·         E' vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione;

·        e' possibile produrre non più di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto;

·        la crioconservazione e' consentita solo quando il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non   appena possibile.

·        Gli interventi di procreazione potranno essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in un apposito registro che verrà istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità; i centri dovranno rispondere a requisiti che saranno determinati con un apposito Dpr.

·        Sono previste una serie di sanzioni amministrative, civili e penali rapportate alla gravità delle violazioni delle disposizioni della legge;

·        chi utilizza gameti estranei alla coppia rischia una multa che va da 300.000 a 600.000 euro;

·        tra i 200.000 e i 400.000 euro saranno pagati a chi applica la fecondazione medicalmente assistita a un single, una minorenne, a coppie dello stesso sesso.

·        Se non viene raccolto il consenso nei modi previsti dalla legge le multe vanno da 5.000 a 50.000 euro; se la struttura non e' autorizzata la sanzione può arrivare a 300.000 euro.

·        Per il commercio di embrioni o gameti e' prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni e multe da 600.000 a un milione di euro;

·        per tentativi di clonazione si rischia la reclusione da 10 a 20 anni e la multa da 600.000 a un milione di euro.

·        Una legge tutta riassunta nel primo articolo: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana e' consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita.

 

Alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito".

Nei diritti del concepito - che poi comunque non viene mai definito - c'e' la chiave di chi l'ha sostenuta e di chi l'ha contrastata.

Pari diritti rispetto anche alla madre?

Sicuramente maggiori rispetto a quei malati che confidavano nella ricerca sugli embrioni sovrannumerari.

( 10) Aduc – D. Poretti – anno III .numero 55 del 20.02.04 – articolo: Italia: approvata definitivamente la legge sulla fecondazione assistita ; no alla ricerca scientifica. ).

 

D)      ALCUNI PARERI DI ESPONENTI POLITICI E DI SOCIETA’ SCIENTIFICHE,  STUDIOSI, PERSONALITA’ DI RILIEVO.

( Si rinvia al testo integrale).

F)La strada referendaria e le proposte di Legge.

 

Al momento della redazione di questo lavoro – fine Ottobre 2004 , con aggiornamento durante la seconda decade di Dicembre 04 ed ulteriore , dopo la sentenza della Consulta del Gennaio 2005 – la situazione è la seguente:

Proposte di legge.

 

In Parlamento sono state depositate sei proposte di Legge, sulla p.m.a. , che potrebbero bloccare un’eventuale consultazione referendaria.

IN SENATO

 

  • 1 ) Forza Italia ( Senatori Antonio Tomassini – Laura Bianconi).

L’iter incomincia dalla Commissione Sanita’.

Modifica delle norme sulla fecondazione artificiale :

-          Possibilità di trattare coppie con malattie geneticamente trasmissibili, OLTRE OVVIAMENTE alle coppie sterili.

-          Diagnosi preimpianto sui globuli polari ( cioè sulle cellule esterne).

-          Congelamento degli ootidi ( ovociti già fecondati, ma non ancora giunti alla divisione del patrimonio genetico).

-          La “tutela del concepito” è sostituita dalla “tutela dell’embrione”.

  • 2 ) L’UDEUR lavora ad un suo testo ed a suoi emendamenti, sovrapponibile a quello di Amato .
  • 3 ) Giuliano Amato seguito da alcuni senatori D. S. e Margherita vorrebbe raccogliere l’opposizione attorno ad un suo progetto di legge. (12)

Una modifica in quattro punti:

-          ETEROLOGA. La fecondazione con seme dei donatori è permessa in alcuni casi limite, che vanno valutati da una commissione ad hoc.

( L’articolo 4 della legge 40 vieta invece espressamente il ricorso a materiale biologico, ovuli o spermatozoi , estranei alla coppia ).

-          CONGELAMENTO. Si può crioconservare l’ootida , cioè il preembrione appena fecondato , in cui non si è ancora formato un nuovo genoma.

(Quello degli embrioni è vietato dalla Legge.).

-          DIAGNOSI. Si alla diagnosi preimpianto.

Si alla pma alle coppie portatrici di malattie genetiche.

-          RICERCA. Si alla ricerca su embrioni non più vitali .

( Al contrario dei contenuti degli articoli 12, 13 e 14 ). ( 2 )

-          SI CANCELLA la limitazione a 3 degli ovociti da impiantare.

4 ) Autonomie : proposta sovrapponibile a quella di Amato.

       5 ) Angius ( DS ) con i Verdi proposta ancora più aperta.

-           

  • p.m.a. per tutte le donne maggiorenni;
  • SI all’eterologa;
  • SI alla ricerca su embrioni per finalità terapeutiche, ma divieto di sperimentazione;
  • Divieto di produrre embrioni umani per fini di ricerca o sperimentazione;
  • Divieto di disconoscimento della paternità nella fase successiva alla fecondazione dell’ovulo.

ALLA CAMERA.

 Camera: Forza Italia ( Giuseppe Palumbo , Presidente Commissione affari sociali - FI )

( con appoggio Stefania Prestigiacomo – ministro forzista): proposta di modifica.

 

  • Si prevede l’accesso alle tecniche anche per le coppie portatrici di malattie trasmissibili
  • SI al congelamento;
  • SI alla diagnosi preimpianto e ricerche per finalità terapeutiche  su embrioni non idonei all’impianto.

Entro il 30.09.2004 sono stati presentati in Cassazione le cinque richieste di referendum. Il 4.01.2005 la Consulta ha respinto il Primo ed ha dichiarato ammissibili gli altri quattro. L’appuntamento referendario si terrà in una domenica tra il 15.04 ed il 15.06.05.

1)       FECONDAZIONE ASSISTITA E LIBERTA' DI RICERCA SCIENTIFICA.
Referendum TOTALMENTE abrogativo della legge n.40/2004,

NON HA OTTENUTO L’AMMISSIBILITA’.

Promosso dall'Associazione Luca Coscioni e da Radicali Italiani,appoggiato da:Rifondazione Comunisti Italiani, Verdi, Italia dei Valori, nuovo PSI, SDI,

annunciato sulla Gazzetta Ufficiale n.72 del 26 marzo 2004;

( 1.090.000 di firme ).

2)       PER CONSENTIRE NUOVE CURE PER MALATTIE COME L'ALZHEIMER, IL PARKINSON, LE SCLEROSI, IL DIABETE, LE CARDIOPATIE, I TUMORI.
Referendum PARZIALMENTE abrogativo della Legge,

promosso dall'Associazione Comitato Promotore Referendum Parzialmente Abrogativi Legge Procreazione Assistita,

annunciato sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 15 luglio 2004;
( Da 702.000 a 740.000 firme  per ciascun referendum , dal n. 2 al n 5).

LA RICERCA.

In pratica si chiede la libertà di ricerca sull’embrione, che la Legge impedisce in tutte le forme, fino a vietare il congelamento dell’ovocita fecondato.

I  referendari sostengono che ogni intervento sugli embrioni avrà finalità terapeutiche e non si vuole arrivare alla clonazione riproduttiva , per ottenere bambini.

Cosa succede se vince il SI :

se vincesse il si , verrebbero abrogate alcune parti degli art. 12, 13 e 14 della legge attuale.Si disegnerebbe uno scenario nuovo: si tornerebbe a congelare embrioni ed a servirsene come materia di studio.

In parole semplici sarebbe permesso portare avanti ricerche che larga parte della letteratura scientifica internazionale considera tra le più promettenti per la medicina, ad esempio l’uso di cellule staminali embrionali ( oggi in italia sono autorizzate sperimentazioni solo su staminali adulte ) o il ricorso alla controversa “clonazione” terapeutica al momento proibita dall’art. 13.

3) PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA.
Referendum parzialmente abrogativo della Legge, promosso dall'Associazione Comitato Promotore Referendum Parzialmente Abrogativi Legge Procreazione Assistita, annunciato sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 15 luglio 2004;

GLI EMBRIONI.

Il quesito sulla salute della donna punta alla cancellazione di una serie di restrizioni, ritenute anche dagli specialisti dei grandi ostacoli per il successo delle tecniche di fecondazione assistita, specie se applicate su pazienti dopo i 35 anni.

Si chiede di eliminare l’obbligo di creare in vitro un numero massimo di tre embrioni per volta e di togliere l’obbligo di trasferirli nell’utero della donna in un’unica soluzione.

Due paletti fissati dal Legislatore per evitare il rischio di ottenere embrioni in eccesso e di doverli congelare.

COSA SUCCEDE SE VINCE IL SI ?

L’abrogazione dell’obbligo alla  “gradualità “ nell’applicazione delle tecniche consentirebbe ai medici di decidere un percorso terapeutico adeguato per ogni paziente.

La possibilità di dare vita ad un numero congruo di embrioni, deciso volta per volta, a seconda delle  necessità ( valutando ad esempio l ‘ età della donna), aumenterebbe le percentuali di successo.

In più la possibilità di congelare risparmierebbe alla donna in cura , di sottoporsi, in caso di insuccesso, ad un nuovo ciclo di trattamento ormonale.

Alle tecniche potrebbero infine accedere le coppie ora escluse, cioè quelle che non hanno diagnosi  di sterilità

ma portatrici di malattie genetiche.

Viene riaperta la porta alla diagnosi di preimpianto, che permette di selezionare gli embrioni sani.

4) PER L'AUTODETERMINAZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA.

Referendum parzialmente abrogativo della Legge, promosso dall'Associazione Comitato Promotore Referendum per l'Autodeterminazione e la Salute della Donna, annunciato sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 15 luglio 2004;

IL CONCEPITO.

Il quesito sui diritti del concepito è molto simile a quello precedente.

E’ come quello ispirato all’autodeterminazione ed alla tutela della salute della donna, prevede l’eliminazione degli stessi limiti ( quindi divieto di congelamento dell’embrione, numero massimo di embrioni da creare e trasferire, possibilità di diagnosi preimpianto e selezione degli embrioni, nessun obbligo di impianto coatto degli embrioni creati in provetta).

La novità è però la richiesta di abrogare integralmente l’articolo 1 che fa riferimento “ ai diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”.

In pratica soggetti già nati ed il nascituro, fin dalla fecondazione, vengono messi sullo stesso piano dalla legge attuale, dal punto di vista morale e giuridico.

COSA SUCCEDE SE VINCE IL SI ?

Si affermerebbe il principio che i diritti delle persone già nate non possono essere considerati equivalenti a quelli dell’embrione.

Un’affermazione che secondo i referendari , eviterebbe di rimettere in discussione la legge 194 sull’aborto.

I referendari ammettono che esiste un dovere di tutela nei confronti dell’embrione, ma  non lo riconoscono soggetto di diritto al pari della donna, i cui bisogni devono mantenere un aspetto prioritario.

5) PER LA FECONDAZIONE ETEROLOGA.

Referendum parzialmente abrogativo della Legge, promosso dall'Associazione Comitato Promotore Referendum Parzialmente Abrogativi Legge Procreazione Assistita, annunciato sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 15 luglio 2004.

L’ETEROLOGA.

Il quesito vuole far cadere il divieto di fecondazione eterologa, dove si utilizzano gameti ( ovociti e spermatozoi ) appartenenti a donatori esterni alla coppia in cura.

La legge attuale permette infatti soltanto tecniche “omologhe”: i gameti devono appartenere ai due genitori.

Il ricorso all’eterologa riguarda le coppie con problemi di sterilità per le quali non esistono altre cure e la prevenzione di malattie genetiche , se uno od entrambi i genitori ne fossero portatori.

COSA SUCCEDE SE VNCE IL SI ?

Si potrà utilizzare anche un gamete esterno alla coppia.

L’abolizione del divieto per l’eterologa avrà anche un effetto pratico: molte sono le coppie che, non avendo altre soluzioni, si rivolgono a centri fuori dall’Italia, dove le Leggi non sono altrettanto restrittive .

Ultimamente il ricorso alla donazione di gameti ha riguardato sempre di più le donne, perché per risolvere la sterilità maschile, sono state messe a punto tecniche innovative, come la microiniezione di spermatozoi.

( 11) Comune di Migliarino – Ufficio URPL – Settore Amministrativo e “ Il Corriere della Sera 14.01.2005 ).

In data 11.12.04  La Cassazione ha dato via libera ai  cinque quesiti referendari sulla p.m.a.

La Corte costituzionale si riunirà in Camera di Consiglio entro il 20.01.05 per emettere ( entro e non oltre il 10.02.2005 )  un verdetto sull’ammissibilità dei quesiti referendari.

Se anche la Corte dovesse dare parere favorevole

E)       UNA PANORAMICA DELLE LEGGI DEGLI ALTRI PAESI EUROPEI.

( Si rinvia al testo integrale).

H) LINEE GUIDA E COMMENTO IN MATERIA DI PROCREAZIONE

MEDICALMENTE ASSISTITA –

DECRETO MINISTERIALE G. U. DEL 16.08.04 N .191.

 RIFLESSIONI .

(Per brevità non riporto integralmente il testo ).

Esporrò alcune riflessioni.

In estrema sintesi: una coppia informata di una anomalia irreversibile nell’embrione, verificabile attraverso l’analisi al microscopio , potrà decidere se impiantarlo e in caso negativo , la coltura in vitro dovrà essere mantenuta fino al suo estinguersi.

NON SARA’ INVECE POSSIBILE, PERCHE’ LA LEGGE LO VIETA ESPRESSAMENTE, l’analisi genetica preimpianto.

I)                    CONSIDERAZIONI BIOETICHE E COMMENTO  DELLA LEGGE(Schema).

a.       Ampio politeismo bioetico.

b.       Consenso tra gli individui come “minimo etico”.

 

α) CONSIDERAZIONI CHE DANNO IL SENSO DELLA COMPLESSITA’ DELLE TEMATICHE DELLA P.M.A. , CHE COINVOLGE IL PIANO ETICO, SOCIALE E GIURIDICO.

a) Principio di autonomia: la persona diventa norma a se stessa; valore dell’autodeterminazione , per ciò che riguarda le scelte.

a I ) autonomia negativa ( interventi che bloccano i processi naturali - es. : contraccezione) ;  

a II ) a. positiva ( interventi che forzano i processi naturali bloccati – es.: p.m.a.) ;

a III ) a. nella separazione della sessualità dalla genitorialità. ( Si accetta l’idea che l’uomo possa controllare le sue facoltà generative).

b) Diritto ( concedere il permesso per poter fare qualcosa ) alla libertà procreativa:

b I ) diritto negativo ( chiediamo di non essere ostacolati nella nostra capacità di agire) ;

b II ) positivo ( abbiamo la pretesa che gli altri ci aiutino a mettere in pratica la ns. libertà). 

c) Paradosso sconcertante (asimmetria). La p. naturale avviene in completa libertà; la p.m.a.  no. L’autodeterminazione della donna in campo sessuale-riproduttivo , la sua libertà procreativa naturale è in qualche modo ammessa, mentre quella artificiale è negata.

d) Approcci a modelli possibili:

·         diritto al figlio. Permissivo , liberale. Garanzia  sfera di libertà responsabile ed autonomia. Soddisfa il legittimo ed intenso  desiderio / bisogno di diventare genitore.

·         diritto del figlio : con precisa vocazione etica di stampo confessionale , cattolico, conservatore , restrittivo. Non è una forma di riproduzione umana alternativa a quella naturale.

β) RIFLESSIONI SULLA LEGGE E SCELTE DEL LEGISLATORE.

a) Pregiudizi etici: a I ) criterio di accesso alle tecniche di p.m.a.;

a II ) divieto della eterologa . ( esercizio della libertà di procreare).

b) Presunzione di danno certo al nascituro ( negazione di un progetto di genitorialità). Non esiste una idoneità astratta alla genitorialità.

c) Fecondazione eterologa:

c I ) è ritenuta dal legislatore lesiva degli interessi del nascituro;

c II ) NON riconoscimento giuridico del legame di filiazione.( No ai guariti da tumore, no ai sieropositivi, no alle pazienti affette da menopausa precoce, etc. ).

OPINABILITA’ GIURIDICA DEL DIVIETO DI FECONDAZIONE ASSISTITA ETEROLOGA. ( Ulteriori riflessioni).

I ) divieto di disconoscimento della paternita’.

II ) divieto di anonimato.

d ) Cura della sterilità .

d I ) Aggiramento del problema.( Negata ad es. alle portatrici di malattie genetiche o virali, alle coppie di talassemici, ai portatori di fibrosi cistica, ai siero-positivi , etc.) .

d II ) ricorso solo quando è impossibile rimuovere le cause impeditive di sterilità.

d III ) Non in funzione di garanzia del nascituro.

e ) situazioni lesive per la salute della donna :

* principio di gradualità;

** N. di embrioni non superiore a tre  ( danno alla salute della donna per ripetute iperstimolazioni ovariche ).

***  mancata possibilità di revoca del consenso prestato ( impianto anche se malformati )..

****  No diagnosi preimpianto.

f) Diritti del concepito e legge 194/78 . Soggettività giuridica del concepito : equivalenza tra ovulo fecondato ed un individuo umano titolare di diritti ( in contraddizione con la 194 / 78 ). La soggettività è legata all’evento nascita.

g) Tutela dell’embrione :

g I ) condanna di tutte le pratiche manipolative dell’embrione per fini diversi dalla  p. m. a.  ( es.: no alla ricerca sulle cellule staminali embrionali) ; 

g II ) embrioni soprannumerari : divieto allo sviluppo della ricerca ( es. cellule staminali od altro ).

γ) LIMITI DEL DIBATTITO POLITICO.

a) mancato approfondimento ( blocchi contrapposti).

b) non considerazione dei diretti interlocutori.

δ) CONSEGUENZE PRATICHE DELLA LEGGE.

a) Italia isola proibizionista ( turismo procreativo) , in panorama europeo permissivista.

b) Rischio della delegittimazione sociale della norma , per divieti troppo “pesanti” .

 

CONCLUSIONI.

a)       Urgente entrare nel mondo della bioetica.

b)       Sbarazzarsi della emotività ed appellarsi proprio alle capacità razionali.

c)       Armarsi dei saperi interdisciplinari.

d)       Individuazione dei valori condivisi : dibattito quanto più ampio possibile.

 

I) Considerazioni bioetiche e commento della legge.

La nostra è una società complessa in cui è presente un pluralismo morale.

Viviamo in un’epoca caratterizzata da un ampio “politeismo bioetico” , che è stato favorito dal crollo di quell’insieme di certezze morali che erano proprie dell’occidente cristiano.( 6 ).

Il politeismo bioetico rinnegando qualsiasi tipo di referente morale assoluto, religioso o razionale pone al centro della sua speculazione il consenso tra gli individui come “minimo etico” per sostenere la validità di norme giuridiche.

(14) H. T. Engelhardt – Manuale di bioetica – Il saggiatore – Milano – 1999 , pp. 16-31 ).

E’ innegabile che nella nostra società civile esista un netto disaccordo morale sulla procreazione assistita.

Il contrasto tocca le diverse convinzioni sul modo di intendere

·                                         la sfera procreativa,

·                                         l’idea di famiglia,

·                                         ma anche il valore di quella conquista culturale forte e ormai irrinunciabile rappresentata dal principio d’autodeterminazione.

 

α) CONSIDERAZIONI CHE DANNO IL SENSO DELLA COMPLESSITA’ DELLA TEMATICA DELLA P.M.A., CHE COINVOLGE IL PIANO ETICO, SOCIALE E GIURIDICO.

 

a) Principio di autonomia

Per autonomia si intende quella scelta attraverso cui la persona diventa “norma a se stessa”, ossia decide il proprio “piano di vita” sulla scorta di una propria visione del mondo.

La rivendicazione dell’autonomia implica che la scelta fatta dal soggetto, anche quando questa non è la “migliore possibile”, deve essere rispettata perchè fatta dal soggetto interessato su questioni che lo riguardano.

Oggi nessuno mette in discussione il diritto della persona di fare scelte nella propria vita, scegliere da sé il lavoro, il luogo dove risiedere, il partner con cui vivere, ecc.

L’aumento straordinario delle conoscenze e il conseguente aumento delle capacità di controllo sui processi biologici ci portano alla pretesa di esercitare il diritto di scelta, non solo

·                                         durante la vita,

·                                         ma sulla vita,

cioè su tutto quello che riguarda la nascita, la salute e la morte, soprattutto ora che conosciamo molti processi biologici e siamo in grado di intervenire su di essi.

In campo riproduttivo l’autonomia si può esercitare, come chiarisce Maurizio Mori, in due contrapposte direzioni: attraverso interventi che modificano il processo naturale in modo tale da non avere nuovi nati, quando la natura li porterebbe all’esistenza, oppure, in modo tale da avere nuovi nati, quando il dinamismo del processo naturale non lo

a I ) consentirebbe. La prima è definita “autonomia negativa”

e si riferisce a tutti gli interventi artificiali tesi ad evitare le nascite come la sterilizzazione, la contraccezione e l’aborto;

la seconda, definita a II ) autonomia positiva”,

riguarda gli interventi artificiali atti ad avere figli quando la natura non lo permette.

 

( 16 ) M. Mori – Autonomia della procreazione – in AA. VV. – Bioetiche in dialogo _ Zadig – Milano 1999 – pp. 141 -176 ).

 

a III ) La separazione della sessualità dalla genitorialità, determinata dalla contraccezione, ha dunque aperto nuove possibilità di autorealizzazione per le persone, le quali possono estrinsecare con maggior ampiezza l’aspetto relazionale rispetto alla sessualità, favorendo l’aumento di responsabilità verso i figli che oggi sono in genere molto più curati ed accuditi che in passato. 

Attraverso la contraccezione si accetta l’idea che l’uomo possa controllare le sue facoltà generative. 

 

La condanna della contraccezione oggi è sostanzialmente sostenuta solo dal magistero della Chiesa cattolica romana  , per la quale il controllo umano della procreazione rappresenta una violazione del “disegno di Dio sulla vita”.

Pertanto tutti i metodi che artificialmente precludono l’apertura alla vita nei rapporti sessuali sono condannati come intrinsece illicitum.

 (18) E. Chiavacci – Lezioni brevi di bioetica – p. 86)

 

b) Diritto alla libertà procreativa.

Nella prospettiva della disponibilità dei processi generativi, consideriamo il diritto alla libertà procreativa.

Quando si chiama in causa un diritto, quello che si chiede è che sia concesso il permesso per poter fare qualcosa.

 Tale diritto si può rivendicare in due modi:

·                                         come diritto negativo quando chiediamo di non essere ostacolati nell’esercitare la nostra libertà d’agire;

·                                         come diritto positivo quando abbiamo la pretesa che gli altri ci aiutino a mettere in pratica la nostra libertà.

Come ogni diritto morale esso non è assoluto, non è lasciato alla completa discrezionalità di chi si appella ad esso, ma è consentito a quelle scelte che non danneggino positivamente gli altri.

 

 (19) E. Lecaldano – Bioetica. Le scelte morali .- Laterza – Roma Bari 2001 – pp. 137 – 139 ).

E’ importante sottolineare un

c) paradosso sconcertante:

 1) la sfera sessual-riproduttiva è ormai divenuta una questione di carattere “personale” e  “privato”, gli atti relativi sono diventati atti assolutamente discrezionali;  ma

2)                                       si è liberi di scegliere se, quando, quante volte e con chi procreare e non si è liberi di fronte all’accesso alle tecniche di procreazione assistita.

Esiste dunque un’ asimmetria tra il riconoscimento

·                                         da un lato di una completa libertà procreativa quando è in gioco una procreazione naturale e

·                                         dall’altro invece, il rifiuto di riconoscere un'analoga libertà laddove si ricorra a metodi artificiali per fare nascere un figlio.

L'attività procreativa artificiale, per essere accettata, deve essere ispirata a criteri di moralità che non si fanno valere quando è in gioco la procreazione naturale.

(20) M. Charlesworth – L’etica della vita. I dilemmi della bioetica in una società liberale. – Donizelli – Roma – 1996 – pp. 129-130 ).

La procreazione (naturale o artificiale) dovrebbe sempre rientrare nell’ambito delle decisioni responsabili degli uomini.

Lo aveva già raccomandato John Stuart Mill nella seconda metà del XIX secolo.

“Lo stesso fatto di causare l’esistenza di un essere umano è una delle azioni che comportano più responsabilità nell’intero arco della vita umana”.

 

(22) J. S. Mill – Saggio sulla libertà . – Il Saggiatore – Milano – 1981 – p. 130).

 

d) Approcci a modelli possibili: diritto al figlio – diritto del figlio

·                                         Schematicamente si possono considerare due approcci ai modelli possibili di una legge sulla fecondazione assitita. Uno orientato sul “diritto al figlio”, l’altro sui “diritti del figlio”. ·                                         Il primo approccio è quello "liberale", nel senso generale che questo termine ha nel dibattito contemporaneo, o se si vuole, "permissivo".

Questo approccio vede le nuove tecnologie riproduttive come una estensione della sfera della libertà procreativa, in grado di soddisfare il legittimo e intenso desiderio/bisogno di diventare genitore da parte di

·                                         chi è stato privato di questa possibilità dalla lotteria naturale nella distribuzione della fertilità o da parte di

·                                         chi non può procreare o

·                                         è bene che non procrei (si pensi a portatori di malattie ereditarie) per mezzo di normali rapporti sessuali o, infine, da

·                                         chi sceglie di non procreare per mezzo di normali rapporti sessuali.

(23) M. Neri – Quali regole per la procreazione assistita ? – Bioetica e riproduzione – giornate della SIFES e MR – Vol. 5 suppl. 3 – Collana monografica a cura del Dr. G. B. La Sala).

Il secondo approccio esprime le inquietudini e i timori generati, soprattutto a partire dal 1978, quando è stata resa disponibile la fecondazione in vitro, dalla diffusione delle nuove tecnologie riproduttive ed è quindi piuttosto “conservatore” o “restrittivo”, nel senso che tende a ricondurre il ricorso alla fecondazione assistita quanto più possibile dentro il modo tradizionale di concepire le relazioni familiari.

Si ritiene, cioè, per ragioni che dipendono dalle credenze morali o religiose, che questo non sia comunque un buon modo di nascere, pienamente confacente a un essere umano.(19).

Una legislazione di questo genere dovrebbe attribuire un ruolo centrale alla scelta della donna,

limitandosi poi a regolare in modo vincolante solo questioni (come, ad esempio, il carattere irrevocabile del consenso dell'uomo alla fecondazione eterologa) ,che altrimenti non troverebbero adeguata soluzione.(24).

Considerando come criterio bioetico gli interessi del nascituro (il benessere dei bambini è al centro delle preoccupazioni morali di molti, soprattutto di chi chiede l’aiuto alla scienza per mettere al mondo un figlio), bisogna capire perché un bambino venuto al mondo attraverso specifiche modalità di nascita possa essere svantaggiato  rispetto ad altri.

Tutelare i diritti e gli interessi del nascituro non deve tradursi in vincoli preventivi esclusivamente per coloro che fanno ricorso alle tecnologie riproduttive, solo perché in qualche modo la procreazione assistita si presta ad essere sottoposta al controllo sociale preventivo (mentre quella “naturale” di fatto si sottrae ad ogni controllo).

Se ci si preoccupa effettivamente di garantire gli interessi fisici, psicologici e sociali dei bambini, bisogna che ci si adoperi per accrescere il senso di responsabilità genitoriale e non creare una sorta di “licenza di genitorialità tecnologica” che esclude in linea di principio intere categorie di persone.  

 

β ) Riflessioni sulla legge.

 

Le scelte dell’organo legislativo italiano offrono molti spunti di riflessione.

 

Una prima considerazione è che si tratta di una legge sottesa da una logica non scevra da

 a) pregiudizi etici.

a I ) Basti considerare il criterio di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per rendersene conto. Queste sono consentite solo a coppie

·                                         di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi,

·                                         in età potenzialmente fertile,

·                                         entrambi viventi[1] ed

·                                         è vietato inoltre il ricorso a tecniche di tipo eterologa. (7)

a  II ) In particolare, vietando la fecondazione eterologa, il legislatore, apertamente, fa propri i dettami del magistero cattolico, che condanna tale pratica (“contraria all’unità del matrimonio, alla dignità degli sposi, alla vocazione propria dei genitori e al diritto del figlio di essere concepito e messo al mondo nel matrimonio e dal matrimonio” Donum Vitae p. II, n. 2).

Una visione pluralistica della questione bioetica, per contro, ritiene la fecondazione eterologa non solo eticamente accettabile ma la considera come strumentale all’esercizio di quella libertà di procreare, che rappresenta una delle modalità attraverso cui si realizza il libero sviluppo della personalità.

Pertanto si può affermare che la scelta legislativa ha una precisa vocazione etica di stampo confessionale cattolico, che ne spiega il contenuto.

 

b) Danno certo al nascituro.

In nome dell’interesse del “concepito” è riconosciuta l’idoneità alla riproduzione assistita esclusivamente a certe categorie di persone, escludendo tutte le altre.

Si può osservare che non esiste un’idoneità astratta alla genitorialità, ad avere ed allevare figli naturali e non. Un figlio, qualunque sia il desiderio che lo ha originato, porta il suo contributo personale che muta le capacità genitoriali e le fa evolvere, positivamente o meno, ma il risultato non è mai prevedibile.

 

(26) A. Nunziante Cesaro – Procreazione assistita : il desiderio di un figlio – in  A. Nunziante Cesaro – a cura di – Il bambino che viene dal freddo – p. 38 ).

 

La procreazione, almeno quella naturale, nel nostro ordinamento, è affidata alla responsabilità personale.

Solo dopo che un genitore abbia mostrato evidente mancanza di responsabilità e si siano verificate circostanze sociali tali da causare un “danno certo” al nato, la società attua l’intervento correttivo e comunque dopo la nascita e solo dopo aver comprovato l’incapacità educativa del genitore.

 

Come è possibile individuare a-priori circostanze tanto degradate da essere fonte di “danno certo” al nascituro, tanto da considerare che sia meglio che questi non nasca ?

c)               Anche la fecondazione eterologa è ritenuta dal legislatore

c I ) lesiva degli interessi del nascituro, soprattutto, per le caratteristiche particolari che assume il legame di filiazione tra genitori e bambini nati in queste circostanze. Infatti, nella fecondazione eterologa il legame di filiazione,

c II ) non è riconoscibile né riferendosi alla filiazione basata esclusivamente

·                                         sul legame biologico (essa infatti rinvia ad un legame con una madre o un padre biologico esterno alla coppia)

·                                         né riferendosi alla filiazione che si pone come indipendente da esso, come nell’adozione, dal momento che il legame biologico non può essere né affermato né negato, riguardo entrambi i membri della coppia.

               

 (27) M. C. Zurlo – Fecondazione eterologa e counselling di coppia: alcune riflessioni . – in  A. Nunziante Cesaro – a cura di – Il bambino che viene dal freddo – p. 120 ).

 

Vietare la fecondazione eterologa, così come ora la legge italiana fa, concretamente significa precludere ogni speranza di maternità per quelle donne che non rispondono ai trattamenti ormonali e di paternità per quegli uomini che non hanno spermatozoi recuperabili nemmeno nei testicoli: significa che donne e uomini guariti dal tumore, la cui fertilità però è stata compromessa dalla chemioterapia, non possono essere genitori, che un sieropositivo si astenga dal procreare o  trasmetta il virus al figlio. La donazione di ovociti inoltre è l’unica speranza che ha una donna affetta da menopausa precoce per aspirare ad una gravidanza, ecc.

Opinabilità giuridica del divieto di fecondazione eterologa.( ulteriori riflessioni ).

Sul piano normativo si possono fare ulteriori riflessioni.

I)     Il legislatore  prevede il divieto di disconoscimento della paternità  ( Il coniuge o il convivente non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità. (7 )

da parte di chi abbia manifestato il proprio consenso alla fecondazione eterologa.

(art. 9 c. 1 “ … in violazione del divieto di cui all’art. 4 c. 3 …”

Ulteriore disposizione : nell’art. 9, infatti, al 2° comma, si trova, altresì, fissato

II)        il divieto di anonimato

della madre che abbia fatto ricorso a pratiche di procreazione medicalmente assistita.

( … la madre non può dichiarare la volontà di non essere nominata…).

Questi due divieti sono perfettamente coerenti  con il principio di autoresponsabilità cui il legislatore sembra ispirarsi.

Incomprensibilmente, però, quando si tratta di riferire tale principio alla scelta della metodica da utilizzare ai fini della procreazione, lo stesso viene addirittura sconfessato.

Paradigmatica, in tal senso, è proprio la disposizione che vieta il ricorso alle pratiche di inseminazione eterologa (l’Italia è l’unico paese in Europa nel quale questa metodica è vietata). 

Pertanto, il ricorso ai gameti di una terza persona oltre a costituire una patente violazione dell'impegno reciproco degli sposi, priva altresì il figlio di ogni relazione con le sue origini parentali, ostacolandone, così, la maturazione della sua identità personale. (6).

 

d)  Cura della sterilità

In merito alle scelte del legislatore italiano focalizziamo l’attenzione sulle indicazioni delle finalità dell’intervento legislativo in materia.

Si stabilisce che “il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”.(7) art. 1 , c. 1 ).

Innanzitutto si possono esprimere dubbi circa la correttezza medico-scientifica dell’espressione adoperata in tale disposizione. (è oramai largamente condivisa l’opinione che le tecniche di procreazione medicalmente assistita non sono una “cura” della sterilità, bensì un aggiramento del problema, destinato a risolvere le difficoltà di procreare di singoli soggetti).

·                                         Conseguentemente, persone fertili ma portatrici di gravi malattie genetiche o virali,  non potranno optare per tali metodiche riproduttive, al fine di evitare la trasmissione di patologie ai figli. Per i talassemici, e in Italia ce ne sono tre milioni, di cui la metà in età fertile, per i malati di fibrosi cistica, per i sieropositivi e per tanti altri,  ciò significa astenersi dal procreare o aumentare il rischio di trasmettere malattie ai propri figli.

Considerata in tale prospettiva, quella del legislatore appare, allora, una scelta assolutamente opinabile.

 

e)  Situazioni lesive della salute

 

Secondo il nostro legislatore le tecniche di riproduzione assistita sono uno strumento di “cura” da applicare, peraltro, facendo ricorso ad un* discutibile principio di gradualità “al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnica e psicologica più gravosa per i destinatari”.(7) art. 4, c. 2)

La progressione terapeutica  è una buona norma di pratica medica, che può perfino avere un riconoscimento giudiziario, civile e penale, se si accertano interventi medici sproporzionati.

Ma finora si è trattato di riconoscimenti postumi, che si instaurano dopo che sono emersi danni derivanti dalla violazione di quel criterio.

Invece con questa legge, unica nel nostro ordinamento, si impone che i pazienti dimostrino di aver seguito per un certo periodo di tempo cure della sterilità diverse dalla procreazione assistita.

(28) Consulta laica di Bioetica. Considerazioni critiche sulla proposta di legge in materia di procreazione medicalmente assistita ,in “ Bioetica – Rivista interdisciplinare”, 2003, n. 3, p.65).   Per gli addetti ai lavori, non ha senso parlare di gradualità quando questa comporterebbe ritardi o cicli inutili di terapie che hanno percentuali di successo molto basse.

Il legislatore precisa che: “le tecniche di produzione degli

 **      embrioni … non devono creare un numero di embrioni superiore a

 quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto,

 e comunque non superiore a tre”.(7) art. 14, c. 2).

In tal modo, è possibile un danno alla salute per la donna, costretta a ripetere l’intero ciclo  di stimolazione ovarica (lungo , doloroso e pericoloso).

A questa disposizione se ne affiancano altre, altrettanto lesive.

Si pensi, ad esempio,

***   alla mancata possibilità di revocare il consenso prestato ai fini del trasferimento in utero degli embrioni ottenuti con il ricorso alla fecondazione assistita.

La legge prevede che nel momento in cui la donna accetta di fornire i suoi ovuli affinché siano fecondati ne perde la disponibilità impegnandosi a farli successivamente impiantare nel proprio corpo in misura predeterminata dalla legge.

In tal modo, il legislatore pone a carico dei medici l’obbligo di procedere all’impianto degli embrioni così ottenuti nell’utero della donna, anche nel caso in cui questi presentino gravi malformazioni. 

****  Inoltre, la norma impedisce la diagnosi pre-impianto, che consente di osservare anomalie anche molto gravi su poche cellule, la diagnosi pre-natale è rimandata a gravidanza inoltrata (minimo dopo dodici settimane)  obbligando la donna, che si è sottoposta al trattamento di procreazione medicalmente assistita, a scegliere, in caso di diagnosi di malformazione del concepito,  se mettere al mondo consapevolmente un individuo destinato a sicure sofferenze, o ricorrere all’aborto terapeutico consentito dal nostro ordinamento (legge 194/78). 

Con la pubblicazione delle linee guida una coppia informata di una anomalia irreversibile nell’embrione, verificabile attraverso l’analisi al microscopio, potrà decidere se impiantarlo.

Non sarà invece possibile, perché la legge lo vieta espressamente, l’analisi genetica preimpianto.

 

f)       Diritti del concepito e legge 194/78

 

La legge “assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito”.

(7) art. 1, c. 1)

Con il riconoscimento di una “soggettività giuridica” al concepito il nostro Parlamento ha risolto con un colpo di spada legislativo una controversia secolare, che ha diviso i Padri della Chiesa, divide gli scienziati e colloca su sponde diverse l’opinione pubblica.

Inoltre, spingendo verso l’equiparazione del concepito con gli altri soggetti coinvolti nella vicenda procreativa, si attacca uno dei principi cardine su cui si regge il nostro ordinamento giuridico, in cui, da sempre, l’acquisto della soggettività è subordinato all’evento della nascita.

Soprattutto, tale equiparazione mette in discussione tutto l’impianto su cui si fonda la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza (L.194/78), aprendo un pericoloso varco ad una revisione totale della stessa.

(29) C. Caporale, Ecco cosa abrogheremmo della legge. Le nostre proposte comma per comma,in “il Riformista”, 13 Dicembre 2003 ).

g) Tutela dell’embrione

Ma, se per gli aspetti sin qui considerati, il nostro Paese va, via via, allontanandosi dal più vasto contesto europeo dove, in più Stati, è possibile registrate maggiore apertura verso queste problematiche, pressoché unanime, invece, è

g I )   la condanna

di tutte le pratiche manipolative dell’embrione, per fini diversi dalla procreazione, cui è sotteso il non celato timore che la scienza possa, nelle sue più infauste applicazioni, dar vita a chimere, ibridi, quando non addirittura a soggetti clonati.(7) art. 13) .

(Circa il destino degli embrioni congelati e conservati nei vari laboratori italiani si rinvia al capitolo F dove è stato trattato l’argomento , soprattutto alla luce dell’emanazione delle linee guida.  )

Appare dunque contraddittorio che una legge, fatta per proteggere gli embrioni, in pratica li allontani dalla destinazione naturale (il grembo materno).

E’ chiaro che gli embrioni congelati non hanno futuro se non si impiantano.

g II )      Il nostro legislatore,  in merito agli embrioni soprannumerari, ha deciso  che è meno offensivo per la “dignità di un embrione” rimanere sospeso indefinitivamente, aspettando la decadenza biologica nel bagno di azoto liquido, che non essere considerato strumento utile (per qualcuno indispensabile) nella ricerca sulle cellule staminali condotta in tutto il mondo, per vincere malattie terribili.

Certo non si può trascurare che il Comitato Nazionale per la Bioetica nel 1996 ha attestato, non senza contrasti interni, che “l’embrione è uno di noi” con l’attribuzione all’ovulo fecondato dello status di persona e che questa linea ufficialmente non è stata mai cambiata.

(31) comitato Nazionale per la Bioetica. Identità e statuto dell’embrione , 1996 ) . Questa posizione deve senz’altro aver avuto influenza su molti parlamentari.

γ)   Limiti del dibattito politico

                a )  In sede parlamentare è mancato un adeguato approfondimento, frutto di un dialogo responsabile.

I nostri parlamentari non hanno tenuto nella giusta considerazione

b )  le aspettative dei diretti interlocutori,

 cioè gli utenti e gli operatori delle tecnologie riproduttive.

In un modello liberal-pluralista lo Stato, al fine di porre se stesso quale referente di culture e ideologie diverse, deve limitarsi a un ruolo di mediazione tra le diverse opzioni, senza assumerne alcuna come propria.

(34) S. Prisco , Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza . Una riflessione sullo stato laico,Novene , Napoli 1986 p. 30 ).

Quando confliggono distinte concezioni etiche, legate a scelte personali compiute da ciascun individuo, la legge non può dare la prevalenza ad una escludendone altre, ma deve limitarsi a porre le condizioni perché tutte siano rispettate.

(35) L. Chieffi , Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie costituzionali, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1993, pp. 260-261).

In uno Stato laico l’imposizione di una particolare concezione deve ritenersi intollerabile.

( 36 ) F. Rimali , Bioetica. Diritti del nascituro. Diritti delle generazioni future .in R. Narnia e P. Ridola ( a cura di ) I diritti costituzionali, Vol. I , G. Giappichelli, Torino 2002 , p. 348 ).

Tradurre i principi morali dalla religione in diritto pubblico è pericoloso per la salute della democrazia liberale, sia perché riduce la libertà del non credente, sia perché mortifica l’esercizio del libero arbitrio del credente.

 Sacrificare la salute e il diritto di autodeterminazione in ambito riproduttivo delle donne e degli uomini italiani, perché una maggioranza trasversale di parlamentari cattolici ritiene che un ovocita fecondato si possa definire e avere i diritti di una “persona”, è molto grave perché mette in discussione conquiste civili soprattutto delle donne.

δ)   Conseguenze pratiche della legge

a )      In materia di procreazione medicalmente assistita l’Italia è “un’isola proibizionista” in un panorama europeo “permissivista”.

 In tal senso, si intuisce che una legge tanto restrittiva, finisce per alimentare il “turismo procreativo” verso altri paesi. 

b )        Quando i divieti di una legge sono troppo pesanti da essere ritenuti ostacoli intollerabili, il rischio è quello della delegittimazione sociale della norma.

L)  CONCLUSIONI.

                A ) Lo sviluppo biotecnologico ha reso sempre più urgente entrare nel mondo della bioetica.

                Possiamo scegliere di non occuparci di bioetica ma possiamo essere certi che la bioetica, prima o poi nell’arco della nostra vita, si interesserà di noi.

B )  La scelta più saggia è quella di sbarazzarsi dell’emotività e appellarsi proprio alle capacità razionali.

C )      Diventa allora indispensabile armarsi di saperi interdisciplinari.

Solo sulla base di corrette informazioni, siamo in grado di capire e scegliere secondo la nostra identità. Questo è possibile solo se le Istituzioni pubbliche concorrono alla formazione dei propri cittadini attrezzandosi  in maniera adeguata.

Oggi l’informazione e spesso la formazione dell’opinione pubblica in merito ai temi della bioetica come la procreazione medicalmente assistita, l’eutanasia, la clonazione, i trapianti, ecc. è lasciata ai mass-media,

che molto spesso, ghiotti di accadimenti inconsueti, di notizie che agitano le coscienze, di indiscrezioni che sollecitano la curiosità del pubblico, enfatizzano senza costrutto.

Le domande della bioetica hanno ricadute sul piano etico, sociale e giuridico, le risposte non possono venire da forzature legislative, ma

D )      dal dialogo sociale che porta alla individuazione dei valori condivisi.

 Proprio perché sono in gioco valori fondamentali dell’esistenza è indispensabile che il dibattito su questi temi sia quanto più ampio possibile.

Quando affrontiamo questi problemi dobbiamo considerare inoltre la seguente acuta osservazione di Bertrand Russell:

"la maggior parte delle nostre opinioni sono appagamenti di desideri, come i sogni nella teoria freudiana.

La mente dei più razionali fra noi può essere paragonata a un oceano tempestoso di ardenti convinzioni, basate sul desiderio, e su tale oceano navigano pericolosamente alcune barchette con un carico di credenze provate scientificamente".

Le valutazioni morali non possono essere "provate scientificamente", ma è pur sempre possibile sottoporle a vaglio critico e razionale:  in questo contributo è sono stati  sottoposti a disamina critica alcuni problemi concernenti il tema trattato.

Vorrei concludere  con un augurio.

Nel 1930, quando ancora il dibattito sulla liceità della contraccezione era ancora aperto, C. E. M. Joad ha scritto le seguenti parole che più che una previsione esprimevano un auspicio: "Verrà un giorno in cui ai nostri discendenti sembrerà tanto strano che qualcuno si sia opposto al controllo delle nascite quanto a noi oggi sembra strano che persone serie, intelligenti e ben intenzionate per principio abbiano evitato di somministrare l’anestetico o che per la gloria del loro Dio abbiano sottoposto uno stuolo di uomini e donne alle più abominevoli torture".

Alla luce di quanto detto credo che oggi si possano modificare tali parole nel modo seguente:

"Verrà un giorno in cui ai nostri discendenti sembrerà tanto strano che qualcuno si sia posto nei riguardi della fecondazione assistita con approccio molto “conservatore o restrittivo “ , quanto a noi oggi sembra strano che persone serie, intelligenti e ben intenzionate per principio o per ragioni empiriche si siano opposte alla contraccezione, ai "diritti delle donne", alla libertà di religione, alla democrazia, all’istruzione popolare, alla costruzione di dighe sui fiumi ecc.".(16).

 

[1] Legge 19 Febbraio 2004, n.40, “Norme di procreazione medicalmente assistita”, in Gazzetta Ufficiale   n.45 del 24 Febbraio 2004, art.5


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